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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/12/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1671 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2020 TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Zinno, Benedetto Parte_1
IC ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Marzano Appio, alla via Ceschitelli;
(RICORRENTE) E
Controparte_1
(CONVENUTO CONTUMACE) Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 6.3.2020, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di aver lavorato dal 5.10.2018 al maggio 2019, quando si dimetteva per giusta causa, alle dipendenze della ditta individuale del sig. , svolgendo le mansioni di installatore, Controparte_1 manutentore e riparatore di impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria in abitazioni civili e altri edifici. Deduceva di aver prestato l'attività lavorativa per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con un orario flessibile ma pur sempre nell'ambito delle otto ore giornaliere. Lamentava di non aver mai ricevuto la retribuzione ma la sola somma di euro 640,00 a titolo di acconto. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di accertare la natura subordinata del rapporto nell'intero periodo dal 5.10.2018 al 31.05.2019, senza soluzione di continuità, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento di euro 12.141,50, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente citata in giudizio, non si costituiva la parte convenute preferendo restare contumace. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, concesso il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva.
1 L'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato in epigrafe nonché delle relative differenze per i titoli indicati in ricorso. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353). Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009). Ciò posto, innanzitutto, deve esaminarsi, nell'ordine logico delle questioni, la domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti svoltosi nel periodo dedotto in ricorso, dal 5.10.2018 al 31.5.2019. Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle
2 modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del
“tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c. È però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
3 Ebbene, questo giudice ritiene che dalla istruttoria espletata non siano emersi elementi probatori sufficienti per configurare il rapporto tra le parti come di natura subordinata nel periodo dedotto in ricorso. Valutando, infatti, i dati conoscitivi forniti dalla prova assunta, deve infatti concludersi per la insussistenza di elementi istruttori sufficienti a sostegno della tesi sostenuta dal ricorrente: nel caso in esame, avuto riguardo alle risultanze dell'istruttoria orale, non è stata raggiunta la prova circa gli elementi tipici della subordinazione, idonei ad identificare un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, mancando in primo luogo la prova della eterodirezione e della sottoposizione al potere direttivo del oltre che dell'utilizzo di attrezzature lavorative CP_1 prevalentemente di quest'ultimo. Elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, è la subordinazione intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. È, quindi, evidente come la prova dell'assoggettamento dell'istante al potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel caso di specie, assuma carattere preminente nella prova della sussistenza della dedotta subordinazione dedotto. Invero, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, le dichiarazioni rese dai testi escussi non forniscono elementi sufficienti per consentire di qualificare il convenuto quale datore di lavoro del in quanto esse, pur attestando che il ricorrente e il convenuto hanno lavorato Pt_1 insieme svolgendo interventi tecnici presso proprie abitazioni, non hanno mai visto il
[...]
dare direttive a parte attrice e, ancora, altri affermano circostanze apprese de relato actoris CP_1 ovvero per avergliele riferite il ricorrente (cfr. teste ). Tes_1
In ogni caso, tutti i testi riferiscono che le prestazioni rese dal ricorrente riguardavano piccoli interventi elettrici o idraulici della durata di pochi giorni ma, in assenza di prova della eterodeterminazione, la circostanza riferita da alcuni testi per cui i lavori venivano commissionati al e che a lui venivano pagati nulla prova in merito ai rapporti e ai CP_1 patti tra le parti in causa, così come il fatto che taluni testi abbiano visto il ricorrente salire su un furgoncino ove era riportata la sigla della ditta intestata al convenuto. Giova, pertanto, richiamare le testimonianze.
4 La teste dichiarava: “Conosco il ricorrente in quanto siamo vicini di casa. Conosco Testimone_2 [...] in quanto egli è elettricista e ha eseguito dei lavori a casa mia circa un anno fa. Ha installato CP_1 dei citofoni. Ho chiamato il convenuto in quanto sapevo che con lui lavorava il ricorrente. Quando mi hanno installato il citofono, hanno impiegato circa un paio di giorni e ha lavorato insieme al anche il Parte_2 ricorrente. Essi hanno lavorato in questi due giorni sia di mattina che di pomeriggio. Io ho contattato il
[...] telefonicamente per farmi eseguire questo lavoro e al termine ho pagato il dovuto direttamente al CP_1 [...] in contanti. Ricordo di aver visto il lavorare con il anche in un'altra occasione: io CP_1 Parte_1 CP_1 lavoravo in un esercizio commerciale di generi alimentari al centro di Teano, e una mattina mi recai fuori il negozio per gettare dei cartoni e vidi i due che lavoravano su un balcone eseguendo dei lavori di manutenzione di una caldaia. Non ricordo però quando ciò è avvenuto. Mi è capitato di vedere le due parti in causa insieme in un furgone che credo fosse del Non ricordo se il convenuto dava delle direttive al ricorrente. Non conosco CP_1 la durata del rapporto né conosco le ragioni dell'interruzione del rapporto. Non conosco l'orario di lavoro del ricorrente. Quando hanno lavorato a casa mia hanno lavorato dalle 8.00 circa per 4 ore e il pomeriggio dalle 14.00 circa alle 18.00 anche se non ricordo con precisione l'orario. Non conosco la retribuzione del ricorrente. A domanda avv. Zinno, ADR: i lavori che hanno eseguito casa mia e quando li ho visti lavorare alla caldaia di un appartamento, sono avvenuti certamente prima del lockdown di marzo 2020.”. Da tali dichiarazioni emerge che le parti in causa hanno lavorato insieme per un paio di giorni a casa della teste al fine di installare un citofono, ma non emergono elementi sufficienti per affermare che il rapporto lavorativo fra i due fosse di subordinazione del al Pt_1 CP_1 atteso che la teste dichiara di non aver mai visto il convenuto dare direttive al ricorrente. Le dichiarazioni della teste risultano altresì insufficienti a provare i caratteri della Testimone_3 eterodeterminazione in quanto ella dichiara prevalentemente circostanze apprese in via indiretta non avendo mai assistito allo svolgimento della prestazione del ricorrente. Ella affermava:
“SONO la fidanzata del ricorrente da circa dieci anni. Conosco la parte convenuta in quanto il Parte_1 lavorava con lui. Ho visto più volte il quando ad es. veniva a prendere il ricorrente a casa o se lo
CP_1 incontravamo per strada. Non vivevo con il ricorrente, ma nel periodo in cui ha lavorato con il convenuto, spesso stavo a casa sua perché sua madre non stava bene. Il ricorrente ha lavorato dall'ottobre 2018 all'inizio dell'estate del 2019. Non ho mai visto il ricorrente svolgere l'attività lavorativa direttamente, ma egli mi ha riferito che si occupava di montare condizionatori, cancelli elettrici e impianti elettrici come citofoni, cisterne dell'acqua. So che non vi erano altri dipendenti. Ricordo che il ricorrente lavorava dalle 8.00 alle 12.30/13.00 e poi dalle 14.00/14.30 fino alle 17.00 circa. Egli lavorava dal lunedì al sabato. Il sabato a volte non lavorava. Egli si recava presso il domicilio del o presso il luogo di lavoro. Non conosco la retribuzione
CP_1 del ricorrente. So che inizialmente percepiva una piccola somma che poi non gli è stata più pagata. So che il rapporto si è interrotto proprio perché il non gli pagava lo stipendio. So che il convenuto lavorava per
CP_1 conto proprio ma non saprei riferire se aveva una sede fisica. A domanda avv. Zinno, ADR: io ricorrente per lavoro indossava delle scarpe antinfortunistiche ed una tuta. La tuta però non aveva alcun logo ed era del ricorrente. il a volte lo veniva a prendere a casa, negli orari di cui sopra, con un doblò di colore verde.
CP_1
A domanda avv. ADR: A volte il ricorrente portava con se una valigetta con degli attrezzi o il flex. Parte_1
So che il ricorrente a volte prima di andare a lavoro o durante l'attività, si recava ad acquistare del materiale su
5 commissione del datore di lavoro. Credo che acquistasse il materiale con danaro proprio che poi gli veniva rimborsato.” La circostanza che il convenuto talvolta passasse a prendere il ricorrente a casa per andare a svolgere gli interventi tecnici insieme, non fornisce alcun elemento probatorio circa la prova della subordinazione all'altrui potere direttivo, gerarchico e disciplinare. La teste dichiarava: “Conosco il ricorrente in quanto è figlio di una mia nipote. Sua Testimone_4 nonna era la sorella di mio marito. Conosco il in quanto ha fatto dei lavori a casa mia Controparte_1 nella primavera 2019 poiché si occupava di impianti elettrici. Il ricorrente lavorava con lui perché quando sono stati eseguiti questi lavori a casa mia lavoravano insieme. I lavori sono durati circa tre o quattro giorni. E ho sempre visto il Hanno eseguito dei lavori di installazione di un citofono. Vedevo il convenuto dar Parte_1 direttive al ricorrente dicendogli come posizionare il citofono e installare i fili. A volte lo ha lasciato anche a lavorare e lui se ne è andato. Credo lavorassero insieme perché oltre ai lavori eseguiti a casa mia, io abito vicino al e mi capitava di vedere che lo venisse a prendere tutti i giorni verso le 8.00 e lo Parte_1 CP_1 riaccompagnava la sera intorno alle 17.00/18.00. Egli veniva con un'auto tipo station wagon. mi pare si trattasse del periodo settembre ottobre 2018 fino alla primavera inoltrata del 2019. Non so se egli percepisse una retribuzione. Quando dovevo fare i lavori a casa mia ho chiamato il per svolgerli ed egli nel CP_1 giorno concordato si è presentato con il che lavorava con lui. Altre volte ho visto fuori alle Parte_1 Parte_1 abitazioni occuparsi dei citofoni in quel periodo e a volte era in compagnia del altre volte da solo.” CP_1
Tali dichiarazioni, relative peraltro ad un periodo di tempo troppo breve, non consentono di ritenere che nell'intero periodo per cui è causa il rapporto tra le parti fosse di tipo subordinato. Il teste , pur avendo commissionato dei lavori di durata più lunga, nulla riferisce Testimone_5 in merito atteso che non assisteva mai allo svolgimento dei lavori, limitandosi ad aprire l'appartamento agli operai che poi svolgevano la prestazione. Egli dichiarava: “Ricordo che prima del Covid, mi pare nell'anno 2019, anche se non so collocare con precisione la data essendo trascorso molto tempo, ha eseguito dei lavori relativi all'impianto elettrico e idrico a casa mia a Teano. Controparte_1
Ricordo che una volta, di mattina, si è recato presso il mio appartamento insieme al anche se Parte_1 non ricordo con precisione quali lavori hanno eseguito. Li ricordo nel salone dell'appartamento che all'epoca non era ancora abitato perché stavo eseguendo i lavori di ristrutturazione. Poiché avevo lo studio medico al piano terra, di solito mi recavo nell'appartamento e aprivo la porta agli operai per farli eseguire i lavori e mi recavo al piano di sotto presso lo studio. Per questo motivo non so se altre volte il ricorrente si sia recato a casa mia, però il ha svolto questi lavori per alcuni mesi anche perché li effettuava a singhiozzo e non essendo stati CP_1 eseguiti bene poi ho dovuto rifar fare l'impianto ad altra ditta.” Irrilevante è la dichiarazione del teste in quanto egli dichiarava: “Conosco il sig. Testimone_6 per aver eseguito dei lavori a casa mia circa cinque anni fa, prima del Covid in particolare Controparte_1 mi ha cambiato un rubinetto. Non ho mai visto e non conosco il ricorrente. In passato ha eseguito altri piccoli lavori di manutenzione e ogni volta si è recato sempre da solo.” Il teste dichiarava che il ricorrente aveva fatto da intermediario per Testimone_7 commissionare il lavoro e che l'intervento era stato eseguito dallo stesso: “Conosco Parte_1 in quanto siamo vicini di casa e ha frequentato la scuola con i miei figli. Inoltre, ha un rapporto di
[...] Con parentela con mia moglie. Non ho mai visto personalmente tuttavia ci siamo sentiti CP_1
6 telefonicamente per un intervento che doveva essere eseguito presso un mio stabile. Preciso che il è stato CP_1 incaricato da me due volte per eseguire degli interventi tuttavia, avendo una conoscenza con il ricorrente, parlavo direttamente con lui. La prima volta, a fine 2018, avevo necessità di far installare due condizionatori presso un appartamento di mia proprietà che avevo dato in locazione. In questo caso ho interloquito direttamente con il trattandosi di un intervento semplice in quanto l'impianto era già predisposto e occorreva solo montare Parte_1 le macchine che avevo già acquistato io. L'intervento è durato un paio di giorni e poi ho pagato direttamente al
Da casa mia ho visto il arrivare presso lo stabile in cui si trovava l'appartamento dove
Parte_1 Parte_1 dovevo eseguire i lavori con un'altra persona che presumo essere il con un furgoncino sul quale c'era CP_1 riportata la scritta “DMD” o “DMT” se non sbaglio. Erano circa le 8.30/9.00 del mattino. Dopo l'intervento mi recai presso l'appartamento per verificare se esso era stato eseguito a regola d'arte e mi resi conto che la canalina di scolo non era stata era stata montata bene. Per questo richiamai chiedendogli di fare
Parte_1 questa correzione e l'ho visto recarsi più o meno dopo le 16.00. Tuttavia, non ricordo se ci fosse anche il titolare. In seguito, intorno a febbraio/marzo 2019 ho incaricato il di installare dei citofoni esterni presso lo
Parte_1 stabile ove era sito l'appartamento predetto chiedendogli espressamente se egli fosse capace di fare questo intervento tecnico da solo. E lui mi disse che era un intervento complesso per cui aveva bisogno del titolare. Tuttavia, trascorso diverso tempo senza che l'intervento fosse eseguito, chiesi al di farmi interloquire direttamente
Parte_1 con il per chiedere spiegazioni ed egli più volte mi riferì delle scuse dicendomi che il costo del materiale CP_1 era aumentato, che aveva altre attività da svolgere etc. fino a quando nel luglio 2019 mi ha scritto un CP_1 messaggio dicendomi di non poter più svolgere questa attività per me. Se non sbaglio in questa data il
Parte_1 non lavorava più per il convenuto. Per questo intervento il ricorrente fece da intermediario con il CP_1 riferendomi anche il preventivo dei lavori, mi pare circa 450 euro;
tuttavia non gli ho mai corrisposto nulla in quanto non è mai stato fatto alcun intervento. Egli mi diceva che il era il suo datore di lavoro. Che io CP_1 sappia egli ha lavorato alle sue dipendenze da ottobre 2018 ad aprile/maggio del 2019. Infatti, ho iniziato a scambiare messaggi WhatsApp con il convenuto proprio perché il non lavorava più alle sue dipendenze.
Parte_1
Non so quanto guadagnasse il ricorrente. So che il ricorrente – in quanto da lui riferitomi - si è dimesso in quanto non veniva pagato. Gli inquilini mi hanno riferito che per questo secondo intervento la ditta era intervenuta per fare un sopralluogo. L'inquilino al piano terra li conosceva in quanto avevo effettuato il lavoro di installazione dei condizionatori a casa sua”. Ebbene, stante il tenore delle dichiarazioni, deve ribadirsi che dalle stesse non emergono elementi probatori sufficienti per poter qualificare il quale datore di lavoro del CP_1 ricorrente, mancando la prova diretta della eterodeterminazione, della sottoposizione al potere direttivo e di controllo, del rispetto di un orario fisso e predeterminato, della necessità di giustificare allo stesso assenze o chiedere permessi e ferie. Conseguentemente, in mancanza di prova dei requisiti tipici della subordinazione per come sopra elencati e della dimostrazione che i rapporti tra le parti andassero oltre eventuali prestazioni autonome o di collaborazione rese per un determinato periodo di tempo, alcun rilievo probatorio assumono le conversazioni whatsapp versate in atti trattandosi di mere schermate che non consentono di attestare l'identità dei soggetti tra cui è intervenuta la conversazione e, in ogni caso e a tutto voler concedere, dalle stesse non si evince la sussistenza di ordini e di direttive in senso stretto.
7 In armonia con il percorso argomentativo sopra esposto, discende il rigetto del ricorso. Nulla per le spese stante la contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice Dott.ssa Fabiana Iorio
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