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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/07/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6640/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 19/11/2024 da:
Parte_1
con l'avv. DOMENIN DENIS
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MAGARACI DANIELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno formulato domanda congiunta di separazione personale e di divorzio istando congiuntamente in questa sede per lo scioglimento del matrimonio;
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, che le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Giudice, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data
17.12.2024, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 03/09/2022 da Parte_1
e , trascritto al n. 5, Parte II, Serie A, Uff. 1, Anno 2022
[...] Parte_2
del registro degli atti di matrimonio del Comune di CODOGNE' alle seguenti condizioni:
• Il figlio sarà affidato in via congiunta ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre.
• Il padre potrà tenere durante i fine settimana con sé il figlio dalle ore 17:30 del venerdì alle ore 11:30 della domenica, mentre durante la settimana il minore starà
sempre con la madre, stante le esigenze lavorative di entrambi. Questa condizione potrà essere modificata solo ed esclusivamente se entrambi i genitori presteranno il loro consenso.
• Se il minore dovesse pernottare fuori casa entrambi i genitori dovranno essere d'accordo e dovranno essere informati almeno due giorni prima.
Durante il periodo delle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il bambino per
15 giorni complessivi, ma in periodi di cinque giorni non consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti, anche in base alle loro esigenze lavorative;
ciò fino al compimento del sesto anno di età. Successivamente al compimento del sesto anno di età, il bambino starà col padre per 15 giorni continuati nel periodo estivo, salvo diversi accordi tra le parti. Il periodo (o periodi fino al sesto anno di età del bambino)
andrà/nno concordato/i con almeno un mese di anticipo. Anche dopo il compimento del sesto anno le decisioni saranno prese con un mese di anticipo.
Per i periodi di Natale e Pasqua, il padre starà col bambino per tre giorni consecutivi,
comprensivi alternativamente di anno in anno del giorno di Pasqua e di quello del
Natale. Il bambino passerà il Capodanno di ogni anno col genitore con il quale non ha passato il Natale.
Nella determinazione dei periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, di anno in anno, i ricorrenti avranno cura che il bambino passi il giorno di Pasquetta con il genitore con il quale non ha passato la Pasqua e quello di Santo Stefano con quello con il quale non ha passato il Natale. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per i genitori di regolarsi -di volta in volta- in maniera anche significativamente difforme da quanto sopra pattuito nell'interesse prevalente del figlio e compatibilmente con i propri impegni.
Nel caso di totale disaccordo tra le parti il minore starà con la madre per gli anni pari a partire dal 2024 durante le vacanze natalizie e per gli anni dispari durante le vacanze pasquali;
il signor trascorrerà le vacanze natalizie durante gli anni Pt_1
dispari e le vacanze pasquali durante gli anni pari. • Si dà atto che l'assegno unico verrà incassato dalla madre. Il padre, inoltre, verserà
a questa, per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 200,00 (duecento)
rivalutabile annualmente secondo indice Istat. L'assegno verrà pagato entro il giorno
20 di ogni mese.
Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi e saranno regolate secondo il protocollo del Tribunale di Treviso. Le detrazioni fiscali come per legge saranno ripartite al 50%.
• La casa famigliare rimarrà al marito, che ne è titolare. A tal proposito viene dato atto che la signora ha già lasciato la casa famigliare dopo il provvedimento di omologazione della separazione – nei termini concordati in quella sede - e da allora non vi ha più fatto ritorno. La signora ha già asportato i propri effetti personali e tutto ciò che le apparteneva.
• Si dà atto che le parti si rilasciano il reciproco assenso al rilascio del documento d'identità del minore.
• Spese di lite integralmente compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 22/07/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani