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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1915/2024 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Angelomaria Malaraggia;
- ricorrente -
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale ordinario di Lodi, in persona del Procuratore della Repubblica;
- resistente -
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lodi, premessi gli incombenti di rito e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1) accertare il diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile e conseguentemente attribuire a il sesso Pt_1 femminile ed il nome di;
Parte_1
2) ordinare all'Ufficial tato Civile competente di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il nome di sia rettificato, letto ed inteso il nome di;
Pt_1 Parte_1
3) disporre e ordinare che ogni atto to Civile riferito alla parte ricorrente si il prenome ed il nome Parte_1 completo sia pertanto Parte_1
4) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita, di residenza, nonché Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo , onde consentire la Parte_1 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di rico passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio; 5) autorizzare ad effettuare tutti gli interventi medicochirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da uomo Parte_1 a donna.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 473bis e ss c.p.c. depositato in data 16.10.2024 ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi chiedendo che venga ordinato all'Ufficiale dello Stato civile di rettificare l'atto di nascita con la variazione del sesso da “maschile” a “femminile” e del prenome da “ a “ ”; di consentire Pt_1 Parte_1 la rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i d di ento, licenze, abilitazioni, titoli di studio, titoli attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati;
di autorizzare parte ricorrente ad effettuare gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili.
A fondamento della propria domanda parte ricorrente ha rappresentato:
− di aver iniziato sin dall'infanzia a sentire come incongruente il proprio sesso biologico rispetto al genere in cui si riconosceva;
− tale sentimento si è consolidato durante la pubertà, iniziando a provare anche un malessere rispetto al proprio corpo ed in particolare rispetto alla comparsa dei caratteri sessuali maschili;
− che la consapevolezza di appartenere al genere femminile si è affermata negli anni e di essersi rivolta, nel 2023 alla dott.ssa , psicologa e psicoterapeuta, la quale ha formulato una diagnosi Persona_1 di disforia di genere ussistenza di condizioni psicopatologiche ostative all'avvio del percorso medico di transizione;
- di essersi sottoposta, dal luglio 2023, a terapia ormonale femminilizzante affidandosi a tal fine alla dott.ssa endocrinologa, la quale nella propria relazione ha dato atto del buon Persona_2 esito della terapia ormonale e delle positive ripercussioni sul tono dell'umore e sulla percezione di sé da parte della ricorrente;
- che secondo le relazioni di ambedue gli specialisti, la ricorrente risulta pienamente adattata e ben integrata nel suo ruolo al femminile, con affermazione in tal senso nell'ambito dei contesti sociali in cui si relaziona;
- di volere sottoporsi agli interventi chirurgici di adeguamento di genere che potranno contribuire al progressivo allineamento dell'identità fisica a quella psicologica;
di avvertire, al contempo, l'esigenza di avere documentazione coerente con il proprio aspetto fisico.
Instaurato il contraddittorio, ex art. 31 d.lgs. 150/2011, con il solo Pubblico Ministero (risultando la ricorrente celibe e senza prole), all'udienza del 07.02.2025 è stata sentita la sig.ra la quale ha Parte_1 confermato quanto dedotto in atti e ha manifestato espressamente la volontà di adeguare il sesso anagrafico alla propria identità di genere e di sottoporsi agli interventi chirurgici di adeguamento di genere. In particolare, la ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni: “Fin da piccola mi sono sentita più una bambina, alle medie il corpo ha iniziato a cambiare ma in un modo che non avrei voluto, non mi sono mai sentita adeguata al mio corpo. Ho parlato con mia mamma di come mi sentivo ma ho aspettato di essere più grande per intraprendere il percorso di transizione, volvevo affrontarlo con una testa più matura, si tratta di un percorso provante. Ho atteso anche perché volevo prima essere indipendente economicamente. Ho iniziato il percorso terapeutico un anno e mezzo fa e la terapia ormonale nel 2023, ho seguito il percorso e la terapia con continuità e convinzione, non ho mai avuto un ripensamento e sono decisa a proseguire”.
Il Pubblico Ministero, presente in udienza, non si è opposto all'accoglimento delle domande formulate dalla sig.ra . Parte_1
All'udienza del 07.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza espletamento di attività istruttoria.
2. Ciò posto, considerata la documentazione prodotta in giudizio, la domanda formulata dal ricorrente è meritevole di accoglimento.
La relazione medica della dott.ssa (doc. 4) conferma la diagnosi di disforia di genere ed esclude la Per_1 presenza di concomitanti disturbi della sfera psichica ed intellettiva che possono rappresentare una controindicazione agli interventi chirurgici richiesti o inficiare la capacità della sig.ra di esprimere Parte_1 un consenso informato rispetto agli stessi. In particolare, la dott.ssa ha rappresentato che la sig.ra Per_1
“da molto tempo vive ed esprime quotidianamente con soddisfazione un'identità di genere femminile, Parte_1 andosi totalmente nel genere femminile, vissuto e percepito come il proprio, si mostra fermamente convinta di volere consolidare il genere percepito in modo permanente es esprime con persistenza il bisogno di rettificare il proprio sesso anagrafica in maniera irreversibile. Da maggio 2023 ha intrapreso una terapia ormonale femminilizzante che porta avanti senza interruzioni volontarie o ripensamenti [.] Mostra di essere edotti sugli aspetti positivi e negativi di tali interventi verso cui nutre aspettative realistiche e buona conoscenza dei rischi/benefici che comportano, nonché capacità di dare ad essi un consenso libero e consapevole. […]”. La dott.ssa ha concluso affermando che “Il procedimento intrapreso è da considerarsi Per_1 serio, definitivo e verosimilmente i e che la rettifica anagrafica del sesso e gli interventi chirurgici di femminilizzazione risultano funzionali ad armonizzare l'identità fisica e psichica della sig.ra e ad Parte_1 evitare i gravi disagi conseguenti all'incongruenza tra l'aspetto esteriore e i dati anagrafi i nei documenti.
Inoltre, la dott.ssa endocrinologa, nella relazione del 10.07.2024 ha così concluso: è Per_2 Parte_1 assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali sono verosimilmente gli effetti del trattamento sulla spermatogenesi (sterilità) […] È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere […] non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito Parte_1 al percorso di affermazione. è perfettamente inserit o ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, Parte_1 affettivo e lavorativo. Nel pe po in cui abbiamo seguito , abbiamo evidenziato un progressivo miglioramento Parte_1 dello stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo” (doc. 5).
In sede di udienza, la sig.ra si è presentato in abiti femminili e anche l'atteggiamento, la gestualità Parte_1 e l'aspetto fisico sono ap entemente virati in senso femminile. Inoltre, la sig.ra ha Parte_1 confermato con lucida convinzione la volontà di proseguire nel percorso intrapreso. Risulta, i e la ricorrente ha affrontato il percorso psicologico e la terapia ormonale con serietà, senza ripensamenti e spendendo la propria identità femminile all'esterno.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione – con riferimento agli aspetti psicologici, comportamentali e fisici - risulta già definitivo. In conclusione, è indubbia la netta identificazione della sig.ra nel genere femminile, tale per cui le Parte_1 caratteristiche psicologiche e della personalità non sono in a n quelle somatiche sessuali maschili.
Giova precisare che, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo, non è necessario che la sig.
si sottoponga previamente agli interventi chirurgici, bastando appunto il percorso psicologico e la Parte_1 monale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile.
Sul punto, giova richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/15: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del D.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/2015: “Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Ciò premesso, essendo stata raggiunta una piena identificazione della ricorrente con il genere femminile, la domanda di rettificazione dell'atto di nascita dev'essere accolta. Conseguentemente, la ricorrente potrà chiedere la rettificazione e sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, licenze, abilitazioni, titoli di studio e titoli attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati 3. Parte ricorrente ha domandato l'autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Sul punto, si segnala il recentissimo intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 143 del 23.7.2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d.lgs. 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. La pronuncia della Corte, in particolare, si riferisce al caso, analogo a quello oggetto del presente giudizio, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso ai trattamenti medico-chirurgici, e vengano domandate contestualmente la rettificazione dell'attribuzione del sesso nei documenti anagrafici e l'autorizzazione all'operazione chirurgica.
Secondo la Corte in questi casi “Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione” e, pertanto, “la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. E ancora: “l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).”
In questi casi, dunque, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”, tenuto conto che l'evoluzione giurisprudenziale “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. Corte Cost. n. 221/2015 e Cass. civ. n. 15138/2015).
Ciò premesso, la sig.ra , giusta rettificazione dell'attribuzione del genere operata con la presente Parte_1 sentenza, potrà rivolger ente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
4. Nulla sulle spese tenuto conto della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...] (atto Parte_1 trascritto nel registro degli atti di nascita del C al n. 5, parte II, serie B, anno 2000) in riferimento al sesso (da “maschile” a “femminile”) ed al prenome (da ” a Pt_1
“ ”), con tutti gli adempimenti susseguenti di legge;
Parte_1
2) accerta il diritto di a sottoposti ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento Parte_1 dei caratteri sessual i autorizzazione da parte del Tribunale;
3) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Codogno per quanto di competenza;
4) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025
La Giudice rel. La Presidente
dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1915/2024 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Angelomaria Malaraggia;
- ricorrente -
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale ordinario di Lodi, in persona del Procuratore della Repubblica;
- resistente -
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lodi, premessi gli incombenti di rito e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1) accertare il diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile e conseguentemente attribuire a il sesso Pt_1 femminile ed il nome di;
Parte_1
2) ordinare all'Ufficial tato Civile competente di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il nome di sia rettificato, letto ed inteso il nome di;
Pt_1 Parte_1
3) disporre e ordinare che ogni atto to Civile riferito alla parte ricorrente si il prenome ed il nome Parte_1 completo sia pertanto Parte_1
4) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita, di residenza, nonché Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo , onde consentire la Parte_1 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di rico passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio; 5) autorizzare ad effettuare tutti gli interventi medicochirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da uomo Parte_1 a donna.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 473bis e ss c.p.c. depositato in data 16.10.2024 ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi chiedendo che venga ordinato all'Ufficiale dello Stato civile di rettificare l'atto di nascita con la variazione del sesso da “maschile” a “femminile” e del prenome da “ a “ ”; di consentire Pt_1 Parte_1 la rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i d di ento, licenze, abilitazioni, titoli di studio, titoli attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati;
di autorizzare parte ricorrente ad effettuare gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili.
A fondamento della propria domanda parte ricorrente ha rappresentato:
− di aver iniziato sin dall'infanzia a sentire come incongruente il proprio sesso biologico rispetto al genere in cui si riconosceva;
− tale sentimento si è consolidato durante la pubertà, iniziando a provare anche un malessere rispetto al proprio corpo ed in particolare rispetto alla comparsa dei caratteri sessuali maschili;
− che la consapevolezza di appartenere al genere femminile si è affermata negli anni e di essersi rivolta, nel 2023 alla dott.ssa , psicologa e psicoterapeuta, la quale ha formulato una diagnosi Persona_1 di disforia di genere ussistenza di condizioni psicopatologiche ostative all'avvio del percorso medico di transizione;
- di essersi sottoposta, dal luglio 2023, a terapia ormonale femminilizzante affidandosi a tal fine alla dott.ssa endocrinologa, la quale nella propria relazione ha dato atto del buon Persona_2 esito della terapia ormonale e delle positive ripercussioni sul tono dell'umore e sulla percezione di sé da parte della ricorrente;
- che secondo le relazioni di ambedue gli specialisti, la ricorrente risulta pienamente adattata e ben integrata nel suo ruolo al femminile, con affermazione in tal senso nell'ambito dei contesti sociali in cui si relaziona;
- di volere sottoporsi agli interventi chirurgici di adeguamento di genere che potranno contribuire al progressivo allineamento dell'identità fisica a quella psicologica;
di avvertire, al contempo, l'esigenza di avere documentazione coerente con il proprio aspetto fisico.
Instaurato il contraddittorio, ex art. 31 d.lgs. 150/2011, con il solo Pubblico Ministero (risultando la ricorrente celibe e senza prole), all'udienza del 07.02.2025 è stata sentita la sig.ra la quale ha Parte_1 confermato quanto dedotto in atti e ha manifestato espressamente la volontà di adeguare il sesso anagrafico alla propria identità di genere e di sottoporsi agli interventi chirurgici di adeguamento di genere. In particolare, la ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni: “Fin da piccola mi sono sentita più una bambina, alle medie il corpo ha iniziato a cambiare ma in un modo che non avrei voluto, non mi sono mai sentita adeguata al mio corpo. Ho parlato con mia mamma di come mi sentivo ma ho aspettato di essere più grande per intraprendere il percorso di transizione, volvevo affrontarlo con una testa più matura, si tratta di un percorso provante. Ho atteso anche perché volevo prima essere indipendente economicamente. Ho iniziato il percorso terapeutico un anno e mezzo fa e la terapia ormonale nel 2023, ho seguito il percorso e la terapia con continuità e convinzione, non ho mai avuto un ripensamento e sono decisa a proseguire”.
Il Pubblico Ministero, presente in udienza, non si è opposto all'accoglimento delle domande formulate dalla sig.ra . Parte_1
All'udienza del 07.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza espletamento di attività istruttoria.
2. Ciò posto, considerata la documentazione prodotta in giudizio, la domanda formulata dal ricorrente è meritevole di accoglimento.
La relazione medica della dott.ssa (doc. 4) conferma la diagnosi di disforia di genere ed esclude la Per_1 presenza di concomitanti disturbi della sfera psichica ed intellettiva che possono rappresentare una controindicazione agli interventi chirurgici richiesti o inficiare la capacità della sig.ra di esprimere Parte_1 un consenso informato rispetto agli stessi. In particolare, la dott.ssa ha rappresentato che la sig.ra Per_1
“da molto tempo vive ed esprime quotidianamente con soddisfazione un'identità di genere femminile, Parte_1 andosi totalmente nel genere femminile, vissuto e percepito come il proprio, si mostra fermamente convinta di volere consolidare il genere percepito in modo permanente es esprime con persistenza il bisogno di rettificare il proprio sesso anagrafica in maniera irreversibile. Da maggio 2023 ha intrapreso una terapia ormonale femminilizzante che porta avanti senza interruzioni volontarie o ripensamenti [.] Mostra di essere edotti sugli aspetti positivi e negativi di tali interventi verso cui nutre aspettative realistiche e buona conoscenza dei rischi/benefici che comportano, nonché capacità di dare ad essi un consenso libero e consapevole. […]”. La dott.ssa ha concluso affermando che “Il procedimento intrapreso è da considerarsi Per_1 serio, definitivo e verosimilmente i e che la rettifica anagrafica del sesso e gli interventi chirurgici di femminilizzazione risultano funzionali ad armonizzare l'identità fisica e psichica della sig.ra e ad Parte_1 evitare i gravi disagi conseguenti all'incongruenza tra l'aspetto esteriore e i dati anagrafi i nei documenti.
Inoltre, la dott.ssa endocrinologa, nella relazione del 10.07.2024 ha così concluso: è Per_2 Parte_1 assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali sono verosimilmente gli effetti del trattamento sulla spermatogenesi (sterilità) […] È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere […] non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito Parte_1 al percorso di affermazione. è perfettamente inserit o ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, Parte_1 affettivo e lavorativo. Nel pe po in cui abbiamo seguito , abbiamo evidenziato un progressivo miglioramento Parte_1 dello stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo” (doc. 5).
In sede di udienza, la sig.ra si è presentato in abiti femminili e anche l'atteggiamento, la gestualità Parte_1 e l'aspetto fisico sono ap entemente virati in senso femminile. Inoltre, la sig.ra ha Parte_1 confermato con lucida convinzione la volontà di proseguire nel percorso intrapreso. Risulta, i e la ricorrente ha affrontato il percorso psicologico e la terapia ormonale con serietà, senza ripensamenti e spendendo la propria identità femminile all'esterno.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione – con riferimento agli aspetti psicologici, comportamentali e fisici - risulta già definitivo. In conclusione, è indubbia la netta identificazione della sig.ra nel genere femminile, tale per cui le Parte_1 caratteristiche psicologiche e della personalità non sono in a n quelle somatiche sessuali maschili.
Giova precisare che, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo, non è necessario che la sig.
si sottoponga previamente agli interventi chirurgici, bastando appunto il percorso psicologico e la Parte_1 monale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile.
Sul punto, giova richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/15: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del D.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/2015: “Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Ciò premesso, essendo stata raggiunta una piena identificazione della ricorrente con il genere femminile, la domanda di rettificazione dell'atto di nascita dev'essere accolta. Conseguentemente, la ricorrente potrà chiedere la rettificazione e sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, licenze, abilitazioni, titoli di studio e titoli attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati 3. Parte ricorrente ha domandato l'autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Sul punto, si segnala il recentissimo intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 143 del 23.7.2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d.lgs. 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. La pronuncia della Corte, in particolare, si riferisce al caso, analogo a quello oggetto del presente giudizio, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso ai trattamenti medico-chirurgici, e vengano domandate contestualmente la rettificazione dell'attribuzione del sesso nei documenti anagrafici e l'autorizzazione all'operazione chirurgica.
Secondo la Corte in questi casi “Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione” e, pertanto, “la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. E ancora: “l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).”
In questi casi, dunque, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”, tenuto conto che l'evoluzione giurisprudenziale “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. Corte Cost. n. 221/2015 e Cass. civ. n. 15138/2015).
Ciò premesso, la sig.ra , giusta rettificazione dell'attribuzione del genere operata con la presente Parte_1 sentenza, potrà rivolger ente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
4. Nulla sulle spese tenuto conto della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...] (atto Parte_1 trascritto nel registro degli atti di nascita del C al n. 5, parte II, serie B, anno 2000) in riferimento al sesso (da “maschile” a “femminile”) ed al prenome (da ” a Pt_1
“ ”), con tutti gli adempimenti susseguenti di legge;
Parte_1
2) accerta il diritto di a sottoposti ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento Parte_1 dei caratteri sessual i autorizzazione da parte del Tribunale;
3) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Codogno per quanto di competenza;
4) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025
La Giudice rel. La Presidente
dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello