Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 30.01.2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16391 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni D'Ambrosio e Stefano Gaetani d'Aragona presso i quali elettivamente domicilia;
- ricorrente -
E
CP_1
in persona del suo legale rappresentante p. t.;
- convenuto contumace –
NONCHE'
; Controparte_2
- convenuto contumace -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.09.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto:
1) di essere stato assunto a tempo indeterminato dalla società e di aver CP_1
lavorato con mansioni di presso la sede della società, sita Controparte_3
in Napoli alla Piazza Sannazzaro n. 199/C, dal 20.7.2020 al 01.9.2023, data in cui è stato licenziato senza preavviso;
2) che il rapporto di lavoro non sembra essere stato formalizzato presso i competenti istituti previdenziali ed assistenziali e che, durante il
; 3) di aver svolto la propria attività lavorativa di pulizia dei locali Controparte_2
della società, con orario di lavoro a tempo parziale, per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 con il sabato e la domenica di riposo, percependo € 425,00 al mese;
4) di non aver mai percepito alcunché nel corso del rapporto di lavoro a titolo di 13ª e 14° mensilità, nonché per permessi e ferie non godute;
5) che alla cessazione del rapporto di lavoro nulla gli è stato versato a titolo di
TFR; 6) di aver vanamente rivendicato presso il datore di lavoro i suoi residui crediti senza ottenere riscontro.
Tanto premesso, lamentando di non essere stato correttamente inquadrato e retribuito rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, ed invocando, in particolare,
l'inquadramento nel LIVELLO 7 del CCNL Commercio- Confcommercio (30.7.2019), con attribuzione della qualifica di «addetto alle pulizie», ha concluso chiedendo: “I.
Accertare e dichiarare che tra il sig. e la e/o il Parte_1 CP_1
sig. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 20.7.2020 Controparte_2 all' 1.9.2023; II. in ragione delle mansioni effettivamente svolte, dichiarare il diritto dell'istante all'inquadramento al livello 7 dell'invocato CCNL di categoria, con la qualifica di «addetto alle pulizie»; III. per l'effetto, condannare, in forza delle causali in narrativa, la società convenuta in persona del l.r.p.t. nonché il sig. Controparte_2
personalmente, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 9.160,29 (novemilacentosessanta/29) - ovvero di quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. - così suddivisa: • € 3.177,39 per retribuzioni ordinarie non corrisposte;
• € 1.482,84 per 13ma mensilità non corrisposta;
• € 1.436,55 per ferie;
• € 1.479,19 per 14ma mensilità non corrisposta;
• € 282,32 per riduzione orario e permessi;
• € 1.133,55 per TFR;
• €
168,45 per indennità sostitutiva del preavviso.; il tutto come dall'allegato prospetto analitico, che forma parte integrante e sostanziale del presente ricorso, nonché ogni altra differenza retributiva che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al soddisfo ex art. 429
c.p.c.”. Spese vinte.
I convenuti, e , cui il ricorso è stato notificato non CP_1 Controparte_2
si sono costituiti in giudizio. Ne va pertanto preliminarmente dichiara la contumacia. ************
Come è noto, il lavoratore che agisca per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna alla corresponsione della equa retribuzione ha l'onere di provare (ex art. 2697 primo comma cod. civ.) i fatti costitutivi del proprio diritto.
In particolare, l'attore ha l'onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi, alcuni fortemente significativi altri utilizzabili semplicemente come indici sintomatici, che consentano la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione.
Ciò posto, nell'ambito della verifica della natura del rapporto intercorso tra le parti, condotta sulla base dei dati fattuali e della prospettazione offerta, nonché della prova orale espletata, si dispone di sufficienti elementi di giudizio per ritenere sussistenti la relazione lavorativa dedotta, nonché gli elementi caratterizzanti la subordinazione
Passando ad esaminare, nel particolare, le testimonianze acquisite il teste Testimone_1 ha dichiarato:” ADR conosco il ricorrente da circa 10 anni. Sono il compagno della sorella. Attualmente sono disoccupato, da circa 2 anni e mezzo, 3. ADR il ricorrente ha lavorato per 2,3 anni, dal 2020 al 2023 all'incirca, per la ADR si è occupato delle CP_1 pulizie presso la sede di questa società. In una sola occasione, l'ho anche sostituito, ma non ricordo esattamente che anno era. ADR l'ho intravisto in Controparte_2
occasione di questa sostituzione. Preciso che durante la sostituzione, poi, sopraggiunse Contr anche il ricorrente e insieme abbiamo svolto l'attività di pulizia. la società ha sede in Piazza Sannazaro, esattamente dove confluisce il viale Gramsci, a piano terra. ADR lavorava dal lunedì al venerdì, se ricordo bene 4 ore al giorno, di mattina. ADR che io Contr sappia non vi erano altri addetti alle pulizie. la sede è composta da vari locali, e c'è anche un terrazzo munito di panche da esterno.
A domanda dell'Avv. GAETANI D'ARAGONA alla cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente non ha avuto alcuna somma a titolo di liquidazione, sebbene avesse comunicato un preavviso.”
La teste ha dichiarato:” ADR sono la sorella Testimone_2
del ricorrente, lavoro come collaboratrice domestica a Napoli, da molti anni. ADR mio Co fratello ha lavorato per la società , occupandosi delle pulizie, presso la sede che si trova, per quanto io conosca la zona, tra e piazza Sannazaro. Io sono stata Parte_2
sul posto solo in un paio di occasioni, per sostituirlo quando non poteva andare a lavoro. ADR non ricordo quando ho fatto questa sostituzione, però, ricordo che ha lavorato dal
2020 al 2023. Ha cominciato a lavorare a settembre del 2020, ed è andato via, se ben ricordo, fine estate del 2023. ADR lavorava dal lunedì al venerdì, dalle 8:30, 9:00 fino alle 12:00. ADR l'ho intravisto facendo i servizi, ma non gli ho mai Controparte_2
parlato, forse non lo riconoscerei nemmeno, se lo incontrassi. ADR la società non faceva chiusure, infatti, mio fratello ha lavorato anche in agosto. ADR percepiva 450,00 € al mese, e non ha avuto nulla a fine rapporto.”
In definitiva, esaminate le risultanze della prova orale, il quadro complessivo della vicenda che è emerso consente di ritenere che la società convenuta in giudizio abbia continuativamente fatto affidamento sulla prestazione di lavoro del ricorrente nel periodo dedotto in giudizio. Ne costituiscono una conferma, in particolare, le modalità con cui è stata resa la prestazione, ossia il continuativo impegno con orari e giorni predefiniti presso la sede dell'ente.
D'altro canto il comportamento processuale della società convenuta, rimasta contumace, alla luce delle risultanze istruttorie, risulta sintomatico della impossibilità di eccepire fatti estintivi o impeditivi.
Conclusivamente accertata la natura subordinata della collaborazione, in ragione della continuità e regolarità del rapporto e del contenuto essenzialmente esecutivo della
Co prestazione, nonché la sua complessiva durata la convenuta va condannata al pagamento di € 7.230,33, importo lordo ricavabile dal conteggio allegato al ricorso, elaborato sul settimo livello del CCNL di riferimento (commercio), che costituisce il livello il più basso nell'ambito delle declaratorie contrattuali ivi riportate ( cfr doc in atti)
Ed infatti dall'importo richiesto in ricorso ( 9.160,29 ) vanno sottratti € 1.479,19 per 14ma mensilità, € 282,32 per riduzione orario e permessi in quanto l'applicazione della contrattazione collettiva va fatta solo in via parametrica, in assenza di prova di applicazione diretta del ccnl da parte dell'azienda datrice di lavoro;
nonché € 168,45 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, dal momento che le circostanze emerse dall'istruttoria sulle modalità relative alla cessazione del rapporto di lavoro non consento di ritenere provato quanto dedotto in ricorso, posto che il teste ha riferito Testimone_1 di un preavviso di dimissioni , mentre nell'atto introduttivo si fa riferimento ad un licenziamento senza preavviso. Sull'importo così rideterminato andranno calcolati gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo.
Va invece rigettata la domanda formulata nei confronti di , Controparte_2
quale amministratore unico della CP_1
Nessuno dei testi escussi ha riferito di avere visto il ricorrente prendere direttive dal
, nè questi assumere qualsiasi comportamento che in questa sede possa far CP_2
ritenere, con un adeguato grado di certezza, che abbia assunto il ruolo di datore di lavoro in proprio, considerato che la carica ricoperta all'interno della compagine sociale, da un lato, comporta un'immedesimazione organica tra l'ente e il suo gestore;
dall'altro avrebbe richiesto delle specifiche allegazioni fattuali in ordine al ruolo di datore di lavoro in proprio, in quanto la suddetta carica in sé non ne comporta automaticamente l'assunzione, giacché l'amministratore normalmente agisce nell'interesse della società di cui ha la gestione.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'importo spettante
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna al pagamento CP_1 di complessivi € 7.230,33 oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo b) condanna l pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi CP_1
€ 2.695,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione
Napoli 30.01.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)