CA
Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello in persona dei magistrati
Dott. Clotilde Parise Presidente
Dott. Marco Campagnolo Consigliere
Dott. Gianluca Bordon Consigliere istr. nella causa di secondo grado n. 2125/2025 R.G. promossa da
Parte_1
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
[...]
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3
PARTI APPELLATE lette le richieste delle parti, scaduto il termine del 19 marzo 2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, ha emesso la seguente
ORDINANZA
• premesso che la sentenza del Tribunale di Venezia 7.11.2024, n.
3994 ha condannato il al risarcimento nei confronti di Parte_1
per i danni a un immobile causati anche da una condotta Controparte_1 fognaria in carente stato di manutenzione. Il danno patrimoniale è stato stimato in euro 50.294,92 e il danno conseguente all'impossibilità di godimento dell'immobile e al timore di crolli in euro 20.000,00;
• premesso che i motivi di appello del attengono I) Parte_1 all'appartenenza della condotta fognaria al e alla Parte_1 sussistenza del rapporto di custodia;
II) all'appartenenza della condotta fognaria al III) alla liquidazione del danno Controparte_1 patrimoniale in modo difforme dalla stima del CTU;
IV) alla liquidazione del danno per il mancato godimento dell'immobile alla proprietaria che aveva continuato ad abitare nell'immobile; V) alla mancata detrazione della somma (euro 60.415,65) oggetto di una transazione con i venditori dell'immobile; VI) al fatto che le spese di lite, CTU e CTP fossero già state riconosciute con la transazione;
VII) all'omessa pronuncia sulla richiesta di cancellazione di frasi offensive;
• rilevato che la sospensiva va concessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, se prima facie l'impugnazione appare manifestamente fondata oppure, alternativamente, se il richiedente sia minacciato da un pregiudizio derivante dall'esecuzione grave e irreparabile. Manifesta fondatezza equivale ad alta probabilità di riforma. Il rischio di un pregiudizio non deve essere semplicemente grave ma anche irreparabile. Il pericolo d'insolvenza può riguardare sia la parte destinata a subire l'esecuzione sia la parte che può procedere all'esecuzione;
• rilevato che la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza deve essere accolta perché la liquidazione dei danni operata dal giudice di primo grado sulla base dei costi “documentati in atti” (v. motivazione, fg. 9) e dell' “… equo apprezzamento delle circostanze del fatto concreto” (v motivazione, fg. 10) meritano un approfondimento, tenendo conto di quanto era stato sostenuto dal CTU a pag 17 della relazione 1° giugno 2021 e dell'intervenuta transazione (all. d memoria 30.5.2024) con la parte venditrice dell'immobile;
P.Q.M.
visti gli artt. 127 ter, 283 e 351 c.p.c., sospende l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Venezia 7.11.2024, n. 3994.
Venezia, 20 marzo 2025 la Presidente
dott. Clotilde Parise
pag. 2/2
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello in persona dei magistrati
Dott. Clotilde Parise Presidente
Dott. Marco Campagnolo Consigliere
Dott. Gianluca Bordon Consigliere istr. nella causa di secondo grado n. 2125/2025 R.G. promossa da
Parte_1
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
[...]
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3
PARTI APPELLATE lette le richieste delle parti, scaduto il termine del 19 marzo 2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, ha emesso la seguente
ORDINANZA
• premesso che la sentenza del Tribunale di Venezia 7.11.2024, n.
3994 ha condannato il al risarcimento nei confronti di Parte_1
per i danni a un immobile causati anche da una condotta Controparte_1 fognaria in carente stato di manutenzione. Il danno patrimoniale è stato stimato in euro 50.294,92 e il danno conseguente all'impossibilità di godimento dell'immobile e al timore di crolli in euro 20.000,00;
• premesso che i motivi di appello del attengono I) Parte_1 all'appartenenza della condotta fognaria al e alla Parte_1 sussistenza del rapporto di custodia;
II) all'appartenenza della condotta fognaria al III) alla liquidazione del danno Controparte_1 patrimoniale in modo difforme dalla stima del CTU;
IV) alla liquidazione del danno per il mancato godimento dell'immobile alla proprietaria che aveva continuato ad abitare nell'immobile; V) alla mancata detrazione della somma (euro 60.415,65) oggetto di una transazione con i venditori dell'immobile; VI) al fatto che le spese di lite, CTU e CTP fossero già state riconosciute con la transazione;
VII) all'omessa pronuncia sulla richiesta di cancellazione di frasi offensive;
• rilevato che la sospensiva va concessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, se prima facie l'impugnazione appare manifestamente fondata oppure, alternativamente, se il richiedente sia minacciato da un pregiudizio derivante dall'esecuzione grave e irreparabile. Manifesta fondatezza equivale ad alta probabilità di riforma. Il rischio di un pregiudizio non deve essere semplicemente grave ma anche irreparabile. Il pericolo d'insolvenza può riguardare sia la parte destinata a subire l'esecuzione sia la parte che può procedere all'esecuzione;
• rilevato che la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza deve essere accolta perché la liquidazione dei danni operata dal giudice di primo grado sulla base dei costi “documentati in atti” (v. motivazione, fg. 9) e dell' “… equo apprezzamento delle circostanze del fatto concreto” (v motivazione, fg. 10) meritano un approfondimento, tenendo conto di quanto era stato sostenuto dal CTU a pag 17 della relazione 1° giugno 2021 e dell'intervenuta transazione (all. d memoria 30.5.2024) con la parte venditrice dell'immobile;
P.Q.M.
visti gli artt. 127 ter, 283 e 351 c.p.c., sospende l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Venezia 7.11.2024, n. 3994.
Venezia, 20 marzo 2025 la Presidente
dott. Clotilde Parise
pag. 2/2