TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/09/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11079/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11079/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.09.1957;
e
(C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
Sicilia (AG) il 23.05.1947, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca
Tarantino, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 07.09.2024 le parti, premesso che in data
13.09.1987 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente e che in data Per_1
19.05.2009 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della
1 domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “a) Pronunciare e dichiarare, ai sensi dell'art. 4, comma 16°, L. n. 898/1970 e succ. mod. la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma data 13.9.1987 (atto
00891, 1987, parte 1, serie 02, del Comune di Roma), ordinando agli Ufficiali di
Stato Civile competenti, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alle conseguenti annotazioni e trascrizioni di Legge sui registri anagrafici;
b)
Modificare le condizioni stabilite nella sentenza di separazione disponendo che non sussiste alcun obbligo, a carico del sig. in favore della figlia Parte_2
, ormai maggiorenne e autosufficiente economicamente c) Confermare che Per_1 nulla è dovuto reciprocamente tra i ricorrenti, che vivono da anni in modo autonomo ed indipendente l'uno dall'altro”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
11079/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Roma in data 13.09.1987;
[...] Parte_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987, atto n. 00891,
Parte 1, Serie 02);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
2 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11079/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.09.1957;
e
(C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
Sicilia (AG) il 23.05.1947, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca
Tarantino, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 07.09.2024 le parti, premesso che in data
13.09.1987 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente e che in data Per_1
19.05.2009 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della
1 domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “a) Pronunciare e dichiarare, ai sensi dell'art. 4, comma 16°, L. n. 898/1970 e succ. mod. la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma data 13.9.1987 (atto
00891, 1987, parte 1, serie 02, del Comune di Roma), ordinando agli Ufficiali di
Stato Civile competenti, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alle conseguenti annotazioni e trascrizioni di Legge sui registri anagrafici;
b)
Modificare le condizioni stabilite nella sentenza di separazione disponendo che non sussiste alcun obbligo, a carico del sig. in favore della figlia Parte_2
, ormai maggiorenne e autosufficiente economicamente c) Confermare che Per_1 nulla è dovuto reciprocamente tra i ricorrenti, che vivono da anni in modo autonomo ed indipendente l'uno dall'altro”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
11079/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Roma in data 13.09.1987;
[...] Parte_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987, atto n. 00891,
Parte 1, Serie 02);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
2 3