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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/07/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.3589/2022 R.G., promossa da:
, C.F. , residente in [...] C.F._1
Vigna n. 9, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Pietro Pennisi e Antonio Zullo, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Via B. Lupi n. 29;
ATTRICE OPPONENTE contro
P. VA , con sede a Controparte_2 P.IVA_1
Perugia in Via XX Settembre n. 100/102, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Zinci, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via F.lli Pellas n. 20/C;
CONVENUTA OPPOSTA
e con l'intervento volontario di
PA.VA , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante, con sede in Perugia, via XX Settembre, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina
Zinci, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via F.lli Pellas, n°20/c;
INTERVENUTA VOLONTARIAMENTE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 854/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Perugia il 20 maggio 2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.800,00, oltre interessi e spese per provvigioni relative a mediazione effettuata. L'opponente concludeva per il rigetto della opposizione ritenendola infondata in fatto ed in diritto e, in via riconvenzionale, chiedeva che accertato e dichiarato “l'inadempimento grave ascrivibile a controparte”, che la società venisse condannata Controparte_2
“ al risarcimento di tutti i danni conseguentemente causati alla sig.ra quantificabili CP_1 nell'importo complessivo di € 25.000,00, ovvero nel diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia”.
L'opponente in via subordinata chiedeva che, nel caso in cui la provvigione venisse ritenuta dovuta in tutto o in parte, venisse dichiarata la compensazione “tra quest'ultimo importo e quanto dovuto alla sig.ra a titolo di risarcimento del danno per effetto della domanda riconvenzionale, CP_1 condannando controparte a versare alla sig.ra l'importo residuo non compensato”. CP_1
La parte opponente a sostegno delle proprie ragioni deduce che l'opposta nel richiedere il provvedimento monitorio per il pagamento delle provvigioni ha omesso di riferire che CP_1 aveva specificato sin dall'inizio che era interessata all'acquisto del bene immobile solo in
[...] funzione del suo progetto di “glamping”, cioè della realizzazione di un campeggio di lusso.
Riferisce di avere comunicato alla convenuta detta circostanza prima verbalmente agli agenti immobiliari , titolare della ditta individuale , e CP_3 Controparte_3 CP_2
, legale rappresentante della società il giorno della visita
[...] Controparte_2 all'immobile avvenuta il 5 marzo 2020 e, successivamente, per iscritto mediante messaggio whatsapp alla presenza questa volta del geom. tecnico incaricato dalla opposta, al quale Tes_1
l'opponente ha spiegato nel dettaglio il proprio progetto. Riferiva che il geom. si era Tes_1 impegnato a recarsi in Comune per verificare la fattibilità del progetto e a trasmettere agli agenti immobiliari una relazione tecnica da inviare poi alla opponente. Riferiva che l'11 marzo 2020
aveva comunicato tramite messaggio che il geom. aveva appuntamento per il CP_3 Tes_1 giorno successivo in Comune. Riferiva che il giorno successivo le veniva inviata la relazione del tecnico, il quale confermava la realizzabilità del progetto, ma in realtà non c'era stata alcuna verifica in quanto il tecnico non si era ancora recato in Comune ed aveva redatto la propria relazione dietro
“suggerimento” degli agenti immobiliari, i quali non avevano informato l'opponente della mancata verifica in Comune ma, pur essendo consapevoli del fatto che a quella data la realizzabilità del progetto era ancora un'incognita. Ritiene che abbiano approfittato per spingerla a presentare una proposta d'acquisto.
L'opponente riferiva che nello stesso mese di marzo, nella consapevolezza che il progetto fosse realizzabile, aveva sottoscritto il preliminare di vendita, versando la somma di € 13.500,00.
Deduce che tornata in Italia nel mese di giugno successivo per procedere alla trascrizione del contratto preliminare e per effettuare, assieme al tecnico di sua fiducia, geom. un sopralluogo Controparte_4 volto ad impostare i lavori da eseguire per realizzare il progetto, ha scoperto la verità e cioè il geom. ha riscontrato problemi di compatibilità con la normativa regionale applicabile. Ha riferito CP_4 che a seguito di una conversazione telefonica intercorsa tra i tecnici il geom. ha ammesso Tes_1 che, d'accordo con gli agenti immobiliari aveva “abbellito” la propria relazione confermando la fattibilità del progetto per convincere l'opponente ad acquistare l'immobile (cfr. atto di apposizione).
L'opponente sulla scorta di ciò ritiene che la richiesta della opposta sia inammissibile e/o comunque infondata a causa del grave inadempimento, in quanto il comportamento degli agenti immobiliari l'ha condizionata perché, se non avessero fornito informazioni non veritiere o comunque non debitamente verificate, non si sarebbe vincolata ad effettuare un acquisto che non corrispondeva alle proprie aspettative e che non aveva interesse a realizzare.
Ritiene che in tale contesto gli agenti immobiliari non possono pretendere il pagamento della provvigione essendo gravemente inadempienti.
Ritiene che gli agenti immobiliari abbiano violato gli obblighi informativi sia in positivo che in negativo, omettendo di comunicare alla opponente non solo il fatto che la relazione del tecnico era stata redatta senza aver effettuato le previe verifiche in Comune, ma anche la circostanza che le verifiche successivamente effettuate avevano smentito la realizzabilità del progetto, confermando invece la realizzabilità di un progetto pur non essendo in possesso di alcun elemento oggettivo, oltre ad avere chiesto al geometra da loro incaricato di “abbellire” la relazione tecnica per convincere la cliente ad effettuare l'acquisto.
Evidenzia che poteva essere realizzato un ampliamento in aderenza al fabbricato esistente, al costo maggiore di circa € 200.000,00 rispetto al costo preventivato per la realizzazione di quattro tende di lusso/bungalows nell'uliveto al costo di circa € 25.000,00.
Evidenzia di avere dovuto rinunciare al progetto e di aver dovuto frazionare il fabbricato per realizzare due miniappartamenti destinati ad uso turistico ed uno per le proprie esigenze personali, con la conseguenza che ha dovuto sostenere il doppio delle spese.
Rileva poi che il reddito prodotto dalla “locazione turistica” si è letteralmente dimezzato in quanto quattro tende di lusso/bungalows avrebbero fruttato in alta stagione un reddito settimanale stimabile in € 5.468,00, mentre il reddito prodotto dalla locazione dei miniappartamenti è pari ad € 2.604,00 a settimana, con una differenza di € € 2.864,00 arrotondabile ad € 2.500,00. Ritiene quindi di avere subito un danno pari ad € 20.000,00 determinato da otto settimane di reddito in alta stagione (€
2.5000,00*8).
Rileva poi di essere costretta a vivere in uno spazio più angusto rispetto a quello in cui avrebbe vissuto se fosse stato realizzato il progetto, con un danno che quantifica cautelativamente in € 2.500,00. Ritiene che a causa del grave inadempimento della parte opposta, essa opponente è legittimata a non pagare la provvigione richiesta. Ha insistito quindi nelle conclusioni rassegnate.
Con comparsa di costituzione e riposta si è costituita in giudizio l'opposta la quale ha chiesto il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto che a mente dell'art. 1754 cc, compito del mediatore è quello di mettere in relazione le parti per la futura conclusione dell'affare, con conseguente diritto alla provvigione.
Deduce poi che non è in contestazione che la parte convenuta abbia messo in contatto le parti significando che l'opponente ha contattato l'agenzia di e Controparte_2 Controparte_2
l'agenzia di perché interessata all'acquisto del Controparte_3 CP_3 compendio immobiliare, sito in Magione, Località Collesanto, Via Case Sparse. Rileva poi che in data 25 marzo 2020 l'opponente ha sottoscritto una dichiarazione di provvigione “per la vendita dell'immobile sito in Magione (PG) località Collesanto via Case Sparse di proprietà BE
Francesco”; impegnandosi a “corrispondere all'agenzia e alla CP_3 Controparte_2
l'importo di provvigione pari al 4% (quattro per cento) IVA ed imposte incluse, calcolato sul
[...] prezzo di vendita come per legge e come pattuito “che doveva essere corrisposto al momento della sottoscrizione del preliminare.
Rileva che la parte opponente in data 4 maggio 2021, con atto ai rogiti del Notaio Dott. Per_1
ha acquistato il complesso immobiliare al prezzo pattuito di €.270.000,00 e che nell'atto di Per_2 vendita venne espressamente indicato che si era avvalsa dell'opera di mediazione congiunta della e dell'agenzia anche se per mero Controparte_2 Controparte_3 errore materiale del Giudice firmatario del decreto opposto, questo veniva pronunciato ed emesso solo in favore della Controparte_2
Ritiene che il quantum della provvigione potrà essere rilevato sulla scorta di quanto previsto dall'art.1755 secondo comma cc.
Asserisce che il quantum della provvigione può essere rilevato sulla scorta di quanto previsto dall'art.1755 comma secondo cc, essendo presente negli accordi. Riferisce che in difetto della operatività dell'accordo potranno trovare ingresso gli usi della Camera di Commercio di Perugia competente per territorio, che prescrivono al 3% del prezzo di vendita dell'immobile, oltre VA e accessori di legge, la provvigione a carico di ogni parte intermediata in favore del mediatore.
Ritiene che la parte opponente sia debitrice della provvigione immobiliare calcolata in misura del 4% sul prezzo di vendita di €.270.000,00, ovvero di €. 10.800,00.
Ritiene poi che le ragioni poste a base della opposizione siano infondate in quanto l'opponente asserisce che avrebbe specificato di voler realizzare nell'immobile acquistato un progetto di “glamping”, ma l'acquisto non è mai stato subordinato alla condizione della possibilità di realizzare nessun progetto, oltre ad avere confermato l'acquisto perché vantaggioso.
Evidenzia che il geom. nella propria relazione aveva riferito che la fattibilità del progetto era Tes_1 da “concertare e concordare con il Comune condizionato alle normative e autorizzazioni di legge”, evidenziando che il tecnico aveva suggerito alla opponente di predisporre e presentare un progetto, per poi verificarne con esattezza la fattibilità, dal momento che, sulla scorta di semplici ipotesi teoriche, ogni previsione sarebbe risultata approssimativa.
Riferisce che l'opponente, nell'aprile del 2020, ha inviato la proposta irrevocabile di acquisto accettata dai venditori.
L'opposta evidenzia poi che nella relazione redatta dal tecnico di parte della opponente questi concordava con quanto riferito dal Geom. circa la possibilità di effettuare un ampliamento Tes_1 del fabbricato principale destinato alla residenza e richiamava le medesime disposizioni di legge indicate dal Geom. indicando anche i materiali che sarebbero stati utilizzati. Tes_1
Evidenzia in ogni caso che l'opponente avrebbe potuto chiedere la risoluzione della proposta di acquisto inviata ed accettata qualche mese prima, mentre ha intavolato con i venditori una trattativa volta ad ottenere la riduzione del prezzo indicato nella proposta, adducendo alcune difformità urbanistiche dell'immobile del tutto estranee al progetto di glamping e poi, vista la irremovibilità dei venditori nel non voler ribassare il prezzo già concordato, nel maggio 2021 ha perfezionato l'acquisto con la compravendita.
Ritiene di non essere incorsa in nessun inadempimento in quanto il diritto alla provvigione era maturato al momento della proposta irrevocabile e poi con l'atto di vendita.
Contesta la domanda riconvenzionale ritenendo che i danni richiesti sono inverosimili.
Ha insistito nelle proprie conclusioni.
Con atto di intervento volontario si è costituita in giudizio Controparte_3
la quale ha chiesto il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Ritiene che nella fattispecie i mediatori abbiano messo in contatto le parti e che la circostanza non è contestata.
Rivela che l'opponente in data 20 aprile 2020 tramite gli agenti immobiliari ha inviato ai venditori una proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile accettata da questi. Ha poi confermato che la vendita venne conclusa in data 4 maggio 2021 innanzi il Notaio di Perugia al prezzo Per_1 pattuito di € 270.000,00 e che nell'atto venne indicato che l'acquirente si era avvalsa dell'opera dei mediatori. Ha poi insistito nelle proprie richieste rilevando che l'opponente mai ha subordinato l'acquisto dell'immobile alla condizione di realizzare un progetto. Ha chiesto quindi il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto le richieste risarcitorie ivi indicate sono prima facie irricevibili.
Alla prima udienza dell'8 febbraio 2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc e la causa veniva rinviata all'udienza del 17 maggio 2023 per la discussione sulle richieste istruttorie.
Con provvedimento del 30 maggio 2023 non veniva concessa la provvisoria esecuzione e veniva fissata l'udienza del 17 gennaio 2024 per l'espletamento delle prove ammesse.
Esperita tutta l'attività istruttoria veniva fissata l'udienza del 12 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni, udienza sostituita ex art. 127 ter cpc, dal deposito di note scritte. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Innanzitutto, va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
A ciò va aggiunto che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dell'impossibilità dello stesso.
Detto ciò, va evidenziato che ha lamentato l'inadempimento della parte convenuta Controparte_1
e di quella intervenuta all'obbligo di informativa in merito alla fattibilità o meno del suo progetto di glamping sull'immobile che poi ha acquistato. A tale proposito ha riferito che le controparti hanno confermato la fattibilità del progetto inviando la relazione redatta dal proprio tecnico di fiducia nella quale, senza assumere informazioni dal Comune, ha indicato che nelle zone agricole è possibile, previa consultazione con l'ufficio tecnico comunale, realizzare strutture ricettive all'aria aperta prevedendo la possibilità di realizzazione di bungalows da concordare e concertare con il che è condizionato alle normative ed autorizzazioni di legge. CP_5
Ha poi riferito di avere concluso il contratto di compravendita nel mese di maggio 2021.
Dall'altra parte le controparti hanno evidenziato che l'opponente non ha mai subordinato l'acquisto dell'immobile alla possibilità di realizzare il progetto di glamping, tanto è vero che ha inviato proposta irrevocabile di acquisto, accettata dai venditori, e che il loro tecnico di fiducia aveva suggerito alla opponente di presentare un progetto per poi verificare con esattezza la fattibilità dello stesso. Deduce anche che il tecnico di fiducia della opponente concordava con il loro tecnico e che, in ogni caso, il progetto di cui al documento 8 del fascicolo attoreo progetto non è un progetto ed è difforme alle indicazioni date dal geom. tecnico della opponente. Le controparti hanno CP_4 anche evidenziato che l'opponente è poi addivenuta all'acquisto dell'immobile nel mese di maggio
2021.
Detto ciò, non va sottaciuto che l'art 1759 cc impone al mediatore l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note, nelle quali devono ricomprendersi quelle, comunque, conoscibili riguardanti la valutazione e la sicurezza dell'affare, tali da poter incidere sulla conclusione dello stesso. In questo senso la legge prevede una forma di responsabilità specifica la cui violazione comporta il venir meno del presupposto per la configurazione del diritto alla provvigione in suo favore.
In tale prospettiva va anche rilevato che gli artt. 1175 e 1375 cc impongono al debitore e al creditore di comportarsi secondo correttezza e buona fede.
Non va neppure dimenticato che l'art. 1176 cc richiede che, nell'adempimento delle obbligazioni, il mediatore deve usare la diligenza adeguata alla sua professionalità.
Quindi sulla scorta di quanto sin qui detto le parti nel loro rapporto contrattuale sono obbligate ad agire secondo buona fede preservando gli interessi dell'altra parte a prescindere dagli obblighi contrattuali specifici o di quanto stabilito dalla legge.
In tale prospettiva va anche sottolineato che l'art 1759 cc salvaguarda l'interesse delle parti che potrebbe risultare compromesso da una falsa od incompleta rappresentazione della realtà, oltre ad avere la funzione di impedire che il mediatore presti la propria attività per lucrare la provvigione, pur sapendo che le parti, per effetto del suo intervento, potrebbero concludere degli affari per nulla convenienti.
Il complessivo obbligo che grava sul mediatore è quindi quello, in senso positivo, di comunicare le circostanze a lui note o conoscibili con la diligenza tipica della professione esercitata, che, ove omesse, potrebbero sortire un'incidenza causale contraria all'interesse effettivo delle parti, e, in senso negativo, il divieto di fornire informazioni non veritiere o informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza o che non abbia controllato. Ha quindi in generale l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede e di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui ordinariamente esigibili.
Ciò detto bisogna ora verificare in concreto se l'opposta e l'intervenuta in giudizio si sono attenute alla diligenza richiesta nello svolgimento della loro attività di mediazione, oppure no.
Dalle prove testimoniali ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal teste geom. Controparte_4 tecnico di fiducia della parte opponente, è emerso che il progetto di glamping non poteva essere realizzato in quanto non era imprenditore agricolo e non era sua intenzione Controparte_1 diventare tale. Il teste ha poi riferito di non sapere se il terreno che l'opponente voleva comprare fosse sufficiente per la realizzazione del glamping.
Il teste geom. tecnico della parte opposta, ha invece riferito di avere effettuato una Tes_2 relazione di stima dell'immobile per la vendita nel suo complesso, precisando di avere poi approfondito la propria relazione in merito alla possibilità di realizzare un campeggio agrituristico. Il teste evidenziato che non gli venne mai sottoposto un progetto al momento della redazione della relazione in quanto a quel momento gli era stato domandato di effettuare una relazione sulla possibilità di realizzare strutture ricettive all'aria aperta. Ha affermato che la possibilità di realizzare il glamping era subordinata alla consultazione con l'ufficio tecnico comunale, condizionato alle normative ed autorizzazioni previste dalla legge. Il teste ha poi negato di avere affermato telefonicamente al geom. che il progetto fosse realizzabile secondo i desiderata della CP_4 opponente, ma ha ribadito di avere approfondito l'incarico con una relazione circa la possibilità di realizzare un campeggio agrituristico. Il teste ha anche ricordato “che l'opponente aveva visto l'idea in Toscana e aveva l'idea di realizzarlo. Ricordo di avere fatto le indagini presso la Regione Umbria ed il mi ha risposto dopo diverso tempo. Il tecnico del Comune mi disse che era vincolato CP_5 ad una variante del piano regolatore perché non erano previste richieste specifiche per il glamping;
non ricordo di avere avuto altro incontro o colloquio. Non ho saputo più nulla;
la mia relazione è uno studio sulla ipotesi di fattibilità dell'ipotesi di progetto della opponente”.
Va anche evidenziato che la relazione a firma del geom. è successiva all'accettazione della CP_4 proposta irrevocabile formulata dalla opponente.
Nessun rilievo assumono le dichiarazioni degli altri testi apparendo anche contraddittorie tra loro a parte le dichiarazioni rese dai venditori che hanno confermato la richiesta della opponente di riduzione del prezzo di vendita dell'immobile poi acquistato. In tale contesto, tenuto conto delle emergenze processuali, può agevolmente ritenersi che l'opponente non avesse subordinato l'acquisto dell'immobile alla possibilità di realizzare il progetto glamping in quanto dopo avere interpellato i vari tecnici si è determinata a sottoscrivere il contratto preliminare nel mese di ottobre 2020 e ciò dopo avere preso visione anche della relazione del proprio tecnico
Geom. Controparte_4
Dall'altra parte va anche evidenziato che la proposta irrevocabile della opponente non conteneva condizioni in merito alla fattibilità del campeggio e che il documento numero 8 del fascicolo attoreo non può definirsi progetto in quanto non presenta i disegni ed i calcoli necessari alla sua realizzazione.
Detto documento può invece qualificarsi come una brochure o, meglio, un lussuoso opuscolo realizzato dalla stessa opponente che contiene l'idea di quello che avrebbe voluto in ipotesi realizzare.
Sotto altro profilo, deve rilevarsi che, configurando la responsabilità del mediatore ex art. 1759 cc una ipotesi di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, il mediatore per andare esente da responsabilità deve dimostrare di avere correttamente adempiuto le obbligazioni derivanti dall'incarico affidato, ovvero dare la prova di aver fatto tutto il possibile nell'adempimento degli obblighi di corretta informazione, diligenza, perizia e prudenza a suo carico.
Ebbene, in base a quanto sin qui esposto ed argomentato, è risultato provato che l'opponente sebbene edotta dal proprio tecnico dei problemi e della necessità della qualifica di imprenditore agricolo per la realizzazione del progetto-idea, ha confermato la propria volontà di acquistare l'immobile senza nulla eccepire ai mediatori. Anzi come suddetto nel mese di maggio 2021 ha concluso il contratto di compravendita. In tale contesto nessuna responsabilità per inadempimento può essere imputata alla opposta ed alla intervenuta in giudizio che hanno svolto l'incarico con la correttezza e la diligenza richieste.
Da ciò consegue il diritto delle controparti di vedersi riconosciuta la provvigione pattuita.
Per quanto sin qui detto, tenuto conto di quanto brevemente osservato il decreto ingiuntivo n.
854/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Perugia il 20 maggio 2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.800,00, oltre interessi e spese, debba essere confermato.
Conseguentemente l'opponente, deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_1 della opposta e della intervenuta volontariamente la somma di € 10.800,00. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
Anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata perché non provata.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. Per lo Controparte_1 stesso motivo vanno poste definitivamente a carico della opponente le spese dell'interprete, come liquidate con provvedimento in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3589/2022, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 854/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Perugia il 20 maggio 2022;
- condanna conseguentemente al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante, e di
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante, della somma di € 10.800,00, oltre gli interessi
[...] dalla scadenza sino al saldo effettivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante, e di delle
[...] Controparte_3 spese di giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte opponente le spese dell'interprete come liquidate con provvedimento in atti.
Così deciso in Perugia il 29 luglio 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.3589/2022 R.G., promossa da:
, C.F. , residente in [...] C.F._1
Vigna n. 9, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Pietro Pennisi e Antonio Zullo, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Via B. Lupi n. 29;
ATTRICE OPPONENTE contro
P. VA , con sede a Controparte_2 P.IVA_1
Perugia in Via XX Settembre n. 100/102, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Zinci, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via F.lli Pellas n. 20/C;
CONVENUTA OPPOSTA
e con l'intervento volontario di
PA.VA , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante, con sede in Perugia, via XX Settembre, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina
Zinci, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via F.lli Pellas, n°20/c;
INTERVENUTA VOLONTARIAMENTE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 854/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Perugia il 20 maggio 2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.800,00, oltre interessi e spese per provvigioni relative a mediazione effettuata. L'opponente concludeva per il rigetto della opposizione ritenendola infondata in fatto ed in diritto e, in via riconvenzionale, chiedeva che accertato e dichiarato “l'inadempimento grave ascrivibile a controparte”, che la società venisse condannata Controparte_2
“ al risarcimento di tutti i danni conseguentemente causati alla sig.ra quantificabili CP_1 nell'importo complessivo di € 25.000,00, ovvero nel diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia”.
L'opponente in via subordinata chiedeva che, nel caso in cui la provvigione venisse ritenuta dovuta in tutto o in parte, venisse dichiarata la compensazione “tra quest'ultimo importo e quanto dovuto alla sig.ra a titolo di risarcimento del danno per effetto della domanda riconvenzionale, CP_1 condannando controparte a versare alla sig.ra l'importo residuo non compensato”. CP_1
La parte opponente a sostegno delle proprie ragioni deduce che l'opposta nel richiedere il provvedimento monitorio per il pagamento delle provvigioni ha omesso di riferire che CP_1 aveva specificato sin dall'inizio che era interessata all'acquisto del bene immobile solo in
[...] funzione del suo progetto di “glamping”, cioè della realizzazione di un campeggio di lusso.
Riferisce di avere comunicato alla convenuta detta circostanza prima verbalmente agli agenti immobiliari , titolare della ditta individuale , e CP_3 Controparte_3 CP_2
, legale rappresentante della società il giorno della visita
[...] Controparte_2 all'immobile avvenuta il 5 marzo 2020 e, successivamente, per iscritto mediante messaggio whatsapp alla presenza questa volta del geom. tecnico incaricato dalla opposta, al quale Tes_1
l'opponente ha spiegato nel dettaglio il proprio progetto. Riferiva che il geom. si era Tes_1 impegnato a recarsi in Comune per verificare la fattibilità del progetto e a trasmettere agli agenti immobiliari una relazione tecnica da inviare poi alla opponente. Riferiva che l'11 marzo 2020
aveva comunicato tramite messaggio che il geom. aveva appuntamento per il CP_3 Tes_1 giorno successivo in Comune. Riferiva che il giorno successivo le veniva inviata la relazione del tecnico, il quale confermava la realizzabilità del progetto, ma in realtà non c'era stata alcuna verifica in quanto il tecnico non si era ancora recato in Comune ed aveva redatto la propria relazione dietro
“suggerimento” degli agenti immobiliari, i quali non avevano informato l'opponente della mancata verifica in Comune ma, pur essendo consapevoli del fatto che a quella data la realizzabilità del progetto era ancora un'incognita. Ritiene che abbiano approfittato per spingerla a presentare una proposta d'acquisto.
L'opponente riferiva che nello stesso mese di marzo, nella consapevolezza che il progetto fosse realizzabile, aveva sottoscritto il preliminare di vendita, versando la somma di € 13.500,00.
Deduce che tornata in Italia nel mese di giugno successivo per procedere alla trascrizione del contratto preliminare e per effettuare, assieme al tecnico di sua fiducia, geom. un sopralluogo Controparte_4 volto ad impostare i lavori da eseguire per realizzare il progetto, ha scoperto la verità e cioè il geom. ha riscontrato problemi di compatibilità con la normativa regionale applicabile. Ha riferito CP_4 che a seguito di una conversazione telefonica intercorsa tra i tecnici il geom. ha ammesso Tes_1 che, d'accordo con gli agenti immobiliari aveva “abbellito” la propria relazione confermando la fattibilità del progetto per convincere l'opponente ad acquistare l'immobile (cfr. atto di apposizione).
L'opponente sulla scorta di ciò ritiene che la richiesta della opposta sia inammissibile e/o comunque infondata a causa del grave inadempimento, in quanto il comportamento degli agenti immobiliari l'ha condizionata perché, se non avessero fornito informazioni non veritiere o comunque non debitamente verificate, non si sarebbe vincolata ad effettuare un acquisto che non corrispondeva alle proprie aspettative e che non aveva interesse a realizzare.
Ritiene che in tale contesto gli agenti immobiliari non possono pretendere il pagamento della provvigione essendo gravemente inadempienti.
Ritiene che gli agenti immobiliari abbiano violato gli obblighi informativi sia in positivo che in negativo, omettendo di comunicare alla opponente non solo il fatto che la relazione del tecnico era stata redatta senza aver effettuato le previe verifiche in Comune, ma anche la circostanza che le verifiche successivamente effettuate avevano smentito la realizzabilità del progetto, confermando invece la realizzabilità di un progetto pur non essendo in possesso di alcun elemento oggettivo, oltre ad avere chiesto al geometra da loro incaricato di “abbellire” la relazione tecnica per convincere la cliente ad effettuare l'acquisto.
Evidenzia che poteva essere realizzato un ampliamento in aderenza al fabbricato esistente, al costo maggiore di circa € 200.000,00 rispetto al costo preventivato per la realizzazione di quattro tende di lusso/bungalows nell'uliveto al costo di circa € 25.000,00.
Evidenzia di avere dovuto rinunciare al progetto e di aver dovuto frazionare il fabbricato per realizzare due miniappartamenti destinati ad uso turistico ed uno per le proprie esigenze personali, con la conseguenza che ha dovuto sostenere il doppio delle spese.
Rileva poi che il reddito prodotto dalla “locazione turistica” si è letteralmente dimezzato in quanto quattro tende di lusso/bungalows avrebbero fruttato in alta stagione un reddito settimanale stimabile in € 5.468,00, mentre il reddito prodotto dalla locazione dei miniappartamenti è pari ad € 2.604,00 a settimana, con una differenza di € € 2.864,00 arrotondabile ad € 2.500,00. Ritiene quindi di avere subito un danno pari ad € 20.000,00 determinato da otto settimane di reddito in alta stagione (€
2.5000,00*8).
Rileva poi di essere costretta a vivere in uno spazio più angusto rispetto a quello in cui avrebbe vissuto se fosse stato realizzato il progetto, con un danno che quantifica cautelativamente in € 2.500,00. Ritiene che a causa del grave inadempimento della parte opposta, essa opponente è legittimata a non pagare la provvigione richiesta. Ha insistito quindi nelle conclusioni rassegnate.
Con comparsa di costituzione e riposta si è costituita in giudizio l'opposta la quale ha chiesto il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto che a mente dell'art. 1754 cc, compito del mediatore è quello di mettere in relazione le parti per la futura conclusione dell'affare, con conseguente diritto alla provvigione.
Deduce poi che non è in contestazione che la parte convenuta abbia messo in contatto le parti significando che l'opponente ha contattato l'agenzia di e Controparte_2 Controparte_2
l'agenzia di perché interessata all'acquisto del Controparte_3 CP_3 compendio immobiliare, sito in Magione, Località Collesanto, Via Case Sparse. Rileva poi che in data 25 marzo 2020 l'opponente ha sottoscritto una dichiarazione di provvigione “per la vendita dell'immobile sito in Magione (PG) località Collesanto via Case Sparse di proprietà BE
Francesco”; impegnandosi a “corrispondere all'agenzia e alla CP_3 Controparte_2
l'importo di provvigione pari al 4% (quattro per cento) IVA ed imposte incluse, calcolato sul
[...] prezzo di vendita come per legge e come pattuito “che doveva essere corrisposto al momento della sottoscrizione del preliminare.
Rileva che la parte opponente in data 4 maggio 2021, con atto ai rogiti del Notaio Dott. Per_1
ha acquistato il complesso immobiliare al prezzo pattuito di €.270.000,00 e che nell'atto di Per_2 vendita venne espressamente indicato che si era avvalsa dell'opera di mediazione congiunta della e dell'agenzia anche se per mero Controparte_2 Controparte_3 errore materiale del Giudice firmatario del decreto opposto, questo veniva pronunciato ed emesso solo in favore della Controparte_2
Ritiene che il quantum della provvigione potrà essere rilevato sulla scorta di quanto previsto dall'art.1755 secondo comma cc.
Asserisce che il quantum della provvigione può essere rilevato sulla scorta di quanto previsto dall'art.1755 comma secondo cc, essendo presente negli accordi. Riferisce che in difetto della operatività dell'accordo potranno trovare ingresso gli usi della Camera di Commercio di Perugia competente per territorio, che prescrivono al 3% del prezzo di vendita dell'immobile, oltre VA e accessori di legge, la provvigione a carico di ogni parte intermediata in favore del mediatore.
Ritiene che la parte opponente sia debitrice della provvigione immobiliare calcolata in misura del 4% sul prezzo di vendita di €.270.000,00, ovvero di €. 10.800,00.
Ritiene poi che le ragioni poste a base della opposizione siano infondate in quanto l'opponente asserisce che avrebbe specificato di voler realizzare nell'immobile acquistato un progetto di “glamping”, ma l'acquisto non è mai stato subordinato alla condizione della possibilità di realizzare nessun progetto, oltre ad avere confermato l'acquisto perché vantaggioso.
Evidenzia che il geom. nella propria relazione aveva riferito che la fattibilità del progetto era Tes_1 da “concertare e concordare con il Comune condizionato alle normative e autorizzazioni di legge”, evidenziando che il tecnico aveva suggerito alla opponente di predisporre e presentare un progetto, per poi verificarne con esattezza la fattibilità, dal momento che, sulla scorta di semplici ipotesi teoriche, ogni previsione sarebbe risultata approssimativa.
Riferisce che l'opponente, nell'aprile del 2020, ha inviato la proposta irrevocabile di acquisto accettata dai venditori.
L'opposta evidenzia poi che nella relazione redatta dal tecnico di parte della opponente questi concordava con quanto riferito dal Geom. circa la possibilità di effettuare un ampliamento Tes_1 del fabbricato principale destinato alla residenza e richiamava le medesime disposizioni di legge indicate dal Geom. indicando anche i materiali che sarebbero stati utilizzati. Tes_1
Evidenzia in ogni caso che l'opponente avrebbe potuto chiedere la risoluzione della proposta di acquisto inviata ed accettata qualche mese prima, mentre ha intavolato con i venditori una trattativa volta ad ottenere la riduzione del prezzo indicato nella proposta, adducendo alcune difformità urbanistiche dell'immobile del tutto estranee al progetto di glamping e poi, vista la irremovibilità dei venditori nel non voler ribassare il prezzo già concordato, nel maggio 2021 ha perfezionato l'acquisto con la compravendita.
Ritiene di non essere incorsa in nessun inadempimento in quanto il diritto alla provvigione era maturato al momento della proposta irrevocabile e poi con l'atto di vendita.
Contesta la domanda riconvenzionale ritenendo che i danni richiesti sono inverosimili.
Ha insistito nelle proprie conclusioni.
Con atto di intervento volontario si è costituita in giudizio Controparte_3
la quale ha chiesto il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Ritiene che nella fattispecie i mediatori abbiano messo in contatto le parti e che la circostanza non è contestata.
Rivela che l'opponente in data 20 aprile 2020 tramite gli agenti immobiliari ha inviato ai venditori una proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile accettata da questi. Ha poi confermato che la vendita venne conclusa in data 4 maggio 2021 innanzi il Notaio di Perugia al prezzo Per_1 pattuito di € 270.000,00 e che nell'atto venne indicato che l'acquirente si era avvalsa dell'opera dei mediatori. Ha poi insistito nelle proprie richieste rilevando che l'opponente mai ha subordinato l'acquisto dell'immobile alla condizione di realizzare un progetto. Ha chiesto quindi il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto le richieste risarcitorie ivi indicate sono prima facie irricevibili.
Alla prima udienza dell'8 febbraio 2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc e la causa veniva rinviata all'udienza del 17 maggio 2023 per la discussione sulle richieste istruttorie.
Con provvedimento del 30 maggio 2023 non veniva concessa la provvisoria esecuzione e veniva fissata l'udienza del 17 gennaio 2024 per l'espletamento delle prove ammesse.
Esperita tutta l'attività istruttoria veniva fissata l'udienza del 12 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni, udienza sostituita ex art. 127 ter cpc, dal deposito di note scritte. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Innanzitutto, va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
A ciò va aggiunto che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dell'impossibilità dello stesso.
Detto ciò, va evidenziato che ha lamentato l'inadempimento della parte convenuta Controparte_1
e di quella intervenuta all'obbligo di informativa in merito alla fattibilità o meno del suo progetto di glamping sull'immobile che poi ha acquistato. A tale proposito ha riferito che le controparti hanno confermato la fattibilità del progetto inviando la relazione redatta dal proprio tecnico di fiducia nella quale, senza assumere informazioni dal Comune, ha indicato che nelle zone agricole è possibile, previa consultazione con l'ufficio tecnico comunale, realizzare strutture ricettive all'aria aperta prevedendo la possibilità di realizzazione di bungalows da concordare e concertare con il che è condizionato alle normative ed autorizzazioni di legge. CP_5
Ha poi riferito di avere concluso il contratto di compravendita nel mese di maggio 2021.
Dall'altra parte le controparti hanno evidenziato che l'opponente non ha mai subordinato l'acquisto dell'immobile alla possibilità di realizzare il progetto di glamping, tanto è vero che ha inviato proposta irrevocabile di acquisto, accettata dai venditori, e che il loro tecnico di fiducia aveva suggerito alla opponente di presentare un progetto per poi verificare con esattezza la fattibilità dello stesso. Deduce anche che il tecnico di fiducia della opponente concordava con il loro tecnico e che, in ogni caso, il progetto di cui al documento 8 del fascicolo attoreo progetto non è un progetto ed è difforme alle indicazioni date dal geom. tecnico della opponente. Le controparti hanno CP_4 anche evidenziato che l'opponente è poi addivenuta all'acquisto dell'immobile nel mese di maggio
2021.
Detto ciò, non va sottaciuto che l'art 1759 cc impone al mediatore l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note, nelle quali devono ricomprendersi quelle, comunque, conoscibili riguardanti la valutazione e la sicurezza dell'affare, tali da poter incidere sulla conclusione dello stesso. In questo senso la legge prevede una forma di responsabilità specifica la cui violazione comporta il venir meno del presupposto per la configurazione del diritto alla provvigione in suo favore.
In tale prospettiva va anche rilevato che gli artt. 1175 e 1375 cc impongono al debitore e al creditore di comportarsi secondo correttezza e buona fede.
Non va neppure dimenticato che l'art. 1176 cc richiede che, nell'adempimento delle obbligazioni, il mediatore deve usare la diligenza adeguata alla sua professionalità.
Quindi sulla scorta di quanto sin qui detto le parti nel loro rapporto contrattuale sono obbligate ad agire secondo buona fede preservando gli interessi dell'altra parte a prescindere dagli obblighi contrattuali specifici o di quanto stabilito dalla legge.
In tale prospettiva va anche sottolineato che l'art 1759 cc salvaguarda l'interesse delle parti che potrebbe risultare compromesso da una falsa od incompleta rappresentazione della realtà, oltre ad avere la funzione di impedire che il mediatore presti la propria attività per lucrare la provvigione, pur sapendo che le parti, per effetto del suo intervento, potrebbero concludere degli affari per nulla convenienti.
Il complessivo obbligo che grava sul mediatore è quindi quello, in senso positivo, di comunicare le circostanze a lui note o conoscibili con la diligenza tipica della professione esercitata, che, ove omesse, potrebbero sortire un'incidenza causale contraria all'interesse effettivo delle parti, e, in senso negativo, il divieto di fornire informazioni non veritiere o informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza o che non abbia controllato. Ha quindi in generale l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede e di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui ordinariamente esigibili.
Ciò detto bisogna ora verificare in concreto se l'opposta e l'intervenuta in giudizio si sono attenute alla diligenza richiesta nello svolgimento della loro attività di mediazione, oppure no.
Dalle prove testimoniali ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal teste geom. Controparte_4 tecnico di fiducia della parte opponente, è emerso che il progetto di glamping non poteva essere realizzato in quanto non era imprenditore agricolo e non era sua intenzione Controparte_1 diventare tale. Il teste ha poi riferito di non sapere se il terreno che l'opponente voleva comprare fosse sufficiente per la realizzazione del glamping.
Il teste geom. tecnico della parte opposta, ha invece riferito di avere effettuato una Tes_2 relazione di stima dell'immobile per la vendita nel suo complesso, precisando di avere poi approfondito la propria relazione in merito alla possibilità di realizzare un campeggio agrituristico. Il teste evidenziato che non gli venne mai sottoposto un progetto al momento della redazione della relazione in quanto a quel momento gli era stato domandato di effettuare una relazione sulla possibilità di realizzare strutture ricettive all'aria aperta. Ha affermato che la possibilità di realizzare il glamping era subordinata alla consultazione con l'ufficio tecnico comunale, condizionato alle normative ed autorizzazioni previste dalla legge. Il teste ha poi negato di avere affermato telefonicamente al geom. che il progetto fosse realizzabile secondo i desiderata della CP_4 opponente, ma ha ribadito di avere approfondito l'incarico con una relazione circa la possibilità di realizzare un campeggio agrituristico. Il teste ha anche ricordato “che l'opponente aveva visto l'idea in Toscana e aveva l'idea di realizzarlo. Ricordo di avere fatto le indagini presso la Regione Umbria ed il mi ha risposto dopo diverso tempo. Il tecnico del Comune mi disse che era vincolato CP_5 ad una variante del piano regolatore perché non erano previste richieste specifiche per il glamping;
non ricordo di avere avuto altro incontro o colloquio. Non ho saputo più nulla;
la mia relazione è uno studio sulla ipotesi di fattibilità dell'ipotesi di progetto della opponente”.
Va anche evidenziato che la relazione a firma del geom. è successiva all'accettazione della CP_4 proposta irrevocabile formulata dalla opponente.
Nessun rilievo assumono le dichiarazioni degli altri testi apparendo anche contraddittorie tra loro a parte le dichiarazioni rese dai venditori che hanno confermato la richiesta della opponente di riduzione del prezzo di vendita dell'immobile poi acquistato. In tale contesto, tenuto conto delle emergenze processuali, può agevolmente ritenersi che l'opponente non avesse subordinato l'acquisto dell'immobile alla possibilità di realizzare il progetto glamping in quanto dopo avere interpellato i vari tecnici si è determinata a sottoscrivere il contratto preliminare nel mese di ottobre 2020 e ciò dopo avere preso visione anche della relazione del proprio tecnico
Geom. Controparte_4
Dall'altra parte va anche evidenziato che la proposta irrevocabile della opponente non conteneva condizioni in merito alla fattibilità del campeggio e che il documento numero 8 del fascicolo attoreo non può definirsi progetto in quanto non presenta i disegni ed i calcoli necessari alla sua realizzazione.
Detto documento può invece qualificarsi come una brochure o, meglio, un lussuoso opuscolo realizzato dalla stessa opponente che contiene l'idea di quello che avrebbe voluto in ipotesi realizzare.
Sotto altro profilo, deve rilevarsi che, configurando la responsabilità del mediatore ex art. 1759 cc una ipotesi di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, il mediatore per andare esente da responsabilità deve dimostrare di avere correttamente adempiuto le obbligazioni derivanti dall'incarico affidato, ovvero dare la prova di aver fatto tutto il possibile nell'adempimento degli obblighi di corretta informazione, diligenza, perizia e prudenza a suo carico.
Ebbene, in base a quanto sin qui esposto ed argomentato, è risultato provato che l'opponente sebbene edotta dal proprio tecnico dei problemi e della necessità della qualifica di imprenditore agricolo per la realizzazione del progetto-idea, ha confermato la propria volontà di acquistare l'immobile senza nulla eccepire ai mediatori. Anzi come suddetto nel mese di maggio 2021 ha concluso il contratto di compravendita. In tale contesto nessuna responsabilità per inadempimento può essere imputata alla opposta ed alla intervenuta in giudizio che hanno svolto l'incarico con la correttezza e la diligenza richieste.
Da ciò consegue il diritto delle controparti di vedersi riconosciuta la provvigione pattuita.
Per quanto sin qui detto, tenuto conto di quanto brevemente osservato il decreto ingiuntivo n.
854/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Perugia il 20 maggio 2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.800,00, oltre interessi e spese, debba essere confermato.
Conseguentemente l'opponente, deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_1 della opposta e della intervenuta volontariamente la somma di € 10.800,00. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
Anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata perché non provata.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. Per lo Controparte_1 stesso motivo vanno poste definitivamente a carico della opponente le spese dell'interprete, come liquidate con provvedimento in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3589/2022, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 854/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Perugia il 20 maggio 2022;
- condanna conseguentemente al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante, e di
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante, della somma di € 10.800,00, oltre gli interessi
[...] dalla scadenza sino al saldo effettivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante, e di delle
[...] Controparte_3 spese di giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte opponente le spese dell'interprete come liquidate con provvedimento in atti.
Così deciso in Perugia il 29 luglio 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)