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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/10/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di Primo Grado iscritto al n. R.G. 1875/202, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv. CLAUDIA PIOZZI (C.F. C.F._1
) e SC PU (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2 C.F._3
ricorrente contro nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. DONATA DE NITTIS (C.F. ), giusta procura in C.F._5 atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da verbale dell'udienza del
15.10.2025
AVENTE AD OGGETTO: Riconoscimento di paternità ex art. 250 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 250 c.c., depositato in data 04.07.2024, il sig. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale proponendo ricorso nei confronti della sig.ra al fine di sentire Controparte_1
pagina 1 di 3 accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito - accertare e dichiarare che il signor nato a [...]_1
(DOM) il 24 marzo 1975, residente in [...] al vicolo Emilia n.15 è il padre naturale della piccola
[...] nata a [...] il [...]; - emettere, ai sensi dell'art. 250 quarto comma c.c., i provvedimenti temporanei e Per_1 urgenti ritenuti necessari al fine di instaurare la relazione tra il signor e la figlia Parte_1 Per_1
disponendo le modalità di visita della figlia da parte del padre;
- adottare i necessari provvedimenti in relazione
[...] all'affidamento condiviso e al mantenimento della minore ai sensi dell'art. 315 bis c.c. - autorizzare, a norma dell'art. 262
c.c., la minore ad assumere il cognome paterno, eventualmente in aggiunta a quello materno, con ordine all'Ufficiale di Stato civile di Rimini di provvedere a quanto di sua competenza;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri”.
Si è costituita in giudizio la resistente con atto depositato in data 11.11.2024, affermando di non opporsi al riconoscimento della minore e rimettendosi a giustizia sulla questione relativa alla aggiunta del cognome paterno.
Sotto il profilo della dinamica processuale, alla prima udienza del 12.12.2024 la Dott.ssa Giorgia
TO ON si è riservata in ordine alla richiesta istruttoria di analisi genetiche formulata da parte ricorrente e, con ordinanza del 17.12.2024, ha disposto CTU medico-legale per l'esame del DNA, nominando quale consulente la Dott.ssa che, in data 06.02.2025, ha prestato giuramento. Persona_2
Mutato il Giudice nella persona fisica, all'udienza del 17 settembre 2025, le parti hanno interloquito in ordine al contenuto della relazione e hanno chiesto un breve differimento per la formalizzazione dell'accordo relativo al cognome della minore. All'udienza del 15 ottobre 2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. il Giudice, sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 03.09.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE
pagina 2 di 3 Occorre dare atto che le parti, sulle base delle conclusioni del CTU (“la paternità di Persona_3 nei confronti di con una probabilità di paternità maggiore di 99,99999999%”) hanno
[...] Persona_1 congiuntamente rassegnato le loro conclusioni che di seguito vengono riportate: “Voglia il Tribunale di
Rimini dichiarare la paternità del Sig. nei confronti della piccola Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] attribuendo alla medesima il cognome paterno “ ”, da aggiungersi dopo il Per_1 Pt_1 cognome “ , in modo che la minore risulti anagraficamente . L'aggiunta di uno solo dei due Per_1 Persona_4 cognomi paterni si giustifica con la comprensibile necessità di semplificare l'identificazione anagrafica della minore”.
Il Collegio ritiene che il consenso manifestato dalle parti a procedere con la dichiarazione di paternità e con l'aggiunta di uno solo dei due cognomi paterni a quello materno, corrisponda e sia conforme al superiore interesse della minore di conoscere e di riconoscersi anche nella figura paterna, nell'ottica della salvaguardia della sua crescita psico-fisica sana ed equilibrata.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti così dispone:
➢ Accerta e dichiara che il sig. nato a [...] il [...] è il Parte_1 padre naturale di nata a [...] il [...]; Persona_1
➢ Dispone che la minore posponga il cognome a quello della madre ( Persona_1 Pt_1 Per_1
; Persona_4
➢ Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita di oggi Persona_1 Persona_4
➢ Spese al definitivo;
➢ Dispone come da separata ordinanza in ordine alla rimessione della causa in istruttoria per tutte le altre questioni.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di Primo Grado iscritto al n. R.G. 1875/202, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv. CLAUDIA PIOZZI (C.F. C.F._1
) e SC PU (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2 C.F._3
ricorrente contro nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. DONATA DE NITTIS (C.F. ), giusta procura in C.F._5 atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da verbale dell'udienza del
15.10.2025
AVENTE AD OGGETTO: Riconoscimento di paternità ex art. 250 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 250 c.c., depositato in data 04.07.2024, il sig. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale proponendo ricorso nei confronti della sig.ra al fine di sentire Controparte_1
pagina 1 di 3 accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito - accertare e dichiarare che il signor nato a [...]_1
(DOM) il 24 marzo 1975, residente in [...] al vicolo Emilia n.15 è il padre naturale della piccola
[...] nata a [...] il [...]; - emettere, ai sensi dell'art. 250 quarto comma c.c., i provvedimenti temporanei e Per_1 urgenti ritenuti necessari al fine di instaurare la relazione tra il signor e la figlia Parte_1 Per_1
disponendo le modalità di visita della figlia da parte del padre;
- adottare i necessari provvedimenti in relazione
[...] all'affidamento condiviso e al mantenimento della minore ai sensi dell'art. 315 bis c.c. - autorizzare, a norma dell'art. 262
c.c., la minore ad assumere il cognome paterno, eventualmente in aggiunta a quello materno, con ordine all'Ufficiale di Stato civile di Rimini di provvedere a quanto di sua competenza;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri”.
Si è costituita in giudizio la resistente con atto depositato in data 11.11.2024, affermando di non opporsi al riconoscimento della minore e rimettendosi a giustizia sulla questione relativa alla aggiunta del cognome paterno.
Sotto il profilo della dinamica processuale, alla prima udienza del 12.12.2024 la Dott.ssa Giorgia
TO ON si è riservata in ordine alla richiesta istruttoria di analisi genetiche formulata da parte ricorrente e, con ordinanza del 17.12.2024, ha disposto CTU medico-legale per l'esame del DNA, nominando quale consulente la Dott.ssa che, in data 06.02.2025, ha prestato giuramento. Persona_2
Mutato il Giudice nella persona fisica, all'udienza del 17 settembre 2025, le parti hanno interloquito in ordine al contenuto della relazione e hanno chiesto un breve differimento per la formalizzazione dell'accordo relativo al cognome della minore. All'udienza del 15 ottobre 2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. il Giudice, sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 03.09.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE
pagina 2 di 3 Occorre dare atto che le parti, sulle base delle conclusioni del CTU (“la paternità di Persona_3 nei confronti di con una probabilità di paternità maggiore di 99,99999999%”) hanno
[...] Persona_1 congiuntamente rassegnato le loro conclusioni che di seguito vengono riportate: “Voglia il Tribunale di
Rimini dichiarare la paternità del Sig. nei confronti della piccola Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] attribuendo alla medesima il cognome paterno “ ”, da aggiungersi dopo il Per_1 Pt_1 cognome “ , in modo che la minore risulti anagraficamente . L'aggiunta di uno solo dei due Per_1 Persona_4 cognomi paterni si giustifica con la comprensibile necessità di semplificare l'identificazione anagrafica della minore”.
Il Collegio ritiene che il consenso manifestato dalle parti a procedere con la dichiarazione di paternità e con l'aggiunta di uno solo dei due cognomi paterni a quello materno, corrisponda e sia conforme al superiore interesse della minore di conoscere e di riconoscersi anche nella figura paterna, nell'ottica della salvaguardia della sua crescita psico-fisica sana ed equilibrata.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti così dispone:
➢ Accerta e dichiara che il sig. nato a [...] il [...] è il Parte_1 padre naturale di nata a [...] il [...]; Persona_1
➢ Dispone che la minore posponga il cognome a quello della madre ( Persona_1 Pt_1 Per_1
; Persona_4
➢ Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita di oggi Persona_1 Persona_4
➢ Spese al definitivo;
➢ Dispone come da separata ordinanza in ordine alla rimessione della causa in istruttoria per tutte le altre questioni.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3