Articolo 8 della Legge 30 giugno 2009, n. 85
Articolo 7Articolo 9
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14 luglio 2009
Art. 8. (Attivita' del laboratorio centrale
per la banca dati nazionale del DNA) 1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attivita':
a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.
Entrata in vigore il 14 luglio 2009