Art. 8. (Attivita' del laboratorio centrale
per la banca dati nazionale del DNA) 1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attivita':
a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.
per la banca dati nazionale del DNA) 1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attivita':
a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.