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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 392/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. VA ER Presidente rel
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
e dell'avv. , con elezione di domicilio in VIA FRANCESCO DE SANCTIS 1 Parte_1
30038 SPINEA, presso e nello studio dell'avv. FARAON LUCIANO
EN IL (C.F. ), Controparte_1
(DECEDUTO) (C.F. ), Controparte_2
(DECEDUTO) (C.F. ), Controparte_3
(C.F. ), Controparte_4
(DECEDUTO) (C.F. ), CP_5 Parte_2
(DECEDUTO) (C.F), Parte_3
(DECEDUTO) (C.F ), Parte_4
(DECEDUTO) (C.F. ), Parte_5
(DECEDUTO) (C.F. Controparte_6
DI DECEDUTO) (C.F. ), Controparte_7 Controparte_3
(DECEDUTO) (C.F. ), Controparte_8
(DECEDUTO) (C.F. ), Controparte_9 pagina 1 di 10 DECEDUTO) (C.F. ), con il Controparte_10 patrocinio dell'avv. con elezione di domicilio in VIA FRANCESCO DE Parte_1
SANCTIS 1 30038 SPINEA, presso e nello studio dell'avv. Parte_1
APPELLANTI RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LANCI Controparte_11 C.F._2
AS con elezione di domicilio in VIA AMPERE, 35 C/O AVV. G. CONTI MILANO presso e nello studio dell'avv. LANCI AS
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CULTRERA Controparte_12 C.F._3
NI IN e dell'avv. ZUCCHINI MARCO ( ) CORSO DI C.F._4
PORTA ROMANA, 52 20122 MILANO;
, con elezione di domicilio in CORSO DI PORTA
ROMANA 52 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. CULTRERA NI IN
APPELLATI RESISTENTI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Le parti all'udienza del 7.10.2025 ex art 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per IN PROPRIO E QUALE PROCURATORE DI Parte_1
EN IL EREDE DEL DE CUIUS EN IL EN , CP_1 CP_1 CP_1
DI EN IL (DECEDUTO) , CP_2 CP_2 CP_2
EN IL EREDE DI EN IL DECEDUTO) CP_3 CP_2 CP_3
EN IL EREDE DEL DE CUIUS EN IL CP_4 CP_1 Persona_1
EREDE DI EN IL DECEDUTO),
[...] Parte_2 Pt_2 Pt_2 CP_3
EREDE DI DECEDUTO) Parte_3 Parte_2 Pt_3 Controparte_3
DI EN IL DECEDUTO) CP_1 CP_3 Parte_3 CP_3
EN IL DI EN IL DECEDUTO) Parte_5 CP_2 CP_3
EN IL EREDE DI DECEDUTO) CP_6 Controparte_3
DI DECEDUTO) Controparte_7 Controparte_3
DI EN IL DECEDUTO) Controparte_8 CP_2 CP_3
DI EN IL DECEDUTO) Controparte_9 CP_3
EN IL EREDE DI EN IL DECEDUTO) CP_10 CP_3
pagina 2 di 10 Per Controparte_11
Per : Controparte_12
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
3.1 - Dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. e per tutte le ragioni com-piutamente esposte nella comparsa di costituzione in appello, inammissibile l'impugnazione proposta dai signori
Avv. , Ben Tili, , Parte_1 CP_4 Parte_6 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 CP_6 CP_2 CP_7 [...]
, , e avverso la sentenza n. 40/2025 del CP_8 CP_9 CP_10 CP_3
Tribu-nale di Milano, pubblicata in data 3 gennaio 2025; ovvero, in subordine, respingere l'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la predetta sentenza di primo grado.
3.2 - Condannare gli appellanti ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 4, c.p.c., per respon-sabilità aggravata, stante la mala fede o la colpa grave che caratterizza l'azione pro-posta dagli appellanti
3.3 - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudi-zio, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale e IVA, come per legge.
Con perfetto ossequio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ La presente causa è la prosecuzione di quella (n 27504/22 RG) proposta da nei confronti di per lo Controparte_11 Controparte_12 scioglimento della comunione ereditaria dei beni del de cuius , nato in Controparte_1
Tunisia il 19 agosto 1961 e deceduto a Milano il 9 aprile 2020, nella quale era stato citato in giudizio anche l'Avv. , nella sua qualità di esecutore testamentario, quale parte necessaria ex Parte_1 art. 704 c.c.. A seguito dell'esonero ex art. 710 c.c. dell'avv. dall'ufficio di esecutore Parte_1 testamentario per gravi irregolarità (provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano del 12 giugno 2023 RG n. 3194/2023), è stata emessa la sentenza n. 2292/2024, che ha dichiarato la sopravvenuta carenza di legittimazione processuale dell'avv. ex artt. 704 c.c. e 81 Parte_1
c.p.c., l'estinzione del procedimento di rendiconto, l'inammissibilità delle domande proposte dall'avv.
, con compensazione delle spese processuali tra le parti ed il rigetto dell'istanza ex art. Parte_1 pagina 3 di 10 96 c.p.c.. Con la suddetta sentenza è stata anche disposta la separazione della causa tra le parti e e fissata nuova udienza, con separata ordinanza, per la Controparte_11 Controparte_13 prosecuzione del giudizio di divisione tra e entrambi Controparte_11 Controparte_12 nominati eredi testamentari in forza del testamento olografo di Controparte_1
CP_1 pubblicato il 21 maggio 2020. La causa è quindi proseguita tra le parti e , i quali, nelle CP_11 more, hanno raggiunto un accordo per la divisione, per cui hanno dichiarato reciprocamente di rinunciare alla domanda di divisione giudiziale con accettazione della rinuncia e precisato le conclusioni chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a spese tra loro compensate, come riportato in epigrafe. L'avv. ha depositato, in data 14.5.2024, una “comparsa di Parte_1 intervento volontario e contestuale querela di falso” con cui ha riproposto le domande già dichiarate inammissibili con la sentenza n 22929/24 e ha proposto querela di falso in via incidentale avverso il testamento olografo di pubblicato il 21 maggio 2020” Controparte_1
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n.40/25 pubblicata in data 03/01/2025 con il seguente dispositivo:
“ Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, preso atto che le parti e hanno dichiarato il venir Controparte_12 Controparte_11 meno dell'interesse alla pronuncia sulla domanda di divisione dell'asse ereditario del defunto
[...]
e delle domande ad essa collegate, per intervenuto accordo tra le parti: Controparte_1
1- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti ed;
Controparte_11 Controparte_12
2- dichiara l'inammissibilità dell'intervento dell'avv. e della querela di falso proposta Parte_1 in via incidentale;
3-condanna ex art. 96 c.p.c. l'avv. al pagamento di euro 5.000,00 in favore di Parte_1 CP_11
euro 5.000,00 in favore di ed euro 5.000,00 in favore della cassa delle
[...] Controparte_12 ammende;
4-condanna l'avv. alla rifusione delle spese di lite in favore di e di Parte_1 Controparte_11
che liquida, per ciascuna parte, in euro 5810,00 per compenso, oltre 15% per Controparte_12 spese forf., iva e cpa.
5-compensa le spese di lite tra ed .” Controparte_11 Controparte_12
Avverso tale sentenza proponeva appello IN PROPRIO E QUALE Parte_1
PROCURATORE DI
EN IL EREDE DEL EN IL , CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
(DECEDUTO) , CP_2 Controparte_2 CP_2
EN IL DECEDUTO) CP_3 CP_2 Controparte_2 CP_3
pagina 4 di 10 EN IL EREDE DEL EN IL CP_4 CP_1 CP_1 CP_1
AFIFA EREDE DI EN IL DECEDUTO), Parte_2 Pt_2 CP_3
DI DECEDUTO) Parte_3 Parte_3 Controparte_3
DI DECEDUTO) CP_1 CP_3 Parte_3 Controparte_3
EN IL DI EN IL DECEDUTO) Parte_5 CP_2 CP_3
EN IL DI EN IL DECEDUTO) Controparte_6 CP_3
DI EN IL DECEDUTO) Controparte_7 CP_3
EN IL DECEDUTO) CP_8 Controparte_2 CP_3
DECEDUTO) Controparte_9 Controparte_3
DI DECEDUTO) Controparte_10 Controparte_3 con citazione notificata il 6.2.2025 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano E contestando l'appello e Controparte_11 Controparte_12 chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima udienza del 20.5.2025 nessuno compariva per parte appellante ed il consigliere istruttore, vista l'istanza delle parti appellate costituite di procedere con l'appello, con ordinanza riservata fissava ex visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., davanti a sé l'udienza del 7.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Con le note di precisazione delle conclusioni, parte appellante depositava querela di falso avverso il testamento del de cuius ed il consigliere istruttore, con ordinanze rese fuori Controparte_3 udienza, fissava per la discussione innanzi al collegio la querela di falso alla data del 7 ottobre 2025
09:45 e disponeva che l'udienza ex articolo 352 c pc fissata sempre al 7 ottobre 2025 fosse tenuta alle
10:00,
All'udienza del 7 ottobre 2025 per la discussione sull'ammissibilità della querela di falso le parti si riportavano ai propri atti e difese tutti e la Corte si riservava, sciogliendo successivamente la riserva con provvedimento del 9-11.10.2025, con cui dichiarava l'inammissibilità della proposta querela di falso sia dall'avvocato in proprio che quale procuratore degli eredi del defunto Pt_1 CP_3
[...]
pagina 5 di 10 All'udienza del 7 ottobre 2025 in presenza ex articolo 352 c pc il presidente istruttore si riservava, sciogliendo successivamente la riserva con cui rimetteva la causa al Collegio dell'udienza per la decisione, fissando la camera di consiglio nella data del 15 ottobre 2025.
In data 14 ottobre 2025 l'avv depositava “MEMORIA URGENTE EX ART. 111 DELLA Pt_1
COSTIUZIONE”, indirizzata in copia anche al “Procuratore Generale presso la Corte D'appello di
Milano ed al Pubblico Ministero dott ssa ”, con cui chiedeva, “previa adozione del Per_2 provvedimento cautelare di sequestro, sospendere la presente causa ex art. 295 cpc. Voglia altresì disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ex art. 331 cod. proc. pen.” e “ riservata l'impugnazione e/o il reclamo avverso il rigetto della querela di falso comunicato in data 14/10/2025”.
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità della memoria, depositata successivamente al provvedimento del 9-11 ottobre 2025, con cui Presidente istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, e quindi quando la causa era già in fase decisoria, senza quindi consentire alla controparte la possibilità di esplicitare le proprie difese.
In ogni caso rileva l'inconferenza della reiterata istanza di sospensione ex art 295 cpc, già formulata con l'atto di atto di appello e sulla quale quindi questa Corte è già chiamata a pronunciarsi.
Rileva altresì che la Procura Generale è già a conoscenza della pendenza del procedimento ed ha fatto pervenire in data 11.7.2025 il proprio parere in ordine alla proposta querela di falso, in relazione alla quale era stata fissata, come sopra detto, la medesima udienza del 7.10.2025, del seguente tenore pagina 6 di 10 La memoria viene comunque trasmessa alla Procura della Repubblica con separato provvedimento assunto dalla Corte in camera di consiglio .
Fatte queste doverose premesse, si rileva che l'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
Parte appellante ha impugnato la sentenza definitiva n 40/2025 per i seguenti motivi, desumibili dalla narrativa dell'atto in quanto non specificamente articolati:
1. abnormita' della sentenza;
2. violazione dell'art. 111 della costituzione
3. sulla responsabilita' aggravata degli appellati
4. proposizione della querela di falso
5. sull'indegnita' a succedere
Occorre premettere che, come già enunciato in parte fattuale, il Tribunale di Milano, con sentenza n.
2292/2024, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di legittimazione processuale dell'avv. Pt_1
ex artt. 704 c.c. e 81 c.p.c., l'estinzione del procedimento di rendiconto e l'inammissibilità delle
[...] domande proposte dall'avv. . Parte_1
La pronuncia è intervenuta successivamente al provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano del 12.6.2023 rg n 3194/2023, che ha esonerato l'avv dall'ufficio di esecutore testamentario ex Pt_1 art. 710 c.c.., con conseguente “cessazione della sua legittimazione processuale, essendo terminata la possibilità di attuare i compiti dell'esecutore e non essendo consentito a nessuno far valere in nome proprio un diritto altrui, al difuori dei casi previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), con la conseguenza che la domanda di estromissione dal giudizio del predetto deve essere accolta” ( sentenza n. 2292/2024).
Questa sentenza è passata in giudicato, conseguentemente nel giudizio di divisione proseguito proprio per effetto del provvedimento di separazione delle domande, è intervenuta la sentenza qui impugnata, con la quale il tribunale ha preso atto dell'intervenuto accordo transattivo fra i due coeredi testamentari CP_1 e ed ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento dell'avvocato avvenuto il 15 CP_11 Pt_1 maggio 2024, con il quale l'odierno appellante ha nuovamente proposto le domande già dichiarate inammissibili con la sentenza parziale passata in giudicato, proponendo altresì querela falso incidentale sia in proprio che quale procuratore degli eredi di , allegando documenti e procure. Controparte_3
Il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della proposta querela di falso incidentale da parte dell'avvocato per carenza di interesse, non avendo alcun diritto di successione sul de cuius e Pt_1 non essendo più esecutore testamentario quindi “avendo perso la legittimazione processuale ad agire quale sostituto processuale degli eredi” (sentenza, pag 3), rilevando comunque l'inammissibilità della produzione documentale in quanto avvenuta con la memoria di replica e quindi tardivamente in quanto non era più consentito le controparti alcun diritto di difesa. pagina 7 di 10 Ritiene questa Corte che in questa sede di appello possono indubbiamente essere superati i profili di inammissibilità per tardività della produzione documentale effettuata in primo grado, proprio perché la querela di falso è sempre proponibile in qualsiasi stato e grado del processo ed i documenti a corredo della querela di falso, in particolare le procure dei coeredi a e la procura alle liti di Controparte_8
all'avvocato , sono ammissibili in questo grado d'appello poiché formatisi in Controparte_8 Pt_1 data successiva alle preclusioni istruttorie di primo grado.
Tuttavia sussistono profili preliminari in rito idonei a definire l'appello, senza entrare nel merito dei motivi proposti.
L'avvocato ha proposto appello in proprio e quale procuratore di , coerede di Pt_1 Controparte_8
e asseritamente procuratore dei familiari coeredi. Controparte_3
Con riferimento all'appello proposto in proprio afferma di avere interesse poiché si definisce “ parte lesa di truffa aggravata per essere stato dolosamente indotto in errore dagli appellanti dagli appellati sull'autenticità del testamento….” (Appello pagina 3).
Tuttavia l'avvocato non è stato nominato erede o legatario con il testamento, quindi non vanta Pt_1 alcun diritto successorio e, come affermato dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 26062 del
17/10/2018, “al fine di giustificare l'interesse ad agire per far accertare l'invalidità di una disposizione testamentaria occorre che si possa vantare un diritto successorio in dipendenza dell'accertata invalidità della stessa disposizione”. Inoltre ha ormai perso la legittimazione a stare in giudizio per effetto del provvedimento di esonero dall'ufficio di esecutore testamentario non impugnato, e già oggetto di statuizioni ormai passate in giudicato con la sentenza parziale non impugnata.
Conseguentemente con riferimento all'appello proposto in proprio dall'avvocato deve Pt_1 dichiararsi la carenza di legittimazione ed interesse ad agire.
Con riferimento, invece, all'appello proposto quale procuratore degli eredi del de cuius CP_3
deve rilevarsi la carenza dei poteri per invalidità della procura generale, depositata in primo
[...] grado con la memoria di replica, conferita dagli eredi di al fratello Controparte_3 Controparte_8
e della procura generale e speciale, parimenti depositata, rilasciata da all'avv. Controparte_8
in data 6.12.2024 a Tunisi ed autenticata da avvocato tunisino e dall'avv . Pt_1 Pt_1
Come già affermato da questa Corte nel provvedimento di declaratoria di inammissibilità della proposta querela di falso, la procura rilasciata dai fratelli coeredi al fratello pare Controparte_8 viziata da plurimi profili di invalidità in relazione all'autorità autenticante, e con effetto assorbente, la procura generale e speciale rilasciata all'estero da all'avv. il 6.12.2024 non Controparte_8 Pt_1
è valida, per costante giurisprudenza della Suprema Corte che afferma “la sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero non deve essere semplicemente legalizzata, ma autenticata pagina 8 di 10 da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede;
essa, pertanto, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale”
(Sentenza n. 27282 del 14/11/2008 ), ed ancora con Sentenza n. 16050 del 18/06/2018 “La sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero non è sufficiente che sia semplicemente legalizzata, ma deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale, autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede;
essa, pertanto, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale”.
Conseguentemente l'avvocato è privo di poteri per proporre appello avverso la sentenza qui Pt_1 impugnata nell'interesse di e di tutti i soggetti asseritamente rappresentati, quali eredi Controparte_8 di Controparte_3
Restano quindi assorbiti tutti i profili di merito e le istanze cautelari formulate con l'atto di appello le successive istanze cautelari.
Per le medesima ragioni, non sussistono i presupposti per la richiesta sospensione del processo ex art
295 cpc.
L'appello viene pertanto rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
Ritiene la Corte che non sussistano, nel presente giudizio, profili di responsabilità aggravata ex art 96 cpc, come richiesto dalle parti appellate.
L'esito della lite vede la soccombenza della parte appellante, che viene quindi condannata ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore di ciascuna delle controparti, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da IN Parte_1
PROPRIO E QUALE PROCURATORE DI
, Controparte_1
pagina 9 di 10 (DECEDUTO) , Controparte_2
DI EN IL DECEDUTO) CP_3 CP_2 CP_3
EREDE DEL DE CUIUS EN IL CP_4 CP_1 CP_1
AFIFA EREDE DI (DECEDUTO), Parte_2 Controparte_3
DI DECEDUTO) Parte_3 Parte_2 Parte_3 Controparte_3
DI EN IL DECEDUTO) CP_1 CP_3 Parte_3 CP_3
DI (DECEDUTO) Parte_5 Controparte_3
EN IL EREDE DI DECEDUTO) CP_6 Controparte_3
EN IL DI EN IL DECEDUTO) CP_7 CP_3
EN IL DI DECEDUTO) Controparte_8 Controparte_3
(DECEDUTO) Controparte_9
(DECEDUTO) Controparte_10
contro
E avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_11 Controparte_12
Milano n. 40/25 così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore di liquidate in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase Controparte_11 introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
in favore di liquidate in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase Controparte_12 introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Presidente estensore
VA ER
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. VA ER Presidente rel
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
e dell'avv. , con elezione di domicilio in VIA FRANCESCO DE SANCTIS 1 Parte_1
30038 SPINEA, presso e nello studio dell'avv. FARAON LUCIANO
EN IL (C.F. ), Controparte_1
(DECEDUTO) (C.F. ), Controparte_2
(DECEDUTO) (C.F. ), Controparte_3
(C.F. ), Controparte_4
(DECEDUTO) (C.F. ), CP_5 Parte_2
(DECEDUTO) (C.F), Parte_3
(DECEDUTO) (C.F ), Parte_4
(DECEDUTO) (C.F. ), Parte_5
(DECEDUTO) (C.F. Controparte_6
DI DECEDUTO) (C.F. ), Controparte_7 Controparte_3
(DECEDUTO) (C.F. ), Controparte_8
(DECEDUTO) (C.F. ), Controparte_9 pagina 1 di 10 DECEDUTO) (C.F. ), con il Controparte_10 patrocinio dell'avv. con elezione di domicilio in VIA FRANCESCO DE Parte_1
SANCTIS 1 30038 SPINEA, presso e nello studio dell'avv. Parte_1
APPELLANTI RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LANCI Controparte_11 C.F._2
AS con elezione di domicilio in VIA AMPERE, 35 C/O AVV. G. CONTI MILANO presso e nello studio dell'avv. LANCI AS
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CULTRERA Controparte_12 C.F._3
NI IN e dell'avv. ZUCCHINI MARCO ( ) CORSO DI C.F._4
PORTA ROMANA, 52 20122 MILANO;
, con elezione di domicilio in CORSO DI PORTA
ROMANA 52 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. CULTRERA NI IN
APPELLATI RESISTENTI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Le parti all'udienza del 7.10.2025 ex art 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per IN PROPRIO E QUALE PROCURATORE DI Parte_1
EN IL EREDE DEL DE CUIUS EN IL EN , CP_1 CP_1 CP_1
DI EN IL (DECEDUTO) , CP_2 CP_2 CP_2
EN IL EREDE DI EN IL DECEDUTO) CP_3 CP_2 CP_3
EN IL EREDE DEL DE CUIUS EN IL CP_4 CP_1 Persona_1
EREDE DI EN IL DECEDUTO),
[...] Parte_2 Pt_2 Pt_2 CP_3
EREDE DI DECEDUTO) Parte_3 Parte_2 Pt_3 Controparte_3
DI EN IL DECEDUTO) CP_1 CP_3 Parte_3 CP_3
EN IL DI EN IL DECEDUTO) Parte_5 CP_2 CP_3
EN IL EREDE DI DECEDUTO) CP_6 Controparte_3
DI DECEDUTO) Controparte_7 Controparte_3
DI EN IL DECEDUTO) Controparte_8 CP_2 CP_3
DI EN IL DECEDUTO) Controparte_9 CP_3
EN IL EREDE DI EN IL DECEDUTO) CP_10 CP_3
pagina 2 di 10 Per Controparte_11
Per : Controparte_12
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
3.1 - Dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. e per tutte le ragioni com-piutamente esposte nella comparsa di costituzione in appello, inammissibile l'impugnazione proposta dai signori
Avv. , Ben Tili, , Parte_1 CP_4 Parte_6 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 CP_6 CP_2 CP_7 [...]
, , e avverso la sentenza n. 40/2025 del CP_8 CP_9 CP_10 CP_3
Tribu-nale di Milano, pubblicata in data 3 gennaio 2025; ovvero, in subordine, respingere l'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la predetta sentenza di primo grado.
3.2 - Condannare gli appellanti ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 4, c.p.c., per respon-sabilità aggravata, stante la mala fede o la colpa grave che caratterizza l'azione pro-posta dagli appellanti
3.3 - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudi-zio, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale e IVA, come per legge.
Con perfetto ossequio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ La presente causa è la prosecuzione di quella (n 27504/22 RG) proposta da nei confronti di per lo Controparte_11 Controparte_12 scioglimento della comunione ereditaria dei beni del de cuius , nato in Controparte_1
Tunisia il 19 agosto 1961 e deceduto a Milano il 9 aprile 2020, nella quale era stato citato in giudizio anche l'Avv. , nella sua qualità di esecutore testamentario, quale parte necessaria ex Parte_1 art. 704 c.c.. A seguito dell'esonero ex art. 710 c.c. dell'avv. dall'ufficio di esecutore Parte_1 testamentario per gravi irregolarità (provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano del 12 giugno 2023 RG n. 3194/2023), è stata emessa la sentenza n. 2292/2024, che ha dichiarato la sopravvenuta carenza di legittimazione processuale dell'avv. ex artt. 704 c.c. e 81 Parte_1
c.p.c., l'estinzione del procedimento di rendiconto, l'inammissibilità delle domande proposte dall'avv.
, con compensazione delle spese processuali tra le parti ed il rigetto dell'istanza ex art. Parte_1 pagina 3 di 10 96 c.p.c.. Con la suddetta sentenza è stata anche disposta la separazione della causa tra le parti e e fissata nuova udienza, con separata ordinanza, per la Controparte_11 Controparte_13 prosecuzione del giudizio di divisione tra e entrambi Controparte_11 Controparte_12 nominati eredi testamentari in forza del testamento olografo di Controparte_1
CP_1 pubblicato il 21 maggio 2020. La causa è quindi proseguita tra le parti e , i quali, nelle CP_11 more, hanno raggiunto un accordo per la divisione, per cui hanno dichiarato reciprocamente di rinunciare alla domanda di divisione giudiziale con accettazione della rinuncia e precisato le conclusioni chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a spese tra loro compensate, come riportato in epigrafe. L'avv. ha depositato, in data 14.5.2024, una “comparsa di Parte_1 intervento volontario e contestuale querela di falso” con cui ha riproposto le domande già dichiarate inammissibili con la sentenza n 22929/24 e ha proposto querela di falso in via incidentale avverso il testamento olografo di pubblicato il 21 maggio 2020” Controparte_1
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n.40/25 pubblicata in data 03/01/2025 con il seguente dispositivo:
“ Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, preso atto che le parti e hanno dichiarato il venir Controparte_12 Controparte_11 meno dell'interesse alla pronuncia sulla domanda di divisione dell'asse ereditario del defunto
[...]
e delle domande ad essa collegate, per intervenuto accordo tra le parti: Controparte_1
1- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti ed;
Controparte_11 Controparte_12
2- dichiara l'inammissibilità dell'intervento dell'avv. e della querela di falso proposta Parte_1 in via incidentale;
3-condanna ex art. 96 c.p.c. l'avv. al pagamento di euro 5.000,00 in favore di Parte_1 CP_11
euro 5.000,00 in favore di ed euro 5.000,00 in favore della cassa delle
[...] Controparte_12 ammende;
4-condanna l'avv. alla rifusione delle spese di lite in favore di e di Parte_1 Controparte_11
che liquida, per ciascuna parte, in euro 5810,00 per compenso, oltre 15% per Controparte_12 spese forf., iva e cpa.
5-compensa le spese di lite tra ed .” Controparte_11 Controparte_12
Avverso tale sentenza proponeva appello IN PROPRIO E QUALE Parte_1
PROCURATORE DI
EN IL EREDE DEL EN IL , CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
(DECEDUTO) , CP_2 Controparte_2 CP_2
EN IL DECEDUTO) CP_3 CP_2 Controparte_2 CP_3
pagina 4 di 10 EN IL EREDE DEL EN IL CP_4 CP_1 CP_1 CP_1
AFIFA EREDE DI EN IL DECEDUTO), Parte_2 Pt_2 CP_3
DI DECEDUTO) Parte_3 Parte_3 Controparte_3
DI DECEDUTO) CP_1 CP_3 Parte_3 Controparte_3
EN IL DI EN IL DECEDUTO) Parte_5 CP_2 CP_3
EN IL DI EN IL DECEDUTO) Controparte_6 CP_3
DI EN IL DECEDUTO) Controparte_7 CP_3
EN IL DECEDUTO) CP_8 Controparte_2 CP_3
DECEDUTO) Controparte_9 Controparte_3
DI DECEDUTO) Controparte_10 Controparte_3 con citazione notificata il 6.2.2025 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano E contestando l'appello e Controparte_11 Controparte_12 chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima udienza del 20.5.2025 nessuno compariva per parte appellante ed il consigliere istruttore, vista l'istanza delle parti appellate costituite di procedere con l'appello, con ordinanza riservata fissava ex visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., davanti a sé l'udienza del 7.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Con le note di precisazione delle conclusioni, parte appellante depositava querela di falso avverso il testamento del de cuius ed il consigliere istruttore, con ordinanze rese fuori Controparte_3 udienza, fissava per la discussione innanzi al collegio la querela di falso alla data del 7 ottobre 2025
09:45 e disponeva che l'udienza ex articolo 352 c pc fissata sempre al 7 ottobre 2025 fosse tenuta alle
10:00,
All'udienza del 7 ottobre 2025 per la discussione sull'ammissibilità della querela di falso le parti si riportavano ai propri atti e difese tutti e la Corte si riservava, sciogliendo successivamente la riserva con provvedimento del 9-11.10.2025, con cui dichiarava l'inammissibilità della proposta querela di falso sia dall'avvocato in proprio che quale procuratore degli eredi del defunto Pt_1 CP_3
[...]
pagina 5 di 10 All'udienza del 7 ottobre 2025 in presenza ex articolo 352 c pc il presidente istruttore si riservava, sciogliendo successivamente la riserva con cui rimetteva la causa al Collegio dell'udienza per la decisione, fissando la camera di consiglio nella data del 15 ottobre 2025.
In data 14 ottobre 2025 l'avv depositava “MEMORIA URGENTE EX ART. 111 DELLA Pt_1
COSTIUZIONE”, indirizzata in copia anche al “Procuratore Generale presso la Corte D'appello di
Milano ed al Pubblico Ministero dott ssa ”, con cui chiedeva, “previa adozione del Per_2 provvedimento cautelare di sequestro, sospendere la presente causa ex art. 295 cpc. Voglia altresì disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ex art. 331 cod. proc. pen.” e “ riservata l'impugnazione e/o il reclamo avverso il rigetto della querela di falso comunicato in data 14/10/2025”.
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità della memoria, depositata successivamente al provvedimento del 9-11 ottobre 2025, con cui Presidente istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, e quindi quando la causa era già in fase decisoria, senza quindi consentire alla controparte la possibilità di esplicitare le proprie difese.
In ogni caso rileva l'inconferenza della reiterata istanza di sospensione ex art 295 cpc, già formulata con l'atto di atto di appello e sulla quale quindi questa Corte è già chiamata a pronunciarsi.
Rileva altresì che la Procura Generale è già a conoscenza della pendenza del procedimento ed ha fatto pervenire in data 11.7.2025 il proprio parere in ordine alla proposta querela di falso, in relazione alla quale era stata fissata, come sopra detto, la medesima udienza del 7.10.2025, del seguente tenore pagina 6 di 10 La memoria viene comunque trasmessa alla Procura della Repubblica con separato provvedimento assunto dalla Corte in camera di consiglio .
Fatte queste doverose premesse, si rileva che l'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
Parte appellante ha impugnato la sentenza definitiva n 40/2025 per i seguenti motivi, desumibili dalla narrativa dell'atto in quanto non specificamente articolati:
1. abnormita' della sentenza;
2. violazione dell'art. 111 della costituzione
3. sulla responsabilita' aggravata degli appellati
4. proposizione della querela di falso
5. sull'indegnita' a succedere
Occorre premettere che, come già enunciato in parte fattuale, il Tribunale di Milano, con sentenza n.
2292/2024, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di legittimazione processuale dell'avv. Pt_1
ex artt. 704 c.c. e 81 c.p.c., l'estinzione del procedimento di rendiconto e l'inammissibilità delle
[...] domande proposte dall'avv. . Parte_1
La pronuncia è intervenuta successivamente al provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano del 12.6.2023 rg n 3194/2023, che ha esonerato l'avv dall'ufficio di esecutore testamentario ex Pt_1 art. 710 c.c.., con conseguente “cessazione della sua legittimazione processuale, essendo terminata la possibilità di attuare i compiti dell'esecutore e non essendo consentito a nessuno far valere in nome proprio un diritto altrui, al difuori dei casi previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), con la conseguenza che la domanda di estromissione dal giudizio del predetto deve essere accolta” ( sentenza n. 2292/2024).
Questa sentenza è passata in giudicato, conseguentemente nel giudizio di divisione proseguito proprio per effetto del provvedimento di separazione delle domande, è intervenuta la sentenza qui impugnata, con la quale il tribunale ha preso atto dell'intervenuto accordo transattivo fra i due coeredi testamentari CP_1 e ed ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento dell'avvocato avvenuto il 15 CP_11 Pt_1 maggio 2024, con il quale l'odierno appellante ha nuovamente proposto le domande già dichiarate inammissibili con la sentenza parziale passata in giudicato, proponendo altresì querela falso incidentale sia in proprio che quale procuratore degli eredi di , allegando documenti e procure. Controparte_3
Il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della proposta querela di falso incidentale da parte dell'avvocato per carenza di interesse, non avendo alcun diritto di successione sul de cuius e Pt_1 non essendo più esecutore testamentario quindi “avendo perso la legittimazione processuale ad agire quale sostituto processuale degli eredi” (sentenza, pag 3), rilevando comunque l'inammissibilità della produzione documentale in quanto avvenuta con la memoria di replica e quindi tardivamente in quanto non era più consentito le controparti alcun diritto di difesa. pagina 7 di 10 Ritiene questa Corte che in questa sede di appello possono indubbiamente essere superati i profili di inammissibilità per tardività della produzione documentale effettuata in primo grado, proprio perché la querela di falso è sempre proponibile in qualsiasi stato e grado del processo ed i documenti a corredo della querela di falso, in particolare le procure dei coeredi a e la procura alle liti di Controparte_8
all'avvocato , sono ammissibili in questo grado d'appello poiché formatisi in Controparte_8 Pt_1 data successiva alle preclusioni istruttorie di primo grado.
Tuttavia sussistono profili preliminari in rito idonei a definire l'appello, senza entrare nel merito dei motivi proposti.
L'avvocato ha proposto appello in proprio e quale procuratore di , coerede di Pt_1 Controparte_8
e asseritamente procuratore dei familiari coeredi. Controparte_3
Con riferimento all'appello proposto in proprio afferma di avere interesse poiché si definisce “ parte lesa di truffa aggravata per essere stato dolosamente indotto in errore dagli appellanti dagli appellati sull'autenticità del testamento….” (Appello pagina 3).
Tuttavia l'avvocato non è stato nominato erede o legatario con il testamento, quindi non vanta Pt_1 alcun diritto successorio e, come affermato dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 26062 del
17/10/2018, “al fine di giustificare l'interesse ad agire per far accertare l'invalidità di una disposizione testamentaria occorre che si possa vantare un diritto successorio in dipendenza dell'accertata invalidità della stessa disposizione”. Inoltre ha ormai perso la legittimazione a stare in giudizio per effetto del provvedimento di esonero dall'ufficio di esecutore testamentario non impugnato, e già oggetto di statuizioni ormai passate in giudicato con la sentenza parziale non impugnata.
Conseguentemente con riferimento all'appello proposto in proprio dall'avvocato deve Pt_1 dichiararsi la carenza di legittimazione ed interesse ad agire.
Con riferimento, invece, all'appello proposto quale procuratore degli eredi del de cuius CP_3
deve rilevarsi la carenza dei poteri per invalidità della procura generale, depositata in primo
[...] grado con la memoria di replica, conferita dagli eredi di al fratello Controparte_3 Controparte_8
e della procura generale e speciale, parimenti depositata, rilasciata da all'avv. Controparte_8
in data 6.12.2024 a Tunisi ed autenticata da avvocato tunisino e dall'avv . Pt_1 Pt_1
Come già affermato da questa Corte nel provvedimento di declaratoria di inammissibilità della proposta querela di falso, la procura rilasciata dai fratelli coeredi al fratello pare Controparte_8 viziata da plurimi profili di invalidità in relazione all'autorità autenticante, e con effetto assorbente, la procura generale e speciale rilasciata all'estero da all'avv. il 6.12.2024 non Controparte_8 Pt_1
è valida, per costante giurisprudenza della Suprema Corte che afferma “la sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero non deve essere semplicemente legalizzata, ma autenticata pagina 8 di 10 da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede;
essa, pertanto, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale”
(Sentenza n. 27282 del 14/11/2008 ), ed ancora con Sentenza n. 16050 del 18/06/2018 “La sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero non è sufficiente che sia semplicemente legalizzata, ma deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale, autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede;
essa, pertanto, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale”.
Conseguentemente l'avvocato è privo di poteri per proporre appello avverso la sentenza qui Pt_1 impugnata nell'interesse di e di tutti i soggetti asseritamente rappresentati, quali eredi Controparte_8 di Controparte_3
Restano quindi assorbiti tutti i profili di merito e le istanze cautelari formulate con l'atto di appello le successive istanze cautelari.
Per le medesima ragioni, non sussistono i presupposti per la richiesta sospensione del processo ex art
295 cpc.
L'appello viene pertanto rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
Ritiene la Corte che non sussistano, nel presente giudizio, profili di responsabilità aggravata ex art 96 cpc, come richiesto dalle parti appellate.
L'esito della lite vede la soccombenza della parte appellante, che viene quindi condannata ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore di ciascuna delle controparti, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da IN Parte_1
PROPRIO E QUALE PROCURATORE DI
, Controparte_1
pagina 9 di 10 (DECEDUTO) , Controparte_2
DI EN IL DECEDUTO) CP_3 CP_2 CP_3
EREDE DEL DE CUIUS EN IL CP_4 CP_1 CP_1
AFIFA EREDE DI (DECEDUTO), Parte_2 Controparte_3
DI DECEDUTO) Parte_3 Parte_2 Parte_3 Controparte_3
DI EN IL DECEDUTO) CP_1 CP_3 Parte_3 CP_3
DI (DECEDUTO) Parte_5 Controparte_3
EN IL EREDE DI DECEDUTO) CP_6 Controparte_3
EN IL DI EN IL DECEDUTO) CP_7 CP_3
EN IL DI DECEDUTO) Controparte_8 Controparte_3
(DECEDUTO) Controparte_9
(DECEDUTO) Controparte_10
contro
E avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_11 Controparte_12
Milano n. 40/25 così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore di liquidate in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase Controparte_11 introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
in favore di liquidate in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase Controparte_12 introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Presidente estensore
VA ER
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