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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2609 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
Parte_1 nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe BONGIORNO e dall'Avv. Luigi FAZIO GELATA;
attore nei confronti di:
Controparte_1 derivanti da sentenze della Corte dei Conti, in persona del
[...] legale rappresentante pro- tempore elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura dello Stato a PALERMO Via Valerio Villareale 6;
Email_1
convenuta
e di:
Controparte_2 Controparte_2
,
[...] Controparte_3
; Email_2 Email_4
convenuta contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha spiegato Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 291 2021 00110348 58 000, emessa
1 dall per un importo di €.1.033.261,16, Controparte_4 notificata in data 11 agosto 2022.
Ha esposto in particolare di esser stato condannato in appello - in seguito a giudizio di responsabilità erariale in forza di sentenze della Corte dei Conti n. 56A2017, 12A2016, al pagamento della somma di €. 1.007.669,63; di aver richiesto in data 06.07.2017 all la rateizzazione della somma facendo Controparte_5 presente di possedere unicamente il reddito da pensione di €.2.582,91 mensili nonché un immobile, per ½ indiviso, adibito ad abitazione principale. CP_ Accolta l'istanza di rateizzazione ha dunque evidenziato che l opera ininterrottamente sulla sua pensione la trattenuta mensile di €. 528,56 in favore del creditore, come da comunicazione dello stesso istituto previdenziale dell'1.03.2018.
Ha dunque contestato la cartella notificatagli evidenziando che l'Amministrazione ha perseguito la scelta del recupero della somma in via amministrativa, regolarmente effettuata;
ha evidenziato dunque che, ad ogni modo, l'importo intimato non corrisponde più
a quanto effettivamente dovuto;
ha contestato altresì i criteri di calcolo degli interessi.
Ha dunque chiesto al Tribunale, in accoglimento della domanda, di dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 291 2021 00110348 58 000, emessa dall'
[...]
, su ruolo consegnato il 10.12.2021 e notificata in data 11 agosto Controparte_4
2022.
L si è costituito eccependo preliminarmente il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva per i vizi e le censure attinenti alla formazione e la notifica della cartella di pagamento, costituendo l'intera procedura esattiva di esclusiva competenza e responsabilità del . Controparte_7
Nel merito ha contestato l'opposizione evidenziando che la procedura amministrativa di recupero riguarda le somme dovute dall'ente al debitore responsabile, non ponendosi in termini di alternatività con il recupero mediante ruolo;
ha esposto altresì che l'amministrazione ha comunque operato una decurtazione in ragione dei pagamenti via via effettuati. L non si è costituita nonostante la Controparte_2 rituale notifica.
Il procedimento, istruito a mezzo di produzioni documentali, è stato posto in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo l'opposizione è solo in minima parte fondata per quanto si dirà.
Va osservato innanzitutto che la normativa di riferimento è costituita dall'art. 214 del
D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (cd. Codice di giustizia contabile) il cui comma 3 prevede che
2 “ L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalità di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante….
5. La riscossione del credito erariale è effettuata: a) mediante recupero in via amministrativa;
b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;
c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali”.
Ai sensi dell'art. 215 comma 1 “ Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati…”
Nel caso di specie è stata a suo tempo attivata la procedura amministrativa con la trattenuta sulla pensione del;
successivamente tuttavia, l'amministrazione ha Parte_1 provveduto al recupero mediante iscrizione a ruolo.
Orbene, premesso che nel sistema delineato dal D.P.R. n. 602/73 la notifica della cartella esattoriale contenente l'avviso di adempiere all'obbligo assolve alle funzioni previste dagli artt. 479 e 480 c.p.c. - e dunque è equiparata alla notifica del titolo esecutivo e del precetto - , va osservato che il dato normativo non preclude la cumulabilità dei mezzi di riscossione del credito erariale: difatti la modalità attuativa va valutata in concreto dall'amministrazione «in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante» (art 214 comma 3 cit.).
Certamente, nel caso di specie, non può sottacersi che a fronte di un credito veramente ingente (€ 1.007.669,63) le trattenute mensili sulla pensione, per la loro entità, non sono in grado di garantire il ristoro del danno in tempi ragionevoli rendendo così, quantomeno in astratto, legittima la riscossione anche mediante iscrizione a ruolo.
Ciò, tuttavia, non preclude eventuali valutazioni discrezionali del creditore in ordine alla scelta di procedere esecutivamente o meno su beni omogenei e/o di natura eterogenea
(mobili, crediti e immobili) con l'unico limite, sottoposto al controllo del GE, della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l'effettiva soddisfazione del credito fatto valere "in executivis" (v. Cass. sez.3, Sentenza n. 11360 del
16/05/2006).
Va adesso evidenziato che la riscossione mediante ruolo è tuttavia avvenuta a mezzo dell'emissione di una cartella di pagamento per l'originario credito oltre oneri di riscossione,
3 senza tener conto delle somme effettivamente già percepite a mezzo della procedura amministrativa né di quelle in corso di percezione sempre a mezzo di tale modalità; ciò determina, quindi, un'ingiustificata duplicazione di una parte - sia pur minima - della pretesa e un'illegittima applicazione di oneri di riscossione calcolati in percentuale sull'intera sorte precettata.
In argomento va rammentata la giurisprudenza della Suprema Corte che (sia pur nell'ipotesi di riscossione di contributi previdenziali, ma il principio appare avere portata generale ed è estensibile a tutte le opposizioni a cartella esattoriale), ha evidenziato che per la sola parziale fondatezza dell'opposizione non si determina per questa sola ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve dichiarare, anche d'ufficio,
l'inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute (Cass. civ. sez. VI,
25/02/2015, n.3786).
Nella fattispecie, già nella memoria ex art 183 comma 6 n. 3 c.p.c. depositata il
26.4.2023, l 'amministrazione convenuta ha riferito di due discarichi (uno per l'importo di €
6.187,28 ed uno di € 7.928,40) per un totale di € 14.115,68.
E' poi incontestato che le trattenute sulla pensione sono state regolari per cui nelle more del giudizio, ovvero dal maggio 2023 al 17 marzo 2025 (deposito comparsa conclusionale), gli ulteriori pagamenti sono pari ad € 12.156,88 (23 mesi x €. 528,56)
In definitiva, la cartella quanto alla sorte capitale indicata nella complessiva somma di €
1.003.160,47, deve essere dichiarata inefficace per il minor importo di € 26.272,56.
Sulla minor sorte vanno calcolati gli oneri di riscossione che, ai sensi dell'art. 9 del Dlgs.
24/09/2015 n 159, sono pari al 3% dell'importo dovuto in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella e pari al 6% nel caso di pagamento oltre tale termine. Dunque, nella fattispecie in esame, nella prima ipotesi sono pari a € 29.306,64
(3% di € 976.887,91) e, oltre il termine di 60 gg., pari ad € 58.613,27.
In definitiva, pertanto, la cartella va dichiarata inefficace nei termini sopra precisati.
Infondate si rivelano le doglianze sugli interessi di mora poichè nella cartella si specifica sia la decorrenza che il tasso di interesse stesso mediante rinvio all'art. 30 del DPR
602/1973 (che a sua volta fa riferimento a quello determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi) e alla previsione di cui all'art. 13 del dlgs. 24 settembre 2015, n. 159.
L'esito complessivo del giudizio che vede l'accoglimento dell'opposizione solo per una minima parte delle doglienze e, al contempo, l'esistenza di un'esposizione debitoria ancora piuttosto ingente a carico dell'odierno attore, suggerisce la compensazione delle spese di lite. Spese irripetibili quanto ad contumace. Controparte_2
p.q.m.
4 Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti, nella
[...] contumacia di , così provvede: Controparte_2
ACCERTA e DICHIARA il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per la sorte capitale di € 976.887,91, calcolata detratti i pagamenti effettuati dal debitore fino al marzo 2025; conseguentemente ACCERTA e DICHIARA che gli oneri di riscossione sono pari a € 29.306,64 (pagamento effettuato entro 60 giorni);
DICHIARA, per l'effetto, l'inefficacia della cartella di pagamento n. 291 2021 00110348
58 000 emessa dall e notificata in data 11 agosto 2022, Controparte_2 limitatamente al minor importo di € 26.272,56 a titolo di sorte capitale e di € 788,17 a titolo di oneri di riscossione (pagamento effettuato entro 60 giorni).
DICHIARA compensate le spese processuali tra le parti in causa e irripetibili quanto alla contumace . Controparte_2
Così deciso in Agrigento, 8 maggio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2609 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
Parte_1 nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe BONGIORNO e dall'Avv. Luigi FAZIO GELATA;
attore nei confronti di:
Controparte_1 derivanti da sentenze della Corte dei Conti, in persona del
[...] legale rappresentante pro- tempore elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura dello Stato a PALERMO Via Valerio Villareale 6;
Email_1
convenuta
e di:
Controparte_2 Controparte_2
,
[...] Controparte_3
; Email_2 Email_4
convenuta contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha spiegato Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 291 2021 00110348 58 000, emessa
1 dall per un importo di €.1.033.261,16, Controparte_4 notificata in data 11 agosto 2022.
Ha esposto in particolare di esser stato condannato in appello - in seguito a giudizio di responsabilità erariale in forza di sentenze della Corte dei Conti n. 56A2017, 12A2016, al pagamento della somma di €. 1.007.669,63; di aver richiesto in data 06.07.2017 all la rateizzazione della somma facendo Controparte_5 presente di possedere unicamente il reddito da pensione di €.2.582,91 mensili nonché un immobile, per ½ indiviso, adibito ad abitazione principale. CP_ Accolta l'istanza di rateizzazione ha dunque evidenziato che l opera ininterrottamente sulla sua pensione la trattenuta mensile di €. 528,56 in favore del creditore, come da comunicazione dello stesso istituto previdenziale dell'1.03.2018.
Ha dunque contestato la cartella notificatagli evidenziando che l'Amministrazione ha perseguito la scelta del recupero della somma in via amministrativa, regolarmente effettuata;
ha evidenziato dunque che, ad ogni modo, l'importo intimato non corrisponde più
a quanto effettivamente dovuto;
ha contestato altresì i criteri di calcolo degli interessi.
Ha dunque chiesto al Tribunale, in accoglimento della domanda, di dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 291 2021 00110348 58 000, emessa dall'
[...]
, su ruolo consegnato il 10.12.2021 e notificata in data 11 agosto Controparte_4
2022.
L si è costituito eccependo preliminarmente il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva per i vizi e le censure attinenti alla formazione e la notifica della cartella di pagamento, costituendo l'intera procedura esattiva di esclusiva competenza e responsabilità del . Controparte_7
Nel merito ha contestato l'opposizione evidenziando che la procedura amministrativa di recupero riguarda le somme dovute dall'ente al debitore responsabile, non ponendosi in termini di alternatività con il recupero mediante ruolo;
ha esposto altresì che l'amministrazione ha comunque operato una decurtazione in ragione dei pagamenti via via effettuati. L non si è costituita nonostante la Controparte_2 rituale notifica.
Il procedimento, istruito a mezzo di produzioni documentali, è stato posto in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo l'opposizione è solo in minima parte fondata per quanto si dirà.
Va osservato innanzitutto che la normativa di riferimento è costituita dall'art. 214 del
D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (cd. Codice di giustizia contabile) il cui comma 3 prevede che
2 “ L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalità di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante….
5. La riscossione del credito erariale è effettuata: a) mediante recupero in via amministrativa;
b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;
c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali”.
Ai sensi dell'art. 215 comma 1 “ Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati…”
Nel caso di specie è stata a suo tempo attivata la procedura amministrativa con la trattenuta sulla pensione del;
successivamente tuttavia, l'amministrazione ha Parte_1 provveduto al recupero mediante iscrizione a ruolo.
Orbene, premesso che nel sistema delineato dal D.P.R. n. 602/73 la notifica della cartella esattoriale contenente l'avviso di adempiere all'obbligo assolve alle funzioni previste dagli artt. 479 e 480 c.p.c. - e dunque è equiparata alla notifica del titolo esecutivo e del precetto - , va osservato che il dato normativo non preclude la cumulabilità dei mezzi di riscossione del credito erariale: difatti la modalità attuativa va valutata in concreto dall'amministrazione «in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante» (art 214 comma 3 cit.).
Certamente, nel caso di specie, non può sottacersi che a fronte di un credito veramente ingente (€ 1.007.669,63) le trattenute mensili sulla pensione, per la loro entità, non sono in grado di garantire il ristoro del danno in tempi ragionevoli rendendo così, quantomeno in astratto, legittima la riscossione anche mediante iscrizione a ruolo.
Ciò, tuttavia, non preclude eventuali valutazioni discrezionali del creditore in ordine alla scelta di procedere esecutivamente o meno su beni omogenei e/o di natura eterogenea
(mobili, crediti e immobili) con l'unico limite, sottoposto al controllo del GE, della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l'effettiva soddisfazione del credito fatto valere "in executivis" (v. Cass. sez.3, Sentenza n. 11360 del
16/05/2006).
Va adesso evidenziato che la riscossione mediante ruolo è tuttavia avvenuta a mezzo dell'emissione di una cartella di pagamento per l'originario credito oltre oneri di riscossione,
3 senza tener conto delle somme effettivamente già percepite a mezzo della procedura amministrativa né di quelle in corso di percezione sempre a mezzo di tale modalità; ciò determina, quindi, un'ingiustificata duplicazione di una parte - sia pur minima - della pretesa e un'illegittima applicazione di oneri di riscossione calcolati in percentuale sull'intera sorte precettata.
In argomento va rammentata la giurisprudenza della Suprema Corte che (sia pur nell'ipotesi di riscossione di contributi previdenziali, ma il principio appare avere portata generale ed è estensibile a tutte le opposizioni a cartella esattoriale), ha evidenziato che per la sola parziale fondatezza dell'opposizione non si determina per questa sola ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve dichiarare, anche d'ufficio,
l'inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute (Cass. civ. sez. VI,
25/02/2015, n.3786).
Nella fattispecie, già nella memoria ex art 183 comma 6 n. 3 c.p.c. depositata il
26.4.2023, l 'amministrazione convenuta ha riferito di due discarichi (uno per l'importo di €
6.187,28 ed uno di € 7.928,40) per un totale di € 14.115,68.
E' poi incontestato che le trattenute sulla pensione sono state regolari per cui nelle more del giudizio, ovvero dal maggio 2023 al 17 marzo 2025 (deposito comparsa conclusionale), gli ulteriori pagamenti sono pari ad € 12.156,88 (23 mesi x €. 528,56)
In definitiva, la cartella quanto alla sorte capitale indicata nella complessiva somma di €
1.003.160,47, deve essere dichiarata inefficace per il minor importo di € 26.272,56.
Sulla minor sorte vanno calcolati gli oneri di riscossione che, ai sensi dell'art. 9 del Dlgs.
24/09/2015 n 159, sono pari al 3% dell'importo dovuto in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella e pari al 6% nel caso di pagamento oltre tale termine. Dunque, nella fattispecie in esame, nella prima ipotesi sono pari a € 29.306,64
(3% di € 976.887,91) e, oltre il termine di 60 gg., pari ad € 58.613,27.
In definitiva, pertanto, la cartella va dichiarata inefficace nei termini sopra precisati.
Infondate si rivelano le doglianze sugli interessi di mora poichè nella cartella si specifica sia la decorrenza che il tasso di interesse stesso mediante rinvio all'art. 30 del DPR
602/1973 (che a sua volta fa riferimento a quello determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi) e alla previsione di cui all'art. 13 del dlgs. 24 settembre 2015, n. 159.
L'esito complessivo del giudizio che vede l'accoglimento dell'opposizione solo per una minima parte delle doglienze e, al contempo, l'esistenza di un'esposizione debitoria ancora piuttosto ingente a carico dell'odierno attore, suggerisce la compensazione delle spese di lite. Spese irripetibili quanto ad contumace. Controparte_2
p.q.m.
4 Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti, nella
[...] contumacia di , così provvede: Controparte_2
ACCERTA e DICHIARA il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per la sorte capitale di € 976.887,91, calcolata detratti i pagamenti effettuati dal debitore fino al marzo 2025; conseguentemente ACCERTA e DICHIARA che gli oneri di riscossione sono pari a € 29.306,64 (pagamento effettuato entro 60 giorni);
DICHIARA, per l'effetto, l'inefficacia della cartella di pagamento n. 291 2021 00110348
58 000 emessa dall e notificata in data 11 agosto 2022, Controparte_2 limitatamente al minor importo di € 26.272,56 a titolo di sorte capitale e di € 788,17 a titolo di oneri di riscossione (pagamento effettuato entro 60 giorni).
DICHIARA compensate le spese processuali tra le parti in causa e irripetibili quanto alla contumace . Controparte_2
Così deciso in Agrigento, 8 maggio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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