Articolo 1 della Legge 30 giugno 1951, n. 606
Articolo 2
Versione
9 agosto 1951
Art. 1.
L' articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , e' sostituito dal seguente:
"L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se, successivamente, venga a mancare il requisito di contribuzione di cui al precedente articolo. Tale diritto non sussiste per le prestazioni in favore delle persone di famiglia dell'assicurato".
Entrata in vigore il 9 agosto 1951