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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8351 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini,
preliminarmente dà atto che, con riferimento all'odierna udienza, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti;
lette le note conclusive e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 19662/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo e vertente
TRA
Parte 1 , rapp.to e difeso dagli avv.ti Nicola Noviello e Salvatore
Mancino, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona del in persona del suo procuratore ad Controparte_1 و
negotia dott. CP 2 in forza di procura speciale del 20/12/2016 per TA
,
Per 1 di Bologna rep. n. 84761, racc. n. 8412, rapp.to e difeso dall'avv. Edoardo
Strazzullo, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO con atto di riassunzione notificato in data 22/9/2020, Parte 1 CP 4 (d'ora in poi per brevità solo conveniva in giudizio la CP 3 CP 1 ), chiedendo condannarsi la stessa al pagamento di una somma non inferiore ad € 4.200,00 ovvero nella diversa somma ritenuta dal Tribunale, a titolo di indennizzo per l'avvenuta rapina, in data 1/10/2016, del ciclomotore Piaggio
Beverly S 300cc, targato EH17629, di sua proprietà, nonché al pagamento delle spese processuali da attribuirsi al procuratore antistatario. La CP 1 costituitasi in giudizio, chiedeva rigettarsi la domanda, contestando la carenza di legittimazione attiva dell'attore in ordine alla richiesta di pagamento dell'indennizzo; la veridicità storica della assunta rapina, così come descritta in citazione e l'an debeatur della pretesa.
Con ordinanza pronunciata in data 18/11/2021, veniva rigettata l'istanza di rimessione in termini formulata dall'attore ai fini del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c. e fissata l'udienza di conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla CP 1 Infatti, dalla documentazione versata in atti dall'istante emerge la titolarità, in capo allo stesso, sia del veicolo oggetto di rapina (v. certificazione PRA), sia del rapporto di assicurazione. In particolare, la polizza Valore Sereno contro il rischio furto/incendio del veicolo in questione, risulta contratta dal Pt 1 , come emerge dal "Modulo Adesione" dallo stesso sottoscritto, mentre non risulta alcun collegamento con il contratto di finanziamento stipulato dallo stesso con la
Findomestic per l'acquisto del mezzo.
Tanto precisato, nello stretto merito, la domanda è infondata e deve, pertanto essere rigettata.
In proposito, giova evidenziare che, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste nel verificarsi del rischio assicurato nell'arco temporale di operatività della garanzia, è chiaro che grava sull'assicurato medesimo l'onere di provare la verificazione dell'evento coperto dalla polizza ed il danno dallo stesso causato.
Ebbene, nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di polizza assicurativa per
"furto totale e parziale", incombeva all'attore provare di aver subito la rapina del veicolo secondo le modalità dedotte in citazione. Tale onere, invece, non è stato assolto, atteso che l'attore, a riprova dell'evento dannoso, ha prodotto soltanto la denuncia-querela sporta ai Carabinieri di Arzano, nonché il certificato cronologico di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso del veicolo.
Da tali documenti, tuttavia, non può trarsi la prova del reale accadimento della sottrazione violenta del veicolo ad opera di ignoti, essendo, in particolare, la denuncia-querela del tutto priva di efficacia probatoria, quale atto proveniente dallo stesso assicurato. Infatti, come ha avuto modo di ribadire anche di recente la
Suprema Corte, la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato (cfr. con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, Cass. 7/11/2022, n. 32637;
Cass. 10/2/2023, n. 1935).
Né l'istante offerto di provare i fatti di causa mediante l'articolazione di prove orali, essendo decaduto dal potere di depositare le memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c. ed essendo stata disattesa l'istanza di rimessione in termini per le ragioni indicate nell'ordinanza depositata in data 18/11/2021, che qui si intendono richiamate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone, pertanto, il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla
Parte 1 con comparsa di riassunzione notificata indomanda proposta da
"così provvede: data 22/9/2020, nei confronti della Controparte_1
a) rigetta la domanda;
Parte 1 al pagamento, in favore della b) condanna Controparte_1
[...] delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 25/9/2025
IL GI ON
(dott.ssa Carla Sorrentini)
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini,
preliminarmente dà atto che, con riferimento all'odierna udienza, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti;
lette le note conclusive e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 19662/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo e vertente
TRA
Parte 1 , rapp.to e difeso dagli avv.ti Nicola Noviello e Salvatore
Mancino, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona del in persona del suo procuratore ad Controparte_1 و
negotia dott. CP 2 in forza di procura speciale del 20/12/2016 per TA
,
Per 1 di Bologna rep. n. 84761, racc. n. 8412, rapp.to e difeso dall'avv. Edoardo
Strazzullo, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO con atto di riassunzione notificato in data 22/9/2020, Parte 1 CP 4 (d'ora in poi per brevità solo conveniva in giudizio la CP 3 CP 1 ), chiedendo condannarsi la stessa al pagamento di una somma non inferiore ad € 4.200,00 ovvero nella diversa somma ritenuta dal Tribunale, a titolo di indennizzo per l'avvenuta rapina, in data 1/10/2016, del ciclomotore Piaggio
Beverly S 300cc, targato EH17629, di sua proprietà, nonché al pagamento delle spese processuali da attribuirsi al procuratore antistatario. La CP 1 costituitasi in giudizio, chiedeva rigettarsi la domanda, contestando la carenza di legittimazione attiva dell'attore in ordine alla richiesta di pagamento dell'indennizzo; la veridicità storica della assunta rapina, così come descritta in citazione e l'an debeatur della pretesa.
Con ordinanza pronunciata in data 18/11/2021, veniva rigettata l'istanza di rimessione in termini formulata dall'attore ai fini del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c. e fissata l'udienza di conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla CP 1 Infatti, dalla documentazione versata in atti dall'istante emerge la titolarità, in capo allo stesso, sia del veicolo oggetto di rapina (v. certificazione PRA), sia del rapporto di assicurazione. In particolare, la polizza Valore Sereno contro il rischio furto/incendio del veicolo in questione, risulta contratta dal Pt 1 , come emerge dal "Modulo Adesione" dallo stesso sottoscritto, mentre non risulta alcun collegamento con il contratto di finanziamento stipulato dallo stesso con la
Findomestic per l'acquisto del mezzo.
Tanto precisato, nello stretto merito, la domanda è infondata e deve, pertanto essere rigettata.
In proposito, giova evidenziare che, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste nel verificarsi del rischio assicurato nell'arco temporale di operatività della garanzia, è chiaro che grava sull'assicurato medesimo l'onere di provare la verificazione dell'evento coperto dalla polizza ed il danno dallo stesso causato.
Ebbene, nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di polizza assicurativa per
"furto totale e parziale", incombeva all'attore provare di aver subito la rapina del veicolo secondo le modalità dedotte in citazione. Tale onere, invece, non è stato assolto, atteso che l'attore, a riprova dell'evento dannoso, ha prodotto soltanto la denuncia-querela sporta ai Carabinieri di Arzano, nonché il certificato cronologico di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso del veicolo.
Da tali documenti, tuttavia, non può trarsi la prova del reale accadimento della sottrazione violenta del veicolo ad opera di ignoti, essendo, in particolare, la denuncia-querela del tutto priva di efficacia probatoria, quale atto proveniente dallo stesso assicurato. Infatti, come ha avuto modo di ribadire anche di recente la
Suprema Corte, la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato (cfr. con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, Cass. 7/11/2022, n. 32637;
Cass. 10/2/2023, n. 1935).
Né l'istante offerto di provare i fatti di causa mediante l'articolazione di prove orali, essendo decaduto dal potere di depositare le memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c. ed essendo stata disattesa l'istanza di rimessione in termini per le ragioni indicate nell'ordinanza depositata in data 18/11/2021, che qui si intendono richiamate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone, pertanto, il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla
Parte 1 con comparsa di riassunzione notificata indomanda proposta da
"così provvede: data 22/9/2020, nei confronti della Controparte_1
a) rigetta la domanda;
Parte 1 al pagamento, in favore della b) condanna Controparte_1
[...] delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 25/9/2025
IL GI ON
(dott.ssa Carla Sorrentini)