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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 193/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALOI Parte_1 C.F._1
ANTONINO
appellante e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TRIPEPI ANNAMARIA appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “in via principale: in accoglimento dell'appello, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione per assoluta carenza originaria di legittimazione attiva e per la sopravvenuta carenza di legittimazione ad esercitare l'attività di imprenditore dell'appellato
- Per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiarare nullo e senza alcuna efficacia il precetto di pagamento notificato in data 18.9.2018
E quindi per i motivi sopra esposti, annullare integralmente la sentenza n.220/2020 pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile n.3663/2018 depositata in Cancelleria il 18.2.2020. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio” per parte appellata: “Rigettare l'appello per come proposto con conferma della sentenza impugnata;
rigettare, in ogni caso, la richiesta di inibitoria per carenza di tutti i presupposti in ordine al fumus ed al periculum in mora.
Condannare l'appellante alle spese e competenze anche di questo grado del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 13.03.2020, impugnava la sentenza Parte_1
del Tribunale di Reggio Calabria n. 220/2020, con la quale veniva rigettata l'opposizione a precetto proposta dall'attuale appellante, deducendo l'errata decisione del giudice di prime cure, che non avrebbe considerato l'intervenuta cessazione della società all'atto della redazione del precetto, e lamentando altresì CP_1
l'omessa decisione sul secondo motivo di opposizione, ossia l'incapacità del CP_1
derivante dalla pena accessoria a lui inflitta per bancarotta fraudolenta.
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto della domanda e Controparte_1
la condanna dell'appellante per temerarietà della lite.
Con ordinanza del 24.9.2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di appello si limita a riproporre quanto già eccepito in primo grado, ossia che la intervenuta cessazione dell'attività della impresa avrebbe CP_1
determinato la inesistenza dell'azione esecutiva preannunciata dal suo legale rappresentante . La sentenza di prime cure aveva chiaramente Controparte_1
illustrato le ragioni del rigetto del motivo di opposizione, precisando che la CP_1
è una ditta individuale, per cui non è il legale rappresentante
[...] Controparte_1
della società ma l'imprenditore e creditore. L'appellante non dimostra che la CP_1
è una società, ed anzi afferma che il principio affermato in sentenza “esatta
[...]
pag. 2/5 corrispondenza tra sfera giuridica del singolo e quella della ditta individuale” sia un errore da censurare, poiché in questo caso il avrebbe dovuto “agire in CP_1
proprio ma non spendere il nome della in quanto trattasi di società CP_1
inesistente e soggetto quindi decaduto da ogni titolarità giuridica”. L'incoerenza del motivo di appello, articolato in modo confuso e privo di riferimenti alla disciplina dell'impresa individuale, non può che essere rigettato.
La è solo il nome dell'impresa esercitata dal in forma CP_1 CP_1
individuale, per cui la cessazione dell'attività imprenditoriale è del tutto irrilevante ai fini della validità del precetto, tanto più che il credito trova la sua fonte in decreto ingiuntivo emesso quando la era attiva e divenuto definitivamente CP_1
esecutivo a seguito di rigetto dell'opposizione dell' . Pt_1
Il secondo motivo di opposizione si riferisce alla inabilitazione all'esercizio di attività imprenditoriali inflitta al quale pena accessoria della condanna per CP_1
bancarotta fraudolente. Nell'opposizione originaria si era fatto un mero accenno a questa vicenda: “Ed anche oggi sa bene di essere inabilitato all'esercizio di attività imprenditoriali, e malgrado questo tenta di esigere un credito pur essendo consapevole del suo status, che deriva peraltro da una sentenza passata in giudicato di bancarotta fraudolenta che vieta l'esercizio di ogni tipo di attività imprenditoriale”. Da questa affermazione, contenuta alla fine dell'atto di opposizione, non ne faceva Parte_1
discendere una specifica illegittimità del precetto, visto che proseguiva affermando che
“tanto considerato, in fatto ed in diritto, (…) ed atteso come la carenza di legittimazione attiva può essere rilevata anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado di giudizio, spiega formale opposizione”. Il motivo di appello appare pertanto inammissibile perché tenta di introdurre un nuovo motivo di opposizione, facendo discendere dalla inabilitazione all'esercizio di attività imprenditoriali una generale incapacità ad agire a tutela dei propri crediti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
pag. 3/5 3.1. La Corte ritiene sussistenti i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., richiesta anche dall'appellato in comparsa di risposta, sebbene non riportata nelle formali conclusioni precisate.
L'appello proposto da infatti, si presentava totalmente infondato, Parte_1
articolato in motivi riproduttivi del motivo di opposizione già proposto in primo grado e rigettato motivatamente, senza introdurre alcun tipo di ragionamento giuridico che potesse rappresentare un riferimento normativo o giurisprudenziale favorevole. In caso analogo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta”. (Cass. Sez. U., 28/10/2022, n. 32001, Rv. 666062 - 01).
L'appellante deve pertanto essere condannato al pagamento della somma di € 2.906,00 in favore dell'appellato ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 220/2020, così
[...]
provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Annamaria
Tripepi;
pag. 4/5 3. condanna al pagamento della somma di € 2.906,00 in favore Parte_1
dell'appellato ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 22/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 193/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALOI Parte_1 C.F._1
ANTONINO
appellante e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TRIPEPI ANNAMARIA appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “in via principale: in accoglimento dell'appello, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione per assoluta carenza originaria di legittimazione attiva e per la sopravvenuta carenza di legittimazione ad esercitare l'attività di imprenditore dell'appellato
- Per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiarare nullo e senza alcuna efficacia il precetto di pagamento notificato in data 18.9.2018
E quindi per i motivi sopra esposti, annullare integralmente la sentenza n.220/2020 pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile n.3663/2018 depositata in Cancelleria il 18.2.2020. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio” per parte appellata: “Rigettare l'appello per come proposto con conferma della sentenza impugnata;
rigettare, in ogni caso, la richiesta di inibitoria per carenza di tutti i presupposti in ordine al fumus ed al periculum in mora.
Condannare l'appellante alle spese e competenze anche di questo grado del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 13.03.2020, impugnava la sentenza Parte_1
del Tribunale di Reggio Calabria n. 220/2020, con la quale veniva rigettata l'opposizione a precetto proposta dall'attuale appellante, deducendo l'errata decisione del giudice di prime cure, che non avrebbe considerato l'intervenuta cessazione della società all'atto della redazione del precetto, e lamentando altresì CP_1
l'omessa decisione sul secondo motivo di opposizione, ossia l'incapacità del CP_1
derivante dalla pena accessoria a lui inflitta per bancarotta fraudolenta.
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto della domanda e Controparte_1
la condanna dell'appellante per temerarietà della lite.
Con ordinanza del 24.9.2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di appello si limita a riproporre quanto già eccepito in primo grado, ossia che la intervenuta cessazione dell'attività della impresa avrebbe CP_1
determinato la inesistenza dell'azione esecutiva preannunciata dal suo legale rappresentante . La sentenza di prime cure aveva chiaramente Controparte_1
illustrato le ragioni del rigetto del motivo di opposizione, precisando che la CP_1
è una ditta individuale, per cui non è il legale rappresentante
[...] Controparte_1
della società ma l'imprenditore e creditore. L'appellante non dimostra che la CP_1
è una società, ed anzi afferma che il principio affermato in sentenza “esatta
[...]
pag. 2/5 corrispondenza tra sfera giuridica del singolo e quella della ditta individuale” sia un errore da censurare, poiché in questo caso il avrebbe dovuto “agire in CP_1
proprio ma non spendere il nome della in quanto trattasi di società CP_1
inesistente e soggetto quindi decaduto da ogni titolarità giuridica”. L'incoerenza del motivo di appello, articolato in modo confuso e privo di riferimenti alla disciplina dell'impresa individuale, non può che essere rigettato.
La è solo il nome dell'impresa esercitata dal in forma CP_1 CP_1
individuale, per cui la cessazione dell'attività imprenditoriale è del tutto irrilevante ai fini della validità del precetto, tanto più che il credito trova la sua fonte in decreto ingiuntivo emesso quando la era attiva e divenuto definitivamente CP_1
esecutivo a seguito di rigetto dell'opposizione dell' . Pt_1
Il secondo motivo di opposizione si riferisce alla inabilitazione all'esercizio di attività imprenditoriali inflitta al quale pena accessoria della condanna per CP_1
bancarotta fraudolente. Nell'opposizione originaria si era fatto un mero accenno a questa vicenda: “Ed anche oggi sa bene di essere inabilitato all'esercizio di attività imprenditoriali, e malgrado questo tenta di esigere un credito pur essendo consapevole del suo status, che deriva peraltro da una sentenza passata in giudicato di bancarotta fraudolenta che vieta l'esercizio di ogni tipo di attività imprenditoriale”. Da questa affermazione, contenuta alla fine dell'atto di opposizione, non ne faceva Parte_1
discendere una specifica illegittimità del precetto, visto che proseguiva affermando che
“tanto considerato, in fatto ed in diritto, (…) ed atteso come la carenza di legittimazione attiva può essere rilevata anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado di giudizio, spiega formale opposizione”. Il motivo di appello appare pertanto inammissibile perché tenta di introdurre un nuovo motivo di opposizione, facendo discendere dalla inabilitazione all'esercizio di attività imprenditoriali una generale incapacità ad agire a tutela dei propri crediti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
pag. 3/5 3.1. La Corte ritiene sussistenti i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., richiesta anche dall'appellato in comparsa di risposta, sebbene non riportata nelle formali conclusioni precisate.
L'appello proposto da infatti, si presentava totalmente infondato, Parte_1
articolato in motivi riproduttivi del motivo di opposizione già proposto in primo grado e rigettato motivatamente, senza introdurre alcun tipo di ragionamento giuridico che potesse rappresentare un riferimento normativo o giurisprudenziale favorevole. In caso analogo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta”. (Cass. Sez. U., 28/10/2022, n. 32001, Rv. 666062 - 01).
L'appellante deve pertanto essere condannato al pagamento della somma di € 2.906,00 in favore dell'appellato ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 220/2020, così
[...]
provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Annamaria
Tripepi;
pag. 4/5 3. condanna al pagamento della somma di € 2.906,00 in favore Parte_1
dell'appellato ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 22/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5