Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1188/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA DI BLASI 1, presso lo studio dell'Avv. CARDILLO MANUELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in PALERMO, VIA DI BLASI 1, presso lo studio dell'Avv. CARDILLO
MANUELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo, il 26/4/2008 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 7/3/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 10/2/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“I) I coniugi continueranno a vivere legalmente separati con l'obbligo di mutuo rispetto, restando dispensati dagli obblighi di coabitazione ed assistenza e con facoltà di trasferire la propria residenza nel luogo che riterranno più opportuno, con obbligo di darne immediata comunicazione al coniuge in caso di variazione.
II) La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, con Per_1 domicilio prevalente presso la madre nella casa familiare che resterà assegnata in uso esclusivo alla moglie, con tutti i mobili che la corredano.
Concordano le parti che gli eventuali cambi di residenza saranno comunicati entro 10 giorni dall'avvenuto trasferimento.
III) In primis , con riguardo all'affido condiviso, le parti pattuiscono sin d'ora che, dovranno essere concordate ed assunte congiuntamente, nel rispetto delle inclinazioni della figlia: le scelte scolastiche, le scelte inerenti le attività sportive da praticare, le scelte concernenti le attività culturali ed in generale tutte le attività extrascolastiche, le vacanze studio e la partecipazione ad iniziative aventi carattere religioso.
In via ulteriore, le parti concordano che sia sempre necessario condividere le decisioni che implicano uno spostamento della figlia minore al di fuori della città.
Resta inteso che tutte le decisioni che riguardano la quotidianità o impegni saltuari e/o sporadici nonché quelle relative ad eventi urgenti ed eccezionali saranno di pertinenza del genitore che in quel momento ha in affidamento e conseguentemente ha la responsabilità della figlia.
La sig.ra e il sig. si impegnano, sin d'ora, a proporre alla figlia Pt_2 Pt_1 una coerenza educativa, pur nel rispetto delle differenze di stile.
2 IV) In secundis e con riferimento al previsto affidamento, è riconosciuto al padre il diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore:
a) due pomeriggi infrasettimanali e segnatamente il martedì ed il giovedì, con onere di prelevarla dall'uscita di scuola e poi accompagnarla a scuola il giorno seguente;
b) nonché per due week – end al mese, dal venerdì dopo la scuola continuativamente sino alle ore 21,00 della domenica, con onere di riaccompagnarla presso l'abitazione materna.
c) per 15 giorni, anche non consecutivi durante i mesi di luglio e/o di agosto, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Durante tale periodo sarà sospeso il diritto dell'altro genitore di vedere e/o tenere con sé la figlia, fermo restando l'obbligo di garantire i quotidiani contatti telefonici e fermorestando, altresì, la partecipazione ad eventuali ricorrenze familiari che riguardino il genitore non affidatario.
d) I coniugi sono concordi, inoltre, sul diritto di trascorrere, alternativamente, le annuali festività, civili e religiose, con la figlia e, segnatamente, stabiliscono che la minore trascorrerà con un genitore la sera della vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale;
con uno la sera di
Capodanno e con l'altro l'1 Gennaio;
con uno la Domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale per tutte le altre festività che si celebreranno nel corso dell'anno. Resta inteso che i genitori potranno concordare modalità differenti a seconda delle specifiche esigenze e/o sulla scorta di eventuali progetti di vacanze.
e) Resta riservato il diritto ad entrambi i genitori di trascorrere con la figlia il proprio compleanno cenando e dormendo con lei e ciò anche se ricade in un giorno di spettanza dell'altro genitore. Inoltre, i coniugi concordano sin d'ora che a prescindere dal diritto di spettanza in virtù degli accordi, sia data la possibilità alla minore di partecipare alle ricorrenze che riguardano i nonni paterni e materni e i rispettivi zii e cugini.
f) Per la festa della mamma e del papà, se la ricorrenza dovesse capitare nel week-end di spettanza dell'altro, resta autorizzato sin d'ora uno scambio di week-end con l'altro genitore.
g) Ulteriormente, entrambi i genitori, anche in considerazione dell'età della
3 minore, stabiliscono - sin d'ora - che , in ogni caso, potrà stare con il Per_1 padre ogni volta che lo richiederà.
V) Con riguardo agli obblighi di mantenimento, dato atto delle condizioni economico/reddituali dei coniugi che consentono a ciascuno di provvedere al proprio mantenimento personale, gli stessi stabiliscono che il sig. si Pt_1 impegni a versare in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_2 somma complessiva di € 500,00, di cui € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed € 200,00 per il pagamento, allo stato Per_1 attuale, del mutuo gravante sulla casa familiare di cui sono comproprietari al
50% o, in caso di futura vendita della medesima casa, a titolo di contributo per l'eventuale canone di locazione.
La suddetta somma riconosciuta a titolo di contributo al mantenimento sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat e verrà versata mediante bonifico bancario sul conto corrente personale intrattenuto dalla sig.ra Pt_2
Ulteriormente, per quanto concerne l'assegno unico, le parti concordano che lo stesso sarà interamente versato alla madre nell'esclusivo interesse della minore.
VI) Tutte le spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia minore
(scolastiche, sanitarie, etc.. secondo quanto stabilito dal Protocollo della I sezione civile del Tribunale di Palermo) verranno sostenute da entrambi i coniugi e, in particolare, questi ultimi convengono che il padre contribuirà nella misura del 60% mentre la madre nella misura del 40%.
a) Saranno considerate spese ordinarie, ricomprese nell'assegno di mantenimento corrisposto mensilmente, le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa
4 sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
b) Saranno considerate spese straordinarie eccezionali, sostenibili senza previa consultazione dell'altro genitore, le seguenti spese: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, solo se acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
c) Saranno considerate spese straordinarie, non sostenibili senza previa consultazione dell'altro genitore, le seguenti spese:
1. Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiale, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, abbigliamento per un valore superiore a € 200,00, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva di attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese
5 mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Spese per eventi e celebrazioni: organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
I coniugi concordano espressamente che le spese dianzi indicate sub b) saranno rimborsate al genitore che le avrà dovute anticipare solo se debitamente documentate e che le spese dianzi indicate sub c) verranno concordate fra loro con richiesta avanzata per iscritto dal genitore proponente, cui l'altro genitore potrà rispondere, sempre per iscritto, entro venti giorni, manifestando motivato dissenso o indicando una soluzione alternativa meno onerosa;
in difetto di risposta alla richiesta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
in caso di risposta il genitore proponente sarà libero di non aderire e di sostenere la spesa originariamente proposta, ma potrà chiedere il rimborso solo nel limite del costo dell'alternativa indicata dall'altro genitore, che rimarrà pertanto obbligato solo nella misura prevista per tale costo.
VII) Le parti, atteso che, definito il presente procedimento, non sussisterà più alcun rapporto da tutelare tra le stesse, né diritto da rivendicare, anche di natura patrimoniale si concedono, sin d'ora e con la omologazione della separazione, reciproco consenso per il rilascio del passaporto;
pertanto, ciascuno di essi, sin d'ora, consente e vuole che l'Autorità di P.S. ed altre
Autorità all'uopo delegate, rilascino a ciascuno dei richiedenti l'autorizzazione all'espatrio (passaporto e/o carta di identità valido per l'espatrio)”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 1188/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni
6 indicate nel ricorso congiunto del 10/272025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 11 p. 2, serie A, dell'anno 2008).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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