Art. 6.
Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo , secondo , terzo , sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e successive modificazioni ed integrazioni, modificato dall' articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837 , nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall' articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306 , successivamente modificato dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 438 , e' ulteriormente elevato di lire 16 milioni per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma, di lire 20 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 12 milioni per le ipotesi di cui al sesto comma, in favore dei proprietari che, alla data del 10 gennaio 1979, non abbiano ottenuta l'emissione del decreto di concessione del contributo.
L'aumento di cui al comma precedente e' altresi' concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno gia' iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1 gennaio 1979.
L'aumento di cui sopra non viene concesso a coloro che, ultimata la ricostruzione e riscosso il saldo del contributo, abbiano ottenuto o abbiano diritto all'integrazione del contributo prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837 , e dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306 , e successive modificazioni.
Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo , secondo , terzo , sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e successive modificazioni ed integrazioni, modificato dall' articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837 , nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall' articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306 , successivamente modificato dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 438 , e' ulteriormente elevato di lire 16 milioni per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma, di lire 20 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 12 milioni per le ipotesi di cui al sesto comma, in favore dei proprietari che, alla data del 10 gennaio 1979, non abbiano ottenuta l'emissione del decreto di concessione del contributo.
L'aumento di cui al comma precedente e' altresi' concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno gia' iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1 gennaio 1979.
L'aumento di cui sopra non viene concesso a coloro che, ultimata la ricostruzione e riscosso il saldo del contributo, abbiano ottenuto o abbiano diritto all'integrazione del contributo prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837 , e dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306 , e successive modificazioni.