Sentenza 27 giugno 2023
Parere definitivo 13 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 10343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10343 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10343/2025REG.PROV.COLL.
N. 00761/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 761 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Gallenca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Ministero dell’Interno, la Questura e la Prefettura di Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- il Collegio Medico dell’Azienda Sanitaria Locale TO 4 di Settimo Torinese, in persona del legale rappresentate pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione terza, n. 638 del 27 giugno 2023, resa tra le parti, concernente il divieto di detenzione di armi e munizioni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura e della Prefettura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025, il consigliere NI D’NG e udito per l’appellante l’avvocato Stefania Contaldi, su delega dell’avvocato Giuseppe Gallenca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Istituto Bancario Unicredit ha inviato un esposto alla Questura di Torino con il quale venivano segnalati comportamenti anomali di un suo dipendente, il signor -OMISSIS-, concretizzatisi, in particolare, nell’invio, con frequenza, di lunghe e confuse e-mail , indirizzate a diverse strutture della banca.
1.1. Dopo gli accertamenti svolti dai Carabinieri di -OMISSIS-, il signor -OMISSIS-veniva sottoposto a visita medica collegiale presso la ASL To 4 di Settimo Torinese. In esito ad una valutazione di inidoneità, in data 1° luglio 2021 gli veniva notificato il decreto n. 24832 di divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizioni (possedute in quanto in precedenza titolare di licenza di caccia non rinnovata).
2. Contro il suddetto decreto, il signor -OMISSIS-ha proposto ricorso al T.A.R. di Torino, successivamente integrato da motivi aggiunti dopo l’acquisizione della relazione del collegio medico, sostenendo, essenzialmente, che le accertate fluttuazioni dell’umore (ragione del disposto divieto) sarebbero state la conseguenza di una valutazione contraddittoria ed apparente, così come risulterebbe dall’argomentazione su cui essa si era basata: “ pregresso ictus cerebri in fibrilloflutter atriale parossistico attualmente in NAO, fluttuazione del tono dell’umore durante periodi e momenti di conflittualità, obesità, non idoneo ai sensi art. 1 c 5 decreto 28 aprile 1998 “assenza di disturbi mentali, di personalità, o comportamentali” ( … )”.
3. Il T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe (n. 638 del 2023), ha respinto il ricorso ed i connessi motivi aggiunti, compensando le spese di giudizio.
3.1. Lo stesso Tribunale nella sostanza ha rilevato come il giudizio espresso dal Collegio medico sulla insussistenza del requisito psico-fisico richiesto dal d.m. 28 aprile 1998 ai fini del rilascio o rinnovo del porto di fucile per uso caccia fosse pacificamente connotato da discrezionalità tecnica e come, nel caso di specie, il giudizio di non idoneità alla detenzione di armi e munizioni fosse stato comunque giustificato dalla sussistenza delle patologie riscontrate e dalla fluttuazione del tono dell’umore durante periodi e momenti di conflittualità, a riprova dell’assenza delle condizioni psico-fisiche necessarie alla detenzione e all’utilizzo di armi da fuoco ed esplosivi.
4. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il signor -OMISSIS-, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione del giudizio di inidoneità (che sarebbe stato smentito da accertamenti successivi depositati in atti) e la sua mancata partecipazione difensiva nel procedimento.
5. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio il 3 aprile 2024, chiedendo il rigetto dell’appello, ed hanno depositato un’ulteriore memoria il 9 aprile 2024.
6. L’appellante, dopo aver confermato il suo interesse alla decisione della causa, ha depositato documenti il 2 ottobre 2025 e una memoria conclusiva il 13 ottobre 2025.
7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 13 novembre 2025.
8. L’appello non è fondato.
9. Quanto al primo profilo d’appello, va ribadito il pacifico indirizzo giurisprudenziale (cfr. ex multis , Consiglio di Stato sez. I, parere 19 dicembre 2024, n. 1549) da riconnettere all’ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione in ordine all’autorizzazione all’uso delle armi, per cui la presunzione di pericolo che il soggetto possa abusare delle stesse può essere desunta e prudentemente valutata in relazione ad ogni manifestazione comportamentale del soggetto stesso, da cui desumere il venir meno della buona condotta, con la conseguenza che, al di là della possibile improprietà del richiamo all’articolo 1, n. 5), del d.m. 28 aprile 1998 operato in sede di visita collegiale cui l’odierno istante si è sottoposto, i successivi provvedimenti oggetto di impugnazione in prime cure (i quali, infatti, non menzionano tale disposizione) si sono legittimamente basati su tali risultanze per trarne una generale e non censurabile valutazione di inaffidabilità sulla base dei comportamenti tenuti dall’interessato e della sua condizione psichica quale accertata dalla Commissione medica.
10. In ordine al secondo motivo di censura, va rilevato che l’appellante non contesta che in sede giudiziale gli atti inizialmente non ostesi sono stati poi resi a lui disponibili, in modo da consentirgli di esercitare i propri diritti, sicché la doglianza allo stato non risulta assistita da alcun interesse attuale, nel senso che da un suo ipotetico accoglimento non potrebbe derivargli alcuna utilità ulteriore.
11. Relativamente, infine, alle circostanze sopravvenute evidenziate dall’appellante soprattutto nella sua memoria conclusiva, le stesse ovviamente non possono avere alcuna incidenza nel presente giudizio, dovendo lo scrutinio di legittimità degli atti impugnati essere condotto con riferimento alla situazione esistente al momento della loro adozione (in rigorosa applicazione del principio tempus regit actum ) e che, con riguardo all’esito negativo delle sollecitazioni che l’istante assume di aver rivolto all’Amministrazione al fine di ottenere un riesame del divieto, se del caso egli potrà avvalersi degli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento per l’ipotesi di mancato riscontro alle istanze di autotutela in subiecta materia (cfr. ad esempio, Consiglio di Stato, sez. III, 2 maggio 2024, n. 3970).
12. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
13. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FA GR, Presidente
NI D'NG, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI D'NG | FA GR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.