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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.761/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
7 giugno 2024 tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FALLA OMAR BARTOLOMEO APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DI Controparte_1 P.IVA_1
GRANDE UMBERTO APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Ragusa n. 880/2020 pubblicata in data 19/11/2020.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, disattesa ogni contraria istanza ccezione e difesa e in accoglimento del presente appello, IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO Riformare totalmente la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni, contrariis reiectis, e per le causali esposte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del in ordine alla causazione del Controparte_1
sinistro in premessa nonché, accertare e dichiarare che a causa dell'evento dannoso descritto in narrativa l'attrice ha patito un danno non patrimoniale e morale e spese mediche per complessivi €.9.741,83, e per l'effetto, condannare, Part il (P. iva 800 70 881) in persona del suo L.R.P.T. Sindaco Controparte_1
pro Tempore e/o Commissario Prefettizio pro tempore, al pagamento della somma di €. 9.741,83 oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal di del dovuto al soddisfo;
- in via subordinata sempre nel merito accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice in misura non superiore al 10% e in misura del
90% - e/o quell'altra maggiore percentuale che il Giudicante riterrà in giustizia
- la responsabilità del in ordine alla causazione del sinistro in Controparte_1 premessa nonché, accertare e dichiarare che a causa dell'evento dannoso descritto in narrativa l'attrice ha patito un danno non patrimoniale e morale e spese mediche per complessivi €. 9.741,83, e per l'effetto, condannare, il Part
(P. iva 800 70 881) in persona del suo L.R.P.T. Sindaco Controparte_1
pro Tempore e/o Commissario Prefettizio pro tempore, al pagamento della somma di €. 9.741,83 oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal di del dovuto al soddisfo, nella misura che sarà ben visa al Giudicante di II° grado;
in entrambi i casi - porre le spese tutte di consulenza tecnica e del giudizio di primo grado a carico della convenuta/appellata del primo grado;
- condannare la convenuta alla rifusione di spese, competenze ed onorari di entrambi gradi di giudizio.
Per Parte Appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello di Catania, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa statuire come segue: - In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello perché proposto in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., con conseguente integrale conferma della sentenza appellata;
- Nel merito: rigettare integralmente l'appello perché infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza appellata;
- Condannare l'appellante alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
pag. 2/11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 880/2020 pubblicata in data 19/11/2020, il Tribunale di Ragusa rigettava le domande proposte da nei confronti del Parte_1
e la condannava al pagamento in favore del Controparte_1 Controparte_1
delle spese processuali, ponendo definitivamente a carico della stessa le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti.
In particolare il primo giudice, premesso che il sinistro si era verificato nel pomeriggio (ore 17.00) di un giorno estivo (1/9/2014), e dunque in condizioni di piena visibilità e che anche la documentazione fotografica prodotta (cfr. all. 1 all'atto di citazione), confermata dai testi escussi, dimostrava univocamente che la “buca” (o, più precisamente, come evidenziato dal Comune di lo CP_1
“screpolo del manto stradale al centro della strada e nel punto di giuntura tra l'asfalto e l'inizio della zona pavimentata”; cfr. comparsa di risposta, p. 2) era visibile e facilmente evitabile (anche in ragione del suo posizionamento al centro della strada e dell'ampiezza della strada, essendovi perciò sufficiente spazio per passare a destra o a sinistra della “buca”), riteneva che la “buca” che aveva determinato la caduta dell'attrice era ben visibile e dunque l'attrice aveva la concreta possibilità di percepire o prevedere eventuali situazioni di pericolo e di evitarle, usando l'ordinaria diligenza (tenuto conto anche dell'età dell'attrice), con la conseguenza che, avendo l'attrice omesso le normali cautele esigibili in tale situazione, la sua condotta avesse interrotto il nesso causale fra la condotta del e l'evento dannoso, in modo tale da integrare il caso Controparte_1
fortuito, che esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Avverso la predetta pronuncia ha proposto il presente Parte_1
gravame per le ragioni meglio evidenziate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
Costituendosi in giudizio il ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne ha chiesto il rigetto.
pag. 3/11 Indi, sulle conclusioni precisate dalle parti, all'udienza del 07/06/2024 la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (cfr. Cass. sez. un.
16/11/2017 n.27199; cfr. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Con un unico motivo, l'appellante censura la sentenza ritenendola assolutamente errata in fatto ancor prima che in diritto.
Deduce, in particolare, in fatto, che:
pag. 4/11 - con riferimento alla presunta visibilità della e/o screpolo, (comunque Pt_2 insidia e/o trabocchetto idonea a provocare l'evento dannoso per cui è causa) che la stessa non può ritenersi provata sulla scorta della semplice deduzione che trattandosi di un giorno estivo (01.09.2014, ore 17:00) la stessa sarebbe stata visibile e quindi evitabile e le foto prodotte (doc. 1 e 6 del fascicolo di primo grado, effettuate e giurate il 31.01.2015 mattina, quindi migliore visibilità rispetto alle circostanze di tempo dell'evento), provano l'assoluta non visibilità dell'insidia, dovendosi le stesse osservare nel senso di marcia percorso dall'appellante.
- il primo giudice è quindi incorso in una macroscopica svista, ove, invertendo ingiustamente l'onere della prova a carico del e a mezzo di semplice CP_1
deduzione logiche palesemente errate, e smentite dalle foto prodotte, avrebbe ritenuto visibile l'insidia;
- quanto alla qualificazione di buca e/o screpolo (entrambe insidie) non se ne comprende la rilevanza atteso che, l'idoneità dell'insidia e il nesso causale della stessa con l'evento dannoso sono di per sé sufficienti a superare la stessa qualificazione, non essendo revocabile in dubbio, che si tratti di una buca nel punto di giuntura tra l'asfalto, assolutamente non visibile dalla prospettiva di accesso della appellante, ma quand'anche di trattarsi di uno screpolo, tale qualificazione interpretazione avrebbe dovuto addirittura, e deve indurre, per una valutazione di assoluta invisibilità dell'insidia comunque qualificata;
- non si comprende quali comportamenti “anormali” e/o imprudenti avrebbe posto in essere l'appellante, tali da indurre il Giudicante a ritenere che “l'attrice abbia omesso le normali cautele esigibili in tale situazione e che dunque la sua condotta abbia interrotto il nesso causale tra la condotta del e Controparte_1
l'evento dannoso, in modo tale da integrare il caso fortuito, che, esclude la responsabilità ex art.2051 c.c.”;
pag. 5/11 - erronea si palesa la considerazione in fatto che si legge nella sentenza oggi impugnata, secondo la quale: “…era visibile e facilmente evitabile (anche in ragione del suo posizionamento al centro della strada e dell'ampiezza della strada essendovi sufficiente spazio a destra e sinistra della “buca”), trascurando di osservare che in quella circostanza di tempo e di luogo, per cui è causa,
l'attrice si accompagnava con le sue due giovani figlie una a destra e una a sinistra, (circostanza provata a mezzo testi) per cui, in tale ordinaria e diligente composizione, le tre donne si accompagnavano verso l'ingresso nord del cimitero occupando l'intera carreggiata, senza possibilità per l'appellante di sposarsi ed evitare alcunché anche per l'assoluta invisibilità dell'insidia oltre che per l'assoluta mancanza di marciapiedi, che ove presenti avrebbero potuto essere percorsi in fila indiana.
Infine l'appellante osserva, in diritto, che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della prima, mentre il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però dal punto di vista oggettivo e da quello della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Posto che la buca e/o screpolo per cui è causa non è stata procurata da un evento calamitoso (alluvione, nevicata, ecc.) imprevisto e/o imprevedibile, ma viceversa assolutamente prevedibile e verificabile dal custode con l'ordinaria diligenza, ne deve discendere la responsabilità ex art. 2051 c.c. per gli eventi che ad esso sono scaturiti.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
pag. 6/11 Ritiene questa Corte necessario richiamare, preliminarmente, gli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità relativi alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
Le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione (sent. 20943/2022) hanno ritenuto di confermare la presa di posizione espressa della terza sezione civile con due sentenze rese in data 1 febbraio 2018, nn. 2480 e 2481, evidenziando che i principi in essa affermati si sono stabilizzati nella giurisprudenza della medesima sezione, per effetto di Cass. n. 2477/2018 coeva alle appena ricordate sentenze, come emerge dalle indagini ricostruttive svolte da Cass. n. 27724/2018
e, più recentemente, da Cass. n. 4588/2022.
I principi, divenuti quindi costanti, sono:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo
e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
pag. 7/11 d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Di tali principi va fatta corretta applicazione in questa sede.
In primo luogo va evidenziato che l'evento di danno posto a fondamento della domanda - ossia la caduta dell'attrice nel sito indicato e l'anomalia della cosa in custodia - oltre che riscontrato dalla documentazione prodotta in atti (in particolare: la documentazione fotografica allegata dall'attrice in primo grado e le dichiarazioni rese dai testi, presenti al sinistro, nonché il certificato di pronto soccorso presso il quale l'attrice è stata portata nell'immediatezza della caduta e la documentazione medica allegata) non risulta contestato da parte del
[...]
il quale ha, piuttosto, svolto difese incompatibili con la volontà di CP_1
negare i fatti descritti in citazione, eccependo esclusivamente l'assenza di responsabilità del per i fatti narrati in ricorso, da ascriversi ad esclusiva CP_1
colpa ed imperizia dell'odierna appellante.
pag. 8/11 Ciò premesso, ritiene il Collegio che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'anomalia presente sul tratto di strada di ingresso al cimitero, causa del sinistro – poco importa se qualificabile come buca o come uno screpolo del manto stradale al centro della strada e nel punto di giuntura tra l'asfalto e
l'inizio della zona pavimentata – possiede caratteristiche intrinseche di pericolosità e difficile visibilità che la rendono certamente idonea a causare la caduta della , anche con l'uso della normale diligenza. Parte_1
Ed invero ciò risulta evidente dall'esame delle fotografie prodotte nel fascicolo di primo grado della parte appellante, in cui viene ritratta la stradella e la sconnessione dalla prospettiva di marcia della danneggiata, esame dal quale appare evidente la scarsa visibilità della buca.
Sicché non può condividersi la sentenza appellata, laddove ha ritenuto - in ragione della, qui peraltro esclusa, visibilità dell'anomalia - che la danneggiata avrebbe tenuto una condotta idonea ad interrompere il nesso di causalità tra il verificarsi del fatto ed il cattivo stato manutentivo della cosa in custodia.
Invero, non sono state neanche dedotte dall'ente le circostanze dalle quali emergerebbe che la vittima ha tenuto, nella specie, una condotta qualificabile come abnorme, ossia dotata dei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità e dunque estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, sì da assumere efficacia causale esclusiva;
né tale (come ad es. intenta a correre o a parlare al telefono) da poter comunque affermare la sussistenza di un concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Viceversa, dalle testimonianze assunte risulta che la danneggiata era in compagnia delle figlie, poste ciascuna ai suoi lati, intenta a camminare normalmente verso l'ingresso cimiteriale.
Ne consegue che va affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente.
Passando alla liquidazione del danno, soccorrono a tal fine le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado, la quale, sulla scorta della pag. 9/11 documentazione versata in atti, e con valutazione congruamente motivata, e dunque condivisibile, ha accertato in capo all'appellante un danno biologico permanente pari al 5 % (in relazione ad esiti permanenti della limitazione funzionale all'articolazione tibiotarsica e soprattutto, dolore alla sollecitazione del legamento tibio peroneo astragalico nella manovra di stress in supinazione del piede) nonché una invalidità temporanea assoluta di giorni 24 e una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 25.
A ciò si aggiungono le spese sostenute, da porsi in rapporto causale con l'evento e ritenute congrue dallo stesso CTU.
Alla luce delle tabelle elaborate nel 2024 dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano (nella specie applicabili: cfr. Cass. n. 13982/2015), all'appellante spettano, in definitiva, a titolo di risarcimento, i seguenti importi
(espressi in valore attuale): €.8.654,00 a titolo di danno non patrimoniale permanente, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro
(danno biologico maggiorato del 25 % per la sofferenza soggettiva derivante dal sinistro) ed €. 4.197,50 per danno biologico temporaneo (€. 2.760,00 per 24 gg di invalidità temporanea assoluta + € 1437,50 per 25 giorni di invalidità temporanea al 50%), importi che sommati ad € 353,73 per il danno patrimoniale, porta ad un totale di €. 13.205,23.
Tuttavia, il Collegio rileva che la parte appellante nella proposta domanda ha limitato il chiesto risarcimento alla somma di € 9.741,83 oltre rivalutazione monetaria ed interessi e pertanto il non può che essere Controparte_1
condannato nei limiti di tale richiesta.
All'appellante spettano, altresì, gli interessi legali sul predetto importo, devalutato alla data di insorgenza del credito risarcitorio e rivalutato annualmente, fino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente, i soli interessi legali.
pag. 10/11 Le spese dell'appellante di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, entro i parametri dettati dalle vigenti tabelle del DM n. 147/2022 in relazione al valore del credito riconosciuto in giudizio e all'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 880/2020 pubblicata il
[...]
19/11/2020, in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
a) condanna il al pagamento, in favore dell'appellante, della Controparte_1
somma di € 9.741,83, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data di insorgenza del credito e rivalutata annualmente dal dovuto sino al passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente, ai soli interessi legali;
b) condanna il al pagamento, in favore dell'appellante, delle Controparte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in €. 5.077,00 quanto al primo grado, ed in € 3.966,00 quanto al presente giudizio di gravame, oltre rimborso contributo unificato, spese di CTU, spese generali nella misura del 15 %, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso, in data 12/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.761/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
7 giugno 2024 tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FALLA OMAR BARTOLOMEO APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DI Controparte_1 P.IVA_1
GRANDE UMBERTO APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Ragusa n. 880/2020 pubblicata in data 19/11/2020.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, disattesa ogni contraria istanza ccezione e difesa e in accoglimento del presente appello, IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO Riformare totalmente la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni, contrariis reiectis, e per le causali esposte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del in ordine alla causazione del Controparte_1
sinistro in premessa nonché, accertare e dichiarare che a causa dell'evento dannoso descritto in narrativa l'attrice ha patito un danno non patrimoniale e morale e spese mediche per complessivi €.9.741,83, e per l'effetto, condannare, Part il (P. iva 800 70 881) in persona del suo L.R.P.T. Sindaco Controparte_1
pro Tempore e/o Commissario Prefettizio pro tempore, al pagamento della somma di €. 9.741,83 oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal di del dovuto al soddisfo;
- in via subordinata sempre nel merito accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice in misura non superiore al 10% e in misura del
90% - e/o quell'altra maggiore percentuale che il Giudicante riterrà in giustizia
- la responsabilità del in ordine alla causazione del sinistro in Controparte_1 premessa nonché, accertare e dichiarare che a causa dell'evento dannoso descritto in narrativa l'attrice ha patito un danno non patrimoniale e morale e spese mediche per complessivi €. 9.741,83, e per l'effetto, condannare, il Part
(P. iva 800 70 881) in persona del suo L.R.P.T. Sindaco Controparte_1
pro Tempore e/o Commissario Prefettizio pro tempore, al pagamento della somma di €. 9.741,83 oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal di del dovuto al soddisfo, nella misura che sarà ben visa al Giudicante di II° grado;
in entrambi i casi - porre le spese tutte di consulenza tecnica e del giudizio di primo grado a carico della convenuta/appellata del primo grado;
- condannare la convenuta alla rifusione di spese, competenze ed onorari di entrambi gradi di giudizio.
Per Parte Appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello di Catania, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa statuire come segue: - In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello perché proposto in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., con conseguente integrale conferma della sentenza appellata;
- Nel merito: rigettare integralmente l'appello perché infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza appellata;
- Condannare l'appellante alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
pag. 2/11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 880/2020 pubblicata in data 19/11/2020, il Tribunale di Ragusa rigettava le domande proposte da nei confronti del Parte_1
e la condannava al pagamento in favore del Controparte_1 Controparte_1
delle spese processuali, ponendo definitivamente a carico della stessa le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti.
In particolare il primo giudice, premesso che il sinistro si era verificato nel pomeriggio (ore 17.00) di un giorno estivo (1/9/2014), e dunque in condizioni di piena visibilità e che anche la documentazione fotografica prodotta (cfr. all. 1 all'atto di citazione), confermata dai testi escussi, dimostrava univocamente che la “buca” (o, più precisamente, come evidenziato dal Comune di lo CP_1
“screpolo del manto stradale al centro della strada e nel punto di giuntura tra l'asfalto e l'inizio della zona pavimentata”; cfr. comparsa di risposta, p. 2) era visibile e facilmente evitabile (anche in ragione del suo posizionamento al centro della strada e dell'ampiezza della strada, essendovi perciò sufficiente spazio per passare a destra o a sinistra della “buca”), riteneva che la “buca” che aveva determinato la caduta dell'attrice era ben visibile e dunque l'attrice aveva la concreta possibilità di percepire o prevedere eventuali situazioni di pericolo e di evitarle, usando l'ordinaria diligenza (tenuto conto anche dell'età dell'attrice), con la conseguenza che, avendo l'attrice omesso le normali cautele esigibili in tale situazione, la sua condotta avesse interrotto il nesso causale fra la condotta del e l'evento dannoso, in modo tale da integrare il caso Controparte_1
fortuito, che esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Avverso la predetta pronuncia ha proposto il presente Parte_1
gravame per le ragioni meglio evidenziate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni.
Costituendosi in giudizio il ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne ha chiesto il rigetto.
pag. 3/11 Indi, sulle conclusioni precisate dalle parti, all'udienza del 07/06/2024 la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (cfr. Cass. sez. un.
16/11/2017 n.27199; cfr. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Con un unico motivo, l'appellante censura la sentenza ritenendola assolutamente errata in fatto ancor prima che in diritto.
Deduce, in particolare, in fatto, che:
pag. 4/11 - con riferimento alla presunta visibilità della e/o screpolo, (comunque Pt_2 insidia e/o trabocchetto idonea a provocare l'evento dannoso per cui è causa) che la stessa non può ritenersi provata sulla scorta della semplice deduzione che trattandosi di un giorno estivo (01.09.2014, ore 17:00) la stessa sarebbe stata visibile e quindi evitabile e le foto prodotte (doc. 1 e 6 del fascicolo di primo grado, effettuate e giurate il 31.01.2015 mattina, quindi migliore visibilità rispetto alle circostanze di tempo dell'evento), provano l'assoluta non visibilità dell'insidia, dovendosi le stesse osservare nel senso di marcia percorso dall'appellante.
- il primo giudice è quindi incorso in una macroscopica svista, ove, invertendo ingiustamente l'onere della prova a carico del e a mezzo di semplice CP_1
deduzione logiche palesemente errate, e smentite dalle foto prodotte, avrebbe ritenuto visibile l'insidia;
- quanto alla qualificazione di buca e/o screpolo (entrambe insidie) non se ne comprende la rilevanza atteso che, l'idoneità dell'insidia e il nesso causale della stessa con l'evento dannoso sono di per sé sufficienti a superare la stessa qualificazione, non essendo revocabile in dubbio, che si tratti di una buca nel punto di giuntura tra l'asfalto, assolutamente non visibile dalla prospettiva di accesso della appellante, ma quand'anche di trattarsi di uno screpolo, tale qualificazione interpretazione avrebbe dovuto addirittura, e deve indurre, per una valutazione di assoluta invisibilità dell'insidia comunque qualificata;
- non si comprende quali comportamenti “anormali” e/o imprudenti avrebbe posto in essere l'appellante, tali da indurre il Giudicante a ritenere che “l'attrice abbia omesso le normali cautele esigibili in tale situazione e che dunque la sua condotta abbia interrotto il nesso causale tra la condotta del e Controparte_1
l'evento dannoso, in modo tale da integrare il caso fortuito, che, esclude la responsabilità ex art.2051 c.c.”;
pag. 5/11 - erronea si palesa la considerazione in fatto che si legge nella sentenza oggi impugnata, secondo la quale: “…era visibile e facilmente evitabile (anche in ragione del suo posizionamento al centro della strada e dell'ampiezza della strada essendovi sufficiente spazio a destra e sinistra della “buca”), trascurando di osservare che in quella circostanza di tempo e di luogo, per cui è causa,
l'attrice si accompagnava con le sue due giovani figlie una a destra e una a sinistra, (circostanza provata a mezzo testi) per cui, in tale ordinaria e diligente composizione, le tre donne si accompagnavano verso l'ingresso nord del cimitero occupando l'intera carreggiata, senza possibilità per l'appellante di sposarsi ed evitare alcunché anche per l'assoluta invisibilità dell'insidia oltre che per l'assoluta mancanza di marciapiedi, che ove presenti avrebbero potuto essere percorsi in fila indiana.
Infine l'appellante osserva, in diritto, che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della prima, mentre il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però dal punto di vista oggettivo e da quello della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Posto che la buca e/o screpolo per cui è causa non è stata procurata da un evento calamitoso (alluvione, nevicata, ecc.) imprevisto e/o imprevedibile, ma viceversa assolutamente prevedibile e verificabile dal custode con l'ordinaria diligenza, ne deve discendere la responsabilità ex art. 2051 c.c. per gli eventi che ad esso sono scaturiti.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
pag. 6/11 Ritiene questa Corte necessario richiamare, preliminarmente, gli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità relativi alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
Le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione (sent. 20943/2022) hanno ritenuto di confermare la presa di posizione espressa della terza sezione civile con due sentenze rese in data 1 febbraio 2018, nn. 2480 e 2481, evidenziando che i principi in essa affermati si sono stabilizzati nella giurisprudenza della medesima sezione, per effetto di Cass. n. 2477/2018 coeva alle appena ricordate sentenze, come emerge dalle indagini ricostruttive svolte da Cass. n. 27724/2018
e, più recentemente, da Cass. n. 4588/2022.
I principi, divenuti quindi costanti, sono:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo
e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
pag. 7/11 d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Di tali principi va fatta corretta applicazione in questa sede.
In primo luogo va evidenziato che l'evento di danno posto a fondamento della domanda - ossia la caduta dell'attrice nel sito indicato e l'anomalia della cosa in custodia - oltre che riscontrato dalla documentazione prodotta in atti (in particolare: la documentazione fotografica allegata dall'attrice in primo grado e le dichiarazioni rese dai testi, presenti al sinistro, nonché il certificato di pronto soccorso presso il quale l'attrice è stata portata nell'immediatezza della caduta e la documentazione medica allegata) non risulta contestato da parte del
[...]
il quale ha, piuttosto, svolto difese incompatibili con la volontà di CP_1
negare i fatti descritti in citazione, eccependo esclusivamente l'assenza di responsabilità del per i fatti narrati in ricorso, da ascriversi ad esclusiva CP_1
colpa ed imperizia dell'odierna appellante.
pag. 8/11 Ciò premesso, ritiene il Collegio che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'anomalia presente sul tratto di strada di ingresso al cimitero, causa del sinistro – poco importa se qualificabile come buca o come uno screpolo del manto stradale al centro della strada e nel punto di giuntura tra l'asfalto e
l'inizio della zona pavimentata – possiede caratteristiche intrinseche di pericolosità e difficile visibilità che la rendono certamente idonea a causare la caduta della , anche con l'uso della normale diligenza. Parte_1
Ed invero ciò risulta evidente dall'esame delle fotografie prodotte nel fascicolo di primo grado della parte appellante, in cui viene ritratta la stradella e la sconnessione dalla prospettiva di marcia della danneggiata, esame dal quale appare evidente la scarsa visibilità della buca.
Sicché non può condividersi la sentenza appellata, laddove ha ritenuto - in ragione della, qui peraltro esclusa, visibilità dell'anomalia - che la danneggiata avrebbe tenuto una condotta idonea ad interrompere il nesso di causalità tra il verificarsi del fatto ed il cattivo stato manutentivo della cosa in custodia.
Invero, non sono state neanche dedotte dall'ente le circostanze dalle quali emergerebbe che la vittima ha tenuto, nella specie, una condotta qualificabile come abnorme, ossia dotata dei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità e dunque estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, sì da assumere efficacia causale esclusiva;
né tale (come ad es. intenta a correre o a parlare al telefono) da poter comunque affermare la sussistenza di un concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Viceversa, dalle testimonianze assunte risulta che la danneggiata era in compagnia delle figlie, poste ciascuna ai suoi lati, intenta a camminare normalmente verso l'ingresso cimiteriale.
Ne consegue che va affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente.
Passando alla liquidazione del danno, soccorrono a tal fine le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado, la quale, sulla scorta della pag. 9/11 documentazione versata in atti, e con valutazione congruamente motivata, e dunque condivisibile, ha accertato in capo all'appellante un danno biologico permanente pari al 5 % (in relazione ad esiti permanenti della limitazione funzionale all'articolazione tibiotarsica e soprattutto, dolore alla sollecitazione del legamento tibio peroneo astragalico nella manovra di stress in supinazione del piede) nonché una invalidità temporanea assoluta di giorni 24 e una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 25.
A ciò si aggiungono le spese sostenute, da porsi in rapporto causale con l'evento e ritenute congrue dallo stesso CTU.
Alla luce delle tabelle elaborate nel 2024 dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano (nella specie applicabili: cfr. Cass. n. 13982/2015), all'appellante spettano, in definitiva, a titolo di risarcimento, i seguenti importi
(espressi in valore attuale): €.8.654,00 a titolo di danno non patrimoniale permanente, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro
(danno biologico maggiorato del 25 % per la sofferenza soggettiva derivante dal sinistro) ed €. 4.197,50 per danno biologico temporaneo (€. 2.760,00 per 24 gg di invalidità temporanea assoluta + € 1437,50 per 25 giorni di invalidità temporanea al 50%), importi che sommati ad € 353,73 per il danno patrimoniale, porta ad un totale di €. 13.205,23.
Tuttavia, il Collegio rileva che la parte appellante nella proposta domanda ha limitato il chiesto risarcimento alla somma di € 9.741,83 oltre rivalutazione monetaria ed interessi e pertanto il non può che essere Controparte_1
condannato nei limiti di tale richiesta.
All'appellante spettano, altresì, gli interessi legali sul predetto importo, devalutato alla data di insorgenza del credito risarcitorio e rivalutato annualmente, fino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente, i soli interessi legali.
pag. 10/11 Le spese dell'appellante di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, entro i parametri dettati dalle vigenti tabelle del DM n. 147/2022 in relazione al valore del credito riconosciuto in giudizio e all'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 880/2020 pubblicata il
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19/11/2020, in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
a) condanna il al pagamento, in favore dell'appellante, della Controparte_1
somma di € 9.741,83, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data di insorgenza del credito e rivalutata annualmente dal dovuto sino al passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente, ai soli interessi legali;
b) condanna il al pagamento, in favore dell'appellante, delle Controparte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in €. 5.077,00 quanto al primo grado, ed in € 3.966,00 quanto al presente giudizio di gravame, oltre rimborso contributo unificato, spese di CTU, spese generali nella misura del 15 %, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso, in data 12/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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