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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n.196/2024 R.L.
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa n.196/2024 R.L.
________________
Oggi 19/03/2025 innanzi al giudice dott. Paolo Ancora sono comparsi: per la parte ricorrente gli avv.ti Dugo e Casciano;
per parte resistente l'avv. Safret con il dott. Filippo Safret per la pratica forense.
Gli avv.ti Dugo e Casciano discutono oralmente la causa e chiedono l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Safret discute oralmente la causa e chiede il rigetto del ricorso. Produce giurisprudenza di Cassazione, ed insiste sulle residue istanze istruttorie.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura del seguente dispositivo di sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora;
nella causa civile in materia di lavoro e/o previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n.196/2024 R.L. promossa da
Parte_1
-ricorrente- contro
CP_1
-resistente– ha pronunziato il seguente dispositivo di sentenza
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) dichiara la nullità del licenziamento intimato dalla società convenuta alla ricorrente con lettera del 18.9.2023 e per l'effetto ordina alla società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
2) condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore della ricorrente, un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 2.722,93, corrispondente al periodo dal giorno
2 del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) condanna la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
4) accerta e dichiara che la condotta tenuta dalla convenuta integra, per il periodo dal 31.3.2023 al 18.9.2023, la fattispecie del mobbing e, per il periodo dal 26.4.2023 al 18.9.2023 anche un demansionamento illegittimo ai sensi dell'art. 2103 c. 1 c.c.;
5) per l'effetto, condanna la società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente, per effetto delle condotte illecite sopra menzionate, che si liquida equitativamente nella misura del 10% della retribuzione effettivamente percepita nel periodo che va dal 31.3.2023 al 18.9.2023 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
6) condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 9.257,00 a titolo di compenso professionale, oltre agli accessori di legge;
7) termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Trieste in data 19.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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