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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 26033/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 26033/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Barbaro, 21 Parte_1 C.F._1
Torino presso lo studio dell'avv. CHIAPPERO PAOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Verdi n. 19, Controparte_1 C.F._2
Venaria Reale presso lo studio dell'avv. BRUNO ILEANA PIERPAOLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CERES il Parte_1 Controparte_1
07/12/2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CERES (atto n. 8 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
pagina 1 di 2 Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 05/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e non vi è prole.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERES di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 300,00 mensili, che verrà CP_1 Parte_1 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della stessa alle seguenti coordinate bancarie con decorrenza dal mese di novembre 2024 ed entro il giorno 5 di ogni mese: [...].
DA' ATTO che le parti dichiarano le spese legali compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 26033/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Barbaro, 21 Parte_1 C.F._1
Torino presso lo studio dell'avv. CHIAPPERO PAOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Verdi n. 19, Controparte_1 C.F._2
Venaria Reale presso lo studio dell'avv. BRUNO ILEANA PIERPAOLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CERES il Parte_1 Controparte_1
07/12/2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CERES (atto n. 8 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
pagina 1 di 2 Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 05/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e non vi è prole.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERES di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 300,00 mensili, che verrà CP_1 Parte_1 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della stessa alle seguenti coordinate bancarie con decorrenza dal mese di novembre 2024 ed entro il giorno 5 di ogni mese: [...].
DA' ATTO che le parti dichiarano le spese legali compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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