TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4907 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 e vertente
TRA
(P.IVA. ), con sede in Napoli alla Via Console Cesario n. 3, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce Parte_2 all'atto di citazione, dall'Avv. Stefano Pettorino (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio del medesimo, sito in Ischia (NA) alla Via Venanzio Marone n. 6; opponente
CONTRO
(C.F. ), corrente in Roma alla Via G. Grezar n. 14, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Procuratore della funzione Responsabile Atti introduttivi del Giudizio CAMPANIA, Dott.
, giusta procura speciale per atto Notar - Roma Rep. n. 175858 Racc. Controparte_2 Persona_1
n. 11458 del 01.10.2021, rapp.ta e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Carmela Bruna Di Mauro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio della medesima, sito in Napoli al Viale Colli Aminei n. 38/C; opposta
NONCHE'
in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Controparte_3 opposto contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c., la società conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, l ed il Controparte_4 Controparte_3 proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. 07120150078760555000 dell'importo di euro
177,48 emessa a carico della stessa, atteso l'asserito omesso pagamento di contravvenzioni al codice della strada, relative all'anno 2011 e conosciuta a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo. Qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione, l'istante lamentava l'omessa notifica della cartella in parola, degli avvisi di accertamento presupposti, nonché l'estinzione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, stante l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/81. Chiedeva, pertanto, l'accertamento del dedotto fatto estintivo con conseguente annullamento dell'atto impositivo e la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l la quale, deducendo la mancanza di interesse ad Controparte_4 agire ex art. 100 c.p.c. della società opponente anche alla luce della normativa introdotta dal D.L. 146/21, convertito in L. n. 215/2021 e dell'arresto della Suprema Corte di Cassazione a SS UU n. 26283 del
06.09.2022, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione di un mero estratto di ruolo. Nel merito, deducendo la legittimità del proprio operato, ribadiva la ritualità della notifica dell'impugnato atto impositivo, avvenuta a mezzo pec in data 17.06.2015, con conseguente tardività delle contestazioni sollevate dalla società contribuente, non potendo l'originaria opposizione consentire di superare le preclusioni e le decadenze determinate dalla mancata impugnazione della cartella esattoriale, innanzi indicata, entro il termine perentorio di legge. A ciò si aggiungevano successivi atti interruttivi come l'intimazione di pagamento n. 07120169034627277000, notificata a mezzo pec il 19.10.2016; l'intimazione di pagamento n. 07120189045803621000 del 05.09.2018, con allegata comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. II, del DPR n. 602/10973 del 07.09.2018; la n.
07120199015167174000 del 12.03.2019, con allegata comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. II, del DPR n. 602/10973 del 15.03.2019 e la n.
07120199058392867000 del 02.12.2019, con allegata comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. II, del DPR n. 602/10973 del 04.12.2019. Di talchè assumeva l'ente esattore che la stessa prescrizione non potesse essere fatta valere in via di azione a mezzo di un'azione di mero accertamento, essendo strutturata nella previsione normativa nella forma dell'eccezione. Chiedeva, pertanto, il rigetto degli assunti attorei con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Il seppur regolarmente citato in giudizio, restava contumace. Controparte_3
Istruita la causa esclusivamente in via documentale, con provvedimento fuori udienza del 3.10.2024 il giudice la tratteneva in decisione con la concessione, alle parti, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del Controparte_3
Ciò osservato, venendo al merito della controversia, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n.
26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata.
Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, odierna opponente, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli Parte_1 atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad essa derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto,
l'opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_3
b) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti dell Parte_1 Controparte_4
e del e, per l'effetto, conferma la cartella esattoriale n.
[...] Controparte_3
07120150078760555000;
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti;
d) nulla per la parte non costituita.
Così deciso in Napoli, 27 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4907 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 e vertente
TRA
(P.IVA. ), con sede in Napoli alla Via Console Cesario n. 3, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce Parte_2 all'atto di citazione, dall'Avv. Stefano Pettorino (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio del medesimo, sito in Ischia (NA) alla Via Venanzio Marone n. 6; opponente
CONTRO
(C.F. ), corrente in Roma alla Via G. Grezar n. 14, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Procuratore della funzione Responsabile Atti introduttivi del Giudizio CAMPANIA, Dott.
, giusta procura speciale per atto Notar - Roma Rep. n. 175858 Racc. Controparte_2 Persona_1
n. 11458 del 01.10.2021, rapp.ta e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Carmela Bruna Di Mauro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio della medesima, sito in Napoli al Viale Colli Aminei n. 38/C; opposta
NONCHE'
in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Controparte_3 opposto contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c., la società conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, l ed il Controparte_4 Controparte_3 proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. 07120150078760555000 dell'importo di euro
177,48 emessa a carico della stessa, atteso l'asserito omesso pagamento di contravvenzioni al codice della strada, relative all'anno 2011 e conosciuta a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo. Qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione, l'istante lamentava l'omessa notifica della cartella in parola, degli avvisi di accertamento presupposti, nonché l'estinzione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, stante l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/81. Chiedeva, pertanto, l'accertamento del dedotto fatto estintivo con conseguente annullamento dell'atto impositivo e la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l la quale, deducendo la mancanza di interesse ad Controparte_4 agire ex art. 100 c.p.c. della società opponente anche alla luce della normativa introdotta dal D.L. 146/21, convertito in L. n. 215/2021 e dell'arresto della Suprema Corte di Cassazione a SS UU n. 26283 del
06.09.2022, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione di un mero estratto di ruolo. Nel merito, deducendo la legittimità del proprio operato, ribadiva la ritualità della notifica dell'impugnato atto impositivo, avvenuta a mezzo pec in data 17.06.2015, con conseguente tardività delle contestazioni sollevate dalla società contribuente, non potendo l'originaria opposizione consentire di superare le preclusioni e le decadenze determinate dalla mancata impugnazione della cartella esattoriale, innanzi indicata, entro il termine perentorio di legge. A ciò si aggiungevano successivi atti interruttivi come l'intimazione di pagamento n. 07120169034627277000, notificata a mezzo pec il 19.10.2016; l'intimazione di pagamento n. 07120189045803621000 del 05.09.2018, con allegata comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. II, del DPR n. 602/10973 del 07.09.2018; la n.
07120199015167174000 del 12.03.2019, con allegata comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. II, del DPR n. 602/10973 del 15.03.2019 e la n.
07120199058392867000 del 02.12.2019, con allegata comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. II, del DPR n. 602/10973 del 04.12.2019. Di talchè assumeva l'ente esattore che la stessa prescrizione non potesse essere fatta valere in via di azione a mezzo di un'azione di mero accertamento, essendo strutturata nella previsione normativa nella forma dell'eccezione. Chiedeva, pertanto, il rigetto degli assunti attorei con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Il seppur regolarmente citato in giudizio, restava contumace. Controparte_3
Istruita la causa esclusivamente in via documentale, con provvedimento fuori udienza del 3.10.2024 il giudice la tratteneva in decisione con la concessione, alle parti, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del Controparte_3
Ciò osservato, venendo al merito della controversia, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n.
26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata.
Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, odierna opponente, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli Parte_1 atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad essa derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto,
l'opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_3
b) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti dell Parte_1 Controparte_4
e del e, per l'effetto, conferma la cartella esattoriale n.
[...] Controparte_3
07120150078760555000;
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti;
d) nulla per la parte non costituita.
Così deciso in Napoli, 27 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale