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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 01/10/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 838/2022 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.SA Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 24-6- 2025, all'esito della discussione orale, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa n. 838/22 R.G.C promoSA da rappresentata e difesa dall'avv. G. Giannuzzi Cardone ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore come da procura allegata al ricorso;
Email_1
RICORRENTE nei confronti di
, con sede a Roma, viale Controparte_1
Trastevere n. 76/A, e
[...]
, in Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati in giudizio dall , in persona del Direttore Generale pro Controparte_2 tempore, ex art. 417 bis c.p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. 30-9.2020 n. 166, D.M. 18-12-2014 n. 917e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015; CONVENUTO Oggetto: illegittimità provvedimento attribuzione sede di servizio dirigente scolastico e accertamento giustificati motivi per mancata presa di servizio;
illegittimità provvedimento depennamento da graduatoria corso-concorso per dirigenti scolastici;
accertamento diritto assunzione come D.S. in RE viciniore. Le parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22-12-2022, conveniva in giudizio il Parte_1
ed esponeva: ella era docente di ruolo presso Controparte_1
l'I.C. “G. Leopardi” di PO PI;
essendo in possesso dei requisiti previsti dal relativo Bando, la medesima aveva partecipato al Corso-Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con Decreto del
Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23-11-2017 dal
[...]
[... , pubblicato in G.U. del 24-11-2017, n. Controparte_3
90, 4a Serie speciale;
nelle more dello svolgimento del concorso, dal settembre 2018 fino all'aprile 2022, la steSA aveva dovuto affrontare gravi difficoltà familiari dovute alla coincidente insorgenza di una malattia tumorale ai danni del proprio marito, Per_1
e delle complicanze dovute al diabete che già affliggeva la suocera,
[...] [...]
assistita fino ad allora dal proprio figlio, coniuge della ricorrente;
la Persona_2
era stata colpita altresì da ischemia cerebrale e da stenosi della carotide, con Persona_2
recente accertamento dello stato di grave disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/92,
a causa di una grave sindrome demenziale;
il 7-8-2019 era stata pubblicata la
Graduatoria Generale di merito, con decreto n. AOODPIT 1205 in pari data, in cui erano indicati 3420 idonei, poi divenuti tutti vincitori;
la ricorrente era risultata collocata in posizione 2824 con un punteggio di 155 punti, posizione successivamente rettificata sebbene in modo non rilevante;
nel 2019 e 2020 il convenuto CP_1
aveva assunto in ruolo i primi 2523 vincitori collocati nella graduatoria di merito, compresi coloro che erano collocati in graduatoria in virtù di un provvedimento cautelare provvisorio e quindi non a pieno titolo, ma con “riserva” condizionata all'esito del contenzioso, precisandosi che, infine, erano stati dichiarati vincitori fino alla posizione 2900 ed individuati aventi diritto all'assunzione in ruolo anche gli idonei collocati dal posto 2901 e fino alla posizione finale;
la ricorrente elencava gli immessi in ruolo, con indicazione della posizione in graduatoria e della regione di assunzione, come di seguito:
- assunti con riserva pos. in grad. USR competente
486 CP_4 [...]
936 Controparte_5 CP_5
268 USR EMILIA ROMAGNA Controparte_6
557 USR EMILIA ROMAGNA Controparte_7
1224 USR EMILIA ROMAGNA CP_8
2139 USR EMILIA ROMAGNA Controparte_9
335 CP_10 CP_11
2 850 Controparte_12 CP_11
2142 Controparte_13 [...]
388 Controparte_14 CP_15
1634 Controparte_16 CP_17
1757 USR CP_18 CP_10 CP_17
2007 CP_19 CP_17
2315 USR CP_20 CP_17
2700 USR MARCHE CP_21 CP_22
2190 Controparte_23 CP_24 CP_25
922 USR
[...] Controparte_26 [...]
262 USR Controparte_27 [...]
949 USR CP_28 [...]
2168 USR Controparte_29 CP_30 [...]
1970 CP_31 CP_32
2770 USR CP_33 CP_34 CP_32
1248 CP_35 CP_36 CP_37
757 USR Controparte_38 CP_39
2227
[...] CP_40 CP_41
2679 USR CP_42 CP_43 CP_39
581 CP_44 CP_45
1542 Controparte_46 CP_47
1608 ; CP_48 Per_3 CP_47
due dei soggetti indicati erano stati convocati nel 2021; successivamente, il 9-8-2021, inoltre, era stato pubblicato l'Avviso n. AOODGPER 25261, relativo alle assegnazioni ai ruoli regionali, con il quale l'Amministrazione aveva comunicato quanto segue: “A seguito della pubblicazione della graduatoria generale di merito, disposta con decreto
n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, modificata dai decreti n. AOODPIT n.1229 del
7 agosto 2019, n.AOODPIT 977 del 04/08/2020, n.AOODPIT 978 del 04/08/2020,
n.AOODPIT 986 del 6 agosto 2020, n.AOODPIT 995 del 12 agosto 2020 e
3 n.AOODPIT 998 del 14 agosto 2020, si comunica che risultano vacanti e disponibili
396 posti di dirigente scolastico nelle regioni Abruzzo, , Emilia Romagna, CP_5
Friuli Venezia Giulia, , , , Molise, , CP_11 CP_15 CP_17 CP_2 CP_25 CP_27
, , , e , per i quali è stata conceSA CP_32 CP_37 CP_39 CP_45 CP_47
autorizzazione all'immissione in ruolo dal e Controparte_49
dal Ministero della Pubblica Amministrazione.
“Per quanto sopra, dunque, i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria potranno indicare l'ordine di preferenza tra le 16 regioni disponibili esclusivamente tramite POLIS a partire dalle ore 15.00 del 9 agosto 2021 e fino alle ore 23.59 del 12 agosto 2021.”; il 10-8-2021 la ricorrente aveva trasmesso all'Amministrazione il proprio ordine di preferenza nell'ambito delle 16 regioni disponibili, indicando:
Marche (1°), Emilia–Romagna (2°), Umbria (3°), Lazio (4°), Abruzzo (5°), Toscana
(6°), Veneto (7°), ecc.; il 16-8-2021 l'Amministrazione aveva pubblicato l'elenco delle assegnazioni ai ruoli regionali, in cui la ricorrente era risultata assegnata alla RE
Veneto; la nel tentativo di conciliare le prioritarie esigenze familiari con Pt_1
quelle di servizio, stante l'ansia per la situazione familiare che avrebbe dovuto lasciare, prima il 31-8-2021 e poi ancora per due volte il 5-9-2021, aveva inviato tre note a mezzo PEC comunicando dapprima l'impossibilità di prendere servizio “per ragioni familiari”, subito dopo specificate con la richiesta alla PA di applicare l'istituto di cui all'art. 15 co. 4 del Bando, cioè la considerazione della sussistenza dei “giustificati motivi” per la mancata presa di servizio;
il 24-8-2021, il , a Controparte_1
fronte delle rinunzie intervenute, aveva pubblicato un nuovo avviso relativo allo scorrimento della graduatoria dal posto n. 2908 al posto n. 2925, e quindi di vincitori collocati in posizione inferiore rispetto alla ricorrente, con l'intenzione di immetterli in ruolo, ma su sedi “nuove”, di cui una in era infatti intervenuto uno CP_39
scorrimento della graduatoria per posti che non erano presenti al momento della opzione esercitata dalla ricorrente, e per l'assegnazione dei quali vi era il documentato interesse della steSA, senza procedere ad interpello nei confronti di chi, come la occupava una posizione migliore in graduatoria, in assenza di provvedimenti Pt_1
4 espulsivi: una più avveduta organizzazione avrebbe innanzitutto rispettato i canoni della buona amministrazione, consentendo l'assunzione di personale con maggior merito ed avrebbe altresì tutelato il diritto soggettivo della ricorrente;
l'anno successivo, giunti al momento del nuovo scorrimento della graduatoria, il CP_1
aveva comunicato l'Avviso n. 29398 dell'8-8-2022 invitando nuovamente i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria ad indicare l'ordine di preferenza tra le regioni disponibili;
la ricorrente, presente in graduatoria, non avendo ricevuto alcuna determinazione in ordine alla propria istanza, aveva comunicato per l'a. s. 2022/2023 le proprie preferenze regionali, richiedendo l'assegnazione prioritaria in regioni quanto più vicine al domicilio familiare, e quindi Emilia-Romagna, , CP_2 CP_45 CP_11
ecc.; tuttavia, dopo circa un anno di ingiustificato silenzio alle richieste avanzate, con provvedimento recante prot. DPIT 1994 del 16-8-2022, l'Amministrazione le aveva comunicato l'ingiusto depennamento dalla graduatoria concorsuale, senza addurre alcuna motivazione riguardante le specifiche e fondate motivazioni espresse dall'istante; con successivo provvedimento, l'Amministrazione aveva disposto ulteriori assunzioni mediante scorrimento della graduatoria in due diversi momenti (17
e 30 agosto 2022) fino alla posizione 3255, attribuendo a vincitori collocati in graduatoria in posizione inferiore alla ricorrente sedi dalla medesima indicate;
intanto, dal 26-2-2022 in poi, il Consiglio di Stato, con diverse sentenze (nn. 1350/22, 3132/22,
5535/22, 6568/22, 6576/22) aveva accertato in via definitiva l'insussistenza del diritto di numerosi soggetti ad essere inclusi nella graduatoria concorsuale, inseriti con riserva esclusivamente in forza di provvedimenti cautelari revocati dalla pronuncia di merito;
tali soggetti, definiti per praticità “asteriscati”, avevano pretermesso la nella Pt_1
scelta della sede di servizio, tanto che, anche per tale ragione, l'attribuzione della regione appariva ictu oculi errata ed illegittima, con travolgimento di ogni altro CP_47
atto conseguente, compreso il depennamento disposto ai danni della ricorrente;
era provato, come ribadito alla luce dei fatti sopravvenuti, che, se l'Amministrazione avesse utilizzato tutti i posti disponibili, distratti in favore degli “asteriscati”, la ricorrente non sarebbe stata assegnata ai ruoli della regione , essendovi certa CP_47
5 disponibilità di posti nella steSA regione o in quelle limitrofe, almeno in CP_2
o Emilia - Romagna;
con due atti di diffida e meSA in mora dell'11 CP_39 CP_45
e del 14 luglio 2022, la ricorrente aveva richiesto la rivalutazione del proprio diritto alla scelta della sede, con decorrenza dal momento della propria convocazione, al netto di coloro che non avevano diritto ad esservi e ad essere destinatari di un incarico dirigenziale;
stante il silenzio dell'Amministrazione, la aveva presentato Pt_1
ricorso al TAR Lazio - Roma chiedendo ordinarsi al la rettifica della CP_1
graduatoria con l'espulsione dei soggetti privi di titolo e rideterminarsi le sedi disponibili, ora per allora, ed infine riavviarsi, per ogni annualità, dal 2019, le operazioni di convocazione dei ricorrenti, previo annullamento del provvedimento di depennamento;
il TAR Lazio, con sentenza n. 13067 del 13-10-2022, aveva accolto il ricorso ed ordinato all'Amministrazione convenuta di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di mesi tre, nominando già il CommiSArio ad acta in caso di perdurante inottemperanza;
l'Amministrazione, con provvedimento prot. n.
2197 del 19-9-2022, si era limitata a risolvere il contratto di lavoro di alcuni di coloro che erano inseriti in graduatoria con riserva ( , CP_50 CP_44 CP_19
, ,
[...] Parte_2 Persona_4 Persona_5 [...]
, , , CP_9 CP_51 CP_28 Persona_6 Controparte_52
, , Controparte_53 CP_10 CP_54 Controparte_13 [...]
, CP_55 Controparte_6 CP_31 Controparte_38 CP_56
, , ,
[...] Controparte_57 Controparte_58 Controparte_59 CP_16
, , e
[...] Controparte_27 CP_8 Controparte_12 CP_20
, salvo inspiegabilmente quello di assunto con CP_60 CP_54
riserva nelle e che aveva pretermesso la ricorrente nell'assegnazione della CP_2
regione prescelta, senza tuttavia provvedere all'annullamento del provvedimento di depennamento della ricorrente, né consentirle una riassegnazione in base alla posizione raggiunta in graduatoria;
poiché la ricorrente era stata privata della possibilità di essere individuata quale dirigente scolastico come spettantele in base al risultato concorsuale, ella chiedeva tutela del proprio diritto al lavoro, previa
6 disapplicazione di tutti gli atti amministrativi suindicati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi;
dimostrati il diritto della lavoratrice di richiedere ed ottenere una pronuncia che, in primo luogo, accertasse e dichiarasse il suo diritto, ora per allora, di essere assegnataria sin dall'inizio di uno dei posti che erano stati ingiustamente sottratti per essere assegnati a soggetti privi di titolo (i c.d. “asteriscati”), la ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi che l'assegnazione della regione era ab initio errata CP_47
anche per il fatto che non erano stati considerati per la scelta della ricorrente tutti i posti effettivamente disponibili, essendo ciò dimostrato dal fatto che, a distanza di poche ore dall'assegnazione alla ricorrente della sede veneta, l'Amministrazione aveva conferito sedi in regioni molto meno distanti, tra cui la infine, la comunicazione della CP_39
ricorrente circa l'impossibilità di assumere servizio in una sede ingiustamente distante era supportata da un “giustificato motivo”, ai sensi del co. 4 dell'art. 15 del bando di concorso.
La ricorrente lamentava: l'originaria illegittimità della sede attribuitale e la conseguente illegittimità del provvedimento di depennamento;
la violazione dell'art. 97 co. 3 Cost., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 co. 1 D.P.R. n. 3/1957, dell'art. 29 D. Lgs. n.
165/2001, dell'art. 400 D. Lgs. n. 297/1994, dell'art. 28, co. 1 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487
e dei principi generali in materia di pubblici concorsi, nonché dell'art. 15 del bando di concorso di cui al D.D.G. n. 1259 del 23-11-2017; la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede;
alla luce dei fatti sopravvenuti, la ricorrente, prima ancora di contestare direttamente il provvedimento di depennamento per violazione dell'art. 15 del bando di concorso, contestava la determinazione della P.A. assunta a monte del depennamento, ovvero il provvedimento di individuazione della sede di servizio in , in quanto frutto di più di CP_47 una determinazione errata, come dimostrato da due differenti ma connessi motivi: - a) quanto all'errore della attribuzione della sede di servizio per la presenza in graduatoria di soggetti non aventi titolo (c.d. “asteriscati”), il 25-2-2022 era intervenuta la sentenza del Consiglio di
Stato, n. 1350, con cui era stato definito il primo giudizio di una concorrente “asteriscata”, fino ad allora inserita nell'anzidetta GM con riserva e destinataria di proposta di assunzione in ruolo;
la sentenza del Consiglio di Stato aveva invece revocato il precedente provvedimento cautelare ed aveva definitivamente accertato che l'aspirante non avrebbe dovuto essere presente nella anzidetta GM, e tanto meno essere assunta in ruolo;
successivamente, con tutte
7 le altre sentenze citate (nn. 3132/2022, 5535/2022, 6568/2022, 6576/2022), il Consiglio di
Stato aveva nuovamente e definitivamente respinto le pretese di altri “asteriscati” assunti in ruolo in quanto in posizione utile in graduatoria, ma collocati con riserva per effetto di provvedimenti cautelari contestualmente revocati;
all'attualità pendevano altri giudizi analoghi innanzi al Consiglio di Stato che presumibilmente avrebbero avuto analogo esito a sfavore di altri soggetti assunti in ruolo con riserva;
pertanto, essendo tale questione ancora in fieri, era presumibile che nel corso del presente giudizio si sarebbe dato atto di ulteriori conseguenze favorevoli sulla posizione della ricorrente;
la presenza in graduatoria in posizione poziore dei soggetti suindicati (nonché di tutti gli altri immessi in ruolo con riserva che presumibilmente avrebbero ricevuto a breve l'identico esito giudiziale) aveva comportato la violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 97 Cost. co. 3 per quanto riguarda l'accesso ai pubblici uffici tramite concorso, dell'art. 3 co. 1 del D.P.R. n. 3/57, l'art. 20 della
L. n. 83/93, dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/01 e di tutte le altre norme di legge che ribadivano il medesimo principio concorsuale per l'assunzione nei ruoli della p.a.; ne conseguiva che, ove tali concorrenti non fossero mai stati presenti in graduatoria (non avendone mai avuto diritto visto il mancato superamento perfino della prova preselettiva del concorso), la arebbe stata collocata nella regione e comunque in una regione molto meno Pt_1 CP_2
distante e quindi compatibile con le gravissime esigenze familiari, con illegittimità sia del provvedimento di assegnazione della sede veneta, sia del conseguente depennamento disposto dall'Amministrazione; infatti il concorso esaminato si era svolto su base nazionale e dunque il vincitore aveva diritto a scegliere la sede regionale in base al proprio posizionamento in graduatoria, in relazione al complessivo numero di posti che si prevedeva fossero vacanti e disponibili nel singolo anno di efficacia della graduatoria;
oggi l'istante doveva essere assegnata in uno dei posti che all'epoca dell'assegnazione della sede erano stati ingiustamente sottratti per essere destinati ai c.d. “asteriscati”; era dimostrato dai fatti sopravvenuti, che, se l'Amministrazione avesse utilizzato tutti i posti disponibili, la ricorrente non sarebbe stata assegnata ai ruoli della regione , essendovi disponibilità di posti nella regione CP_47 CP_2
o in altra più vicina, comunque diverse da quella assegnata;
infatti, mentre la ricorrente aveva indicato la regione come sua 7a preferenza e la regione come 1a preferenza, CP_47 CP_2
quest'ultima era stata assegnata ad alcuni “asteriscati” indicati nella citata tabella,
[...]
, ancora non restituito al ruolo docente;
in Emilia-Romagna, 2a preferenza espreSA CP_54
dalla ricorrente, erano stati assegnati i professori “asteriscati” , Controparte_6 CP_7
8 e , i quali non avevano titolo per essere assunti, tanto CP_4 CP_8 Controparte_9
che, solo pochi giorni prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio,
l'Amministrazione aveva risolto il relativo rapporto di lavoro;
in 3a preferenza CP_45
espreSA, era stata assunta , anch'eSA “asteriscata” ma non ancora depennata CP_44
e restituita al ruolo docente, nonostante la sentenza negativa che aveva accertato l'insussistenza del suo diritto all'inserimento nei ruoli della dirigenza scolastica;
nel , 4a CP_11
preferenza, erano stati assegnati , e;
mentre CP_10 Controparte_12 Controparte_13 in 6a preferenza, erano stati assunti ben tre soggetti “asteriscati”, CP_39 CP_38
, e;
tutti i suddetti soggetti erano già stati depennati
[...] CP_50 Parte_2 dalla graduatoria e restituiti al ruolo docente;
ribadito che costoro erano collocati in graduatoria in posizione poziore rispetto alla ricorrente, era inopinabile che la loro convocazione avesse avuto conseguenze sulla errata individuazione della sede di servizio della inoltre, quand'anche non fosse stata soddisfatta la ricorrente su tali sedi, esse Pt_1 sicuramente sarebbero state coperte da altri vincitori di concorso, che a loro volta avrebbero lasciato libere altre sedi scelte dalla quest'ultima rilevava che l'onere della prova Pt_1
dell'esatta determinazione della sede assegnatale, qui specificamente contestata, gravava esclusivamente sull'Amministrazione convenuta, come da pronunce della Corte di legittimità richiamate;
era quindi dimostrato che l'assegnazione del ruolo regionale alla ricorrente si era svolta sulla base di una procedura non corretta, per la presenza in graduatoria di soggetti che non avevano titolo ad esservi inseriti e tanto meno ad essere assunti in tale ruolo;
le sentenze del Consiglio di Stato, avendo accertato l'inesistenza del diritto di costoro di partecipare alla procedura concorsuale, avevano sanzionato l'illegittimità di tutti gli atti della serie procedimentale riferita a ciascuno degli aspiranti erroneamente ammessi a partecipare alla graduatoria e “riespanso” l'interesse della alla reiterazione di tutti gli atti Pt_1
procedimentali conseguenti alla neceSAria ripubblicazione della graduatoria;
tale interesse, fatto valere in contemporanea dalla ricorrente anche innanzi al g. a., nella presente sede dimostrava che doveva essere annullato anche l'atto di depennamento dalla graduatoria di merito adottato dall'Amministrazione nei confronti della ricorrente, in quanto, in sede di riedizione della graduatoria, la steSA era titolare di una nuova posizione in graduatoria e per l'effetto di un interesse alla riconvocazione nell'ambito delle procedure di riconvocazione per l'accesso ai ruoli regionali: infatti molte delle regioni indebitamente assegnate al personale
“asteriscato” erano state indicate anche dalla la quale era quindi titolare di un Pt_1
9 rinnovato interesse all'assegnazione di tali sedi in forza della propria rinnovata rideterminazione della propria posizione nella graduatoria di merito a cui l'Amministrazione era tenuta sia in esecuzione del giudicato di cui alle suddette sentenze del Consiglio di Stato sia per il rispetto dei principi di legge che regolavano il reclutamento nella P.A.; la presenza in graduatoria di docenti non a pieno titolo avrebbe dovuto consigliare all'Amministrazione di operare per singoli casi, per la salvaguardia dei diritti di questi ultimi, senza tuttavia inficiare la posizione di coloro che, come la ricorrente, era certamente vincitrice di concorso a pieno titolo;
la condotta dell'Amministrazione aveva invece comportato la paradoSAle conseguenza che le sedi preferite dalla vincitrice di concorso pleno iure, erano state Pt_1 assegnate a personale che non aveva mai avuto titolo per essere considerato vincitore di concorso, a discapito della ricorrente che invece era stata obbligata a posticipare la possibilità di stipulare il contratto come dirigente scolastico a causa dell'errore nell'individuazione della sede, la cui notevole distanza avrebbe imposto un illegittimo sradicamento dai luoghi abituali di vita, con particolare nocumento all'equilibrio familiare ed alla salute dei congiunti (marito e suocera), essendo la ricorrente “referente unica” per l'assistenza alla suocera in condizione di handicap grave (art. 3, co. 3, L. 104/92) ed essendo l'unico familiare in grado di prendersene cura;
in tal modo l'Amministrazione aveva violato i principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, contenuti nella Carta costituzionale e ribaditi anche dal D. Lgs. n. 165/01 quale strumento di attuazione di detti canoni;
sotto altro profilo apparivano violati gli obblighi di correttezza e buona fede che dovevano sempre informare il potere di “micro-organizzazione” relativo sia alla gestione dei rapporti di lavoro sia all'organizzazione degli uffici, per i quali la P.A. agiva con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
pur essendo l'Amministrazione obbligata a dare seguito ai provvedimenti cautelari di cui avevano beneficiato i suindicati soggetti “asteriscati”, ciò tuttavia non giustificava un atteggiamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, posto in essere dall'Amministrazione che non aveva proceduto alla riedizione della graduatoria con la rinnovazione dell'attribuzione della sede, cosicché l'odierna istante, a distanza di mesi dalla prima sentenza del Consiglio di Stato, e nonostante le iniziative ed i solleciti, non era ancora stata riconvocata per l'assunzione nel ruolo regionale effettivamente spettante, previo annullamento ex officio di qualsivoglia precedente provvedimento di depennamento (fondato su un presupposto ingiusto). Richiamati: il 3° co. dell'art. 97 Cost. che imponeva all'Amministrazione di assumere esclusivamente personale vincitore di concorso, salve le
10 deroghe previste dalla legge (la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato con personale non vincitore, seppure con l'espreSA previsione di una clausola risolutiva, era illegittima ed aveva determinato l'errata individuazione della sede di servizio della Pt_1
vincitrice a pieno titolo;
atteso che i vincitori avevano espresso le preferenze di sede ed erano stati soddisfatti in base al punteggio concorsuale, l'assegnazione errata di sedi ledeva anche il principio di meritocrazia e quindi il rispetto del principio di scorrimento della graduatoria);
l'art. 29 (“Reclutamento dei dirigenti scolastici”) del D. Lgs. n. 165/01 che stabiliva: “1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal 5. In esito Controparte_61 all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso… I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. …” (invece molti soggetti non vincitori, e neppure idonei, erano stati assunti in ruolo, mentre la ricorrente, vincitrice di concorso a tutti gli effetti, era stata depennata per non avere potuto stipulare un contratto di lavoro che l'aveva destinata in una sede illegittimamente attribuitale); l'art. 400, co. 2, D. Lgs. n. 297/94, recante l'approvazione del T. U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, il quale, nel capo II dedicato al Reclutamento del personale docente e educativo, disponeva: “I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione”; l'art. 28 DPR 487/94 che stabiliva: “Le amministrazioni e gli enti intereSAti procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”; in conformità l'art. 15 del Bando di concorso de quo stabiliva: “I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria”; la ilevava: l'Amministrazione, avendo assegnato sedi a soggetti che Pt_1
non avrebbero mai dovuto essere collocati in graduatoria in quanto non vincitori di concorso, nel momento in cui aveva sottratto la legittima sede alla ricorrente, aveva leso le norme richiamate, con particolare riguardo all'individuazione della sede di servizio, derivandone il diritto della ricorrente alla rideterminazione della sede di servizio, e/o l'annullamento del provvedimento di depennamento determinato dalla documentata impossibilità della steSA di prendere servizio in una sede che non le sarebbe spettata in virtù della corretta applicazione
11 della normativa in materia;
il corretto ordine della graduatoria da utilizzare per attribuire la sede di servizio alla doveva essere ricostruito come se non fossero mai stati inclusi Pt_1 coloro che non avevano mai avuto titolo per essere inseriti in graduatoria e dichiarati vincitori;
l'eliminazione dei soggetti privi di titolo all'inserimento in graduatoria, attività a cui la P.A. era obbligata, produceva effetti retroattivi: l'esercizio del potere di autotutela nel caso di specie riguardava infatti la fattispecie dell'annullamento d'ufficio, ex art. 21 novies L. 241/90, che incideva sul precedente provvedimento, caducandone con incontestabile portata ex tunc
l'efficacia; sul punto la giurisprudenza si era pacificamente espreSA nel senso anzidetto, chiarendo che gli effetti giuridici ed economici del provvedimento di rettifica della graduatoria, tra cui anche quello di assegnazione della sede di servizio, dovevano retroagire al momento della pubblicazione della graduatoria steSA;
la conclusione era del tutto logica sul piano giuridico: la rettifica dell'atto presupposto, ovvero la graduatoria concorsuale, comportava l'automatica rettifica degli atti conseguenziali, quali ad es. l'invalidità della composizione della commissione giudicatrice del concorso che avrebbe comportato l'invalidità derivata di tutti gli atti successivi, ivi compresa la graduatoria e la nomina dei vincitori, accadendo ciò in particolare ove, come nel caso in esame, l'atto conseguenziale, ovvero lo scorrimento della graduatoria e la conseguente assegnazione della sede di lavoro, non era autonomo e discrezionale, ma inscindibilmente connesso al primo, da cui dipendeva la sua steSA esistenza, come osservato dal Consiglio di Stato, il quale, infine, con sentenza n.
3537/20, aveva affermato che il provvedimento di rettifica della graduatoria di un concorso pubblico aveva natura di atto di autotutela, qualificabile come “di secondo grado” in quanto incidente su un provvedimento sottostante, con la conseguenza che era doverosa per la P.A. la sua adozione, discendendo la steSA dal fondamentale canone di buona fede, cui era informato l'ordinamento giuridico e al quale dovevano essere improntati i rapporti tra i consociati e la steSA P. A., cui l'art. 97 Cost. imponeva di agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento;
doveva essere pertanto dichiarato il diritto al reinserimento della nella graduatoria di concorso in quanto la sua rinuncia all'assunzione Pt_1 dell'incarico era esclusiva e diretta conseguenza dell'errata individuazione di una sede di servizio, ingiustamente distante rispetto al luogo della sua residenza anagrafica.
La lamentava altresì, in merito all'erroneità della originaria sede assegnata, Pt_1 all'individuazione dei posti nella RE o limitrofe, alla violazione dell'art. 407, CP_2
co. 3, D. Lgs. n. 297/94, alla violazione dell'art. 15 del bando di concorso: poiché, nella steSA
12 prima tornata di assunzioni, l'Amministrazione aveva errato nell'assegnare alla ricorrente la sede veneta, poiché esistevano altri posti nelle Marche o comunque in regioni di gran lunga più vicine alla residenza anagrafica della ricorrente (e dalla medesima indicate con priorità rispetto alla sede veneta), erroneamente attribuiti ad altri vincitori con punteggio inferiore, ella era stata individuata nel contingente dei dirigenti scolastici che avrebbero dovuto ottenere l'assegnazione in ruolo nel mese di agosto 2021, ma vi aveva dovuto rinunciare essendo stata destinata ad una sede illegittimamente distante;
tuttavia, il , il 30-8-2021, con nota CP_1
prot. n. 6347, e quindi prima ancora di qualsiasi provvedimento formale dichiarativo della decadenza della ricorrente dalla graduatoria (adottato solo un anno dopo, il 16-8-2022), allorquando la ricorrente era ancora inserita al posto 2824°, aveva assegnato a soggetti collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto alla ricorrente altre sedi che rappresentavano la priorità delle scelte della ricorrente, ad es. un posto nella regione CP_39
attribuito a (posto 2910), la quale era stata assunta in una regione indicata Persona_7 dalla ricorrente con maggiore priorità rispetto alla RE Veneto sebbene fosse inserita in graduatoria in posizione inferiore rispetto a quella della ricorrente, la quale, nella nota inviata nell'immediatezza dei fatti, in particolare il 5-9-2021, non si era limitata a ribadire l'impossibilità di assumere servizio per evidenti ragioni di notevole distanza (ed incompatibilità con la propria residenza anagrafica) che le impedivano di sottoscrivere in quella data il contratto, per le particolari condizioni familiari, aggravate anche dalla situazione contingente e dal dover assumere decisioni tanto gravose per la propria vita personale e professionale, ma aveva esposto dettagliatamente la situazione familiare e le difficoltà in cui la medesima versava;
l'Amministrazione avrebbe dovuto rispettare l'art. 407 T.U. Scuola
(rubricato “Concorsi”, ed inserito nella “Sezione III - Reclutamento del personale direttivo”), il quale, al co. 3, disponeva: “I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni”; questo avrebbe dovuto comportare il diritto della ricorrente di essere assegnata su uno dei posti utilizzabili (anche a seguito di rinunce) in una delle regioni dalla steSA indicate (da individuare in base alle priorità indicate da lei indicate), condotta del tutto disattesa dal , con effetti diretti nei confronti della CP_1 ricorrente che si era vista privata della possibilità, all'esito di un durissimo percorso di studi, di ricoprire le funzioni di dirigente scolastico per le quali vantava un posizionamento in
13 graduatoria migliore di quello di altri soggetti che avevano ottenuto sedi “migliori”, cioè richieste anche dalla ricorrente con prioritaria preferenza rispetto a quella assegnatale
( ); il aveva così violato il principio dello scorrimento della graduatoria e CP_47 CP_1
quindi il diritto della ricorrente di scegliere, secondo l'ordine di graduatoria, la sede di servizio
(intesa come RE), nell'intero territorio nazionale, la cui disponibilità doveva essere determinata dal numero dei posti disponibili come indicato dall'art. 407 T.U. Scuola;
l'ordine di graduatoria assumeva valenza di criterio generale inderogabile in quanto assicurava il rispetto dell'art. 97 Cost. e quindi dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A.; come osservato dalla Corte di CaSAzione, “lo scorrimento della graduatoria vincola
l'amministrazione”; non vi era infatti dubbio che la procedura concorsuale era basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrevano il risultato concorsuale ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali erano predeterminati appositi punteggi;
per tale ragione trovavano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati dal Consiglio di Stato, secondo cui le amministrazioni procedevano a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata;
il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurgeva al rango di principio normativo generale della materia che quindi operava anche nei casi in cui non fosse espreSAmente previsto dal bando, con la conseguenza che la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precedeva era un legittimo interesse giuridico del vincitore;
l'Amministrazione, proceduto all'annullamento dei rapporti di lavoro con personale privo di titolo, aveva l'obbligo di riconvocare l'odierna ricorrente per l'assunzione nel ruolo regionale effettivamente spettante, previo annullamento ex officio di qualsivoglia precedente provvedimento di depennamento
(fondato su un presupposto ingiusto).
La si doleva inoltre dell'illegittimità del depennamento dalla graduatoria Pt_1
concorsuale e della sussistenza di “giustificati motivi”, della violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1, 2, 3, 4, 32, 35 co. 1, 36 e 97 Cost.; artt. 3, 7, 10 e ss. L. n. 241/90; artt. 2, 12,
13, 14 e 15 del bando di concorso): la grave e compleSA situazione di salute del marito e dell'anziana suocera doveva essere valutata al fine di determinare se potesse costituire una giustificazione della mancata stipula di un contratto che, ove concluso, l'avrebbe obbligata ad assumere servizio in una sede notevolmente distante, evitando così la sanzione del
14 depennamento dall'elenco concorsuale;
doveva essere quindi accertato, mediante le prove offerte dalla parte ricorrente, se questa fosse stata giustificata nella omeSA stipula del contratto di assunzione in ruolo, richiedendo contestualmente l'individuazione di una sede più vicina tra quelle disponibili, anche per effetto di rinunce;
benché il concorso organizzato su base nazionale presupponesse l'accettazione a priori della possibilità di svolgere le mansioni lavorative in una sede distante, esso presupponeva allo stesso modo anche l'efficacia della clausola del bando che consentiva di non stipulare il contratto in presenza di giustificati motivi, e sempre a condizione che la sede di servizio fosse stata correttamente individuata (mentre nel caso di specie l'assegnazione alla sede veneta era stata errata per più di una ragione); dovevano essere considerate le ragioni della ricorrente, anche quelle già addotte nella sua comunicazione dell'epoca ed ulteriormente esplicitate nella presente sede: il marito della ricorrente, risiedeva a casa della propria anziana madre, Per_1 [...]
nel comune di Osimo, proprio in ragione della necessità di prestarle puntuale e Persona_2 attenta assistenza;
il 19-9-2018 gli era stata però diagnosticata una patologia pretumorale denominata “cheratosi attinica”, forma che poteva degenerare facilmente in tumore della pelle, che si era ripresentata più volte ed era stata certificata a maggio 2019, giugno 2020, agosto 2021 e aprile 2022; proprio nel periodo della convocazione della ricorrente, agosto
2021, il coniuge aveva sofferto gravi conseguenze a causa dell'anzidetta malattia, tanto che, come attestato da certificato medico, egli aveva manifestato “una estesa formazione di croste al capo e sanguinamenti della parte intereSAta”; la terapia, da effettuarsi più giorni a settimana, prevedeva la neceSAria assistenza da parte di un familiare per espletare le varie operazioni di trattamento, come da ripetuti certificati medici specialistici del 26.09.2018,
03.05.2019, 18.06.2020 e 13.04.2022; da quel momento l'assistenza della era stata Persona_2 demandata più che altro alla viste le personali difficoltà del la Pt_1 Per_1 Persona_2
suocera della ricorrente, che già soffriva di numerose patologie, dal 31-5-2021 al 10-6-2021, era stata ricoverata presso l'U.O. di Neurologia del P.O. di Ancona, a causa di una grave ischemia cerebrale;
pochi mesi dopo, dal 14-9-2021 al 19-9-2021, era stata nuovamente ricoverata d'urgenza a causa di una gravissima stenosi carotidea trattata con intervento chirurgico;
la compleSA situazione pluripatologica era stata riassunta efficacemente nel verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del 29-9-2022 che, nel riconoscere la portatrice di handicap grave, riportava i seguenti dati: “Già Persona_2
riconosciuta invalida civile al 40% il 24/2/2022 per pregreSA ischemia cerebrale, da circa
15 un anno deterioramento cognitivo progressivamente ingravescente non riferito nel corso del precedente accertamento.”; in sede di visita, la era apparsa “disorientata nel Persona_2 tempo e nello spazio, deficit mnesici, deflessione del tono dell'umore con crisi di pianto”; la diagnosi della Commissione non lasciava dubbi circa la necessità di assistenza dell'anziana:
“Grave sindrome demenziale”; la patologia da cui era affetto il era antecedente all' Per_1
1-9-2021 (data in cui la ricorrente avrebbe dovuto assumere servizio come Dirigente
Scolastico in ), mentre i successivi cicli chemioterapici erano stati effettuati anche CP_47
nell'a. s. 2021/22, cioè quello che sarebbe dovuto essere il 1° anno di servizio della Pt_1
come D.S. in : era evidente l'oggettiva impossibilità della ricorrente a lasciare solo il CP_47 coniuge durante un periodo di vita così critico, come anche la che, oltre alle Persona_2
patologie sofferte nell'estate del 2021, da quel momento in poi aveva manifestato un deterioramento cognitivo;
tale compleSA situazione coinvolgeva beni di rilievo costituzionale quali il diritto alla salute e all'assistenza familiare;
sui coniugi non ricadeva infatti solo un obbligo di reciproca assistenza economica, ma anche di assistenza "morale" ai sensi dell'art. 143 c.c.; inoltre la suocera non avrebbe potuto mai essere adeguatamente assistita dal figlio anch'egli malato, e viceversa;
pertanto, entrambi necessitavano dell'indispensabile assistenza della ricorrente;
per le peculiari esigenze personali della costei aveva sempre Persona_2
richiesto l'assistenza personale della ricorrente in quanto familiare donna;
lasciare un parente o affine anziano solo e privo di cure e assistenza poteva costituire anche un'ipotesi penalmente sanzionata ex art. 591 c.p., il quale puniva pesantemente anche l'abbandono di una persona incapace di provvedere a sé steSA, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, e della quale avrebbe dovuto avere cura;
prendersi cura del marito e della suocera che versavano nelle condizioni di salute descritte e certificate era stato per la ricorrente un dovere morale e civile prima ancora che costituzionale e giuridico;
alla luce delle suddette motivazioni la era ampiamente giustificata per non aver preso servizio nella sede Pt_1 erroneamente indicata e quindi, ai sensi del co. 4 dell'art. 15 del bando di concorso, risultava illegittimo anche il depennamento disposto: il preciso e rilevante quadro personale e familiare indicato fin da subito quale principale motivazione per l'impossibilità di stipulare il contratto di lavoro di ruolo in era stato invece totalmente ignorato dall'Amministrazione CP_47
convenuta, la quale aveva posto la lavoratrice innanzi alla gravosa decisione se anteporre la tutela della propria famiglia e della salute dei propri cari al proprio diritto al lavoro, imponendole di rinunciare all'orgoglio del lavoro svolto, relegando il diritto al lavoro, unico
16 tra i diritti esplicitamente enunciati tra i principi fondamentali della Costituzione, ad un concetto integrante una dannazione;
la superficialità nelle valutazioni dell'Amministrazione aveva svilito il concetto di diritto al lavoro che non ammetteva altra definizione se non quella di strumento di conquista di una “esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost.) da raggiungere con modalità di svolgimento che fossero esse stesse libere e dignitose, tendente al raggiungimento del “pieno sviluppo della persona umana” e che consentisse all'intera collettività di godere della “effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese”, ex art. 3, co. 2, Cost.); l'Amministrazione, nell'escludere la ricorrente dall'elenco concorsuale, aveva colpevolmente ignorato, sotto il profilo costituzionale, che il lavoro, anche nel pubblico impiego, era un aspetto essenziale della sua personalità, tanto che lo stesso concetto di lavoro (su cui si fondava la Repubblica
Italiana) si poneva alla base delle disposizioni costituzionali in materia di diritti sociali che prevedevano limiti quali, innanzitutto, il diritto alla salute, conseguendone la violazione anche della dignità del lavoratore.
La ricorrente lamentava altresì la disparità di trattamento rispetto ad altri vincitori di concorso, in particolare rispetto ad altri concorrenti ugualmente “depennati” che erano stati invece spontaneamente reinseriti nella graduatoria, come definitivamente accertato in due distinti giudizi nei quali era stato riconosciuto l'avvenuto reinserimento di altri ex-depennati ed il loro conseguente diritto alla stipula del contratto di lavoro, come da sentenze del Tribunale di
RO (sent. nn. 140 del 16.02.2021 e 734 del 30.07.2021) e del Tribunale di Taranto
(sent. n. 2887 del 13.12.2021); la posizione degli ricorrenti che avevano agito dinanzi a detti
Tribunali era identica a quella della e proprio grazie allo spontaneo reinserimento Pt_1
deciso dal , gli intereSAti avevano potuto assumere servizio;
mentre la condotta che CP_1
l'Amministrazione aveva inteso attuare nei confronti della ricorrente era illegittima perché, violando i principi costituzionali indicati, ignorando totalmente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione del candidato alla sede indicata secondo l'ordine espresso, aveva impedito alla ricorrente di essere assegnataria della legittima sede di servizio e persino, all'attualità, di assumere il vincitore migliore, cioè colui che nella selezione concorsuale aveva dimostrato migliore risultato;
infine concludeva quindi chiedendo:
“… previa declaratoria di nullità/annullamento e/o illegittimità del provvedimento con cui
l'Amministrazione convenuta ha proceduto all'assegnazione della ricorrente in ed al CP_47
successivo provvedimento di depennamento del nominativo della ricorrente dalla
17 graduatoria del concorso, stante la sussistenza dei giustificati motivi per la mancata presa di servizio nella RE , CP_47
“1. accertare e dichiarare il suo diritto ad essere assegnata nei ruoli della Dirigenza
Scolastica della o, in subordine, ad altra regione quanto più vicina al CP_62 domicilio del disabile, o in via ulteriormente subordinata, ad altra regione ritenuta spettante secondo l'ordine di preferenza formalmente espresso, e per l'effetto,
“2. ordinare alle Amministrazioni convenute di provvedere all'immissione in ruolo della ricorrente nei termini sopra specificati con decorrenza giuridica ed economica dal
01.09.2021, e per l'effetto
“3. condannare il resistente al pagamento delle differenze retributive tra quanto CP_1
percepito nel ruolo docente e quanto avrebbe percepito nel ruolo di dirigenti scolastici, dal
01.09.2021 fino all'effettiva immissione nel nuovo ruolo.”, con condanna del CP_1
convenuto alla rifusione delle spese di lite.
Nelle more della trattazione del merito, con ricorso ex art 669 quater e 700 c.p.c., depositato il 4-7-2023, previa reiterazione dei motivi già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, ravvisando ragioni di urgenza nelle nuove disposizioni in materia di mobilità dei dirigenti scolastici, la chiedeva: Pt_1
“… Previa declaratoria di nullità/annullamento e/o illegittimità del provvedimento con cui
l'Amministrazione convenuta ha proceduto all'assegnazione della ricorrente in ed al CP_47
successivo provvedimento di depennamento del nominativo della ricorrente dalla graduatoria del concorso, stante la sussistenza dei giustificati motivi per la mancata presa di servizio nella RE , CP_47
“2. accertare e dichiarare il suo diritto ad essere assegnata nei ruoli della Dirigenza
Scolastica della o, in subordine, ad altra regione quanto più vicina al CP_62
domicilio del disabile, o in via ulteriormente subordinata, ad altra regione ritenuta spettante secondo l'ordine di preferenza formalmente espresso, e per l'effetto,
“3. ordinare alle Amministrazioni convenute di provvedere all'immissione in ruolo della ricorrente nei termini sopra specificati con decorrenza giuridica ed economica dal
01.09.2021, e per l'effetto
“4. condannare il resistente al pagamento delle differenze retributive tra quanto CP_1 percepito nel ruolo docente e quanto avrebbe percepito nel ruolo di dirigenti scolastici, dal
01.09.2021 fino all'effettiva immissione nel nuovo ruolo”, con vittoria delle spese anche della
18 fase cautelare, motivando la richiesta, oltre che per le ragioni già esposte, anche con il richiamo della sentenza n. 5812 del 6-6-2023 del Tribunale di Roma, secondo cui era
“illegittimo il provvedimento dell'amministrazione del 22/8/19 con cui si indicava la ricorrente come destinataria della proposta di contratto nella regione , in quanto la CP_47 ricorrente aveva operato la scelta con riferimento alle sedi disponibili pubblicate con l'avviso
n AOODGPER 35372 dell'1/8/19, ma l'assegnazione per scorrimento a docenti in posizione posteriore rispetto alla ricorrente di sedi dalla steSA prescelte e più vicine alla propria abitazione e assegnate in data 28/8/19, a distanza di 6 giorni dall'individuazione della ricorrente come destinataria di proposta di contratto nella regione in data 22/8/19, CP_47 una per tutti alla C. S. nel posizione 2000, attestano la presenza di posti disponibili in CP_11
sedi indicate dalla ricorrente con preferenza rispetto al perfino nella regione , CP_47 CP_11 sua prima scelta, al momento dell'assegnazione del alla ricorrente, con illegittimità CP_47
dell'operato del in quanto contrario a correttezza e buona fede. Inoltre, l'operato CP_1 illegittimo del , rende illegittimo il depennamento dalle graduatorie della ricorrente CP_1 stante la legittimità del rifiuto a fronte di un comportamento non improntato a correttezza e buona fede posto in essere dall'amministrazione”, e, su una questione analoga, della sentenza del 23-2-2023 del Tribunale di Crotone, secondo cui “… quanto al giustificato motivo idoneo ad escludere il depennamento e l'esclusione della graduatoria ex art. 15, co. 4 del bando di concorso, si ritiene che, in analogia a quanto previsto da disposizioni analoghe, quali l'art.
436 del d.lgs. n. 297 del 1994, ovvero le disposizioni dettate dagli artt. da 7 a 10 d.P.R. n. 3 del 1957 e art. 17 d.P.R. n. 487 del 1994 e secondo un recente principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, questo non attribuisca un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio, trattandosi invece di una clausola generale volta alla tutela di interessi pubblici e, quindi, finalizzata a consentire alla PA di valutarne la sussistenza nell'ambito di un'operazione di bilanciamento fra il contrapposto interesse dell'assunto e quello dell'organizzazione amministrativa, per tale intendendosi “ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa” (Cass., Sez. L, n. 6743 del 1° marzo 2022). In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità: “Si tratta di regole fiSAte per assicurare trasparenza ed efficienza all'azione della P.A. in quanto il rispetto delle cadenze imposte, oltre a consentire al datore di lavoro pubblico di disporre delle risorse di personale neceSArie per il suo funzionamento, garantisce la corretta gestione delle graduatorie, tutelando, sia pure di riflesso, anche gli interessi dei non vincitori che, in caso di mancata
19 accettazione o di non tempestiva assunzione in servizio dei chiamati, potrebbero a questi ultimi subentrare per effetto dello scorrimento (...) Ne deriva che l'art. 436 del d. lgs. n. 297 del 1994, al pari delle analoghe disposizioni dettate dal d.P.R. n. 3 del 1957 e dal d.P.R. n.
487 del 1994, rimette alla P.A. il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non riconosce, quindi, un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio perché il termine è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell'assunto solo qualora quest'ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che precludano la condotta doverosa. In altre parole, deve ricorrere un impedimento, seppure non assoluto, connotato da gravità, mentre non rileva il motivo personale che renda il differimento solo più conveniente, atteso che, in questo caso, nella neceSAria comparazione fra l'interesse del singolo e quelli generali garantiti dall'imposizione del termine, il primo non può essere prevalente.” (Cass. 23885/2022).
“Ebbene, nel caso di specie la rinuncia è stata motivata sulla scorta della necessità di assistenza della madre disabile e della ritenuta illegittimità dell'assegnazione della sede nella
RE del per mancata attribuzione del diritto alla precedenza di cui all'art. 33, co. CP_47
5 L. 104/1992, cui la ricorrente sosteneva di avere diritto, come si legge nelle conclusioni di cui alla comunicazione del 16.8.2019 sopra richiamata.
“Ebbene, si ritiene che costituisca un giustificato motivo ex art. 15, co. 3 del bando, idoneo
a determinare l'illegittimità del depennamento dalla graduatoria della ricorrente, la necessità di assistere la madre disabile, di cui per circostanza pacifica fra le parti - in quanto non contestata dal - la ricorrente era referente unica, trattandosi di situazione CP_1 oggettivamente apprezzabile alla luce della distanza fra la sede di assegnazione (RE
Veneto) e quella di residenza del genitore ( ), oltre che delle gravi condizioni di CP_5 quest'ultimo e del tipo di assistenza richiesta, di tipo “assistenziale permanente, continuativa
e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” di cui all'art. 3, co. 3 L. 104/1992
(all. 3 ric.), nonché connotata da gravità in quanto relativa al diritto alla salute del disabile, quale valore primario della persona di rango costituzionale.
“Trattasi, infatti, di situazione che trova specifica tutela nell'art. 33, co. 5 L. 104/1992 che, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della L. 4 novembre 2010, n. 183, dispone che il lavoratore dipendente, pubblico
o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina
20 al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"”, ed affermando che la propria scelta di non prendere servizio nella sede erroneamente indicata e quindi, ai sensi del co. 4 dell'art. 15 del bando di concorso, era stata largamente giustificata e risultava quindi illegittimo il depennamento disposto;
la prima dichiarazione inviata dalla ricorrente all'Amministrazione, indicante la volontà di rinunciare, era stata condizionata dall'ansia provocata dalla situazione contingente imposta in tempi contingentati: il timore di doversi allontanare dal coniuge gravemente malato e dalla suocera disabile, contrapposto alla naturale e giusta aspirazione lavorativa, erano stati evidente motivo di una decisione comunicata d'impulso, rivalutata dopo poche ore, quando la ricorrente aveva nuovamente inviato al Ministero comunicazione motivata con cui aveva chiesto l'assegnazione di una nuova sede più consona e più giusta, il cui testo era il seguente: “…
Tale situazione, purtroppo, si è venuta a creare a causa di gravi difficoltà familiari derivanti da serissimi motivi di salute;
tali motivi mi hanno erroneamente indotto alla rinuncia, non permettendomi altro se non una superficiale, rapida e avventata decisione in merito, acuita negativamente dal non poter considerare compiutamente l'impegno richiesto dal nuovo incarico professionale, a cui sono stata chiamata per l'impossibilità di confrontarmi con i familiari bisognosi di cure, anche a causa della distanza che quel giorno (31/08/21) ci separava e per l'impossibilità del momento di trovare soluzioni che potessero alleviare le difficoltà sopra descritte.
“Esse sono tali che vedono il marito in trattamento chemioterapico e la suocera affetta da diabete e relative complicanze, colpita da recente ischemia con conseguenti disturbi del linguaggio e amnesie ed in attesa di intervento chirurgico per stenosi carotidea bilaterale, nonché di visita multidisciplinare e valutazione MMSE per il riconoscimento della Legge
104/92.
“In queste condizioni sono partita per Verona e ho effettuato il colloquio con la Dirigente uscente, ma presa dall'ansia per la situazione familiare che lasciavo, sono mio malgrado pervenuta alla sofferta decisione di rinunciare, perché fiaccata dalle predette difficoltà.
“Il dispiacere di aver compiuto l'errore più grande della vita mi spinge a chiederLe di non considerare la mia rinuncia, permettendomi di svolgere quel lavoro per cui con tanto slancio ho imposto a me steSA rinunce e privazioni, che tuttavia sono state ripagate dalla gioia di vincere il Concorso a Dirigente Scolastico”.
21 Quanto al periculum in mora, la videnziava sussistere ipso iure il pregiudizio grave Pt_1
ed irreparabile determinato dall'esclusione dal novero dei vincitori del concorso per dirigente scolastico, ma la circostanza che aveva determinato la decisione della ricorrente di proporre la domanda cautelare era diversa e più recente: il 19-9-2022 il , con Decreto CP_1
Dipartimentale n. 2197, aveva disposto il depennamento dalla graduatoria concorsuale di coloro che avevano pretermesso l'odierna istante, direttamente od indirettamente, dall'assegnazione sulla sede, cioè dei soggetti definiti “asteriscati”, destinatari di pronunce definitive negative;
a seguito della restituzione al ruolo docente degli ex dirigenti marchigiani
( ) e delle regioni limitrofe come l'Emilia - Romagna ( , CP_54 Controparte_6
, , ), ecc., si erano liberate Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
alcune sedi in Comuni non eccessivamente distanti dalla residenza della ricorrente ed attualmente disponibili per soddisfare la richiesta della l'Amministrazione non Pt_1
aveva però dato seguito al procedimento e quindi alla riconvocazione della ricorrente, mantenendo l'ingiusta esclusione: ove non fosse intervenuto un provvedimento cautelare, le sedi vacanti e disponibili per il concorso in parola erano destinate a svanire entro poche settimane, ovvero quando il avesse coperto i posti vacanti mediante la nuova CP_1 procedura di mobilità che contrariamente al paSAto sarebbe avvenuta sul 100% dei posti disponibili, come previsto dalla L. n. 74 del 21-6-2023; inoltre, era imminente la copertura dei posti mediante procedura riservata approvata in “sanatoria” del concorso 2017 contestualmente a radicali operazioni di ristrutturazione scolastica che avrebbero dato luogo ad una drastica riduzione delle sedi disponibili;
richiamata altresì la pronuncia del Tribunale di Bari, secondo cui “in relazione al requisito del “periculum in mora” (vale a dire la minaccia di pregiudizio avente entrambe le precise connotazioni dell'imminenza e della irreparabilità) deve essere richiamata la recente indizione di nuovo concorso volto all'assunzione di dirigenti scolastici. …, deve ritenersi che, in ragione del concreto pericolo di attribuzione ad altri delle sedi nella regione in conseguenza dello svolgimento del CP_27
concorso da ultimo citato, il ricorrente poSA vedersi impossibilitato all'assegnazione di sede in questa steSA regione così restando definitivamente frustrato il diritto (accertato sebbene in ragione dell'accertamento sommario tipico del giudizio ex art. 700 c.p.c.) ad ottenere
l'assegnazione in con pregiudizi alla professionalità difficilmente ristorabili in un CP_27 futuro giudizio”, facendo riferimento anche all'imminente svolgimento della procedura riservata prevista dalla L. n. 14/23, di conversione del D. L. Milleproroghe, che aveva previsto
22 che il 40% dei posti residuati dopo la mobilità fosse attribuito ai candidati che erano stati esclusi dalle prove del concorso espletato nel 2017: se il 60% dei posti era destinato alla mobilità e del restante 40% il 40% era riservato alla “sanatoria” ed il 60% alle nuove assunzioni mediante scorrimento della graduatoria del concorso 2017, la ricorrente avrebbe incontrato seri ostacoli ad ottenere il concreto soddisfacimento dei propri interessi in mancanza di un provvedimento cautelare prima dello svolgimento delle anzidette procedure;
infine, vi era un periculum in mora più a “medio raggio” ma sempre imminente, consistente nel piano di dimensionamento delle sedi scolastiche stabilito nella Legge di Bilancio che avrebbe comportato, già dal successivo una sempre più drastica riduzione delle sedi Pt_3 disponibili, prevedendo tale disciplina tagli di sedi e organici con effetto a partire dal
2024/2025, calcolati dagli organi di stampa specializzati in modo tale che, ad es., nella
RE avrebbe comportato la riduzione di 29 istituzioni scolastiche nel periodo CP_2
2022/23-2026/27, con conseguente riduzione di posti disponibili, in caso di assunzione
“ritardata” e con effetti di esubero della neoassunta;
il pregiudizio lamentato dalla ricorrente si traduceva quindi in un inammissibile danno alla sua professionalità che poteva essere prevenuto solo mediante l'adozione di una misura cautelare che imponesse all'Amministrazione di attribuire alla ricorrente, vincitrice di concorso a pieno titolo, anche solo provvisoriamente una sede più vicina, fino al termine del giudizio o, in subordine, riservasse un posto tra quelli vacanti per l'assegnazione della ricorrente all'esito del giudizio di merito;
quest'ultima lamentava altresì un ulteriore profilo di danno grave ed irreparabile: in caso di perdurante impossibilità di svolgere il lavoro per cui aveva superato un difficile concorso pubblico, la ricorrente avrebbe sofferto un grave demansionamento in ragione della conseguente atrofizzazione del bagaglio professionale acquisito, con un "vulnus alla personalità ed alla libertà del lavoratore" che conteneva neceSAriamente, oltre alla potenzialità del danno, una carica di effettività per la diminuzione del patrimonio professionale, anche ai fini dell'ulteriore sviluppo di carriera, ancor più vero nel caso di specie, trattandosi di mansioni altamente specializzate, le quali necessitavano per loro natura di un continuo aggiornamento, con applicazione pratica a casi concreti, e il cui mancato esercizio dava quindi luogo ad una perdita di professionalità; ai fini della sussistenza del periculum, quindi di pregiudizio imminente ed irreparabile, doveva pertanto essere presa in considerazione la recente indizione di un nuovo concorso volto all'assunzione di dirigenti scolastici, cosicché la frustrazione del diritto della ricorrente all'assegnazione di sede nella
23 steSA regione o comunque in una vicina sarebbe stata definitiva con pregiudizi alla professionalità difficilmente ristorabili in un futuro giudizio.
Il convenuto si costituiva nel procedimento cautelare in corso di causa contestando CP_1
quanto dedotto, eccepito, concluso e prodotto dalla ricorrente, e chiedendo:
“… - in via pregiudiziale preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in capo al Giudice ordinario sulla controversia nella fattispecie instaurata dalla Prof.SA
, per essere munito di giurisdizione il Giudice amministrativo, con ogni Parte_1
conseguente statuizione, per i motivi di cui in premeSA;
“- ancora in via pregiudiziale-preliminare, accertare e dichiarare il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti neceSAri, da individuarsi quanto meno negli ulteriori dirigenti scolastici neo-immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021-2022 a seguito dell' Avviso n. AOODGPER 25261 del 09.08.2021 (all. 4 e 4-a), e per l'effetto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro ai sensi degli artt. 102 e
307 c.p.c., per le ragioni esposte in premeSA;
“- sempre in via pregiudiziale-preliminare, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire in via cautelare in capo alla prof.SA , stante l'attuale assenza di Parte_1 posti vacanti e disponibili da dirigente scolastico nella regione e per l'effetto CP_2
rigettare in rito la domanda e/o disporre ogni conseguente statuizione, per i motivi di cui in premeSA;
“- in via principale/cautelare, rigettare il ricorso proposto dalla prof.SA Parte_1 in corso di causa ex art. 700 c.p.c., per insussistenza del requisito del fumus boni iuris e/o del periculum in mora, in virtù di quanto esposto in premeSA;
- nel merito, rigettare le domande proposte dalla prof.SA nel presente Parte_1 procedimento, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, o con la statuizione ritenuta del caso, per i motivi di cui in narrativa …”.
Con precedente comparsa ritualmente depositata, il convenuto si era costituito CP_1
anche in relazione al merito della controversia, eccependo: la era risultata vincitrice Pt_1 del concorso per dirigenti scolastici indetto dal con DDG 1259 del Controparte_1
23/11/2017, posizionandosi al n. 2824 della graduatoria di merito, come da decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 01.08.2019, rettificato dal decreto dipartimentale n.
AOODPIT 1229 del 07.08.2019 con cui erano stati individuati i vincitori e designati i soggetti aventi diritto al conferimento di incarico; in seguito allo scorrimento della graduatoria, la
24 steSA si era trovata in turno di nomina per l'a. s. 2021/2022 ed in base alla posizione occupata e alle preferenze espresse era stata assegnata alla RE Veneto, settima regione indicata, non risultando disponibile alcuna sede nelle precedenti regioni scelte;
la steSA, nell'impossibilità, per ragioni personali, di prendere servizio, aveva comunicato la propria rinuncia al ruolo all' che, di conseguenza, aveva trasmesso la nota CP_47
all'Amministrazione centrale;
ella, sebbene regolarmente convocata, non aveva sottoscritto il contratto di lavoro, per cui il , come disposto dall'art. 15 co. 4 del Controparte_1
bando di concorso, con decreto ricognitivo di rinunce e mancate assunzioni in servizio prot.
n. 1994 del 16.08.2022, aveva indicato“nell'allegato elenco nominativo, da intendersi parte integrante del presente decreto, i soggetti che risultano depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e successive modifiche, in quanto in occasione delle immissioni in ruolo hanno fatto pervenire formale rinuncia ovvero non hanno assunto servizio”; la domanda proposta dalla ricorrente era infondata in fatto e in diritto, a parere del resistente, per i seguenti motivi: in via pregiudiziale-preliminare, il CP_1
convenuto eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario erroneamente adito dalla ricorrente;
la ricorrente pretendeva infatti dal giudice del lavoro una pronuncia esulante dalla giurisdizione ordinaria, limitata alle domande aventi ad oggetto diritti soggettivi: la Pt_1 chiedeva infatti al punto 1 delle conclusioni, con domanda costituente il presupposto logico- giuridico delle altre domande formulate, la “declaratoria di nullità/annullamento e/o illegittimità del provvedimento con cui l'Amministrazione convenuta aveva proceduto all'assegnazione della ricorrente in ed al successivo provvedimento di depennamento CP_47
del nominativo della ricorrente dalla graduatoria del concorso”, domande rientranti a pieno titolo nella giurisdizione del giudice amministrativo, e non del giudice ordinario, il quale ultimo, ove chiamato a dirimere controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, poteva soltanto disapplicare il provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo, principio applicabile nella fattispecie, tanto più in ragione del disposto dell'art. 63, co. 4, D. Lgs. n.
165/01, a norma del quale “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”; inoltre la giurisdizione del giudice ordinario non sussisteva neanche sotto due
25 ulteriori profili: in primo luogo, la domanda della ricorrente era integralmente fondata sulla pretesa di ritenere giuridicamente irrilevante, o comunque superabile, il proprio atto di rinuncia all'assunzione, qualificato come tale dalla steSA, e di qualificare il proprio comportamento come mero ritardo nella presa di servizio per giustificato motivo ai sensi dell'art. 15, co. 4, secondo periodo, del bando del corso-concorso cui aveva partecipato;
quand'anche fosse stato possibile ignorare l'espreSA rinuncia all'assunzione già inviata dalla il riconoscimento in favore della steSA del giustificato motivo della mancata Pt_1
tempestiva presa di servizio rientrava nella discrezionalità dell'Amministrazione scolastica, la quale in tali casi doveva bilanciare le esigenze di speditezza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, che richiedevano, tra l'altro, la celere copertura dei posti vacanti, con la valutazione degli interessi del privato che chiedeva di poter prendere servizio in un momento successivo per documentati gravi motivi;
a prescindere dal fatto che la Pt_1
non si era mai dichiarata disposta a prendere servizio nella sede assegnatale in , CP_47 neanche in un tempo successivo all'invito ricevuto, la valutazione operata dall'Amministrazione rientrava anch'eSA nella cognizione del giudice amministrativo, a cui restavano devoluti, in generale, il sindacato sull'esercizio della discrezionalità amministrativa ed, in particolare, le controversie in materia di procedure concorsuali, quale la presente, fondata sulla pretesa di ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 15, co. 4, del bando del corso- concorso in questione;
infine, nella premeSA in fatto del ricorso, la ricorrente aveva spiegato:
“18. … Visto il silenzio dell'Amministrazione sul punto, la ricorrente ha presentato ricorso al TAR Lazio – Roma chiedendo che ordinasse al la rettifica della graduatoria con CP_1
l'espulsione dei soggetti privi di titolo e rideterminasse le sedi disponibili, ora per allora, ed infine che riavviasse, per ciascuna annualità, dal 2019, le operazioni di convocazione dei ricorrenti, previo annullamento del provvedimento di depennamento …; 19. Il TAR , CP_11
con sentenza n. 13067 del 13.10.2022, ha accolto il ricorso ed ha ordinato all'Amministrazione ivi resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di mesi tre, nominando già il CommiSArio ad Acta in caso di perdurante inottemperanza …
; 20. L'Amministrazione poi, con provvedimento prot. n. 2197 del 19.09.2022 si è limitata a risolvere il contratto di lavoro di alcuni di coloro che erano inseriti in graduatoria con riserva … senza tuttavia provvedere all'annullamento del provvedimento di depennamento della ricorrente, né a consentirle una sua riassegnazione in base alla posizione meritoriamente raggiunta in graduatoria …”, essendo evidente che con il ricorso in esame la
26 steSA lamentava l'ingiusta/inesatta/insufficiente esecuzione, a proprio dire, della sentenza emeSA dal TAR Lazio n. 13067 del 13-10-2022, ed aveva chiesto al giudice ordinario di ordinare all'Amministrazione scolastica di emettere i provvedimenti che costituivano, a suo parere, la giusta esecuzione della sentenza già emeSA dal giudice amministrativo;
una simile domanda costituiva evidentemente il precipuo oggetto del giudizio di ottemperanza previsto dagli artt. 112 e ss. D. Lgs. n. 104/10 e doveva essere proposta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 113, co. 1, e dell'art. 112, co. 2, lett. b), D. Lgs. n. 104/10, “al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta”, ovvero, nella fattispecie, al TAR Lazio -
Roma; era quindi evidente che il giudice ordinario adito era privo di giurisdizione sotto plurimi profili;
il resistente chiedeva quindi che il Tribunale del lavoro di Macerata CP_1 volesse accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in merito alla presente controversia, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo, con i consequenziali provvedimenti;
il convenuto eccepiva altresì il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti almeno di tutti gli ulteriori dirigenti scolastici neoimmessi in ruolo nell' 2021- Pt_3
2022 a seguito dell'Avviso n. AOODGPER 25261 del 9-8-2021, i quali, al pari della ricorrente, non avevano potuto “beneficiare” delle sedi allora già assegnate ad altri dirigenti scolastici, e tornate vacanti nella successiva sessione di assunzioni ed a seguito della risoluzione dei contratti di lavoro stipulati con i dirigenti scolastici che erano stati inseriti in graduatoria con riserva e che avevano visto poi la revoca in sede di merito dei provvedimenti cautelari favorevoli che ne avevano consentito l'immissione in ruolo, c.d. “asteriscati”; qualora le domande proposte dalla fossero state ritenute fondate, gli ulteriori Pt_1
dirigenti scolastici neo-immessi in ruolo nell'a. s. 2021-2022 a seguito dell'Avviso n.
AOODGPER 25261 del 9-8-2021 (ed in particolare quelli che occupavano in graduatoria una posizione poziore rispetto a quella della ricorrente) avrebbero potuto vedersi pregiudicati ove una delle sedi dagli stessi indicate e non conseguite fosse stata assegnata alla Pt_1
all'esito del presente giudizio, essendo pertanto litisconsorti neceSAri;
il resistente chiedeva quindi che il giudice ordinasse l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti nel termine perentorio da fiSArsi ex art. 102, co. 2, c.p.c., a pena di estinzione del processo in base al disposto di cui all'art. 307 c.p.c. .
L'Amministrazione resistente eccepiva inoltre, sempre in via pregiudiziale-preliminare,
l'impossibilità in astratto di eseguire un eventuale provvedimento di accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, di assegnazione alla ricorrente di una sede sita nella regione
27 Marche nell'a. s. 2023/2024: dalla nota USR Marche prot. 16459 del 17-7-2023 inviata all'Amministrazione centrale ed avente ad oggetto il numero dei posti da dirigente scolastico vacanti e disponibili per l' 2023/2024 e dal relativo prospetto allegato, emergeva che a Pt_3
seguito delle operazioni di mobilità non era residuato alcun posto vacante e disponibile da dirigente scolastico nella regione per l'a. s. 2023/2024; stante l'impossibilità, anche CP_2
in astratto, di procedere all'immediata assegnazione richiesta dalla ricorrente, quest'ultima difettava di interesse ad agire in relazione alle domande proposte, dovendo quindi rigettarsi in rito la domanda cautelare avversaria;
nel merito il eccepiva che la domanda CP_1
proposta dalla ricorrente era palesemente infondata: quanto all'asserito “errore della attribuzione della sede di servizio per la presenza in graduatoria di soggetti non aventi titolo
(c.d. “asteriscati”)”, poiché la ricorrente lamentava il fatto che sedi a lei “gradite”, cioè espresse nell'elenco delle preferenze in posizione poziore rispetto alla regione di CP_47
effettiva assegnazione, sarebbero state assegnate, nella tornata di assunzioni che aveva intereSAto la ad aspiranti dirigenti scolastici inseriti in graduatoria in posizione Pt_1 poziore, ma con riserva poi sciolta in senso negativo (cd. “asteriscati”), in quanto inizialmente destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli emessi dal giudice amministrativo, successivamente revocati in sede di merito dal medesimo giudice, tale doglianza era infondata: l'Amministrazione con decreto dipartimentale della Direzione
Generale per il Personale scolastico del , prot. n. 2197 del 19-9-2022, Controparte_1
in esecuzione della sentenza n. 5535/22 del Consiglio di Stato, aveva disposto il depennamento dalla graduatoria definitiva di merito dei soggetti “asteriscati”, da cui era scaturita inevitabilmente la risoluzione dei contratti di lavoro nelle more stipulati e, quindi, la conseguente destituzione dal servizio e revoca dell'incarico dirigenziale conferito ai riservisti immessi in servizio;
il aveva quindi provveduto, obbligato, a dare esecuzione alla CP_1
sentenza, così come agli ulteriori provvedimenti giurisdizionali di analogo tenore;
quanto, poi, all'ulteriore sentenza n. 13067 del 13-10-2022 del TAR Lazio, eSA non aveva affatto ordinato all'Amministrazione scolastica di rideterminare, ora per allora, le sedi disponibili, né di riavviare, per ciascuna annualità, dal 2019, le operazioni di convocazione dei ricorrenti, previo annullamento del provvedimento di depennamento: tale sentenza si era invece limitata ad ordinare all'Amministrazione “di provvedere … con un provvedimento espresso nel termine di mesi tre dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve”, precisando, in motivazione, che: “E' giurisprudenza
28 costante di questa Sezione quella per cui il ricorso deve essere accolto quanto alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, posto che la direttiva
2005/36/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il d. lgs. 206/2007, stabilisce che il procedimento in questione deve concludersi nel termine di 4 mesi. Non può invece accogliersi la domanda volta all'accertamento del fondamento dell'istanza, in quanto tale determinazione spetta alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione (ex multis,
3590/2018)”; a seguito della diffida all'esecuzione della predetta sentenza inviata anche dalla ricorrente all'Amministrazione centrale, il aveva Controparte_1
provveduto, così come ordinato dal TAR Lazio, a pronunciarsi espreSAmente sulle istanze dei ricorrenti, come si evinceva dalla nota prot. n. 46827 del 29-12-2022; anche la sentenza n. 13067 del 13-10-2022 del TAR , pertanto, era stata correttamente eseguita CP_11 dall'Amministrazione scolastica e quindi legittima;
la pretesa di rideterminazione delle sedi disponibili e di riedizione delle operazioni di convocazione dei ricorrenti per ciascuna annualità a partire dal 2019, previo annullamento dei provvedimenti di depennamento, era infatti priva di ordini giudiziali e di fondamenti normativi;
inoltre l'attuazione della richiesta della di rideterminazione di tutte le assegnazioni degli ultimi 4 anni, era Pt_1 organizzativamente impossibile da effettuare oltre che gravosa per il buon andamento dell'amministrazione scolastica;
comunque, in ossequio al principio di legalità ed imparzialità ex art. 97 Cost., l'amministrazione aveva sempre dato esecuzione ai disposti giurisdizionali nei limiti degli ordini in essi contenuti con effetti limitati alle parti dei giudizi, garantendo sempre la tutela di tutti gli interessi coinvolti e non avendo alcuna facoltà di modificare né il disposto né la portata applicativa;
infatti, inizialmente l'amministrazione, in ossequio a quanto stabilito dall'autorità giudiziaria, si era limitata ad inserire in graduatoria i nominativi dei vincitori riservisti, disponendo, in occasione delle convocazioni, che gli UU.SS.RR. assegnatari procedessero al mero accantonamento del posto e non già all'assunzione dei candidati inseriti con riserva;
nuovamente adito dai ricorrenti, il giudice, a seguito di ricorso in ottemperanza delle misure cautelari disposte, aveva stabilito “che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella steSA conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro” (TAR Lazio ord. n. 7904/2019), di conseguenza l'Amministrazione aveva dovuto stipulare i relativi contratti seppure con clausola risolutiva espreSA legata
29 all'esito del giudizio;
solo a seguito della pubblicazione delle sentenze nn. 1350/22,
3132/2022 e 5535/22, il aveva potuto procedere al depennamento dei nominativi CP_1 dei vincitori riservisti inseriti nella graduatoria di merito;
in relazione alla posizione dell'ex- dirigente scolastico risultato nel 2021 assegnatario con riserva di una sede CP_54 nella regione in quanto collocatosi in posizione poziore rispetto alla CP_2 Pt_1
(posizione n. 2700 a fronte del n. 2824 della ricorrente) e destinatario di un provvedimento cautelare favorevole emesso dal Consiglio di Stato, non rispondeva a verità il fatto che l'Amministrazione scolastica non aveva risolto il relativo rapporto di lavoro a seguito della sentenza di merito sfavorevole al dipendente, in quanto l'USR Marche, con DDG n. 26 del
13-1-2023, aveva risolto il rapporto di lavoro con l'ex D.S. ed aveva CP_54
restituito il medesimo al ruolo docente, assegnando in reggenza la sede già guidata dal CP_54
(I.C. Fracassetti-Capodarco di Fermo) e successivamente assegnando detto Istituto scolastico ad un D.S. titolare a seguito delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2023/2024, come da DDG
n. 629 del 15-7-2023; inoltre era palese la carenza di prove concrete a supporto della pretesa di parte ricorrente;
anche ove l'Amministrazione scolastica non avesse ab origine assegnato le sedi ai soggetti “asteriscati”, destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli, in violazione di provvedimenti giurisdizionali esecutivi, la ricorrente non avrebbe verosimilmente comunque ottenuto l'assegnazione nella regione né con ogni CP_2 probabilità nelle regioni limitrofe: infatti dalla tabella riportata nel ricorso si evinceva che l'ultimo per posizione in graduatoria dei soggetti “asteriscati” risultato assegnatario di una sede gradita alla era proprio posizionatosi al n. 2700 della Pt_1 CP_54 graduatoria;
la distanza in graduatoria tra il e la era di ben 124 posti;
pertanto CP_54 Pt_1
non era plausibile ritenere certo e neppure ipotizzare che nessuno dei 123 aspiranti ricompresi tra il n. 2700 ed il n. 2824 della graduatoria non avrebbe indicato tra le proprie preferenze prioritarie le regioni gradite anche alla ricorrente, circostanza che avrebbe determinato, in sede di ipotetica ma inattuabile riedizione delle operazioni di assegnazione delle sedi,
l'assegnazione in ogni caso delle sedi gradite alla ad altri aspiranti collocatisi in Pt_1 graduatoria in posizione poziore rispetto a lei;
quanto alla asserita “erroneità della originaria sede assegnata – individuazione dei posti nella regione o limitrofe – violazione CP_2
dell'art. 407 comma 3 del d. lgs. 297/1994 – Violazione dell'art. 15 del bando di concorso”, considerato che la ricorrente contestava l'operato dell'amministrazione lamentandone l'illegittimità, ritenendo che, nell'assegnazione dei posti messi a concorso, alcuni candidati,
30 pur occupando una posizione peggiore in graduatoria in quanto convocati successivamente al primo gruppo, avessero ricevuto un miglior trattamento nella scelta delle sedi, mentre la era stata assegnata all' settima regione scelta, invece che in una di Pt_1 CP_47
quelle scelte prima del , sostenendo che, a seguito della rinuncia di alcuni candidati, CP_47 ella avrebbe avuto diritto di essere interpellata nuovamente, insieme a quei vincitori che non erano stati soddisfatti con assegnazione di sede presso la prima regione prescelta, ritenendo che, se l'Amministrazione avesse diversamente operato, ella avrebbe potuto essere assegnata in una delle sedi liberatesi nelle regioni scelte per prime a seguito delle rinunce;
a parere del
, a seguito di scorrimento della graduatoria di merito, 387 vincitori (oltre 9 posti CP_1 riservati al concorso 2011 della Campania), tra cui la ricorrente collocatasi nella posizione
2825, erano stati assegnati dal ai ruoli regionali dei dirigenti scolastici sulla base CP_1 dell'ordine di graduatoria e delle preferenze dagli stessi espresse;
l'ultimo vincitore assegnato era stato il n. 2907; solo successivamente, ed a seguito delle rinunce comunicate dagli con nota prot. 26374 del 24-8-2021, il aveva pubblicato un avviso Parte_4 CP_1 relativo allo scorrimento della graduatoria per un numero presunto di 17 posizioni, con possibilità di esprimere le preferenze per le assegnazioni sulla piattaforma deputata allo svolgimento delle operazioni;
la ricorrente verosimilmente nutriva l'infondata aspettativa che,
a seguito della rinuncia di alcuni candidati assegnati alle regioni meridionali dell'Italia, i docenti, sebbene già assegnati ai ruoli regionali con posti disponibili nell'ordine di preferenza a suo tempo espresso, avrebbero avuto diritto ad essere interpellati previamente a quei vincitori collocati in posizione deteriore, così da poter ottenere assegnazione di sede presso la prima regione prescelta o, comunque, di maggior gradimento, ma ciò non poteva verificarsi:
a differenza del paSAto, per la prima volta il reclutamento dei dirigenti scolastici si era svolto nell'anno 2017 su base nazionale, cosicché i candidati che vi avevano preso parte avevano preliminarmente accettato, barrando una apposita casella nella domanda, la possibilità di essere immessi in ruolo in una delle sedi vacanti e disponibili sull'intero territorio nazionale;
era quindi infondata l'aspettativa della ricorrente di poter liberamente optare per le sedi di maggior gradimento in detrimento della parità di trattamento dei diversi aspiranti, della natura unitaria e della neceSAria definitività della graduatoria di merito, pregiudicate in caso di provvedimenti che disponessero delle assegnazioni prescindendo dai presupposti di fatto e di diritto (sedi disponibili in rapporto all'ordine di preferenza individuale delle regioni) esistenti nel momento della chiamata al ruolo, in dipendenza delle rinunce sopravvenute alle predette
31 assegnazioni;
nel momento in cui la ricorrente era stata assegnata (pos. 2825 su 2907), come da prospetto delle assegnazioni del 13-8-2021, erano rimasti vacanti e disponibili posti di D.
S. soltanto nelle regioni , , Friuli Venezia CP_47 CP_15 CP_17 CP_25 CP_32
Giulia, e quindi tutte le altre posizioni dalla steSA desiderate erano già tutte esaurite;
i posti da assegnare complessivamente in tutte le regioni erano 387, perché sui 9 posti vacanti e disponibili in Campania avevano precedenza di scelta i candidati del concorso regionale della
Campania del 2011; come sempre avvenuto in precedenza, le regioni del centro-sud erano le più richieste in qualsiasi concorso, per cui era impossibile poter aspirare ad una di quelle indicate da una posizione quasi finale;
ugualmente priva di fondamento e indimostrata era anche l'affermazione della ricorrente secondo cui i soggetti collocati successivamente alla sua posizione avevano potuto scegliere ed ottenere sedi più agevoli e più vicine perché rifiutate da altri, che la ricorrente, sebbene collocata in posizione migliore, non aveva avuto la possibilità di ottenere prima dello scorrimento, perché obbligata a scegliere tra i posti a disposizione in quel frangente;
la convocata dall' aveva operato le Pt_1 CP_47 proprie scelte ma in occasione della presa di servizio, l'1-9-2021, aveva comunicato la propria rinuncia;
poiché l'1 settembre era il giorno di avvio dell'anno scolastico, l'Ufficio preposto aveva già esaurito tutte le procedure per il corretto avvio dello stesso, non essendovi quindi più posti da coprire perché si era già proceduto alle assegnazioni dei candidati agli Parte_4 oltre che alle sostituzioni di coloro che nelle more avevano fatto pervenire la propria rinuncia;
pertanto non vi erano stati ulteriori scorrimenti se non in occasione delle assegnazioni per l'avvio del successivo nell'agosto 2022; ove anche la avesse rinunciato qualche Pt_3 Pt_1 giorno prima, quando vi erano ancora sedi da coprire, comunque non sarebbe stata assegnata alla regione infatti, i vincitori che avevano rinunciato alle sedi loro assegnate erano CP_2 solo dieci e tra le regioni ambite dalla ricorrente, indicate prima della regione , ve ne CP_47
era solo una in a cui avrebbe potuto ambire;
essendo però la una tra le CP_39 CP_39 regioni molto richieste ed in considerazione del numero di candidati in posizione migliore rispetto a quella della ricorrente che avevano indicato tale regione tra le prime preferenze, era improbabile che alla steSA potesse essere assegnato tale unico posto;
con il prospetto allegato il resistente intendeva perciò dimostrare l'impossibilità della di aggiudicarsi l'unico Pt_1
posto liberatosi in a seguito delle rinunce pervenute dopo le assegnazioni del 13-8- CP_39
2021: pur considerando solo i candidati che avevano indicato la regione tra le prime CP_39
sei, si conteggiavano già circa 200 candidati che, occupando una posizione precedente alla
32 ricorrente, avrebbero comunque dovuto essere interpellati prima della steSA e quindi avrebbero avuto maggiori possibilità di essere assegnati su quell'unico posto vacante e disponibile;
inoltre la maggior parte delle località della regione era distante da CP_39
PO PI (MC) tanto quanto Verona, sede assegnata alla ricorrente.
Richiamata quindi la disciplina applicabile: l'art. 15, co. 2, del bando di concorso, che disponeva: "i vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria
e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR", l'art. 20 del
Regolamento concorsuale, contenuto nel D.M. 3-8-2017 n.138, che stabiliva: “le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili, in ciascun
USR per anno scolastico, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché la giurisprudenza amministrativa
(Cons. Stato, Sez. IV, 14-1-2013 n. 161) secondo cui “in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso l'Amministrazione non ha alcun potere discrezionale di gestione, e ciò in quanto si tratta di un tipico procedimento concorsuale, come tale strettamente regolato dal bando;
e ciò, dunque, impone di escludere che l'Amministrazione medesima poSA, per propria autonoma iniziativa o a seguito ad estemporanei accordi sindacali, legittimamente derogare alla taSAtività dell'ordine di graduatoria e modificare discretivamente i criteri di assegnazione dopo la formale indizione della procedura concorsuale”;, il CP_1 resistente affermava la legittimità dell'operato dell'Amministrazione: l'assenza di violazione di legge era confermata dalla mancanza di norme sia di rango primario, ad es. nel T.U.P.I (D.
Lgs. n. 165/01), sia di rango secondario, quali il Regolamento 3-8-2017 e il bando di concorso, che imponessero, all'esito delle rinunce, di effettuare, prima di rivolgersi agli aspiranti pretermessi nell'ordine di graduatoria, un interpello fra i dirigenti scolastici già inseriti nei ruoli regionali per consentire loro di optare, secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria nazionale, per i posti oggetto di rinuncia;
il non aveva perciò derogato alla CP_1 taSAtività dell'ordine di graduatoria nell'assegnazione né modificato i criteri di assegnazione dopo la formale indizione della procedura;
legittimamente il aveva gestito le CP_1
rinunce attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso;
il criterio della meritocrazia risultava inoltre rispettato, poiché le assegnazioni dei dirigenti ai ruoli regionali e la successiva attribuzione delle sedi erano avvenute nel rispetto della posizione occupata in
33 graduatoria dagli intereSAti ed erano state contemperate con la tutela del principio del buon andamento dell'azione amministrativa;
l'applicazione di un diverso criterio che assegnasse in via definitiva i vincitori alle regioni tenendo conto delle esigenze di questi ultimi, sia per l'inizio dell'anno scolastico, sia come principio generale, avrebbe comportato soprattutto una situazione di incertezza e di aggravio delle attività amministrative a causa di inevitabili ripercussioni negative per l'avvio dell'anno scolastico, in quanto l'assegnazione non poteva essere temporanea;
il Regolamento n. 138/17 prevedeva, all'art. 20: “i vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica” e “i dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”; il bando di concorso, all'art. 15, stabiliva: “I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”, durata minima triennale, ex art. 19 D. Lgs. 165/01, ed, in relazione ai
Dirigenti scolastici, coerente con la durata, triennale, del Piano dell'offerta formativa;
pertanto la ricorrente non aveva tenuto nella debita considerazione le superiori esigenze organizzative dell'attività scolastica e la superiore importanza di un corretto avvio dell'anno scolastico, obiettivo che il non poteva disattendere;
non risultava quindi CP_1 ammissibile una deroga alla disciplina relativa al conferimento degli incarichi dei dirigenti scolastici senza violare la normativa in materia;
regolarmente convocata, la ricorrente non aveva preso servizio, e non era possibile non assumere servizio all'infinito fino a quando non si fosse creata la situazione desiderata;
la ricorrente avrebbe potuto più opportunamente assumere servizio nel ruolo di dirigente scolastico e successivamente attivare gli istituti applicabili, quale la mobilità interregionale, le tutele previste dalla L. 104/92, permessi o congedo, ove le fossero state riconosciute per i propri congiunti, ai fini anche di un avvicinamento al luogo di residenza;
non essendo possibile quindi soprassedere alla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro, il , in applicazione dell'art. 15 co. 4 del bando CP_1
del corso-concorso in questione, aveva adottato il decreto ricognitivo delle rinunce con il conseguente depennamento dalla graduatoria;
il bando di concorso era chiaro al riguardo: “I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. “Sono altresì
34 depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma
3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l'assunzione medesima”; il co. 4 prevedeva la situazione in cui era incorsa la ricorrente, perfettamente a conoscenza delle conseguenze della propria azione, non potendo l'Amministrazione agire diversamente;
il comportamento tenuto dalla ricorrente era quello disciplinato dall'art. 15 co. 4 del bando: non era consentito a un candidato insoddisfatto della regione di assegnazione rinunciare per essere collocato in testa agli altri candidati idonei e poter scegliere per primo la sede di assegnazione nel successivo scorrimento di graduatoria;
al fine di evitare tali comportamenti elusivi in danno di tutti i concorrenti l'art. 15 co. 4 del bando aveva disposto il depennamento dalla graduatoria di quanti rinunciassero all'incarico; sarebbe infatti risultato paradoSAle per qualsiasi procedura concorsuale che il candidato vincitore potesse rinunciare alla sottoscrizione del contratto di lavoro ove non soddisfatto della sede assegnata, per ottenere la possibilità di essere il primo candidato a scegliere la sede con lo scorrimento della graduatoria.
Quanto all'asserita “illegittimità del depennamento dalla graduatoria concorsuale e sussistenza di “giustificati motivi” – violazione e falsa applicazione di legge (articoli 1, 2, 3,
4, 32, 35 co. 1, 36 e 97 Cost.; art. 3, 7, 10 e ss. L. 241/1990; art. 2, 12, 13, 14 e 15 del bando di concorso)”, a parere della ricorrente, l'Amministrazione scolastica non avrebbe dovuto tenere conto della rinuncia all'incarico da lei trasmeSA l'1-9-2021, ma, a seguito delle successive comunicazioni della steSA, avrebbe dovuto applicare in suo favore la disposizione dell'art. 15, co. 4, secondo periodo, del bando del corso-concorso per dirigenti scolastici di cui al DDG n. 1259/17, a norma del quale “Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano
l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l'assunzione medesima”, in quanto il giustificato motivo che avrebbe impedito la presa di servizio da parte della ricorrente sarebbe stato individuabile nelle problematiche di salute di natura tumorale del coniuge e nei problemi di salute della suocera della ricorrente, solo in epoca successiva, il 29-9-2022, sfociati nel riconoscimento della steSA quale portatrice di handicap grave ex art. 33, co. 3, L. n. 104/92 (con individuazione dell'odierna ricorrente, secondo quanto riferito in ricorso, quale referente unica per l'assistenza della
35 suocera); tale questione era, a parere del resistente, logicamente prioritaria al fine CP_1
della risoluzione della presente controversia, in quanto la manifestazione da parte della di un'espreSA rinuncia all'incarico in data 1-9-2021, aveva correttamente Pt_1
determinato l'applicazione nei suoi confronti dell'art. 15, co. 4, primo periodo del bando del corso-concorso per dirigenti scolastici cui aveva partecipato, a norma del quale “I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria”; la ricorrente, infatti, non aveva richiesto un differimento della presa di servizio presso la sede assegnatale per motivi familiari, bensì aveva espreSAmente rinunciato all'assunzione, dichiarazione che aveva determinato il depennamento della steSA dalla graduatoria del corso-concorso in questione, in virtù della disposizione poc'anzi richiamata;
tale circostanza risultava logicamente assorbente e determinava di per sé l'irrilevanza di qualsivoglia ulteriore argomentazione e/o doglianza espreSA;
le successive comunicazioni della ricorrente con le quali ella aveva spiegato le proprie vicissitudini familiari, comunque ribadendo di non potersi allontanare dalla propria residenza, non potevano certamente sfociare nella pretesa assegnazione di una nuova sede più gradita, che avrebbe evidentemente inficiato la validità delle operazioni di assegnazione delle sedi da svolgersi in unica soluzione, in base alle preferenze espresse dagli aspiranti in ordine di graduatoria, per ciascuna tornata di assunzioni, né poteva determinare l'applicazione, in favore della ricorrente, del richiamato art. 15, co. 4, secondo periodo, del bando di concorso, in quanto detta norma autorizzava, in ipotesi di “giustificato motivo”, soltanto il differimento della presa di servizio presso la medesima sede già assegnata all'aspirante, mentre non consentiva l'assegnazione dell'aspirante dipendente ad una nuova e diversa sede a lui più gradita;
l'apprezzamento delle questioni familiari esposte dalla ricorrente quale “giustificato motivo” per la mancata tempestiva presa di servizio presso la sede assegnata rientrava comunque nella discrezionalità dell'Amministrazione scolastica, come confermato anche dalla giurisprudenza sul punto richiamata in ricorso, e quindi la ricorrente non poteva in alcun modo ritenere di avere diritto al riconoscimento del suddetto
"giustificato motivo" (né poteva demandare il relativo accertamento al giudice ordinario, privo di giurisdizione in merito all'esercizio della discrezionalità amministrativa della P.A.); in relazione alla asserita “disparità di trattamento rispetto ad altri vincitori di concorso” ugualmente depennati … invece spontaneamente reinseriti nella graduatoria, con riferimento, in particolare, alla posizione di n. 3 ex-depennati che erano poi stati reinseriti in graduatoria in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di primo grado loro favorevoli, non vi era
36 alcuna evidenza dell'asserita analogia della loro posizione rispetto a quella della ricorrente, dovendo peraltro considerarsi che il reinserimento di un concorrente in graduatoria a seguito di un provvedimento giurisdizionale favorevole esecutivo, ancorché non definitivo, come nel caso della sentenza del giudice di primo grado, costituiva un atto dovuto da parte dell'Amministrazione, la quale non esercitava alcuna discrezionalità nell'eseguire quanto disposto dal giudice;
quindi non vi era stata alcuna disparità di trattamento;
il aveva CP_1 quindi concluso chiedendo:
“- in via pregiudiziale-preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in capo al Giudice ordinario sulla controversia nella fattispecie instaurata dalla Prof.SA
, per essere munito di giurisdizione il Giudice amministrativo, con ogni Parte_1
conseguente statuizione, per i motivi di cui in premeSA;
“- ancora in via pregiudiziale-preliminare, accertare e dichiarare il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti neceSAri, da individuarsi quanto meno negli ulteriori dirigenti scolastici neo-immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021-2022 a seguito dell' Avviso n. AOODGPER 25261 del 09.08.2021 (all. 4 e 4-a), e per l'effetto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro ai sensi degli artt. 102 e
307 c.p.c., per le ragioni esposte in premeSA;
“- sempre in via pregiudiziale-preliminare, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire in capo alla prof.SA , stante l'assenza di posti vacanti e disponibili Parte_1
da dirigente scolastico nella regione per il corrente anno scolastico 2023/2024, e per CP_2
l'effetto rigettare in rito la domanda e/o disporre ogni conseguente statuizione, per i motivi di cui in premeSA;
“- nel merito, rigettare le domande proposte dalla prof.SA nel presente Parte_1 procedimento, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, o con la statuizione ritenuta del caso, per i motivi di cui in narrativa;
”.
Con provvedimento del 18-1-2025 il ricorso ex art. 700 c.p.c. era stato respinto.
Quindi la causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante lettura del dispositivo, con fiSAzione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Le domande proposte dalla ricorrente sono risultate infondate.
37 La procedura seguita per l'attribuzione dei posti di Dirigente Scolastico nell'ambito del corso- concorso bandito dal convenuto ed al quale la ricorrente ha partecipato risulta CP_1 regolare, in quanto non appare possibile, nel rispetto della normativa in materia, a fronte della rinuncia all'assunzione comunicata dal candidato vincitore, consentire a quest'ultimo di ottenere una diversa assegnazione, eventualmente in regione diversa e più vicina rispetto a quella assegnata, mediante ad es. una ricollocazione in graduatoria in vista dello scorrimento della steSA e della chiamata dei vincitori collocati nelle posizioni successive in graduatoria per la copertura dei posti nelle more divenuti vacanti.
In applicazione della disciplina generale e di quella specifica concorsuale, ciascun vincitore ottiene l'assegnazione del posto di D.S. in contemporanea considerazione della posizione occupata in graduatoria nel momento della chiamata e dei posti che risultino vacanti sempre nel medesimo momento in relazione alle preferenze espresse, non rilevando in alcun modo che successivamente alla scelta effettuata, ovvero, come nella fattispecie in esame, siano divenuti vacanti e quindi assegnabili posti di D.S. che non lo erano nel momento dell'assegnazione alla del posto di D.S. . Pt_1
Anche in relazione agli ammessi in graduatoria ed assegnatari dei relativi posti con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari, successivamente esclusi dalla graduatoria e destinatari della risoluzione del contratto a seguito del rigetto della propria domanda con le rispettive decisioni giurisdizionali di merito, la condotta del resistente appare corretta;
del CP_1
resto anche la ricorrente, ove accolta la propria istanza di tutela urgente, avrebbe ottenuto un identico risultato, cui l'Amministrazione convenuta sarebbe stata tenuta a dare esecuzione.
Con riferimento al tenore della sentenza del TAR – LAZIO – Sez. Terza Bis n. 13067 del 13-
10-2022, sulla domanda proposta dai ricorrenti, tra cui la rivolta ad ottenere “… Pt_1
l'annullamento … del rifiuto prestato dal RISPETTO Controparte_1
ALL'ISTANZA/DIFFIDA NOTIFICATA IL 14/7/2022 - RIPUBBLICAZIONE E
RIDETERMINAZIONE GRADUATORIA DI merito di cui alla procedura concorsuale indetta per mezzo del D.D.G. 1259 DEL 23/11/2017 approvata con decreto prot. n. AOODPIT n.
1205 del 1° agosto 2019 con riguardo a ciascuna regione”, e “… diretta: “1. a rettificare in esecuzione del giudicato di cui alle sentenze nn n. 1350 del 25/02/2022 Consiglio di Stato, n.
3132 e 5535 rispettivamente pubblicate il 26.04.2022 ed il 04.07.2022 la graduatoria GM di cui alla procedura concorsuale indetta per mezzo del D.D.G. 1259 DEL 23/11/2017 nonché alle sentenze n. 1350 del 25/02/2022, n. 3132 del 26/04/2022 e del 04/07/2022 n. 5535 la
38 graduatoria di merito di cui alla procedura concorsuale indetta per mezzo del D.D.G. 1259
DEL 23/11/2017; “2. a rideterminare per l'effetto le sedi disponibili, ora per allora, con decorrenza dalla data della pubblicazione della graduatoria approvata con decreto prot. n.
AOODPIT n. 1205 del 1° agosto 2019 con riguardo a ciascuna regione;
“3. a revocare, per
l'effetto, il depennamento disposto nei confronti dei ricorrenti.”, considerato che: “Stante
l'inerzia del , parte ricorrente ha proposto ricorso volto all'accertamento CP_63 dell'illegittimità del silenzio. … . “È giurisprudenza costante di questa Sezione quella per cui il ricorso deve essere accolto quanto alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, posto che la direttiva 2005/36/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 206/2007, stabilisce che il procedimento in questione deve concludersi nel termine di 4 mesi.
“Non può invece accogliersi la domanda volta all'accertamento del fondamento dell'istanza, in quanto tale determinazione spetta alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione (ex multis, 3590/2018). “In conclusione, può essere accolta la domanda concernente l'ordine all'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di mesi tre dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. “In caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione si nomina quale CommiSArio ad Acta il Dirigente
Generale competente per materia senza facoltà di delega e senza diritto al compenso affinché provveda nell'ulteriore termine di tre mesi. …”, il Tribunale adito ha statuito:
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie e per l'effetto ordina all'Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di mesi tre dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve. “Nomina quale CommiSArio ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale competente per materia senza facoltà di delega e senza diritto al compenso affinché provveda nell'ulteriore termine di tre mesi.” (doc. 19 del fascicolo di parte ricorrente).
In esecuzione di tale ordine giudiziale, il convenuto – CP_1 [...]
, con Controparte_64
Decreto n. 2197 del 19-9-2022, ha disposto quanto segue:
“Art. 1
39 “I proff. , , , CP_50 CP_44 CP_19 Parte_2 Persona_4
, , , Persona_5 Controparte_9 CP_51 CP_28 Per_6
, ,
[...] Controparte_52 Controparte_53 CP_10 CP_54 [...]
, , CP_13 Controparte_55 Controparte_6 CP_31 Controparte_38
, , , Controparte_56 Controparte_57 Controparte_58 Controparte_59
, , , e Controparte_16 Controparte_27 CP_8 Controparte_12 CP_20 inseriti con riserva nella graduatoria di merito del corso-concorso CP_60
nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici bandito con
D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT
1205 del 1° agosto 2019 e successive modifiche, sono depennati dalla predetta graduatoria.
“Art. 2
“Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Lazio entro 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità.” (doc. 20 del fasc. di parte ricorrente); alcuna altra disposizione è contenuta in detto provvedimento, né legittimamente poteva o doveva esservi.
L'Amministrazione resistente ha dimostrato che i suindicati candidati depennati dalla graduatoria sono stati destinatari della risoluzione del contratto stipulato quali D.S. in virtù della clausola risolutiva espreSA in ciascuno di essi contenuta, in quanto inseriti in graduatoria con riserva, né la ricorrente ha dimostrato che vi fossero posti disponibili a lei assegnabili nelle altre Regioni dalla steSA indicate come preferite nel momento in cui aveva ottenuto l'assegnazione del posto di D.S. nella RE . CP_47
Deve comunque rilevarsi la circostanza dirimente per la decisione della presente controversia: la in data 31-8-2021, ha rinunciato all'assunzione come D.S., con dichiarazione Pt_1
che ha prodotto effetti definitivi (confermata anche con la terza ed ultima pec inviata al convenuto il 5-9-2021) e non si è avvalsa invece della possibilità consentita dalla CP_1
normativa di ritardare la presa di servizio nella sede assegnata, istanza che le avrebbe eventualmente, ove accolta, consentito di posticipare nel tempo la presa di servizio nella
RE , salvo sempre l'apprezzamento delle questioni familiari esposte dalla CP_47
ricorrente quale “giustificato motivo” della mancata tempestiva presa di servizio presso la sede assegnata, rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione scolastica, e per tale motivo
40 non valutabile da questo giudicante, il quale altrimenti si sostituirebbe alla P.A. nell'espressione della discrezionalità alla steSA riservata.
Il Decreto 3 agosto 2017, n. 138 del , Controparte_3
“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre
2015, n. 208.” prevede: “Art. 20. Vincitori.
“1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti messi a concorso con il relativo Bando, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
“2. Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti è determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell'ordine di graduatoria
e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria.
I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. …
“3. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 2, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal Bando per l'assunzione medesima.
“4. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.
“5. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti
e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in
41 servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”.
Il bando di concorso, all'art. 15, stabilisce: “I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”, durata minima triennale, ex art. 19 D. Lgs. 165/01, ed, in relazione ai Dirigenti scolastici, coerente con la durata, triennale, del Piano dell'offerta formativa.
Ritualmente convocata, la ricorrente non ha preso servizio, mentre avrebbe potuto assumere servizio nel ruolo di D. S. e successivamente attivare gli istituti applicabili, quale la mobilità interregionale, le tutele previste dalla L. 104/92, permessi o congedo, ove le fossero state riconosciute per i propri congiunti, ed altresì ai fini anche di un avvicinamento al luogo di residenza.
Non essendo possibile quindi non tenere conto della mancata sottoscrizione del contratto di lavoro, il , in applicazione dell'art. 15 co. 4 del bando del corso-concorso in CP_1
questione, aveva adottato il decreto ricognitivo delle rinunce con il conseguente depennamento dalla graduatoria.
Il bando del corso-concorso, contenuto nel D.D.G. del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione del 23-11-2027, è chiaro in tal senso:
“Art. 15 Vincitori
“1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2.
“2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.
“3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto scolastica.
Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi
3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.
42 “4. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per
l'assunzione medesima.
“5. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.”.
Il co. 4 disciplina precisamente la situazione in cui è incorsa la ricorrente, perfettamente a conoscenza delle conseguenze della propria azione, non potendo l'Amministrazione agire diversamente;
il comportamento tenuto dalla risulta disciplinato dall'art. 15 co. 4 Pt_1 del bando: non è consentito a un candidato insoddisfatto della regione di assegnazione rinunciare per essere collocato al primo posto precedendo gli altri candidati idonei così da poter scegliere per primo la sede di assegnazione nel successivo scorrimento di graduatoria;
al fine di evitare tali comportamenti, l'art. 15 co. 4 del bando stabilisce il depennamento dalla graduatoria di quanti rinuncino all'incarico; il candidato vincitore non può rinunciare alla sottoscrizione del contratto di lavoro ove non soddisfatto della sede assegnata, per acquisire così la possibilità di essere il primo candidato a scegliere la sede con lo scorrimento della graduatoria.
Considerato che l'art. 15, co. 4, secondo periodo, del bando del corso-concorso per dirigenti scolastici di cui al DDG n. 1259/17, secondo il quale “Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l'assunzione medesima”, la ricorrente avrebbe dovuto presentare, unitamente alla dichiarazione di non poter prendere temporaneamente servizio nella sede assegnata, documentazione attestante l'impedimento, in quanto il giustificato motivo eventualmente tale da impedire la presa di servizio da parte della asseritamente Pt_1 consistente nelle condizioni di salute di natura tumorale del coniuge e diversificati della
43 suocera, , deve rilevarsi che questi ultimi solo successivamente, il 29-9-2022, Persona_2
hanno consentito il riconoscimento della steSA quale portatrice di handicap grave ex art. 33, co. 3, L. n. 104/92 (con individuazione dell'odierna ricorrente, secondo quanto riferito in ricorso, quale referente unica per l'assistenza della suocera), ed il 30-9-2022, quale soggetto
“invalido ultraseSAntacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” con “decorrenza: 7/7/2022” (doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente), quindi ben oltre la data stabilita per la presa di servizio della ricorrente quale D.S. .
Peraltro deve osservarsi che la manifestazione da parte della di un'espreSA rinuncia Pt_1 all'incarico in data 1-9-2021, ha, preliminarmente rispetto ad ogni altra decisione e valutazione, determinato l'applicazione nei suoi confronti dell'art. 15, co. 4, primo periodo del bando del corso-concorso, secondo cui “I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria”; la ricorrente, infatti, non ha richiesto un differimento della presa di servizio presso la sede assegnatale per motivi familiari, bensì ha espreSAmente rinunciato all'assunzione, dichiarazione che ha determinato il depennamento della steSA dalla graduatoria del corso-concorso di cui trattasi, in virtù della disposizione sopra richiamata.
Detto comportamento risulta assorbente e dirimente ai fini della decisione, determinando l'irrilevanza di qualsiasi altra argomentazione e/o doglianza;
le successive comunicazioni della ricorrente con le quali la medesima ha esposto le problematiche familiari, comunque ribadendo di non potersi allontanare dalla propria residenza, non possono in alcun modo dare luogo alla pretesa assegnazione di una nuova sede più gradita o comunque diversa, condotta che se adottata, contrasta con la natura delle operazioni di assegnazione delle sedi da svolgersi in unica soluzione, in base alle preferenze espresse dagli aspiranti in ordine di graduatoria, per ciascuna tornata di assunzioni, né può determinare l'applicazione, in favore della ricorrente, dell'art. 15, co. 4, secondo periodo, del bando di concorso, in quanto detta norma autorizza, in ipotesi di “giustificato motivo”, soltanto il differimento della presa di servizio presso la medesima sede già assegnata al candidato vincitore, mentre non consente l'assegnazione dell'aspirante ad una nuova e diversa sede più gradita.
Inoltre la valutazione delle problematiche familiari addotte in questa sede dalla a Pt_1
titolo di “giustificato motivo” della mancata tempestiva presa di servizio presso la sede assegnata rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione scolastica, la quale deve valutare anche le proprie esigenze organizzative e di buon funzionamento del sistema scolastico, come
44 confermato anche dalla giurisprudenza;
conseguentemente la non può ritenere di Pt_1
avere diritto sic et simpliciter al riconoscimento del suddetto "giustificato motivo", e neppure può agire per ottenere il relativo accertamento dinanzi al giudice ordinario, trattandosi di materia rientrante nell'esercizio della discrezionalità amministrativa della P.A. .
Infine, quanto ad altri vincitori di concorso ugualmente “depennati” e poi reinseriti nella graduatoria in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di primo grado loro favorevoli, il reinserimento di un concorrente in graduatoria a seguito di un provvedimento giurisdizionale favorevole esecutivo, benché non definitivo, come in presenza di una sentenza del giudice di primo grado, costituisce un atto dovuto da parte dell'Amministrazione, la quale non esercita in tal caso alcuna discrezionalità nell'eseguire quanto disposto dal giudice con la suddetta sentenza, non sussistendo in tale evenienza alcuna disparità di trattamento.
Quanto alle spese di lite, la specifica novità della controversia giustifica la integrale compensazione delle stesse tra le parti.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
nei confronti delle Amministrazioni convenute indicate in epigrafe, come Pt_1
sopra rappresentate, con ricorso depositato il 22-12-2022, nel contraddittorio delle parti, contumacia del , ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione CP_1
respinta, così provvede:
1) respinge le domande proposte dalla ricorrente;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
FiSA in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 24-6-2025 Il Giudice
dott.SA Germana Russo
45
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.SA Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 24-6- 2025, all'esito della discussione orale, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa n. 838/22 R.G.C promoSA da rappresentata e difesa dall'avv. G. Giannuzzi Cardone ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore come da procura allegata al ricorso;
Email_1
RICORRENTE nei confronti di
, con sede a Roma, viale Controparte_1
Trastevere n. 76/A, e
[...]
, in Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati in giudizio dall , in persona del Direttore Generale pro Controparte_2 tempore, ex art. 417 bis c.p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. 30-9.2020 n. 166, D.M. 18-12-2014 n. 917e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015; CONVENUTO Oggetto: illegittimità provvedimento attribuzione sede di servizio dirigente scolastico e accertamento giustificati motivi per mancata presa di servizio;
illegittimità provvedimento depennamento da graduatoria corso-concorso per dirigenti scolastici;
accertamento diritto assunzione come D.S. in RE viciniore. Le parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22-12-2022, conveniva in giudizio il Parte_1
ed esponeva: ella era docente di ruolo presso Controparte_1
l'I.C. “G. Leopardi” di PO PI;
essendo in possesso dei requisiti previsti dal relativo Bando, la medesima aveva partecipato al Corso-Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con Decreto del
Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23-11-2017 dal
[...]
[... , pubblicato in G.U. del 24-11-2017, n. Controparte_3
90, 4a Serie speciale;
nelle more dello svolgimento del concorso, dal settembre 2018 fino all'aprile 2022, la steSA aveva dovuto affrontare gravi difficoltà familiari dovute alla coincidente insorgenza di una malattia tumorale ai danni del proprio marito, Per_1
e delle complicanze dovute al diabete che già affliggeva la suocera,
[...] [...]
assistita fino ad allora dal proprio figlio, coniuge della ricorrente;
la Persona_2
era stata colpita altresì da ischemia cerebrale e da stenosi della carotide, con Persona_2
recente accertamento dello stato di grave disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/92,
a causa di una grave sindrome demenziale;
il 7-8-2019 era stata pubblicata la
Graduatoria Generale di merito, con decreto n. AOODPIT 1205 in pari data, in cui erano indicati 3420 idonei, poi divenuti tutti vincitori;
la ricorrente era risultata collocata in posizione 2824 con un punteggio di 155 punti, posizione successivamente rettificata sebbene in modo non rilevante;
nel 2019 e 2020 il convenuto CP_1
aveva assunto in ruolo i primi 2523 vincitori collocati nella graduatoria di merito, compresi coloro che erano collocati in graduatoria in virtù di un provvedimento cautelare provvisorio e quindi non a pieno titolo, ma con “riserva” condizionata all'esito del contenzioso, precisandosi che, infine, erano stati dichiarati vincitori fino alla posizione 2900 ed individuati aventi diritto all'assunzione in ruolo anche gli idonei collocati dal posto 2901 e fino alla posizione finale;
la ricorrente elencava gli immessi in ruolo, con indicazione della posizione in graduatoria e della regione di assunzione, come di seguito:
- assunti con riserva pos. in grad. USR competente
486 CP_4 [...]
936 Controparte_5 CP_5
268 USR EMILIA ROMAGNA Controparte_6
557 USR EMILIA ROMAGNA Controparte_7
1224 USR EMILIA ROMAGNA CP_8
2139 USR EMILIA ROMAGNA Controparte_9
335 CP_10 CP_11
2 850 Controparte_12 CP_11
2142 Controparte_13 [...]
388 Controparte_14 CP_15
1634 Controparte_16 CP_17
1757 USR CP_18 CP_10 CP_17
2007 CP_19 CP_17
2315 USR CP_20 CP_17
2700 USR MARCHE CP_21 CP_22
2190 Controparte_23 CP_24 CP_25
922 USR
[...] Controparte_26 [...]
262 USR Controparte_27 [...]
949 USR CP_28 [...]
2168 USR Controparte_29 CP_30 [...]
1970 CP_31 CP_32
2770 USR CP_33 CP_34 CP_32
1248 CP_35 CP_36 CP_37
757 USR Controparte_38 CP_39
2227
[...] CP_40 CP_41
2679 USR CP_42 CP_43 CP_39
581 CP_44 CP_45
1542 Controparte_46 CP_47
1608 ; CP_48 Per_3 CP_47
due dei soggetti indicati erano stati convocati nel 2021; successivamente, il 9-8-2021, inoltre, era stato pubblicato l'Avviso n. AOODGPER 25261, relativo alle assegnazioni ai ruoli regionali, con il quale l'Amministrazione aveva comunicato quanto segue: “A seguito della pubblicazione della graduatoria generale di merito, disposta con decreto
n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, modificata dai decreti n. AOODPIT n.1229 del
7 agosto 2019, n.AOODPIT 977 del 04/08/2020, n.AOODPIT 978 del 04/08/2020,
n.AOODPIT 986 del 6 agosto 2020, n.AOODPIT 995 del 12 agosto 2020 e
3 n.AOODPIT 998 del 14 agosto 2020, si comunica che risultano vacanti e disponibili
396 posti di dirigente scolastico nelle regioni Abruzzo, , Emilia Romagna, CP_5
Friuli Venezia Giulia, , , , Molise, , CP_11 CP_15 CP_17 CP_2 CP_25 CP_27
, , , e , per i quali è stata conceSA CP_32 CP_37 CP_39 CP_45 CP_47
autorizzazione all'immissione in ruolo dal e Controparte_49
dal Ministero della Pubblica Amministrazione.
“Per quanto sopra, dunque, i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria potranno indicare l'ordine di preferenza tra le 16 regioni disponibili esclusivamente tramite POLIS a partire dalle ore 15.00 del 9 agosto 2021 e fino alle ore 23.59 del 12 agosto 2021.”; il 10-8-2021 la ricorrente aveva trasmesso all'Amministrazione il proprio ordine di preferenza nell'ambito delle 16 regioni disponibili, indicando:
Marche (1°), Emilia–Romagna (2°), Umbria (3°), Lazio (4°), Abruzzo (5°), Toscana
(6°), Veneto (7°), ecc.; il 16-8-2021 l'Amministrazione aveva pubblicato l'elenco delle assegnazioni ai ruoli regionali, in cui la ricorrente era risultata assegnata alla RE
Veneto; la nel tentativo di conciliare le prioritarie esigenze familiari con Pt_1
quelle di servizio, stante l'ansia per la situazione familiare che avrebbe dovuto lasciare, prima il 31-8-2021 e poi ancora per due volte il 5-9-2021, aveva inviato tre note a mezzo PEC comunicando dapprima l'impossibilità di prendere servizio “per ragioni familiari”, subito dopo specificate con la richiesta alla PA di applicare l'istituto di cui all'art. 15 co. 4 del Bando, cioè la considerazione della sussistenza dei “giustificati motivi” per la mancata presa di servizio;
il 24-8-2021, il , a Controparte_1
fronte delle rinunzie intervenute, aveva pubblicato un nuovo avviso relativo allo scorrimento della graduatoria dal posto n. 2908 al posto n. 2925, e quindi di vincitori collocati in posizione inferiore rispetto alla ricorrente, con l'intenzione di immetterli in ruolo, ma su sedi “nuove”, di cui una in era infatti intervenuto uno CP_39
scorrimento della graduatoria per posti che non erano presenti al momento della opzione esercitata dalla ricorrente, e per l'assegnazione dei quali vi era il documentato interesse della steSA, senza procedere ad interpello nei confronti di chi, come la occupava una posizione migliore in graduatoria, in assenza di provvedimenti Pt_1
4 espulsivi: una più avveduta organizzazione avrebbe innanzitutto rispettato i canoni della buona amministrazione, consentendo l'assunzione di personale con maggior merito ed avrebbe altresì tutelato il diritto soggettivo della ricorrente;
l'anno successivo, giunti al momento del nuovo scorrimento della graduatoria, il CP_1
aveva comunicato l'Avviso n. 29398 dell'8-8-2022 invitando nuovamente i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria ad indicare l'ordine di preferenza tra le regioni disponibili;
la ricorrente, presente in graduatoria, non avendo ricevuto alcuna determinazione in ordine alla propria istanza, aveva comunicato per l'a. s. 2022/2023 le proprie preferenze regionali, richiedendo l'assegnazione prioritaria in regioni quanto più vicine al domicilio familiare, e quindi Emilia-Romagna, , CP_2 CP_45 CP_11
ecc.; tuttavia, dopo circa un anno di ingiustificato silenzio alle richieste avanzate, con provvedimento recante prot. DPIT 1994 del 16-8-2022, l'Amministrazione le aveva comunicato l'ingiusto depennamento dalla graduatoria concorsuale, senza addurre alcuna motivazione riguardante le specifiche e fondate motivazioni espresse dall'istante; con successivo provvedimento, l'Amministrazione aveva disposto ulteriori assunzioni mediante scorrimento della graduatoria in due diversi momenti (17
e 30 agosto 2022) fino alla posizione 3255, attribuendo a vincitori collocati in graduatoria in posizione inferiore alla ricorrente sedi dalla medesima indicate;
intanto, dal 26-2-2022 in poi, il Consiglio di Stato, con diverse sentenze (nn. 1350/22, 3132/22,
5535/22, 6568/22, 6576/22) aveva accertato in via definitiva l'insussistenza del diritto di numerosi soggetti ad essere inclusi nella graduatoria concorsuale, inseriti con riserva esclusivamente in forza di provvedimenti cautelari revocati dalla pronuncia di merito;
tali soggetti, definiti per praticità “asteriscati”, avevano pretermesso la nella Pt_1
scelta della sede di servizio, tanto che, anche per tale ragione, l'attribuzione della regione appariva ictu oculi errata ed illegittima, con travolgimento di ogni altro CP_47
atto conseguente, compreso il depennamento disposto ai danni della ricorrente;
era provato, come ribadito alla luce dei fatti sopravvenuti, che, se l'Amministrazione avesse utilizzato tutti i posti disponibili, distratti in favore degli “asteriscati”, la ricorrente non sarebbe stata assegnata ai ruoli della regione , essendovi certa CP_47
5 disponibilità di posti nella steSA regione o in quelle limitrofe, almeno in CP_2
o Emilia - Romagna;
con due atti di diffida e meSA in mora dell'11 CP_39 CP_45
e del 14 luglio 2022, la ricorrente aveva richiesto la rivalutazione del proprio diritto alla scelta della sede, con decorrenza dal momento della propria convocazione, al netto di coloro che non avevano diritto ad esservi e ad essere destinatari di un incarico dirigenziale;
stante il silenzio dell'Amministrazione, la aveva presentato Pt_1
ricorso al TAR Lazio - Roma chiedendo ordinarsi al la rettifica della CP_1
graduatoria con l'espulsione dei soggetti privi di titolo e rideterminarsi le sedi disponibili, ora per allora, ed infine riavviarsi, per ogni annualità, dal 2019, le operazioni di convocazione dei ricorrenti, previo annullamento del provvedimento di depennamento;
il TAR Lazio, con sentenza n. 13067 del 13-10-2022, aveva accolto il ricorso ed ordinato all'Amministrazione convenuta di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di mesi tre, nominando già il CommiSArio ad acta in caso di perdurante inottemperanza;
l'Amministrazione, con provvedimento prot. n.
2197 del 19-9-2022, si era limitata a risolvere il contratto di lavoro di alcuni di coloro che erano inseriti in graduatoria con riserva ( , CP_50 CP_44 CP_19
, ,
[...] Parte_2 Persona_4 Persona_5 [...]
, , , CP_9 CP_51 CP_28 Persona_6 Controparte_52
, , Controparte_53 CP_10 CP_54 Controparte_13 [...]
, CP_55 Controparte_6 CP_31 Controparte_38 CP_56
, , ,
[...] Controparte_57 Controparte_58 Controparte_59 CP_16
, , e
[...] Controparte_27 CP_8 Controparte_12 CP_20
, salvo inspiegabilmente quello di assunto con CP_60 CP_54
riserva nelle e che aveva pretermesso la ricorrente nell'assegnazione della CP_2
regione prescelta, senza tuttavia provvedere all'annullamento del provvedimento di depennamento della ricorrente, né consentirle una riassegnazione in base alla posizione raggiunta in graduatoria;
poiché la ricorrente era stata privata della possibilità di essere individuata quale dirigente scolastico come spettantele in base al risultato concorsuale, ella chiedeva tutela del proprio diritto al lavoro, previa
6 disapplicazione di tutti gli atti amministrativi suindicati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi;
dimostrati il diritto della lavoratrice di richiedere ed ottenere una pronuncia che, in primo luogo, accertasse e dichiarasse il suo diritto, ora per allora, di essere assegnataria sin dall'inizio di uno dei posti che erano stati ingiustamente sottratti per essere assegnati a soggetti privi di titolo (i c.d. “asteriscati”), la ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi che l'assegnazione della regione era ab initio errata CP_47
anche per il fatto che non erano stati considerati per la scelta della ricorrente tutti i posti effettivamente disponibili, essendo ciò dimostrato dal fatto che, a distanza di poche ore dall'assegnazione alla ricorrente della sede veneta, l'Amministrazione aveva conferito sedi in regioni molto meno distanti, tra cui la infine, la comunicazione della CP_39
ricorrente circa l'impossibilità di assumere servizio in una sede ingiustamente distante era supportata da un “giustificato motivo”, ai sensi del co. 4 dell'art. 15 del bando di concorso.
La ricorrente lamentava: l'originaria illegittimità della sede attribuitale e la conseguente illegittimità del provvedimento di depennamento;
la violazione dell'art. 97 co. 3 Cost., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 co. 1 D.P.R. n. 3/1957, dell'art. 29 D. Lgs. n.
165/2001, dell'art. 400 D. Lgs. n. 297/1994, dell'art. 28, co. 1 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487
e dei principi generali in materia di pubblici concorsi, nonché dell'art. 15 del bando di concorso di cui al D.D.G. n. 1259 del 23-11-2017; la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede;
alla luce dei fatti sopravvenuti, la ricorrente, prima ancora di contestare direttamente il provvedimento di depennamento per violazione dell'art. 15 del bando di concorso, contestava la determinazione della P.A. assunta a monte del depennamento, ovvero il provvedimento di individuazione della sede di servizio in , in quanto frutto di più di CP_47 una determinazione errata, come dimostrato da due differenti ma connessi motivi: - a) quanto all'errore della attribuzione della sede di servizio per la presenza in graduatoria di soggetti non aventi titolo (c.d. “asteriscati”), il 25-2-2022 era intervenuta la sentenza del Consiglio di
Stato, n. 1350, con cui era stato definito il primo giudizio di una concorrente “asteriscata”, fino ad allora inserita nell'anzidetta GM con riserva e destinataria di proposta di assunzione in ruolo;
la sentenza del Consiglio di Stato aveva invece revocato il precedente provvedimento cautelare ed aveva definitivamente accertato che l'aspirante non avrebbe dovuto essere presente nella anzidetta GM, e tanto meno essere assunta in ruolo;
successivamente, con tutte
7 le altre sentenze citate (nn. 3132/2022, 5535/2022, 6568/2022, 6576/2022), il Consiglio di
Stato aveva nuovamente e definitivamente respinto le pretese di altri “asteriscati” assunti in ruolo in quanto in posizione utile in graduatoria, ma collocati con riserva per effetto di provvedimenti cautelari contestualmente revocati;
all'attualità pendevano altri giudizi analoghi innanzi al Consiglio di Stato che presumibilmente avrebbero avuto analogo esito a sfavore di altri soggetti assunti in ruolo con riserva;
pertanto, essendo tale questione ancora in fieri, era presumibile che nel corso del presente giudizio si sarebbe dato atto di ulteriori conseguenze favorevoli sulla posizione della ricorrente;
la presenza in graduatoria in posizione poziore dei soggetti suindicati (nonché di tutti gli altri immessi in ruolo con riserva che presumibilmente avrebbero ricevuto a breve l'identico esito giudiziale) aveva comportato la violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 97 Cost. co. 3 per quanto riguarda l'accesso ai pubblici uffici tramite concorso, dell'art. 3 co. 1 del D.P.R. n. 3/57, l'art. 20 della
L. n. 83/93, dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/01 e di tutte le altre norme di legge che ribadivano il medesimo principio concorsuale per l'assunzione nei ruoli della p.a.; ne conseguiva che, ove tali concorrenti non fossero mai stati presenti in graduatoria (non avendone mai avuto diritto visto il mancato superamento perfino della prova preselettiva del concorso), la arebbe stata collocata nella regione e comunque in una regione molto meno Pt_1 CP_2
distante e quindi compatibile con le gravissime esigenze familiari, con illegittimità sia del provvedimento di assegnazione della sede veneta, sia del conseguente depennamento disposto dall'Amministrazione; infatti il concorso esaminato si era svolto su base nazionale e dunque il vincitore aveva diritto a scegliere la sede regionale in base al proprio posizionamento in graduatoria, in relazione al complessivo numero di posti che si prevedeva fossero vacanti e disponibili nel singolo anno di efficacia della graduatoria;
oggi l'istante doveva essere assegnata in uno dei posti che all'epoca dell'assegnazione della sede erano stati ingiustamente sottratti per essere destinati ai c.d. “asteriscati”; era dimostrato dai fatti sopravvenuti, che, se l'Amministrazione avesse utilizzato tutti i posti disponibili, la ricorrente non sarebbe stata assegnata ai ruoli della regione , essendovi disponibilità di posti nella regione CP_47 CP_2
o in altra più vicina, comunque diverse da quella assegnata;
infatti, mentre la ricorrente aveva indicato la regione come sua 7a preferenza e la regione come 1a preferenza, CP_47 CP_2
quest'ultima era stata assegnata ad alcuni “asteriscati” indicati nella citata tabella,
[...]
, ancora non restituito al ruolo docente;
in Emilia-Romagna, 2a preferenza espreSA CP_54
dalla ricorrente, erano stati assegnati i professori “asteriscati” , Controparte_6 CP_7
8 e , i quali non avevano titolo per essere assunti, tanto CP_4 CP_8 Controparte_9
che, solo pochi giorni prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio,
l'Amministrazione aveva risolto il relativo rapporto di lavoro;
in 3a preferenza CP_45
espreSA, era stata assunta , anch'eSA “asteriscata” ma non ancora depennata CP_44
e restituita al ruolo docente, nonostante la sentenza negativa che aveva accertato l'insussistenza del suo diritto all'inserimento nei ruoli della dirigenza scolastica;
nel , 4a CP_11
preferenza, erano stati assegnati , e;
mentre CP_10 Controparte_12 Controparte_13 in 6a preferenza, erano stati assunti ben tre soggetti “asteriscati”, CP_39 CP_38
, e;
tutti i suddetti soggetti erano già stati depennati
[...] CP_50 Parte_2 dalla graduatoria e restituiti al ruolo docente;
ribadito che costoro erano collocati in graduatoria in posizione poziore rispetto alla ricorrente, era inopinabile che la loro convocazione avesse avuto conseguenze sulla errata individuazione della sede di servizio della inoltre, quand'anche non fosse stata soddisfatta la ricorrente su tali sedi, esse Pt_1 sicuramente sarebbero state coperte da altri vincitori di concorso, che a loro volta avrebbero lasciato libere altre sedi scelte dalla quest'ultima rilevava che l'onere della prova Pt_1
dell'esatta determinazione della sede assegnatale, qui specificamente contestata, gravava esclusivamente sull'Amministrazione convenuta, come da pronunce della Corte di legittimità richiamate;
era quindi dimostrato che l'assegnazione del ruolo regionale alla ricorrente si era svolta sulla base di una procedura non corretta, per la presenza in graduatoria di soggetti che non avevano titolo ad esservi inseriti e tanto meno ad essere assunti in tale ruolo;
le sentenze del Consiglio di Stato, avendo accertato l'inesistenza del diritto di costoro di partecipare alla procedura concorsuale, avevano sanzionato l'illegittimità di tutti gli atti della serie procedimentale riferita a ciascuno degli aspiranti erroneamente ammessi a partecipare alla graduatoria e “riespanso” l'interesse della alla reiterazione di tutti gli atti Pt_1
procedimentali conseguenti alla neceSAria ripubblicazione della graduatoria;
tale interesse, fatto valere in contemporanea dalla ricorrente anche innanzi al g. a., nella presente sede dimostrava che doveva essere annullato anche l'atto di depennamento dalla graduatoria di merito adottato dall'Amministrazione nei confronti della ricorrente, in quanto, in sede di riedizione della graduatoria, la steSA era titolare di una nuova posizione in graduatoria e per l'effetto di un interesse alla riconvocazione nell'ambito delle procedure di riconvocazione per l'accesso ai ruoli regionali: infatti molte delle regioni indebitamente assegnate al personale
“asteriscato” erano state indicate anche dalla la quale era quindi titolare di un Pt_1
9 rinnovato interesse all'assegnazione di tali sedi in forza della propria rinnovata rideterminazione della propria posizione nella graduatoria di merito a cui l'Amministrazione era tenuta sia in esecuzione del giudicato di cui alle suddette sentenze del Consiglio di Stato sia per il rispetto dei principi di legge che regolavano il reclutamento nella P.A.; la presenza in graduatoria di docenti non a pieno titolo avrebbe dovuto consigliare all'Amministrazione di operare per singoli casi, per la salvaguardia dei diritti di questi ultimi, senza tuttavia inficiare la posizione di coloro che, come la ricorrente, era certamente vincitrice di concorso a pieno titolo;
la condotta dell'Amministrazione aveva invece comportato la paradoSAle conseguenza che le sedi preferite dalla vincitrice di concorso pleno iure, erano state Pt_1 assegnate a personale che non aveva mai avuto titolo per essere considerato vincitore di concorso, a discapito della ricorrente che invece era stata obbligata a posticipare la possibilità di stipulare il contratto come dirigente scolastico a causa dell'errore nell'individuazione della sede, la cui notevole distanza avrebbe imposto un illegittimo sradicamento dai luoghi abituali di vita, con particolare nocumento all'equilibrio familiare ed alla salute dei congiunti (marito e suocera), essendo la ricorrente “referente unica” per l'assistenza alla suocera in condizione di handicap grave (art. 3, co. 3, L. 104/92) ed essendo l'unico familiare in grado di prendersene cura;
in tal modo l'Amministrazione aveva violato i principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, contenuti nella Carta costituzionale e ribaditi anche dal D. Lgs. n. 165/01 quale strumento di attuazione di detti canoni;
sotto altro profilo apparivano violati gli obblighi di correttezza e buona fede che dovevano sempre informare il potere di “micro-organizzazione” relativo sia alla gestione dei rapporti di lavoro sia all'organizzazione degli uffici, per i quali la P.A. agiva con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
pur essendo l'Amministrazione obbligata a dare seguito ai provvedimenti cautelari di cui avevano beneficiato i suindicati soggetti “asteriscati”, ciò tuttavia non giustificava un atteggiamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, posto in essere dall'Amministrazione che non aveva proceduto alla riedizione della graduatoria con la rinnovazione dell'attribuzione della sede, cosicché l'odierna istante, a distanza di mesi dalla prima sentenza del Consiglio di Stato, e nonostante le iniziative ed i solleciti, non era ancora stata riconvocata per l'assunzione nel ruolo regionale effettivamente spettante, previo annullamento ex officio di qualsivoglia precedente provvedimento di depennamento (fondato su un presupposto ingiusto). Richiamati: il 3° co. dell'art. 97 Cost. che imponeva all'Amministrazione di assumere esclusivamente personale vincitore di concorso, salve le
10 deroghe previste dalla legge (la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato con personale non vincitore, seppure con l'espreSA previsione di una clausola risolutiva, era illegittima ed aveva determinato l'errata individuazione della sede di servizio della Pt_1
vincitrice a pieno titolo;
atteso che i vincitori avevano espresso le preferenze di sede ed erano stati soddisfatti in base al punteggio concorsuale, l'assegnazione errata di sedi ledeva anche il principio di meritocrazia e quindi il rispetto del principio di scorrimento della graduatoria);
l'art. 29 (“Reclutamento dei dirigenti scolastici”) del D. Lgs. n. 165/01 che stabiliva: “1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal 5. In esito Controparte_61 all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso… I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. …” (invece molti soggetti non vincitori, e neppure idonei, erano stati assunti in ruolo, mentre la ricorrente, vincitrice di concorso a tutti gli effetti, era stata depennata per non avere potuto stipulare un contratto di lavoro che l'aveva destinata in una sede illegittimamente attribuitale); l'art. 400, co. 2, D. Lgs. n. 297/94, recante l'approvazione del T. U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, il quale, nel capo II dedicato al Reclutamento del personale docente e educativo, disponeva: “I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione”; l'art. 28 DPR 487/94 che stabiliva: “Le amministrazioni e gli enti intereSAti procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”; in conformità l'art. 15 del Bando di concorso de quo stabiliva: “I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria”; la ilevava: l'Amministrazione, avendo assegnato sedi a soggetti che Pt_1
non avrebbero mai dovuto essere collocati in graduatoria in quanto non vincitori di concorso, nel momento in cui aveva sottratto la legittima sede alla ricorrente, aveva leso le norme richiamate, con particolare riguardo all'individuazione della sede di servizio, derivandone il diritto della ricorrente alla rideterminazione della sede di servizio, e/o l'annullamento del provvedimento di depennamento determinato dalla documentata impossibilità della steSA di prendere servizio in una sede che non le sarebbe spettata in virtù della corretta applicazione
11 della normativa in materia;
il corretto ordine della graduatoria da utilizzare per attribuire la sede di servizio alla doveva essere ricostruito come se non fossero mai stati inclusi Pt_1 coloro che non avevano mai avuto titolo per essere inseriti in graduatoria e dichiarati vincitori;
l'eliminazione dei soggetti privi di titolo all'inserimento in graduatoria, attività a cui la P.A. era obbligata, produceva effetti retroattivi: l'esercizio del potere di autotutela nel caso di specie riguardava infatti la fattispecie dell'annullamento d'ufficio, ex art. 21 novies L. 241/90, che incideva sul precedente provvedimento, caducandone con incontestabile portata ex tunc
l'efficacia; sul punto la giurisprudenza si era pacificamente espreSA nel senso anzidetto, chiarendo che gli effetti giuridici ed economici del provvedimento di rettifica della graduatoria, tra cui anche quello di assegnazione della sede di servizio, dovevano retroagire al momento della pubblicazione della graduatoria steSA;
la conclusione era del tutto logica sul piano giuridico: la rettifica dell'atto presupposto, ovvero la graduatoria concorsuale, comportava l'automatica rettifica degli atti conseguenziali, quali ad es. l'invalidità della composizione della commissione giudicatrice del concorso che avrebbe comportato l'invalidità derivata di tutti gli atti successivi, ivi compresa la graduatoria e la nomina dei vincitori, accadendo ciò in particolare ove, come nel caso in esame, l'atto conseguenziale, ovvero lo scorrimento della graduatoria e la conseguente assegnazione della sede di lavoro, non era autonomo e discrezionale, ma inscindibilmente connesso al primo, da cui dipendeva la sua steSA esistenza, come osservato dal Consiglio di Stato, il quale, infine, con sentenza n.
3537/20, aveva affermato che il provvedimento di rettifica della graduatoria di un concorso pubblico aveva natura di atto di autotutela, qualificabile come “di secondo grado” in quanto incidente su un provvedimento sottostante, con la conseguenza che era doverosa per la P.A. la sua adozione, discendendo la steSA dal fondamentale canone di buona fede, cui era informato l'ordinamento giuridico e al quale dovevano essere improntati i rapporti tra i consociati e la steSA P. A., cui l'art. 97 Cost. imponeva di agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento;
doveva essere pertanto dichiarato il diritto al reinserimento della nella graduatoria di concorso in quanto la sua rinuncia all'assunzione Pt_1 dell'incarico era esclusiva e diretta conseguenza dell'errata individuazione di una sede di servizio, ingiustamente distante rispetto al luogo della sua residenza anagrafica.
La lamentava altresì, in merito all'erroneità della originaria sede assegnata, Pt_1 all'individuazione dei posti nella RE o limitrofe, alla violazione dell'art. 407, CP_2
co. 3, D. Lgs. n. 297/94, alla violazione dell'art. 15 del bando di concorso: poiché, nella steSA
12 prima tornata di assunzioni, l'Amministrazione aveva errato nell'assegnare alla ricorrente la sede veneta, poiché esistevano altri posti nelle Marche o comunque in regioni di gran lunga più vicine alla residenza anagrafica della ricorrente (e dalla medesima indicate con priorità rispetto alla sede veneta), erroneamente attribuiti ad altri vincitori con punteggio inferiore, ella era stata individuata nel contingente dei dirigenti scolastici che avrebbero dovuto ottenere l'assegnazione in ruolo nel mese di agosto 2021, ma vi aveva dovuto rinunciare essendo stata destinata ad una sede illegittimamente distante;
tuttavia, il , il 30-8-2021, con nota CP_1
prot. n. 6347, e quindi prima ancora di qualsiasi provvedimento formale dichiarativo della decadenza della ricorrente dalla graduatoria (adottato solo un anno dopo, il 16-8-2022), allorquando la ricorrente era ancora inserita al posto 2824°, aveva assegnato a soggetti collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto alla ricorrente altre sedi che rappresentavano la priorità delle scelte della ricorrente, ad es. un posto nella regione CP_39
attribuito a (posto 2910), la quale era stata assunta in una regione indicata Persona_7 dalla ricorrente con maggiore priorità rispetto alla RE Veneto sebbene fosse inserita in graduatoria in posizione inferiore rispetto a quella della ricorrente, la quale, nella nota inviata nell'immediatezza dei fatti, in particolare il 5-9-2021, non si era limitata a ribadire l'impossibilità di assumere servizio per evidenti ragioni di notevole distanza (ed incompatibilità con la propria residenza anagrafica) che le impedivano di sottoscrivere in quella data il contratto, per le particolari condizioni familiari, aggravate anche dalla situazione contingente e dal dover assumere decisioni tanto gravose per la propria vita personale e professionale, ma aveva esposto dettagliatamente la situazione familiare e le difficoltà in cui la medesima versava;
l'Amministrazione avrebbe dovuto rispettare l'art. 407 T.U. Scuola
(rubricato “Concorsi”, ed inserito nella “Sezione III - Reclutamento del personale direttivo”), il quale, al co. 3, disponeva: “I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni”; questo avrebbe dovuto comportare il diritto della ricorrente di essere assegnata su uno dei posti utilizzabili (anche a seguito di rinunce) in una delle regioni dalla steSA indicate (da individuare in base alle priorità indicate da lei indicate), condotta del tutto disattesa dal , con effetti diretti nei confronti della CP_1 ricorrente che si era vista privata della possibilità, all'esito di un durissimo percorso di studi, di ricoprire le funzioni di dirigente scolastico per le quali vantava un posizionamento in
13 graduatoria migliore di quello di altri soggetti che avevano ottenuto sedi “migliori”, cioè richieste anche dalla ricorrente con prioritaria preferenza rispetto a quella assegnatale
( ); il aveva così violato il principio dello scorrimento della graduatoria e CP_47 CP_1
quindi il diritto della ricorrente di scegliere, secondo l'ordine di graduatoria, la sede di servizio
(intesa come RE), nell'intero territorio nazionale, la cui disponibilità doveva essere determinata dal numero dei posti disponibili come indicato dall'art. 407 T.U. Scuola;
l'ordine di graduatoria assumeva valenza di criterio generale inderogabile in quanto assicurava il rispetto dell'art. 97 Cost. e quindi dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A.; come osservato dalla Corte di CaSAzione, “lo scorrimento della graduatoria vincola
l'amministrazione”; non vi era infatti dubbio che la procedura concorsuale era basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrevano il risultato concorsuale ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali erano predeterminati appositi punteggi;
per tale ragione trovavano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati dal Consiglio di Stato, secondo cui le amministrazioni procedevano a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata;
il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurgeva al rango di principio normativo generale della materia che quindi operava anche nei casi in cui non fosse espreSAmente previsto dal bando, con la conseguenza che la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precedeva era un legittimo interesse giuridico del vincitore;
l'Amministrazione, proceduto all'annullamento dei rapporti di lavoro con personale privo di titolo, aveva l'obbligo di riconvocare l'odierna ricorrente per l'assunzione nel ruolo regionale effettivamente spettante, previo annullamento ex officio di qualsivoglia precedente provvedimento di depennamento
(fondato su un presupposto ingiusto).
La si doleva inoltre dell'illegittimità del depennamento dalla graduatoria Pt_1
concorsuale e della sussistenza di “giustificati motivi”, della violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1, 2, 3, 4, 32, 35 co. 1, 36 e 97 Cost.; artt. 3, 7, 10 e ss. L. n. 241/90; artt. 2, 12,
13, 14 e 15 del bando di concorso): la grave e compleSA situazione di salute del marito e dell'anziana suocera doveva essere valutata al fine di determinare se potesse costituire una giustificazione della mancata stipula di un contratto che, ove concluso, l'avrebbe obbligata ad assumere servizio in una sede notevolmente distante, evitando così la sanzione del
14 depennamento dall'elenco concorsuale;
doveva essere quindi accertato, mediante le prove offerte dalla parte ricorrente, se questa fosse stata giustificata nella omeSA stipula del contratto di assunzione in ruolo, richiedendo contestualmente l'individuazione di una sede più vicina tra quelle disponibili, anche per effetto di rinunce;
benché il concorso organizzato su base nazionale presupponesse l'accettazione a priori della possibilità di svolgere le mansioni lavorative in una sede distante, esso presupponeva allo stesso modo anche l'efficacia della clausola del bando che consentiva di non stipulare il contratto in presenza di giustificati motivi, e sempre a condizione che la sede di servizio fosse stata correttamente individuata (mentre nel caso di specie l'assegnazione alla sede veneta era stata errata per più di una ragione); dovevano essere considerate le ragioni della ricorrente, anche quelle già addotte nella sua comunicazione dell'epoca ed ulteriormente esplicitate nella presente sede: il marito della ricorrente, risiedeva a casa della propria anziana madre, Per_1 [...]
nel comune di Osimo, proprio in ragione della necessità di prestarle puntuale e Persona_2 attenta assistenza;
il 19-9-2018 gli era stata però diagnosticata una patologia pretumorale denominata “cheratosi attinica”, forma che poteva degenerare facilmente in tumore della pelle, che si era ripresentata più volte ed era stata certificata a maggio 2019, giugno 2020, agosto 2021 e aprile 2022; proprio nel periodo della convocazione della ricorrente, agosto
2021, il coniuge aveva sofferto gravi conseguenze a causa dell'anzidetta malattia, tanto che, come attestato da certificato medico, egli aveva manifestato “una estesa formazione di croste al capo e sanguinamenti della parte intereSAta”; la terapia, da effettuarsi più giorni a settimana, prevedeva la neceSAria assistenza da parte di un familiare per espletare le varie operazioni di trattamento, come da ripetuti certificati medici specialistici del 26.09.2018,
03.05.2019, 18.06.2020 e 13.04.2022; da quel momento l'assistenza della era stata Persona_2 demandata più che altro alla viste le personali difficoltà del la Pt_1 Per_1 Persona_2
suocera della ricorrente, che già soffriva di numerose patologie, dal 31-5-2021 al 10-6-2021, era stata ricoverata presso l'U.O. di Neurologia del P.O. di Ancona, a causa di una grave ischemia cerebrale;
pochi mesi dopo, dal 14-9-2021 al 19-9-2021, era stata nuovamente ricoverata d'urgenza a causa di una gravissima stenosi carotidea trattata con intervento chirurgico;
la compleSA situazione pluripatologica era stata riassunta efficacemente nel verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del 29-9-2022 che, nel riconoscere la portatrice di handicap grave, riportava i seguenti dati: “Già Persona_2
riconosciuta invalida civile al 40% il 24/2/2022 per pregreSA ischemia cerebrale, da circa
15 un anno deterioramento cognitivo progressivamente ingravescente non riferito nel corso del precedente accertamento.”; in sede di visita, la era apparsa “disorientata nel Persona_2 tempo e nello spazio, deficit mnesici, deflessione del tono dell'umore con crisi di pianto”; la diagnosi della Commissione non lasciava dubbi circa la necessità di assistenza dell'anziana:
“Grave sindrome demenziale”; la patologia da cui era affetto il era antecedente all' Per_1
1-9-2021 (data in cui la ricorrente avrebbe dovuto assumere servizio come Dirigente
Scolastico in ), mentre i successivi cicli chemioterapici erano stati effettuati anche CP_47
nell'a. s. 2021/22, cioè quello che sarebbe dovuto essere il 1° anno di servizio della Pt_1
come D.S. in : era evidente l'oggettiva impossibilità della ricorrente a lasciare solo il CP_47 coniuge durante un periodo di vita così critico, come anche la che, oltre alle Persona_2
patologie sofferte nell'estate del 2021, da quel momento in poi aveva manifestato un deterioramento cognitivo;
tale compleSA situazione coinvolgeva beni di rilievo costituzionale quali il diritto alla salute e all'assistenza familiare;
sui coniugi non ricadeva infatti solo un obbligo di reciproca assistenza economica, ma anche di assistenza "morale" ai sensi dell'art. 143 c.c.; inoltre la suocera non avrebbe potuto mai essere adeguatamente assistita dal figlio anch'egli malato, e viceversa;
pertanto, entrambi necessitavano dell'indispensabile assistenza della ricorrente;
per le peculiari esigenze personali della costei aveva sempre Persona_2
richiesto l'assistenza personale della ricorrente in quanto familiare donna;
lasciare un parente o affine anziano solo e privo di cure e assistenza poteva costituire anche un'ipotesi penalmente sanzionata ex art. 591 c.p., il quale puniva pesantemente anche l'abbandono di una persona incapace di provvedere a sé steSA, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, e della quale avrebbe dovuto avere cura;
prendersi cura del marito e della suocera che versavano nelle condizioni di salute descritte e certificate era stato per la ricorrente un dovere morale e civile prima ancora che costituzionale e giuridico;
alla luce delle suddette motivazioni la era ampiamente giustificata per non aver preso servizio nella sede Pt_1 erroneamente indicata e quindi, ai sensi del co. 4 dell'art. 15 del bando di concorso, risultava illegittimo anche il depennamento disposto: il preciso e rilevante quadro personale e familiare indicato fin da subito quale principale motivazione per l'impossibilità di stipulare il contratto di lavoro di ruolo in era stato invece totalmente ignorato dall'Amministrazione CP_47
convenuta, la quale aveva posto la lavoratrice innanzi alla gravosa decisione se anteporre la tutela della propria famiglia e della salute dei propri cari al proprio diritto al lavoro, imponendole di rinunciare all'orgoglio del lavoro svolto, relegando il diritto al lavoro, unico
16 tra i diritti esplicitamente enunciati tra i principi fondamentali della Costituzione, ad un concetto integrante una dannazione;
la superficialità nelle valutazioni dell'Amministrazione aveva svilito il concetto di diritto al lavoro che non ammetteva altra definizione se non quella di strumento di conquista di una “esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost.) da raggiungere con modalità di svolgimento che fossero esse stesse libere e dignitose, tendente al raggiungimento del “pieno sviluppo della persona umana” e che consentisse all'intera collettività di godere della “effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese”, ex art. 3, co. 2, Cost.); l'Amministrazione, nell'escludere la ricorrente dall'elenco concorsuale, aveva colpevolmente ignorato, sotto il profilo costituzionale, che il lavoro, anche nel pubblico impiego, era un aspetto essenziale della sua personalità, tanto che lo stesso concetto di lavoro (su cui si fondava la Repubblica
Italiana) si poneva alla base delle disposizioni costituzionali in materia di diritti sociali che prevedevano limiti quali, innanzitutto, il diritto alla salute, conseguendone la violazione anche della dignità del lavoratore.
La ricorrente lamentava altresì la disparità di trattamento rispetto ad altri vincitori di concorso, in particolare rispetto ad altri concorrenti ugualmente “depennati” che erano stati invece spontaneamente reinseriti nella graduatoria, come definitivamente accertato in due distinti giudizi nei quali era stato riconosciuto l'avvenuto reinserimento di altri ex-depennati ed il loro conseguente diritto alla stipula del contratto di lavoro, come da sentenze del Tribunale di
RO (sent. nn. 140 del 16.02.2021 e 734 del 30.07.2021) e del Tribunale di Taranto
(sent. n. 2887 del 13.12.2021); la posizione degli ricorrenti che avevano agito dinanzi a detti
Tribunali era identica a quella della e proprio grazie allo spontaneo reinserimento Pt_1
deciso dal , gli intereSAti avevano potuto assumere servizio;
mentre la condotta che CP_1
l'Amministrazione aveva inteso attuare nei confronti della ricorrente era illegittima perché, violando i principi costituzionali indicati, ignorando totalmente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione del candidato alla sede indicata secondo l'ordine espresso, aveva impedito alla ricorrente di essere assegnataria della legittima sede di servizio e persino, all'attualità, di assumere il vincitore migliore, cioè colui che nella selezione concorsuale aveva dimostrato migliore risultato;
infine concludeva quindi chiedendo:
“… previa declaratoria di nullità/annullamento e/o illegittimità del provvedimento con cui
l'Amministrazione convenuta ha proceduto all'assegnazione della ricorrente in ed al CP_47
successivo provvedimento di depennamento del nominativo della ricorrente dalla
17 graduatoria del concorso, stante la sussistenza dei giustificati motivi per la mancata presa di servizio nella RE , CP_47
“1. accertare e dichiarare il suo diritto ad essere assegnata nei ruoli della Dirigenza
Scolastica della o, in subordine, ad altra regione quanto più vicina al CP_62 domicilio del disabile, o in via ulteriormente subordinata, ad altra regione ritenuta spettante secondo l'ordine di preferenza formalmente espresso, e per l'effetto,
“2. ordinare alle Amministrazioni convenute di provvedere all'immissione in ruolo della ricorrente nei termini sopra specificati con decorrenza giuridica ed economica dal
01.09.2021, e per l'effetto
“3. condannare il resistente al pagamento delle differenze retributive tra quanto CP_1
percepito nel ruolo docente e quanto avrebbe percepito nel ruolo di dirigenti scolastici, dal
01.09.2021 fino all'effettiva immissione nel nuovo ruolo.”, con condanna del CP_1
convenuto alla rifusione delle spese di lite.
Nelle more della trattazione del merito, con ricorso ex art 669 quater e 700 c.p.c., depositato il 4-7-2023, previa reiterazione dei motivi già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, ravvisando ragioni di urgenza nelle nuove disposizioni in materia di mobilità dei dirigenti scolastici, la chiedeva: Pt_1
“… Previa declaratoria di nullità/annullamento e/o illegittimità del provvedimento con cui
l'Amministrazione convenuta ha proceduto all'assegnazione della ricorrente in ed al CP_47
successivo provvedimento di depennamento del nominativo della ricorrente dalla graduatoria del concorso, stante la sussistenza dei giustificati motivi per la mancata presa di servizio nella RE , CP_47
“2. accertare e dichiarare il suo diritto ad essere assegnata nei ruoli della Dirigenza
Scolastica della o, in subordine, ad altra regione quanto più vicina al CP_62
domicilio del disabile, o in via ulteriormente subordinata, ad altra regione ritenuta spettante secondo l'ordine di preferenza formalmente espresso, e per l'effetto,
“3. ordinare alle Amministrazioni convenute di provvedere all'immissione in ruolo della ricorrente nei termini sopra specificati con decorrenza giuridica ed economica dal
01.09.2021, e per l'effetto
“4. condannare il resistente al pagamento delle differenze retributive tra quanto CP_1 percepito nel ruolo docente e quanto avrebbe percepito nel ruolo di dirigenti scolastici, dal
01.09.2021 fino all'effettiva immissione nel nuovo ruolo”, con vittoria delle spese anche della
18 fase cautelare, motivando la richiesta, oltre che per le ragioni già esposte, anche con il richiamo della sentenza n. 5812 del 6-6-2023 del Tribunale di Roma, secondo cui era
“illegittimo il provvedimento dell'amministrazione del 22/8/19 con cui si indicava la ricorrente come destinataria della proposta di contratto nella regione , in quanto la CP_47 ricorrente aveva operato la scelta con riferimento alle sedi disponibili pubblicate con l'avviso
n AOODGPER 35372 dell'1/8/19, ma l'assegnazione per scorrimento a docenti in posizione posteriore rispetto alla ricorrente di sedi dalla steSA prescelte e più vicine alla propria abitazione e assegnate in data 28/8/19, a distanza di 6 giorni dall'individuazione della ricorrente come destinataria di proposta di contratto nella regione in data 22/8/19, CP_47 una per tutti alla C. S. nel posizione 2000, attestano la presenza di posti disponibili in CP_11
sedi indicate dalla ricorrente con preferenza rispetto al perfino nella regione , CP_47 CP_11 sua prima scelta, al momento dell'assegnazione del alla ricorrente, con illegittimità CP_47
dell'operato del in quanto contrario a correttezza e buona fede. Inoltre, l'operato CP_1 illegittimo del , rende illegittimo il depennamento dalle graduatorie della ricorrente CP_1 stante la legittimità del rifiuto a fronte di un comportamento non improntato a correttezza e buona fede posto in essere dall'amministrazione”, e, su una questione analoga, della sentenza del 23-2-2023 del Tribunale di Crotone, secondo cui “… quanto al giustificato motivo idoneo ad escludere il depennamento e l'esclusione della graduatoria ex art. 15, co. 4 del bando di concorso, si ritiene che, in analogia a quanto previsto da disposizioni analoghe, quali l'art.
436 del d.lgs. n. 297 del 1994, ovvero le disposizioni dettate dagli artt. da 7 a 10 d.P.R. n. 3 del 1957 e art. 17 d.P.R. n. 487 del 1994 e secondo un recente principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, questo non attribuisca un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio, trattandosi invece di una clausola generale volta alla tutela di interessi pubblici e, quindi, finalizzata a consentire alla PA di valutarne la sussistenza nell'ambito di un'operazione di bilanciamento fra il contrapposto interesse dell'assunto e quello dell'organizzazione amministrativa, per tale intendendosi “ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa” (Cass., Sez. L, n. 6743 del 1° marzo 2022). In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità: “Si tratta di regole fiSAte per assicurare trasparenza ed efficienza all'azione della P.A. in quanto il rispetto delle cadenze imposte, oltre a consentire al datore di lavoro pubblico di disporre delle risorse di personale neceSArie per il suo funzionamento, garantisce la corretta gestione delle graduatorie, tutelando, sia pure di riflesso, anche gli interessi dei non vincitori che, in caso di mancata
19 accettazione o di non tempestiva assunzione in servizio dei chiamati, potrebbero a questi ultimi subentrare per effetto dello scorrimento (...) Ne deriva che l'art. 436 del d. lgs. n. 297 del 1994, al pari delle analoghe disposizioni dettate dal d.P.R. n. 3 del 1957 e dal d.P.R. n.
487 del 1994, rimette alla P.A. il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non riconosce, quindi, un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio perché il termine è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell'assunto solo qualora quest'ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che precludano la condotta doverosa. In altre parole, deve ricorrere un impedimento, seppure non assoluto, connotato da gravità, mentre non rileva il motivo personale che renda il differimento solo più conveniente, atteso che, in questo caso, nella neceSAria comparazione fra l'interesse del singolo e quelli generali garantiti dall'imposizione del termine, il primo non può essere prevalente.” (Cass. 23885/2022).
“Ebbene, nel caso di specie la rinuncia è stata motivata sulla scorta della necessità di assistenza della madre disabile e della ritenuta illegittimità dell'assegnazione della sede nella
RE del per mancata attribuzione del diritto alla precedenza di cui all'art. 33, co. CP_47
5 L. 104/1992, cui la ricorrente sosteneva di avere diritto, come si legge nelle conclusioni di cui alla comunicazione del 16.8.2019 sopra richiamata.
“Ebbene, si ritiene che costituisca un giustificato motivo ex art. 15, co. 3 del bando, idoneo
a determinare l'illegittimità del depennamento dalla graduatoria della ricorrente, la necessità di assistere la madre disabile, di cui per circostanza pacifica fra le parti - in quanto non contestata dal - la ricorrente era referente unica, trattandosi di situazione CP_1 oggettivamente apprezzabile alla luce della distanza fra la sede di assegnazione (RE
Veneto) e quella di residenza del genitore ( ), oltre che delle gravi condizioni di CP_5 quest'ultimo e del tipo di assistenza richiesta, di tipo “assistenziale permanente, continuativa
e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” di cui all'art. 3, co. 3 L. 104/1992
(all. 3 ric.), nonché connotata da gravità in quanto relativa al diritto alla salute del disabile, quale valore primario della persona di rango costituzionale.
“Trattasi, infatti, di situazione che trova specifica tutela nell'art. 33, co. 5 L. 104/1992 che, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della L. 4 novembre 2010, n. 183, dispone che il lavoratore dipendente, pubblico
o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina
20 al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"”, ed affermando che la propria scelta di non prendere servizio nella sede erroneamente indicata e quindi, ai sensi del co. 4 dell'art. 15 del bando di concorso, era stata largamente giustificata e risultava quindi illegittimo il depennamento disposto;
la prima dichiarazione inviata dalla ricorrente all'Amministrazione, indicante la volontà di rinunciare, era stata condizionata dall'ansia provocata dalla situazione contingente imposta in tempi contingentati: il timore di doversi allontanare dal coniuge gravemente malato e dalla suocera disabile, contrapposto alla naturale e giusta aspirazione lavorativa, erano stati evidente motivo di una decisione comunicata d'impulso, rivalutata dopo poche ore, quando la ricorrente aveva nuovamente inviato al Ministero comunicazione motivata con cui aveva chiesto l'assegnazione di una nuova sede più consona e più giusta, il cui testo era il seguente: “…
Tale situazione, purtroppo, si è venuta a creare a causa di gravi difficoltà familiari derivanti da serissimi motivi di salute;
tali motivi mi hanno erroneamente indotto alla rinuncia, non permettendomi altro se non una superficiale, rapida e avventata decisione in merito, acuita negativamente dal non poter considerare compiutamente l'impegno richiesto dal nuovo incarico professionale, a cui sono stata chiamata per l'impossibilità di confrontarmi con i familiari bisognosi di cure, anche a causa della distanza che quel giorno (31/08/21) ci separava e per l'impossibilità del momento di trovare soluzioni che potessero alleviare le difficoltà sopra descritte.
“Esse sono tali che vedono il marito in trattamento chemioterapico e la suocera affetta da diabete e relative complicanze, colpita da recente ischemia con conseguenti disturbi del linguaggio e amnesie ed in attesa di intervento chirurgico per stenosi carotidea bilaterale, nonché di visita multidisciplinare e valutazione MMSE per il riconoscimento della Legge
104/92.
“In queste condizioni sono partita per Verona e ho effettuato il colloquio con la Dirigente uscente, ma presa dall'ansia per la situazione familiare che lasciavo, sono mio malgrado pervenuta alla sofferta decisione di rinunciare, perché fiaccata dalle predette difficoltà.
“Il dispiacere di aver compiuto l'errore più grande della vita mi spinge a chiederLe di non considerare la mia rinuncia, permettendomi di svolgere quel lavoro per cui con tanto slancio ho imposto a me steSA rinunce e privazioni, che tuttavia sono state ripagate dalla gioia di vincere il Concorso a Dirigente Scolastico”.
21 Quanto al periculum in mora, la videnziava sussistere ipso iure il pregiudizio grave Pt_1
ed irreparabile determinato dall'esclusione dal novero dei vincitori del concorso per dirigente scolastico, ma la circostanza che aveva determinato la decisione della ricorrente di proporre la domanda cautelare era diversa e più recente: il 19-9-2022 il , con Decreto CP_1
Dipartimentale n. 2197, aveva disposto il depennamento dalla graduatoria concorsuale di coloro che avevano pretermesso l'odierna istante, direttamente od indirettamente, dall'assegnazione sulla sede, cioè dei soggetti definiti “asteriscati”, destinatari di pronunce definitive negative;
a seguito della restituzione al ruolo docente degli ex dirigenti marchigiani
( ) e delle regioni limitrofe come l'Emilia - Romagna ( , CP_54 Controparte_6
, , ), ecc., si erano liberate Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
alcune sedi in Comuni non eccessivamente distanti dalla residenza della ricorrente ed attualmente disponibili per soddisfare la richiesta della l'Amministrazione non Pt_1
aveva però dato seguito al procedimento e quindi alla riconvocazione della ricorrente, mantenendo l'ingiusta esclusione: ove non fosse intervenuto un provvedimento cautelare, le sedi vacanti e disponibili per il concorso in parola erano destinate a svanire entro poche settimane, ovvero quando il avesse coperto i posti vacanti mediante la nuova CP_1 procedura di mobilità che contrariamente al paSAto sarebbe avvenuta sul 100% dei posti disponibili, come previsto dalla L. n. 74 del 21-6-2023; inoltre, era imminente la copertura dei posti mediante procedura riservata approvata in “sanatoria” del concorso 2017 contestualmente a radicali operazioni di ristrutturazione scolastica che avrebbero dato luogo ad una drastica riduzione delle sedi disponibili;
richiamata altresì la pronuncia del Tribunale di Bari, secondo cui “in relazione al requisito del “periculum in mora” (vale a dire la minaccia di pregiudizio avente entrambe le precise connotazioni dell'imminenza e della irreparabilità) deve essere richiamata la recente indizione di nuovo concorso volto all'assunzione di dirigenti scolastici. …, deve ritenersi che, in ragione del concreto pericolo di attribuzione ad altri delle sedi nella regione in conseguenza dello svolgimento del CP_27
concorso da ultimo citato, il ricorrente poSA vedersi impossibilitato all'assegnazione di sede in questa steSA regione così restando definitivamente frustrato il diritto (accertato sebbene in ragione dell'accertamento sommario tipico del giudizio ex art. 700 c.p.c.) ad ottenere
l'assegnazione in con pregiudizi alla professionalità difficilmente ristorabili in un CP_27 futuro giudizio”, facendo riferimento anche all'imminente svolgimento della procedura riservata prevista dalla L. n. 14/23, di conversione del D. L. Milleproroghe, che aveva previsto
22 che il 40% dei posti residuati dopo la mobilità fosse attribuito ai candidati che erano stati esclusi dalle prove del concorso espletato nel 2017: se il 60% dei posti era destinato alla mobilità e del restante 40% il 40% era riservato alla “sanatoria” ed il 60% alle nuove assunzioni mediante scorrimento della graduatoria del concorso 2017, la ricorrente avrebbe incontrato seri ostacoli ad ottenere il concreto soddisfacimento dei propri interessi in mancanza di un provvedimento cautelare prima dello svolgimento delle anzidette procedure;
infine, vi era un periculum in mora più a “medio raggio” ma sempre imminente, consistente nel piano di dimensionamento delle sedi scolastiche stabilito nella Legge di Bilancio che avrebbe comportato, già dal successivo una sempre più drastica riduzione delle sedi Pt_3 disponibili, prevedendo tale disciplina tagli di sedi e organici con effetto a partire dal
2024/2025, calcolati dagli organi di stampa specializzati in modo tale che, ad es., nella
RE avrebbe comportato la riduzione di 29 istituzioni scolastiche nel periodo CP_2
2022/23-2026/27, con conseguente riduzione di posti disponibili, in caso di assunzione
“ritardata” e con effetti di esubero della neoassunta;
il pregiudizio lamentato dalla ricorrente si traduceva quindi in un inammissibile danno alla sua professionalità che poteva essere prevenuto solo mediante l'adozione di una misura cautelare che imponesse all'Amministrazione di attribuire alla ricorrente, vincitrice di concorso a pieno titolo, anche solo provvisoriamente una sede più vicina, fino al termine del giudizio o, in subordine, riservasse un posto tra quelli vacanti per l'assegnazione della ricorrente all'esito del giudizio di merito;
quest'ultima lamentava altresì un ulteriore profilo di danno grave ed irreparabile: in caso di perdurante impossibilità di svolgere il lavoro per cui aveva superato un difficile concorso pubblico, la ricorrente avrebbe sofferto un grave demansionamento in ragione della conseguente atrofizzazione del bagaglio professionale acquisito, con un "vulnus alla personalità ed alla libertà del lavoratore" che conteneva neceSAriamente, oltre alla potenzialità del danno, una carica di effettività per la diminuzione del patrimonio professionale, anche ai fini dell'ulteriore sviluppo di carriera, ancor più vero nel caso di specie, trattandosi di mansioni altamente specializzate, le quali necessitavano per loro natura di un continuo aggiornamento, con applicazione pratica a casi concreti, e il cui mancato esercizio dava quindi luogo ad una perdita di professionalità; ai fini della sussistenza del periculum, quindi di pregiudizio imminente ed irreparabile, doveva pertanto essere presa in considerazione la recente indizione di un nuovo concorso volto all'assunzione di dirigenti scolastici, cosicché la frustrazione del diritto della ricorrente all'assegnazione di sede nella
23 steSA regione o comunque in una vicina sarebbe stata definitiva con pregiudizi alla professionalità difficilmente ristorabili in un futuro giudizio.
Il convenuto si costituiva nel procedimento cautelare in corso di causa contestando CP_1
quanto dedotto, eccepito, concluso e prodotto dalla ricorrente, e chiedendo:
“… - in via pregiudiziale preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in capo al Giudice ordinario sulla controversia nella fattispecie instaurata dalla Prof.SA
, per essere munito di giurisdizione il Giudice amministrativo, con ogni Parte_1
conseguente statuizione, per i motivi di cui in premeSA;
“- ancora in via pregiudiziale-preliminare, accertare e dichiarare il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti neceSAri, da individuarsi quanto meno negli ulteriori dirigenti scolastici neo-immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021-2022 a seguito dell' Avviso n. AOODGPER 25261 del 09.08.2021 (all. 4 e 4-a), e per l'effetto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro ai sensi degli artt. 102 e
307 c.p.c., per le ragioni esposte in premeSA;
“- sempre in via pregiudiziale-preliminare, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire in via cautelare in capo alla prof.SA , stante l'attuale assenza di Parte_1 posti vacanti e disponibili da dirigente scolastico nella regione e per l'effetto CP_2
rigettare in rito la domanda e/o disporre ogni conseguente statuizione, per i motivi di cui in premeSA;
“- in via principale/cautelare, rigettare il ricorso proposto dalla prof.SA Parte_1 in corso di causa ex art. 700 c.p.c., per insussistenza del requisito del fumus boni iuris e/o del periculum in mora, in virtù di quanto esposto in premeSA;
- nel merito, rigettare le domande proposte dalla prof.SA nel presente Parte_1 procedimento, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, o con la statuizione ritenuta del caso, per i motivi di cui in narrativa …”.
Con precedente comparsa ritualmente depositata, il convenuto si era costituito CP_1
anche in relazione al merito della controversia, eccependo: la era risultata vincitrice Pt_1 del concorso per dirigenti scolastici indetto dal con DDG 1259 del Controparte_1
23/11/2017, posizionandosi al n. 2824 della graduatoria di merito, come da decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 01.08.2019, rettificato dal decreto dipartimentale n.
AOODPIT 1229 del 07.08.2019 con cui erano stati individuati i vincitori e designati i soggetti aventi diritto al conferimento di incarico; in seguito allo scorrimento della graduatoria, la
24 steSA si era trovata in turno di nomina per l'a. s. 2021/2022 ed in base alla posizione occupata e alle preferenze espresse era stata assegnata alla RE Veneto, settima regione indicata, non risultando disponibile alcuna sede nelle precedenti regioni scelte;
la steSA, nell'impossibilità, per ragioni personali, di prendere servizio, aveva comunicato la propria rinuncia al ruolo all' che, di conseguenza, aveva trasmesso la nota CP_47
all'Amministrazione centrale;
ella, sebbene regolarmente convocata, non aveva sottoscritto il contratto di lavoro, per cui il , come disposto dall'art. 15 co. 4 del Controparte_1
bando di concorso, con decreto ricognitivo di rinunce e mancate assunzioni in servizio prot.
n. 1994 del 16.08.2022, aveva indicato“nell'allegato elenco nominativo, da intendersi parte integrante del presente decreto, i soggetti che risultano depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e successive modifiche, in quanto in occasione delle immissioni in ruolo hanno fatto pervenire formale rinuncia ovvero non hanno assunto servizio”; la domanda proposta dalla ricorrente era infondata in fatto e in diritto, a parere del resistente, per i seguenti motivi: in via pregiudiziale-preliminare, il CP_1
convenuto eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario erroneamente adito dalla ricorrente;
la ricorrente pretendeva infatti dal giudice del lavoro una pronuncia esulante dalla giurisdizione ordinaria, limitata alle domande aventi ad oggetto diritti soggettivi: la Pt_1 chiedeva infatti al punto 1 delle conclusioni, con domanda costituente il presupposto logico- giuridico delle altre domande formulate, la “declaratoria di nullità/annullamento e/o illegittimità del provvedimento con cui l'Amministrazione convenuta aveva proceduto all'assegnazione della ricorrente in ed al successivo provvedimento di depennamento CP_47
del nominativo della ricorrente dalla graduatoria del concorso”, domande rientranti a pieno titolo nella giurisdizione del giudice amministrativo, e non del giudice ordinario, il quale ultimo, ove chiamato a dirimere controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, poteva soltanto disapplicare il provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo, principio applicabile nella fattispecie, tanto più in ragione del disposto dell'art. 63, co. 4, D. Lgs. n.
165/01, a norma del quale “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”; inoltre la giurisdizione del giudice ordinario non sussisteva neanche sotto due
25 ulteriori profili: in primo luogo, la domanda della ricorrente era integralmente fondata sulla pretesa di ritenere giuridicamente irrilevante, o comunque superabile, il proprio atto di rinuncia all'assunzione, qualificato come tale dalla steSA, e di qualificare il proprio comportamento come mero ritardo nella presa di servizio per giustificato motivo ai sensi dell'art. 15, co. 4, secondo periodo, del bando del corso-concorso cui aveva partecipato;
quand'anche fosse stato possibile ignorare l'espreSA rinuncia all'assunzione già inviata dalla il riconoscimento in favore della steSA del giustificato motivo della mancata Pt_1
tempestiva presa di servizio rientrava nella discrezionalità dell'Amministrazione scolastica, la quale in tali casi doveva bilanciare le esigenze di speditezza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, che richiedevano, tra l'altro, la celere copertura dei posti vacanti, con la valutazione degli interessi del privato che chiedeva di poter prendere servizio in un momento successivo per documentati gravi motivi;
a prescindere dal fatto che la Pt_1
non si era mai dichiarata disposta a prendere servizio nella sede assegnatale in , CP_47 neanche in un tempo successivo all'invito ricevuto, la valutazione operata dall'Amministrazione rientrava anch'eSA nella cognizione del giudice amministrativo, a cui restavano devoluti, in generale, il sindacato sull'esercizio della discrezionalità amministrativa ed, in particolare, le controversie in materia di procedure concorsuali, quale la presente, fondata sulla pretesa di ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 15, co. 4, del bando del corso- concorso in questione;
infine, nella premeSA in fatto del ricorso, la ricorrente aveva spiegato:
“18. … Visto il silenzio dell'Amministrazione sul punto, la ricorrente ha presentato ricorso al TAR Lazio – Roma chiedendo che ordinasse al la rettifica della graduatoria con CP_1
l'espulsione dei soggetti privi di titolo e rideterminasse le sedi disponibili, ora per allora, ed infine che riavviasse, per ciascuna annualità, dal 2019, le operazioni di convocazione dei ricorrenti, previo annullamento del provvedimento di depennamento …; 19. Il TAR , CP_11
con sentenza n. 13067 del 13.10.2022, ha accolto il ricorso ed ha ordinato all'Amministrazione ivi resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di mesi tre, nominando già il CommiSArio ad Acta in caso di perdurante inottemperanza …
; 20. L'Amministrazione poi, con provvedimento prot. n. 2197 del 19.09.2022 si è limitata a risolvere il contratto di lavoro di alcuni di coloro che erano inseriti in graduatoria con riserva … senza tuttavia provvedere all'annullamento del provvedimento di depennamento della ricorrente, né a consentirle una sua riassegnazione in base alla posizione meritoriamente raggiunta in graduatoria …”, essendo evidente che con il ricorso in esame la
26 steSA lamentava l'ingiusta/inesatta/insufficiente esecuzione, a proprio dire, della sentenza emeSA dal TAR Lazio n. 13067 del 13-10-2022, ed aveva chiesto al giudice ordinario di ordinare all'Amministrazione scolastica di emettere i provvedimenti che costituivano, a suo parere, la giusta esecuzione della sentenza già emeSA dal giudice amministrativo;
una simile domanda costituiva evidentemente il precipuo oggetto del giudizio di ottemperanza previsto dagli artt. 112 e ss. D. Lgs. n. 104/10 e doveva essere proposta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 113, co. 1, e dell'art. 112, co. 2, lett. b), D. Lgs. n. 104/10, “al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta”, ovvero, nella fattispecie, al TAR Lazio -
Roma; era quindi evidente che il giudice ordinario adito era privo di giurisdizione sotto plurimi profili;
il resistente chiedeva quindi che il Tribunale del lavoro di Macerata CP_1 volesse accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in merito alla presente controversia, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo, con i consequenziali provvedimenti;
il convenuto eccepiva altresì il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti almeno di tutti gli ulteriori dirigenti scolastici neoimmessi in ruolo nell' 2021- Pt_3
2022 a seguito dell'Avviso n. AOODGPER 25261 del 9-8-2021, i quali, al pari della ricorrente, non avevano potuto “beneficiare” delle sedi allora già assegnate ad altri dirigenti scolastici, e tornate vacanti nella successiva sessione di assunzioni ed a seguito della risoluzione dei contratti di lavoro stipulati con i dirigenti scolastici che erano stati inseriti in graduatoria con riserva e che avevano visto poi la revoca in sede di merito dei provvedimenti cautelari favorevoli che ne avevano consentito l'immissione in ruolo, c.d. “asteriscati”; qualora le domande proposte dalla fossero state ritenute fondate, gli ulteriori Pt_1
dirigenti scolastici neo-immessi in ruolo nell'a. s. 2021-2022 a seguito dell'Avviso n.
AOODGPER 25261 del 9-8-2021 (ed in particolare quelli che occupavano in graduatoria una posizione poziore rispetto a quella della ricorrente) avrebbero potuto vedersi pregiudicati ove una delle sedi dagli stessi indicate e non conseguite fosse stata assegnata alla Pt_1
all'esito del presente giudizio, essendo pertanto litisconsorti neceSAri;
il resistente chiedeva quindi che il giudice ordinasse l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti nel termine perentorio da fiSArsi ex art. 102, co. 2, c.p.c., a pena di estinzione del processo in base al disposto di cui all'art. 307 c.p.c. .
L'Amministrazione resistente eccepiva inoltre, sempre in via pregiudiziale-preliminare,
l'impossibilità in astratto di eseguire un eventuale provvedimento di accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, di assegnazione alla ricorrente di una sede sita nella regione
27 Marche nell'a. s. 2023/2024: dalla nota USR Marche prot. 16459 del 17-7-2023 inviata all'Amministrazione centrale ed avente ad oggetto il numero dei posti da dirigente scolastico vacanti e disponibili per l' 2023/2024 e dal relativo prospetto allegato, emergeva che a Pt_3
seguito delle operazioni di mobilità non era residuato alcun posto vacante e disponibile da dirigente scolastico nella regione per l'a. s. 2023/2024; stante l'impossibilità, anche CP_2
in astratto, di procedere all'immediata assegnazione richiesta dalla ricorrente, quest'ultima difettava di interesse ad agire in relazione alle domande proposte, dovendo quindi rigettarsi in rito la domanda cautelare avversaria;
nel merito il eccepiva che la domanda CP_1
proposta dalla ricorrente era palesemente infondata: quanto all'asserito “errore della attribuzione della sede di servizio per la presenza in graduatoria di soggetti non aventi titolo
(c.d. “asteriscati”)”, poiché la ricorrente lamentava il fatto che sedi a lei “gradite”, cioè espresse nell'elenco delle preferenze in posizione poziore rispetto alla regione di CP_47
effettiva assegnazione, sarebbero state assegnate, nella tornata di assunzioni che aveva intereSAto la ad aspiranti dirigenti scolastici inseriti in graduatoria in posizione Pt_1 poziore, ma con riserva poi sciolta in senso negativo (cd. “asteriscati”), in quanto inizialmente destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli emessi dal giudice amministrativo, successivamente revocati in sede di merito dal medesimo giudice, tale doglianza era infondata: l'Amministrazione con decreto dipartimentale della Direzione
Generale per il Personale scolastico del , prot. n. 2197 del 19-9-2022, Controparte_1
in esecuzione della sentenza n. 5535/22 del Consiglio di Stato, aveva disposto il depennamento dalla graduatoria definitiva di merito dei soggetti “asteriscati”, da cui era scaturita inevitabilmente la risoluzione dei contratti di lavoro nelle more stipulati e, quindi, la conseguente destituzione dal servizio e revoca dell'incarico dirigenziale conferito ai riservisti immessi in servizio;
il aveva quindi provveduto, obbligato, a dare esecuzione alla CP_1
sentenza, così come agli ulteriori provvedimenti giurisdizionali di analogo tenore;
quanto, poi, all'ulteriore sentenza n. 13067 del 13-10-2022 del TAR Lazio, eSA non aveva affatto ordinato all'Amministrazione scolastica di rideterminare, ora per allora, le sedi disponibili, né di riavviare, per ciascuna annualità, dal 2019, le operazioni di convocazione dei ricorrenti, previo annullamento del provvedimento di depennamento: tale sentenza si era invece limitata ad ordinare all'Amministrazione “di provvedere … con un provvedimento espresso nel termine di mesi tre dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve”, precisando, in motivazione, che: “E' giurisprudenza
28 costante di questa Sezione quella per cui il ricorso deve essere accolto quanto alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, posto che la direttiva
2005/36/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il d. lgs. 206/2007, stabilisce che il procedimento in questione deve concludersi nel termine di 4 mesi. Non può invece accogliersi la domanda volta all'accertamento del fondamento dell'istanza, in quanto tale determinazione spetta alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione (ex multis,
3590/2018)”; a seguito della diffida all'esecuzione della predetta sentenza inviata anche dalla ricorrente all'Amministrazione centrale, il aveva Controparte_1
provveduto, così come ordinato dal TAR Lazio, a pronunciarsi espreSAmente sulle istanze dei ricorrenti, come si evinceva dalla nota prot. n. 46827 del 29-12-2022; anche la sentenza n. 13067 del 13-10-2022 del TAR , pertanto, era stata correttamente eseguita CP_11 dall'Amministrazione scolastica e quindi legittima;
la pretesa di rideterminazione delle sedi disponibili e di riedizione delle operazioni di convocazione dei ricorrenti per ciascuna annualità a partire dal 2019, previo annullamento dei provvedimenti di depennamento, era infatti priva di ordini giudiziali e di fondamenti normativi;
inoltre l'attuazione della richiesta della di rideterminazione di tutte le assegnazioni degli ultimi 4 anni, era Pt_1 organizzativamente impossibile da effettuare oltre che gravosa per il buon andamento dell'amministrazione scolastica;
comunque, in ossequio al principio di legalità ed imparzialità ex art. 97 Cost., l'amministrazione aveva sempre dato esecuzione ai disposti giurisdizionali nei limiti degli ordini in essi contenuti con effetti limitati alle parti dei giudizi, garantendo sempre la tutela di tutti gli interessi coinvolti e non avendo alcuna facoltà di modificare né il disposto né la portata applicativa;
infatti, inizialmente l'amministrazione, in ossequio a quanto stabilito dall'autorità giudiziaria, si era limitata ad inserire in graduatoria i nominativi dei vincitori riservisti, disponendo, in occasione delle convocazioni, che gli UU.SS.RR. assegnatari procedessero al mero accantonamento del posto e non già all'assunzione dei candidati inseriti con riserva;
nuovamente adito dai ricorrenti, il giudice, a seguito di ricorso in ottemperanza delle misure cautelari disposte, aveva stabilito “che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella steSA conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro” (TAR Lazio ord. n. 7904/2019), di conseguenza l'Amministrazione aveva dovuto stipulare i relativi contratti seppure con clausola risolutiva espreSA legata
29 all'esito del giudizio;
solo a seguito della pubblicazione delle sentenze nn. 1350/22,
3132/2022 e 5535/22, il aveva potuto procedere al depennamento dei nominativi CP_1 dei vincitori riservisti inseriti nella graduatoria di merito;
in relazione alla posizione dell'ex- dirigente scolastico risultato nel 2021 assegnatario con riserva di una sede CP_54 nella regione in quanto collocatosi in posizione poziore rispetto alla CP_2 Pt_1
(posizione n. 2700 a fronte del n. 2824 della ricorrente) e destinatario di un provvedimento cautelare favorevole emesso dal Consiglio di Stato, non rispondeva a verità il fatto che l'Amministrazione scolastica non aveva risolto il relativo rapporto di lavoro a seguito della sentenza di merito sfavorevole al dipendente, in quanto l'USR Marche, con DDG n. 26 del
13-1-2023, aveva risolto il rapporto di lavoro con l'ex D.S. ed aveva CP_54
restituito il medesimo al ruolo docente, assegnando in reggenza la sede già guidata dal CP_54
(I.C. Fracassetti-Capodarco di Fermo) e successivamente assegnando detto Istituto scolastico ad un D.S. titolare a seguito delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2023/2024, come da DDG
n. 629 del 15-7-2023; inoltre era palese la carenza di prove concrete a supporto della pretesa di parte ricorrente;
anche ove l'Amministrazione scolastica non avesse ab origine assegnato le sedi ai soggetti “asteriscati”, destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli, in violazione di provvedimenti giurisdizionali esecutivi, la ricorrente non avrebbe verosimilmente comunque ottenuto l'assegnazione nella regione né con ogni CP_2 probabilità nelle regioni limitrofe: infatti dalla tabella riportata nel ricorso si evinceva che l'ultimo per posizione in graduatoria dei soggetti “asteriscati” risultato assegnatario di una sede gradita alla era proprio posizionatosi al n. 2700 della Pt_1 CP_54 graduatoria;
la distanza in graduatoria tra il e la era di ben 124 posti;
pertanto CP_54 Pt_1
non era plausibile ritenere certo e neppure ipotizzare che nessuno dei 123 aspiranti ricompresi tra il n. 2700 ed il n. 2824 della graduatoria non avrebbe indicato tra le proprie preferenze prioritarie le regioni gradite anche alla ricorrente, circostanza che avrebbe determinato, in sede di ipotetica ma inattuabile riedizione delle operazioni di assegnazione delle sedi,
l'assegnazione in ogni caso delle sedi gradite alla ad altri aspiranti collocatisi in Pt_1 graduatoria in posizione poziore rispetto a lei;
quanto alla asserita “erroneità della originaria sede assegnata – individuazione dei posti nella regione o limitrofe – violazione CP_2
dell'art. 407 comma 3 del d. lgs. 297/1994 – Violazione dell'art. 15 del bando di concorso”, considerato che la ricorrente contestava l'operato dell'amministrazione lamentandone l'illegittimità, ritenendo che, nell'assegnazione dei posti messi a concorso, alcuni candidati,
30 pur occupando una posizione peggiore in graduatoria in quanto convocati successivamente al primo gruppo, avessero ricevuto un miglior trattamento nella scelta delle sedi, mentre la era stata assegnata all' settima regione scelta, invece che in una di Pt_1 CP_47
quelle scelte prima del , sostenendo che, a seguito della rinuncia di alcuni candidati, CP_47 ella avrebbe avuto diritto di essere interpellata nuovamente, insieme a quei vincitori che non erano stati soddisfatti con assegnazione di sede presso la prima regione prescelta, ritenendo che, se l'Amministrazione avesse diversamente operato, ella avrebbe potuto essere assegnata in una delle sedi liberatesi nelle regioni scelte per prime a seguito delle rinunce;
a parere del
, a seguito di scorrimento della graduatoria di merito, 387 vincitori (oltre 9 posti CP_1 riservati al concorso 2011 della Campania), tra cui la ricorrente collocatasi nella posizione
2825, erano stati assegnati dal ai ruoli regionali dei dirigenti scolastici sulla base CP_1 dell'ordine di graduatoria e delle preferenze dagli stessi espresse;
l'ultimo vincitore assegnato era stato il n. 2907; solo successivamente, ed a seguito delle rinunce comunicate dagli con nota prot. 26374 del 24-8-2021, il aveva pubblicato un avviso Parte_4 CP_1 relativo allo scorrimento della graduatoria per un numero presunto di 17 posizioni, con possibilità di esprimere le preferenze per le assegnazioni sulla piattaforma deputata allo svolgimento delle operazioni;
la ricorrente verosimilmente nutriva l'infondata aspettativa che,
a seguito della rinuncia di alcuni candidati assegnati alle regioni meridionali dell'Italia, i docenti, sebbene già assegnati ai ruoli regionali con posti disponibili nell'ordine di preferenza a suo tempo espresso, avrebbero avuto diritto ad essere interpellati previamente a quei vincitori collocati in posizione deteriore, così da poter ottenere assegnazione di sede presso la prima regione prescelta o, comunque, di maggior gradimento, ma ciò non poteva verificarsi:
a differenza del paSAto, per la prima volta il reclutamento dei dirigenti scolastici si era svolto nell'anno 2017 su base nazionale, cosicché i candidati che vi avevano preso parte avevano preliminarmente accettato, barrando una apposita casella nella domanda, la possibilità di essere immessi in ruolo in una delle sedi vacanti e disponibili sull'intero territorio nazionale;
era quindi infondata l'aspettativa della ricorrente di poter liberamente optare per le sedi di maggior gradimento in detrimento della parità di trattamento dei diversi aspiranti, della natura unitaria e della neceSAria definitività della graduatoria di merito, pregiudicate in caso di provvedimenti che disponessero delle assegnazioni prescindendo dai presupposti di fatto e di diritto (sedi disponibili in rapporto all'ordine di preferenza individuale delle regioni) esistenti nel momento della chiamata al ruolo, in dipendenza delle rinunce sopravvenute alle predette
31 assegnazioni;
nel momento in cui la ricorrente era stata assegnata (pos. 2825 su 2907), come da prospetto delle assegnazioni del 13-8-2021, erano rimasti vacanti e disponibili posti di D.
S. soltanto nelle regioni , , Friuli Venezia CP_47 CP_15 CP_17 CP_25 CP_32
Giulia, e quindi tutte le altre posizioni dalla steSA desiderate erano già tutte esaurite;
i posti da assegnare complessivamente in tutte le regioni erano 387, perché sui 9 posti vacanti e disponibili in Campania avevano precedenza di scelta i candidati del concorso regionale della
Campania del 2011; come sempre avvenuto in precedenza, le regioni del centro-sud erano le più richieste in qualsiasi concorso, per cui era impossibile poter aspirare ad una di quelle indicate da una posizione quasi finale;
ugualmente priva di fondamento e indimostrata era anche l'affermazione della ricorrente secondo cui i soggetti collocati successivamente alla sua posizione avevano potuto scegliere ed ottenere sedi più agevoli e più vicine perché rifiutate da altri, che la ricorrente, sebbene collocata in posizione migliore, non aveva avuto la possibilità di ottenere prima dello scorrimento, perché obbligata a scegliere tra i posti a disposizione in quel frangente;
la convocata dall' aveva operato le Pt_1 CP_47 proprie scelte ma in occasione della presa di servizio, l'1-9-2021, aveva comunicato la propria rinuncia;
poiché l'1 settembre era il giorno di avvio dell'anno scolastico, l'Ufficio preposto aveva già esaurito tutte le procedure per il corretto avvio dello stesso, non essendovi quindi più posti da coprire perché si era già proceduto alle assegnazioni dei candidati agli Parte_4 oltre che alle sostituzioni di coloro che nelle more avevano fatto pervenire la propria rinuncia;
pertanto non vi erano stati ulteriori scorrimenti se non in occasione delle assegnazioni per l'avvio del successivo nell'agosto 2022; ove anche la avesse rinunciato qualche Pt_3 Pt_1 giorno prima, quando vi erano ancora sedi da coprire, comunque non sarebbe stata assegnata alla regione infatti, i vincitori che avevano rinunciato alle sedi loro assegnate erano CP_2 solo dieci e tra le regioni ambite dalla ricorrente, indicate prima della regione , ve ne CP_47
era solo una in a cui avrebbe potuto ambire;
essendo però la una tra le CP_39 CP_39 regioni molto richieste ed in considerazione del numero di candidati in posizione migliore rispetto a quella della ricorrente che avevano indicato tale regione tra le prime preferenze, era improbabile che alla steSA potesse essere assegnato tale unico posto;
con il prospetto allegato il resistente intendeva perciò dimostrare l'impossibilità della di aggiudicarsi l'unico Pt_1
posto liberatosi in a seguito delle rinunce pervenute dopo le assegnazioni del 13-8- CP_39
2021: pur considerando solo i candidati che avevano indicato la regione tra le prime CP_39
sei, si conteggiavano già circa 200 candidati che, occupando una posizione precedente alla
32 ricorrente, avrebbero comunque dovuto essere interpellati prima della steSA e quindi avrebbero avuto maggiori possibilità di essere assegnati su quell'unico posto vacante e disponibile;
inoltre la maggior parte delle località della regione era distante da CP_39
PO PI (MC) tanto quanto Verona, sede assegnata alla ricorrente.
Richiamata quindi la disciplina applicabile: l'art. 15, co. 2, del bando di concorso, che disponeva: "i vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria
e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR", l'art. 20 del
Regolamento concorsuale, contenuto nel D.M. 3-8-2017 n.138, che stabiliva: “le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili, in ciascun
USR per anno scolastico, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché la giurisprudenza amministrativa
(Cons. Stato, Sez. IV, 14-1-2013 n. 161) secondo cui “in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso l'Amministrazione non ha alcun potere discrezionale di gestione, e ciò in quanto si tratta di un tipico procedimento concorsuale, come tale strettamente regolato dal bando;
e ciò, dunque, impone di escludere che l'Amministrazione medesima poSA, per propria autonoma iniziativa o a seguito ad estemporanei accordi sindacali, legittimamente derogare alla taSAtività dell'ordine di graduatoria e modificare discretivamente i criteri di assegnazione dopo la formale indizione della procedura concorsuale”;, il CP_1 resistente affermava la legittimità dell'operato dell'Amministrazione: l'assenza di violazione di legge era confermata dalla mancanza di norme sia di rango primario, ad es. nel T.U.P.I (D.
Lgs. n. 165/01), sia di rango secondario, quali il Regolamento 3-8-2017 e il bando di concorso, che imponessero, all'esito delle rinunce, di effettuare, prima di rivolgersi agli aspiranti pretermessi nell'ordine di graduatoria, un interpello fra i dirigenti scolastici già inseriti nei ruoli regionali per consentire loro di optare, secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria nazionale, per i posti oggetto di rinuncia;
il non aveva perciò derogato alla CP_1 taSAtività dell'ordine di graduatoria nell'assegnazione né modificato i criteri di assegnazione dopo la formale indizione della procedura;
legittimamente il aveva gestito le CP_1
rinunce attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso;
il criterio della meritocrazia risultava inoltre rispettato, poiché le assegnazioni dei dirigenti ai ruoli regionali e la successiva attribuzione delle sedi erano avvenute nel rispetto della posizione occupata in
33 graduatoria dagli intereSAti ed erano state contemperate con la tutela del principio del buon andamento dell'azione amministrativa;
l'applicazione di un diverso criterio che assegnasse in via definitiva i vincitori alle regioni tenendo conto delle esigenze di questi ultimi, sia per l'inizio dell'anno scolastico, sia come principio generale, avrebbe comportato soprattutto una situazione di incertezza e di aggravio delle attività amministrative a causa di inevitabili ripercussioni negative per l'avvio dell'anno scolastico, in quanto l'assegnazione non poteva essere temporanea;
il Regolamento n. 138/17 prevedeva, all'art. 20: “i vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica” e “i dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”; il bando di concorso, all'art. 15, stabiliva: “I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”, durata minima triennale, ex art. 19 D. Lgs. 165/01, ed, in relazione ai
Dirigenti scolastici, coerente con la durata, triennale, del Piano dell'offerta formativa;
pertanto la ricorrente non aveva tenuto nella debita considerazione le superiori esigenze organizzative dell'attività scolastica e la superiore importanza di un corretto avvio dell'anno scolastico, obiettivo che il non poteva disattendere;
non risultava quindi CP_1 ammissibile una deroga alla disciplina relativa al conferimento degli incarichi dei dirigenti scolastici senza violare la normativa in materia;
regolarmente convocata, la ricorrente non aveva preso servizio, e non era possibile non assumere servizio all'infinito fino a quando non si fosse creata la situazione desiderata;
la ricorrente avrebbe potuto più opportunamente assumere servizio nel ruolo di dirigente scolastico e successivamente attivare gli istituti applicabili, quale la mobilità interregionale, le tutele previste dalla L. 104/92, permessi o congedo, ove le fossero state riconosciute per i propri congiunti, ai fini anche di un avvicinamento al luogo di residenza;
non essendo possibile quindi soprassedere alla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro, il , in applicazione dell'art. 15 co. 4 del bando CP_1
del corso-concorso in questione, aveva adottato il decreto ricognitivo delle rinunce con il conseguente depennamento dalla graduatoria;
il bando di concorso era chiaro al riguardo: “I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. “Sono altresì
34 depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma
3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l'assunzione medesima”; il co. 4 prevedeva la situazione in cui era incorsa la ricorrente, perfettamente a conoscenza delle conseguenze della propria azione, non potendo l'Amministrazione agire diversamente;
il comportamento tenuto dalla ricorrente era quello disciplinato dall'art. 15 co. 4 del bando: non era consentito a un candidato insoddisfatto della regione di assegnazione rinunciare per essere collocato in testa agli altri candidati idonei e poter scegliere per primo la sede di assegnazione nel successivo scorrimento di graduatoria;
al fine di evitare tali comportamenti elusivi in danno di tutti i concorrenti l'art. 15 co. 4 del bando aveva disposto il depennamento dalla graduatoria di quanti rinunciassero all'incarico; sarebbe infatti risultato paradoSAle per qualsiasi procedura concorsuale che il candidato vincitore potesse rinunciare alla sottoscrizione del contratto di lavoro ove non soddisfatto della sede assegnata, per ottenere la possibilità di essere il primo candidato a scegliere la sede con lo scorrimento della graduatoria.
Quanto all'asserita “illegittimità del depennamento dalla graduatoria concorsuale e sussistenza di “giustificati motivi” – violazione e falsa applicazione di legge (articoli 1, 2, 3,
4, 32, 35 co. 1, 36 e 97 Cost.; art. 3, 7, 10 e ss. L. 241/1990; art. 2, 12, 13, 14 e 15 del bando di concorso)”, a parere della ricorrente, l'Amministrazione scolastica non avrebbe dovuto tenere conto della rinuncia all'incarico da lei trasmeSA l'1-9-2021, ma, a seguito delle successive comunicazioni della steSA, avrebbe dovuto applicare in suo favore la disposizione dell'art. 15, co. 4, secondo periodo, del bando del corso-concorso per dirigenti scolastici di cui al DDG n. 1259/17, a norma del quale “Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano
l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l'assunzione medesima”, in quanto il giustificato motivo che avrebbe impedito la presa di servizio da parte della ricorrente sarebbe stato individuabile nelle problematiche di salute di natura tumorale del coniuge e nei problemi di salute della suocera della ricorrente, solo in epoca successiva, il 29-9-2022, sfociati nel riconoscimento della steSA quale portatrice di handicap grave ex art. 33, co. 3, L. n. 104/92 (con individuazione dell'odierna ricorrente, secondo quanto riferito in ricorso, quale referente unica per l'assistenza della
35 suocera); tale questione era, a parere del resistente, logicamente prioritaria al fine CP_1
della risoluzione della presente controversia, in quanto la manifestazione da parte della di un'espreSA rinuncia all'incarico in data 1-9-2021, aveva correttamente Pt_1
determinato l'applicazione nei suoi confronti dell'art. 15, co. 4, primo periodo del bando del corso-concorso per dirigenti scolastici cui aveva partecipato, a norma del quale “I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria”; la ricorrente, infatti, non aveva richiesto un differimento della presa di servizio presso la sede assegnatale per motivi familiari, bensì aveva espreSAmente rinunciato all'assunzione, dichiarazione che aveva determinato il depennamento della steSA dalla graduatoria del corso-concorso in questione, in virtù della disposizione poc'anzi richiamata;
tale circostanza risultava logicamente assorbente e determinava di per sé l'irrilevanza di qualsivoglia ulteriore argomentazione e/o doglianza espreSA;
le successive comunicazioni della ricorrente con le quali ella aveva spiegato le proprie vicissitudini familiari, comunque ribadendo di non potersi allontanare dalla propria residenza, non potevano certamente sfociare nella pretesa assegnazione di una nuova sede più gradita, che avrebbe evidentemente inficiato la validità delle operazioni di assegnazione delle sedi da svolgersi in unica soluzione, in base alle preferenze espresse dagli aspiranti in ordine di graduatoria, per ciascuna tornata di assunzioni, né poteva determinare l'applicazione, in favore della ricorrente, del richiamato art. 15, co. 4, secondo periodo, del bando di concorso, in quanto detta norma autorizzava, in ipotesi di “giustificato motivo”, soltanto il differimento della presa di servizio presso la medesima sede già assegnata all'aspirante, mentre non consentiva l'assegnazione dell'aspirante dipendente ad una nuova e diversa sede a lui più gradita;
l'apprezzamento delle questioni familiari esposte dalla ricorrente quale “giustificato motivo” per la mancata tempestiva presa di servizio presso la sede assegnata rientrava comunque nella discrezionalità dell'Amministrazione scolastica, come confermato anche dalla giurisprudenza sul punto richiamata in ricorso, e quindi la ricorrente non poteva in alcun modo ritenere di avere diritto al riconoscimento del suddetto
"giustificato motivo" (né poteva demandare il relativo accertamento al giudice ordinario, privo di giurisdizione in merito all'esercizio della discrezionalità amministrativa della P.A.); in relazione alla asserita “disparità di trattamento rispetto ad altri vincitori di concorso” ugualmente depennati … invece spontaneamente reinseriti nella graduatoria, con riferimento, in particolare, alla posizione di n. 3 ex-depennati che erano poi stati reinseriti in graduatoria in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di primo grado loro favorevoli, non vi era
36 alcuna evidenza dell'asserita analogia della loro posizione rispetto a quella della ricorrente, dovendo peraltro considerarsi che il reinserimento di un concorrente in graduatoria a seguito di un provvedimento giurisdizionale favorevole esecutivo, ancorché non definitivo, come nel caso della sentenza del giudice di primo grado, costituiva un atto dovuto da parte dell'Amministrazione, la quale non esercitava alcuna discrezionalità nell'eseguire quanto disposto dal giudice;
quindi non vi era stata alcuna disparità di trattamento;
il aveva CP_1 quindi concluso chiedendo:
“- in via pregiudiziale-preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in capo al Giudice ordinario sulla controversia nella fattispecie instaurata dalla Prof.SA
, per essere munito di giurisdizione il Giudice amministrativo, con ogni Parte_1
conseguente statuizione, per i motivi di cui in premeSA;
“- ancora in via pregiudiziale-preliminare, accertare e dichiarare il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti neceSAri, da individuarsi quanto meno negli ulteriori dirigenti scolastici neo-immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021-2022 a seguito dell' Avviso n. AOODGPER 25261 del 09.08.2021 (all. 4 e 4-a), e per l'effetto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro ai sensi degli artt. 102 e
307 c.p.c., per le ragioni esposte in premeSA;
“- sempre in via pregiudiziale-preliminare, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire in capo alla prof.SA , stante l'assenza di posti vacanti e disponibili Parte_1
da dirigente scolastico nella regione per il corrente anno scolastico 2023/2024, e per CP_2
l'effetto rigettare in rito la domanda e/o disporre ogni conseguente statuizione, per i motivi di cui in premeSA;
“- nel merito, rigettare le domande proposte dalla prof.SA nel presente Parte_1 procedimento, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, o con la statuizione ritenuta del caso, per i motivi di cui in narrativa;
”.
Con provvedimento del 18-1-2025 il ricorso ex art. 700 c.p.c. era stato respinto.
Quindi la causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante lettura del dispositivo, con fiSAzione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Le domande proposte dalla ricorrente sono risultate infondate.
37 La procedura seguita per l'attribuzione dei posti di Dirigente Scolastico nell'ambito del corso- concorso bandito dal convenuto ed al quale la ricorrente ha partecipato risulta CP_1 regolare, in quanto non appare possibile, nel rispetto della normativa in materia, a fronte della rinuncia all'assunzione comunicata dal candidato vincitore, consentire a quest'ultimo di ottenere una diversa assegnazione, eventualmente in regione diversa e più vicina rispetto a quella assegnata, mediante ad es. una ricollocazione in graduatoria in vista dello scorrimento della steSA e della chiamata dei vincitori collocati nelle posizioni successive in graduatoria per la copertura dei posti nelle more divenuti vacanti.
In applicazione della disciplina generale e di quella specifica concorsuale, ciascun vincitore ottiene l'assegnazione del posto di D.S. in contemporanea considerazione della posizione occupata in graduatoria nel momento della chiamata e dei posti che risultino vacanti sempre nel medesimo momento in relazione alle preferenze espresse, non rilevando in alcun modo che successivamente alla scelta effettuata, ovvero, come nella fattispecie in esame, siano divenuti vacanti e quindi assegnabili posti di D.S. che non lo erano nel momento dell'assegnazione alla del posto di D.S. . Pt_1
Anche in relazione agli ammessi in graduatoria ed assegnatari dei relativi posti con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari, successivamente esclusi dalla graduatoria e destinatari della risoluzione del contratto a seguito del rigetto della propria domanda con le rispettive decisioni giurisdizionali di merito, la condotta del resistente appare corretta;
del CP_1
resto anche la ricorrente, ove accolta la propria istanza di tutela urgente, avrebbe ottenuto un identico risultato, cui l'Amministrazione convenuta sarebbe stata tenuta a dare esecuzione.
Con riferimento al tenore della sentenza del TAR – LAZIO – Sez. Terza Bis n. 13067 del 13-
10-2022, sulla domanda proposta dai ricorrenti, tra cui la rivolta ad ottenere “… Pt_1
l'annullamento … del rifiuto prestato dal RISPETTO Controparte_1
ALL'ISTANZA/DIFFIDA NOTIFICATA IL 14/7/2022 - RIPUBBLICAZIONE E
RIDETERMINAZIONE GRADUATORIA DI merito di cui alla procedura concorsuale indetta per mezzo del D.D.G. 1259 DEL 23/11/2017 approvata con decreto prot. n. AOODPIT n.
1205 del 1° agosto 2019 con riguardo a ciascuna regione”, e “… diretta: “1. a rettificare in esecuzione del giudicato di cui alle sentenze nn n. 1350 del 25/02/2022 Consiglio di Stato, n.
3132 e 5535 rispettivamente pubblicate il 26.04.2022 ed il 04.07.2022 la graduatoria GM di cui alla procedura concorsuale indetta per mezzo del D.D.G. 1259 DEL 23/11/2017 nonché alle sentenze n. 1350 del 25/02/2022, n. 3132 del 26/04/2022 e del 04/07/2022 n. 5535 la
38 graduatoria di merito di cui alla procedura concorsuale indetta per mezzo del D.D.G. 1259
DEL 23/11/2017; “2. a rideterminare per l'effetto le sedi disponibili, ora per allora, con decorrenza dalla data della pubblicazione della graduatoria approvata con decreto prot. n.
AOODPIT n. 1205 del 1° agosto 2019 con riguardo a ciascuna regione;
“3. a revocare, per
l'effetto, il depennamento disposto nei confronti dei ricorrenti.”, considerato che: “Stante
l'inerzia del , parte ricorrente ha proposto ricorso volto all'accertamento CP_63 dell'illegittimità del silenzio. … . “È giurisprudenza costante di questa Sezione quella per cui il ricorso deve essere accolto quanto alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, posto che la direttiva 2005/36/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 206/2007, stabilisce che il procedimento in questione deve concludersi nel termine di 4 mesi.
“Non può invece accogliersi la domanda volta all'accertamento del fondamento dell'istanza, in quanto tale determinazione spetta alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione (ex multis, 3590/2018). “In conclusione, può essere accolta la domanda concernente l'ordine all'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di mesi tre dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. “In caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione si nomina quale CommiSArio ad Acta il Dirigente
Generale competente per materia senza facoltà di delega e senza diritto al compenso affinché provveda nell'ulteriore termine di tre mesi. …”, il Tribunale adito ha statuito:
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie e per l'effetto ordina all'Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di mesi tre dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve. “Nomina quale CommiSArio ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale competente per materia senza facoltà di delega e senza diritto al compenso affinché provveda nell'ulteriore termine di tre mesi.” (doc. 19 del fascicolo di parte ricorrente).
In esecuzione di tale ordine giudiziale, il convenuto – CP_1 [...]
, con Controparte_64
Decreto n. 2197 del 19-9-2022, ha disposto quanto segue:
“Art. 1
39 “I proff. , , , CP_50 CP_44 CP_19 Parte_2 Persona_4
, , , Persona_5 Controparte_9 CP_51 CP_28 Per_6
, ,
[...] Controparte_52 Controparte_53 CP_10 CP_54 [...]
, , CP_13 Controparte_55 Controparte_6 CP_31 Controparte_38
, , , Controparte_56 Controparte_57 Controparte_58 Controparte_59
, , , e Controparte_16 Controparte_27 CP_8 Controparte_12 CP_20 inseriti con riserva nella graduatoria di merito del corso-concorso CP_60
nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici bandito con
D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT
1205 del 1° agosto 2019 e successive modifiche, sono depennati dalla predetta graduatoria.
“Art. 2
“Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Lazio entro 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità.” (doc. 20 del fasc. di parte ricorrente); alcuna altra disposizione è contenuta in detto provvedimento, né legittimamente poteva o doveva esservi.
L'Amministrazione resistente ha dimostrato che i suindicati candidati depennati dalla graduatoria sono stati destinatari della risoluzione del contratto stipulato quali D.S. in virtù della clausola risolutiva espreSA in ciascuno di essi contenuta, in quanto inseriti in graduatoria con riserva, né la ricorrente ha dimostrato che vi fossero posti disponibili a lei assegnabili nelle altre Regioni dalla steSA indicate come preferite nel momento in cui aveva ottenuto l'assegnazione del posto di D.S. nella RE . CP_47
Deve comunque rilevarsi la circostanza dirimente per la decisione della presente controversia: la in data 31-8-2021, ha rinunciato all'assunzione come D.S., con dichiarazione Pt_1
che ha prodotto effetti definitivi (confermata anche con la terza ed ultima pec inviata al convenuto il 5-9-2021) e non si è avvalsa invece della possibilità consentita dalla CP_1
normativa di ritardare la presa di servizio nella sede assegnata, istanza che le avrebbe eventualmente, ove accolta, consentito di posticipare nel tempo la presa di servizio nella
RE , salvo sempre l'apprezzamento delle questioni familiari esposte dalla CP_47
ricorrente quale “giustificato motivo” della mancata tempestiva presa di servizio presso la sede assegnata, rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione scolastica, e per tale motivo
40 non valutabile da questo giudicante, il quale altrimenti si sostituirebbe alla P.A. nell'espressione della discrezionalità alla steSA riservata.
Il Decreto 3 agosto 2017, n. 138 del , Controparte_3
“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre
2015, n. 208.” prevede: “Art. 20. Vincitori.
“1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti messi a concorso con il relativo Bando, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
“2. Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti è determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell'ordine di graduatoria
e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria.
I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. …
“3. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 2, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal Bando per l'assunzione medesima.
“4. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.
“5. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti
e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in
41 servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”.
Il bando di concorso, all'art. 15, stabilisce: “I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”, durata minima triennale, ex art. 19 D. Lgs. 165/01, ed, in relazione ai Dirigenti scolastici, coerente con la durata, triennale, del Piano dell'offerta formativa.
Ritualmente convocata, la ricorrente non ha preso servizio, mentre avrebbe potuto assumere servizio nel ruolo di D. S. e successivamente attivare gli istituti applicabili, quale la mobilità interregionale, le tutele previste dalla L. 104/92, permessi o congedo, ove le fossero state riconosciute per i propri congiunti, ed altresì ai fini anche di un avvicinamento al luogo di residenza.
Non essendo possibile quindi non tenere conto della mancata sottoscrizione del contratto di lavoro, il , in applicazione dell'art. 15 co. 4 del bando del corso-concorso in CP_1
questione, aveva adottato il decreto ricognitivo delle rinunce con il conseguente depennamento dalla graduatoria.
Il bando del corso-concorso, contenuto nel D.D.G. del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione del 23-11-2027, è chiaro in tal senso:
“Art. 15 Vincitori
“1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2.
“2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.
“3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto scolastica.
Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi
3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.
42 “4. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per
l'assunzione medesima.
“5. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.”.
Il co. 4 disciplina precisamente la situazione in cui è incorsa la ricorrente, perfettamente a conoscenza delle conseguenze della propria azione, non potendo l'Amministrazione agire diversamente;
il comportamento tenuto dalla risulta disciplinato dall'art. 15 co. 4 Pt_1 del bando: non è consentito a un candidato insoddisfatto della regione di assegnazione rinunciare per essere collocato al primo posto precedendo gli altri candidati idonei così da poter scegliere per primo la sede di assegnazione nel successivo scorrimento di graduatoria;
al fine di evitare tali comportamenti, l'art. 15 co. 4 del bando stabilisce il depennamento dalla graduatoria di quanti rinuncino all'incarico; il candidato vincitore non può rinunciare alla sottoscrizione del contratto di lavoro ove non soddisfatto della sede assegnata, per acquisire così la possibilità di essere il primo candidato a scegliere la sede con lo scorrimento della graduatoria.
Considerato che l'art. 15, co. 4, secondo periodo, del bando del corso-concorso per dirigenti scolastici di cui al DDG n. 1259/17, secondo il quale “Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l'assunzione medesima”, la ricorrente avrebbe dovuto presentare, unitamente alla dichiarazione di non poter prendere temporaneamente servizio nella sede assegnata, documentazione attestante l'impedimento, in quanto il giustificato motivo eventualmente tale da impedire la presa di servizio da parte della asseritamente Pt_1 consistente nelle condizioni di salute di natura tumorale del coniuge e diversificati della
43 suocera, , deve rilevarsi che questi ultimi solo successivamente, il 29-9-2022, Persona_2
hanno consentito il riconoscimento della steSA quale portatrice di handicap grave ex art. 33, co. 3, L. n. 104/92 (con individuazione dell'odierna ricorrente, secondo quanto riferito in ricorso, quale referente unica per l'assistenza della suocera), ed il 30-9-2022, quale soggetto
“invalido ultraseSAntacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” con “decorrenza: 7/7/2022” (doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente), quindi ben oltre la data stabilita per la presa di servizio della ricorrente quale D.S. .
Peraltro deve osservarsi che la manifestazione da parte della di un'espreSA rinuncia Pt_1 all'incarico in data 1-9-2021, ha, preliminarmente rispetto ad ogni altra decisione e valutazione, determinato l'applicazione nei suoi confronti dell'art. 15, co. 4, primo periodo del bando del corso-concorso, secondo cui “I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria”; la ricorrente, infatti, non ha richiesto un differimento della presa di servizio presso la sede assegnatale per motivi familiari, bensì ha espreSAmente rinunciato all'assunzione, dichiarazione che ha determinato il depennamento della steSA dalla graduatoria del corso-concorso di cui trattasi, in virtù della disposizione sopra richiamata.
Detto comportamento risulta assorbente e dirimente ai fini della decisione, determinando l'irrilevanza di qualsiasi altra argomentazione e/o doglianza;
le successive comunicazioni della ricorrente con le quali la medesima ha esposto le problematiche familiari, comunque ribadendo di non potersi allontanare dalla propria residenza, non possono in alcun modo dare luogo alla pretesa assegnazione di una nuova sede più gradita o comunque diversa, condotta che se adottata, contrasta con la natura delle operazioni di assegnazione delle sedi da svolgersi in unica soluzione, in base alle preferenze espresse dagli aspiranti in ordine di graduatoria, per ciascuna tornata di assunzioni, né può determinare l'applicazione, in favore della ricorrente, dell'art. 15, co. 4, secondo periodo, del bando di concorso, in quanto detta norma autorizza, in ipotesi di “giustificato motivo”, soltanto il differimento della presa di servizio presso la medesima sede già assegnata al candidato vincitore, mentre non consente l'assegnazione dell'aspirante ad una nuova e diversa sede più gradita.
Inoltre la valutazione delle problematiche familiari addotte in questa sede dalla a Pt_1
titolo di “giustificato motivo” della mancata tempestiva presa di servizio presso la sede assegnata rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione scolastica, la quale deve valutare anche le proprie esigenze organizzative e di buon funzionamento del sistema scolastico, come
44 confermato anche dalla giurisprudenza;
conseguentemente la non può ritenere di Pt_1
avere diritto sic et simpliciter al riconoscimento del suddetto "giustificato motivo", e neppure può agire per ottenere il relativo accertamento dinanzi al giudice ordinario, trattandosi di materia rientrante nell'esercizio della discrezionalità amministrativa della P.A. .
Infine, quanto ad altri vincitori di concorso ugualmente “depennati” e poi reinseriti nella graduatoria in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di primo grado loro favorevoli, il reinserimento di un concorrente in graduatoria a seguito di un provvedimento giurisdizionale favorevole esecutivo, benché non definitivo, come in presenza di una sentenza del giudice di primo grado, costituisce un atto dovuto da parte dell'Amministrazione, la quale non esercita in tal caso alcuna discrezionalità nell'eseguire quanto disposto dal giudice con la suddetta sentenza, non sussistendo in tale evenienza alcuna disparità di trattamento.
Quanto alle spese di lite, la specifica novità della controversia giustifica la integrale compensazione delle stesse tra le parti.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
nei confronti delle Amministrazioni convenute indicate in epigrafe, come Pt_1
sopra rappresentate, con ricorso depositato il 22-12-2022, nel contraddittorio delle parti, contumacia del , ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione CP_1
respinta, così provvede:
1) respinge le domande proposte dalla ricorrente;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
FiSA in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 24-6-2025 Il Giudice
dott.SA Germana Russo
45