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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 7178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7178 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 3578 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Gianluca Barbieri, presso il cui studio elett.te domicilia in Ischia alla Via Dello Stadio n. 45 APPELLANTE E c.f. , in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Carla d'Alterio, elett.te domiciliato presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n. 1 al Palazzo San Giacomo APPELLATO NONCHE'
, c.f. Controparte_2 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di primo grado, così come proposta, per la non impugnabilità dell'estratto ruolo e per il difetto di interesse ad agire dell'attore ex art. 100 c.p.c., stante la rituale notifica della cartella esattoriale e la interruzione dei termini di prescrizione;
in via gradata, accogliere l'appello per la parte relativa alla condanna alla refusione delle spese di lite. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Per il 1) riformare la sentenza n. 36987/22 del Giudice di Pace di Napoli ed in Controparte_1 particolare dichiarare il difetto di interesse a ricorrere ex art. 100 cpc della sig.ra e l'inammissibile CP_2 impugnazione dell'estratto di ruolo;
2) condannare la parte soccombente alla rifusione, delle spese. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, Controparte_2 [...]
innanzi al Giudice di Pace di (r.g.n. 976/2022), impugnando la cartella di CP_1 CP_1
pagina 1 di 5 pagamento n. 0712015007280173000, di € 643,41, emessa per violazione del Codice della Strada, accertata nell'anno 2011, premettendo di essere venuta a conoscenza dei carichi a seguito di verifica estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione del credito, in relazione alla natura del carico, stante anche l'omessa notifica della cartella di pagamento impugnata, chiese dichiararsi l'annullamento e la cancellazione dai ruoli esattoriali della stessa, con vittoria delle spese di lite. Si costituì l'agente della riscossione, deducendo l'inammissibilità della domanda, in quanto fondata su estratto di ruolo, l'infondatezza delle doglianze relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e all'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria e chiedendo il rigetto della domanda. Il rimase contumace. Controparte_1
Il Giudice di Pace di con la sentenza n. 36897/2022, accolse la domanda e dichiarò CP_1 illegittima l'iscrizione esattoriale, nonché l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, eccependo in primo luogo la erroneità della stessa nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione su estratto di ruolo ovvero intervenuta la prescrizione del credito;
in secondo luogo, rilevando che il deposito dell'estratto ruolo giustifica l'omessa allegazione della cartella impugnata e che gli atti del ruolo esattoriale sono stati ritualmente notificati;
infine, censurando la condanna comminata dal Giudice di prime cure in punto di spese, in quanto sproporzionata sia rispetto al valore della controversia che all'attività di fatto espletata. Il ha aderito all'appello rilevando l'inammissibilità dell'azione proposta Controparte_1 per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
, benché ritualmente citata, è rimasta contumace. Controparte_2
L'appello è fondato. La domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo e, pertanto, va rilevata, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire in capo alla sig.ra . CP_2
Invero, premesso che la questione sull'interesse ad agire è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per pagina 2 di 5 effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
pagina 3 di 5 concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nella specie, l'odierna appellata,
pagina 4 di 5 non deduce e tantomeno prova che sia stato posto in essere un atto di riscossione del credito o che vi sia altro concreto ed attuale interesse ad agire. Pertanto, la domanda risulta inammissibile e la sentenza di primo grado va riformata. Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese, stante la novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e il conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sent. del Giudice di pace di n. 36897/2022, dichiara inammissibile CP_1 la domanda proposta da : Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli, il 16/07/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 5 di 5
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Gianluca Barbieri, presso il cui studio elett.te domicilia in Ischia alla Via Dello Stadio n. 45 APPELLANTE E c.f. , in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Carla d'Alterio, elett.te domiciliato presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n. 1 al Palazzo San Giacomo APPELLATO NONCHE'
, c.f. Controparte_2 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di primo grado, così come proposta, per la non impugnabilità dell'estratto ruolo e per il difetto di interesse ad agire dell'attore ex art. 100 c.p.c., stante la rituale notifica della cartella esattoriale e la interruzione dei termini di prescrizione;
in via gradata, accogliere l'appello per la parte relativa alla condanna alla refusione delle spese di lite. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Per il 1) riformare la sentenza n. 36987/22 del Giudice di Pace di Napoli ed in Controparte_1 particolare dichiarare il difetto di interesse a ricorrere ex art. 100 cpc della sig.ra e l'inammissibile CP_2 impugnazione dell'estratto di ruolo;
2) condannare la parte soccombente alla rifusione, delle spese. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, Controparte_2 [...]
innanzi al Giudice di Pace di (r.g.n. 976/2022), impugnando la cartella di CP_1 CP_1
pagina 1 di 5 pagamento n. 0712015007280173000, di € 643,41, emessa per violazione del Codice della Strada, accertata nell'anno 2011, premettendo di essere venuta a conoscenza dei carichi a seguito di verifica estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione del credito, in relazione alla natura del carico, stante anche l'omessa notifica della cartella di pagamento impugnata, chiese dichiararsi l'annullamento e la cancellazione dai ruoli esattoriali della stessa, con vittoria delle spese di lite. Si costituì l'agente della riscossione, deducendo l'inammissibilità della domanda, in quanto fondata su estratto di ruolo, l'infondatezza delle doglianze relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e all'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria e chiedendo il rigetto della domanda. Il rimase contumace. Controparte_1
Il Giudice di Pace di con la sentenza n. 36897/2022, accolse la domanda e dichiarò CP_1 illegittima l'iscrizione esattoriale, nonché l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, eccependo in primo luogo la erroneità della stessa nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione su estratto di ruolo ovvero intervenuta la prescrizione del credito;
in secondo luogo, rilevando che il deposito dell'estratto ruolo giustifica l'omessa allegazione della cartella impugnata e che gli atti del ruolo esattoriale sono stati ritualmente notificati;
infine, censurando la condanna comminata dal Giudice di prime cure in punto di spese, in quanto sproporzionata sia rispetto al valore della controversia che all'attività di fatto espletata. Il ha aderito all'appello rilevando l'inammissibilità dell'azione proposta Controparte_1 per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
, benché ritualmente citata, è rimasta contumace. Controparte_2
L'appello è fondato. La domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo e, pertanto, va rilevata, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire in capo alla sig.ra . CP_2
Invero, premesso che la questione sull'interesse ad agire è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per pagina 2 di 5 effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
pagina 3 di 5 concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nella specie, l'odierna appellata,
pagina 4 di 5 non deduce e tantomeno prova che sia stato posto in essere un atto di riscossione del credito o che vi sia altro concreto ed attuale interesse ad agire. Pertanto, la domanda risulta inammissibile e la sentenza di primo grado va riformata. Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese, stante la novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e il conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sent. del Giudice di pace di n. 36897/2022, dichiara inammissibile CP_1 la domanda proposta da : Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli, il 16/07/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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