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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/08/2025, n. 8507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8507 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. UC ED, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 18/07/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di previdenza al n. 10435 del RG dell'anno 2025 promossa da:
Parte_1
presso lo studio dell'avv. F. Bianchini che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE Contro
CP_1 na del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale – CP_2 via C. Beccaria n. 29; RESISTENTE
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. M. R. Maggio in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art. 615 e 617 e c.p.c. depositato in data 20/03/25, il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro in opposizione al pignoramento presso terzi ( promosso dall'ente convenuto CP_2 con atto notificato in data 24/08/23 esupposto della sussistenza di CP_4 ito contributivo del ricorrente nei confronti di risultante dagli avvisi CP_2 di addebito indicati in ricorso:
e, concludendo, ha chiesto:
“Preliminarmente:
Si chiede la sospensione inaudita altera parte dei provvedimenti impugnati, considerata la possibilità per il creditore di procedere ex art. 483 c.p.c. e per tutte le ragioni esposte, come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 c.p.c. e, ove richiesto, ex art. 7 D.Lgs. 150/2011, incluse le eccezioni rilevabili d'ufficio.
Nel merito:
Accoglimento integrale: annullamento dei provvedimenti impugnati per tutte le motivazioni esposte, con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Accoglimento parziale: annullamento limitato alle sanzioni e agli interessi.
In ogni caso
Si chiede di rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli impugnati.
In via gradata
Si chiede la regolamentazione delle spese di lite e la liquidazione del danno in via equitativa, per tutte le ragioni esposte.”
Si è costituita in giudizio che ha contestato Controparte_3 quanto ex adverso eccepit
“in via preliminare accolga le eccezioni di nullità del ricorso e di violazione del contraddittorio per i motivi sopra esposti;
2 in via principale rigetti il ricorso attesa la regolare notifica degli atti notificati al contribuente mai impugnati con vittoria di spese e competenze del procedimento cautelare.”
Si è costituito in giudizio che ha contestato quanto ex adverso eccepito ed CP_2 ha concluso chiedendo d are l'opposizione nulla o inammissibile e, nel merito, rigettare il ricorso, con vittoria di spese ed onorari.
Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa, previa trattazione scritta, mediante deposito telematico in data 30/09/20 del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi la competenza per territorio del Tribunale di Roma – GL adìto atteso che il giudizio de quo è regolato dagli artt. 442 e ss. del c.p.c. e l'art.444 c. 1 c.p.c. prevede che tali controversie siano di competenza del Tribunale nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore, il quale nella fattispecie risulta ex actis essere residente in [...]. Infatti la formulazione vigente dell'art. 5 c.p.c. prevede, in generale, che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda con riferimento alle prospettazioni attoree ed a prescindere da ogni indagine sulla loro fondatezza e dalle eventuali eccezioni del convenuto. In particolare, poi, per le controversie previste dall'art. 442 c.p.c. relative agli obblighi contributivi del lavoratore autonomo o del libero professionista con la propria cassa di previdenza categoriale, come nella specie nella quale si controverte in ordine alla debenza di contributi previdenziali IVS fissi o a percentuale dovuti all' dal ricorrente quale lavoratore autonomo ( CP_2 commerciante ), la giuri nza riteneva, interpretando estensivamente l'art. 444 c.3 c.p.c., che le controversie relative agli obblighi contributivi fossero di competenza del giudice del luogo della sede dell'ente ( cfr. Cass. n. 5552/93 ). Successivamente la Cassazione ha, invece, mutato orientamento ( n. 15644/01 ) affermando:“ L'art. 444, primo comma, c.p.c. detta testualmente che le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del pretore (ora, tribunale), in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nel quale risiede l'attore. L'art. 444, terzo comma, c.p.c. stabilisce, a sua volta, che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi e' competente il pretore (ora, tribunale), in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente. Sull'ambito applicativo delle suddette disposizioni si assiste non solo in dottrina, ma anche in giurisprudenza, ad una diversita' di opinioni. Ed invero, un primo indirizzo ha statuito che in tema di
3 previdenza ed assistenza obbligatorie l'art. 444, comma 3 c.p.c. introduce un'eccezione al principio generale della competenza del pretore del capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore, fissato dal precedente comma 1 della norma medesima, sicche' il suddetto comma 3 non e' suscettibile di una applicazione (estensiva) all'infuori dei casi espressamente contemplati e, in particolare, non puo' essere invocato in ordine alla controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista, sicche' detta controversia resta soggetta al criterio generale posto dal citato comma 1 (cfr. in tali sensi: Cass. 18 aprile 1985 n. 2574, cui adde Cass. 22 marzo 1986 n. 2053; Cass. 28 gennaio 1985 n. 469, con riferimento ai contributi dovuti alla Parte_2
e procuratori';
[...] marzo 1977 n. 995). Un secondo indirizzo dei giudici di legittimita', al quale ha dichiarato di aderire il tribunale di Milano, mutando il precedente costante orientamento degli stessi giudici, ha invece affermato che la disposizione dell'art. 444, comma 3, c.p.c. che prevede la competenza del pretore del luogo in cui ha sede l'ente previdenziale sulle controversie relative agli obblighi contributivi dei "datori di lavoro", trova applicazione in via estensiva - nonostante il letterale riferimento a tale categoria di soggetti - anche in tutte quelle controversie in cui si discuta degli obblighi contributivi gravanti sui titolari di un rapporto di lavoro parasubordinato e sui lavoratori autonomi, stante la ratio della norma, diretta ad agevolare l'istituto creditore nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali nei confronti dei lavoratori assistiti (cfr. in tali sensi: Cass. 15 maggio 1993 n. 5552 con riferimento agli obblighi contributivi connessi all'iscrizione del lavoratore autonomo nella gestione dei commercianti;
Cass. 10 agosto 1991 n. 8770, con riferimento ad una controversia promossa da un agente di commercio per l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione all'Enasarco in relazione all'attivita' svolta a favore di una societa'; Cass. 23 febbraio 1990 n. 1361). Questa Corte aderisce al primo degli indicati orientamenti ritenendo - in base ad una interpretazione letterale del dato normativo ed a numerose considerazioni di ordine logico-sistematico - che il disposto del terzo comma dell'art. 444 c.p.c. debba trovare applicazione per i soli "datori di lavoro" tenuti al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali e non invece per i lavoratori autonomi, per i lavoratori parasubordinati e, tanto meno, per quelli subordinati. Come e' noto, la norma giuridica implica una interpretazione basata principalmente sul dato letterale non potendosi, ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, attribuire ad essa l'altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", mentre il criterio logico e' ammissibile nell'ipotesi di ambiguita' del testo letterale e d'insufficienza del canone interpretativo primario (cfr. in tali termini: Cass. 26 luglio 1995 n. 1925 cui adde, tra le tante, per il rilievo prevalente da assegnarsi all'interpretazione letterale, Cass. 13 aprile 1996 n. 3495; Cass. 30 maggio l995 n. 6050). Orbene, la lettura dell'intero testo dell'art. 444 c.p.c. dimostra come il primo comma di detto articolo configura una disposizione di carattere generale sulla competenza territoriale in
4 materia di assistenza e previdenza obbligatoria, rispetto alla quale le fattispecie regolate nel comma secondo (riguardante le controversie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli addetti alla navigazione marittima o alla pesca) e terzo (riguardante, appunto, le controversie relative agli obblighi contributivi' dei "datori di lavoro" dello stesso articolo si pongono come vere e proprie eccezioni, insuscettibili come tali di qualsiasi applicazione estensiva e/o analogica. Come ha evidenziato autorevole dottrina, il primo comma dell'art. 444 contiene, dunque, una regola di ordine generale perche' il criterio di competenza previsto si applica a tutte le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, esclusione fatta per quelle indicate nel secondo e terzo comma del suddetto articolo. Ne' per andare in contrario avviso e sostenere l'estensibilita' del comma 3 dell'art. 444 c.p.c. anche ai titolari di un rapporto di parasubordinazione o ai lavoratori autonomi vale addurre la ratio di tale disposizione che "e' quella di agevolare l'ente creditore per consentire al medesimo di assolvere nel migliore dei modi possibile ai suoi compiti istituzionali, nei confronti dei lavoratori assistiti, tenuto conto altresi', del fatto che la causa del credito contributivo deve essere individuato nell'interesse pubblico al reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale". Ratio, questa, valida a giustificare, appunto, una interpretazione estensiva della disposizione perche' "la posizione del lavoratore autonomo, nel momento in cui lo stesso e' chiamato al versamento dei contributi, e' identica a quella del datore di lavoro, assumendo rilievo non tanto la sua situazione di soggetto assicurato, quanto, viceversa, quella del soggetto obbligato" (cosi' Cass. 15 maggio 1993 n. 5552 cit.). Orbene, se e' vero che e' sottesa alla disposizione ora in esame l'esigenza di favorire l'istituto previdenziale (con l'individuazione, nel luogo dove ha sede l'ufficio dell'ente, del criterio di determinazione della competenza territoriale), e' altrettanto vero, pero', che il riconoscimento di un siffatto favore e' stato condizionato alla espressa previsione che la controversia riguardi i "datori di lavoro", e cioe' soggetti la cui posizionedifferenziata sul piano processuale da quella dei lavoratori autonomi e parasubordinati - non e' sembrata idonea ad affievolire l'interesse dell'ente alla trattazione della controversia in una sede giudiziaria di piu' agevole e conveniente accesso. Quanto ora detto trova conforto anche alla luce delle ragioni giustificatrici della regola generale dettata dall'art. 444, primo comma c.p.c. Questa Corte ha di recente statuito - anche sulla base dei lavori preparatori e, segnatamente, della relazione illustrativa del testo approvato dalle Commissioni riunite - che la competenza territoriale per le controversie previdenziali regolata dal comma primo dell'art. 444 c.p.c., nell'attribuire detta competenza "al pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore" (e ora, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 istitutivo del giudice unico, al tribunale, in funzione di giudice del lavoro) rinviene il proprio fondamento nella duplice esigenza di favorire il lavoratore attraverso il criterio della residenza dell'attore, e contestualmente, di tenere conto anche delle esigenze dell'ente, concentrando le cause nel capoluogo della circoscrizione dove ha sede il tribunale (cfr. in tali sensi: Cass. 6 marzo 2000 n. 2525;
5 Cass. 10 febbraio 2000 n. 1494).Tanto premesso. anche a volere trascurare nell'interpretazione del dato normativo, il criterio letterale per valorizzare il criterio teologico, deve concludersi che la ratio ispiratrice del comma primo dell'art. 444 c.p.c. si mostri adeguata - piu' di quella del terzo comma - a disciplinare le controversie relative al pagamento dei contributi da parte dei lavoratori autonomi e di quelli parasubordinati, sia in ragione del soddisfacente equilibrio tra esigenze diverse perseguito dal comma 1 del suddetto articolo (e che induce a ribadire il carattere di regola generale del comma 1 dell'art. 444 c.p.c., a fronte del quale i successivi commi fungono - e' bene ribadirlo - da eccezioni), sia in ragione di una ingiustificata parita' di trattamento tra datori di lavoro, da un lato, e "lavoratori" (autonomi e parasubordinati, questi ultimi in tutto assimilabili per la tutela giurisdizionale ai lavoratori subordinati alla stregua del disposto dell'art. 409 n. 3 c.p.c.), dall'altro, che si finirebbe per perseguire se si aderisse alla contraria opinione e se non si tenesse nel dovuto conto che la tutela giudiziale - anche per quanto attiene all'individuazione del giudice competente - e', in buona misura, modellata alla stregua della specifica situazione dei soggetti partecipanti al processo. Per andare in contrario avviso non vale, poi, osservare che non puo' assegnarsi al tenore letterale dell'art. 443,3 comma, c.p.c., cosi' come novellato dalla legge 533/1973, un particolare rilievo ai fini decisori per avere tale disposizione testualmente e acriticamente recepito il testo del previgente art. 461,3 comma, il quale a sua volta preesisteva all'instaurazione di forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori autonomi e subordinati (cfr. al riguardo Cass. 15 maggio 1993 n. 5552 cit.). Ne' sotto altro versante, e sempre per confortare una interpretazione estensiva del comma 3 dell'art. 444 c.p.c., vale richiamare in via sistematica analogo procedimento interpretativo condotto dalla giurisprudenza che ha portato ad estendere il privilegio ex art. 2753 e 2754 c.c. - da dette norme previsto solo in relazione ai beni mobili del "datore di lavoro" - a qualsiasi credito previdenziale avente ad oggetto i contributi obbligatori anche se la relativa obbligazione sia a carico di un lavoratore autonomo (cosi' cfr. ancora Cass. 15 maggio 1993 n. 5552 cit.). Per quanto attiene alla prima osservazione e' agevole evidenziare come il completo recepimento del vecchio art. 461, comma 3, c.p.c. nel disposto dell'art. 441, 3 comma, c.p.c. non assume quella rilevanza che ad esso si intende attribuire potendo addursi, con forza argomentativa almeno pari a quella dell'avverso assunto, che il legislatore del 1973 non poteva non essere a conoscenza delle intervenute modifiche normative sicche' e' ragionevole presumere che detto legislatore abbia operato coscientemente, ritenendo la nuova disposizione del tutto idonea a disciplinare la mutata realta' fattuale in maniera esaustiva stante, appunto, il carattere di regola generale che veniva ad assumere il disposto del comma 1 dell'art. 444 c.p.c. D'altra parte, il riferimento agli arresti giurisprudenziali sugli artt. 2753 e 2754 c.c. al fine di confortare, in via sistematica, una analoga opzione ermeneutica del comma 3 dell'art. 444 c.p.c. non sembra potersi condividere, in considerazione della diversa natura delle norme poste a raffronto e delle differenti esigenze e finalita' connaturale al diritto sostanziale ed a quello processuale, come e' proprio attestato dai rapporti lavorativi di parasubordinazione che presentano
6 con i rapporti di lavoro subordinato una identita' di disciplina sul versante processuale (art. 409 n. 3 c.p.c.) non riscontrabile, invece, su quello del diritto sostanziale.” E le medesime considerazioni sono state svolte sul punto da Cass. n. 12380/03 – n. 18013/03 – 11646/04 - 21317/04 – 23141/11, con la conseguenza che il nuovo orientamento può ritenersi sufficientemente consolidato. Sempre in via preliminare l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta da parte ricorrente deve essere rigettata in quanto inammissibile. Infatti poichè è incontestato tra le parti e documentato in atti che è attualmente pendente una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi relativa al medesimo credito contributivo ingiunto e poiché il giudizio proposto deve essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ( il cui ricorso risulta notificato anche al terzo pignorato , CP_2 deve osservarsi che l'art. 618 bis c.p.c. prevede che per le materie trattate n i I e II del titolo IV del libro secondo ( art. 409 – 447 c.p.c.) le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili e, al c.2, che resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 e dal secondo comma dell'art. 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza. Come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione ( Cass. ord. n. 16222/2016 ) “ In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618- bis, comma 2, c.p.c., come modificato dalla l. n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), sicché, per la fase di merito, è operativa la regola dettata dal comma 1, trovando applicazione le norme sulle controversie di lavoro e previdenziali, ivi comprese quelle sulla competenza territoriale”. ( conf. Cass. ord. n. 13601/12 – n. 3230/10). Ne consegue che in ordine alla chiesta sospensione dell'esecuzione sulla scorta dell'art. 618 bis c.2 c.p.c. deve ritenersi competente il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale pende la procedura esecutiva sopra citata. Nella fattispecie, peraltro il provvedimento cautelare richiesto risulta essere stato già rigettato dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 19/02/25 in atti. Inoltre, pur dovendosi osservare che in ricorso sono contenute varie allegazioni ed eccezioni del tutto genericamente formulate e che non sono specificamente riferite ai crediti oggetto degli avvisi di addebito, l' ha eccepito e CP_2 documentalmente provato che parte ricorrente, con ricors edente iscritto al n. 10691/24 RG ha già proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo contenente n. 5 avvisi di addebito oggetto anche della presente opposizione a pignoramento (AVA n. 39720150023461242000; n. 39720160001756136000; n. 39720160017801969000, n. 39720170004840378000, n. 39720180002338055000) nonché la cartella di pagamento n. 09720110009087870000 e tale ricorso è stato
7 dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma con sentenza n. 3758/25 in atti, della quale non risulta l'avvenuta impugnazione né il passaggio in giudicato. In ordine ai lamentati vizi di notifica degli avvisi di addebito, costituenti titoli esecutivi extragiudiziali, la relativa doglianza di parte ricorrente, costituente in parte qua opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deve ritenersi tardiva in quanto proposta oltre il " termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" poiché l'atto di pignoramento è stato notificato in data 24/08/23 laddove il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 21/03/25. Per quanto riguarda gli avvisi di addebito indicati in ricorso ha dedotto e CP_2 documentalmente provato che tali atti risultano tutti ritual notificati;
ha condivisibilmente dedotto, inoltre, che :
“In particolare, i suddetti AVA sono stati notificati direttamente dall' a mezzo CP_2
“raccomandata diretta”, che si perfeziona per il mero fatto che lo stesso nsegnato in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dagli artt. 32 e 39 del DM 9/4/2011 (recante: “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”), ovvero per decorso del termine di compiuta giacenza ai sensi degli artt. 32 e 37 del citato decreto, circostanza assistita da presunzione superabile solo con querela di falso. La giurisprudenza di legittimità ha unanimemente sancito il principio per cui la notifica delle cartelle esattoriali (e, per analogia degli avvisi di addebito previsti dall'art. 30 DL 78/2020 conv. in L. 122/2010) può effettuarsi a mezzo posta raccomandata per il tramite del servizio postale: “L'art. 26 D.P.R. 602/1973 a proposito della notifica della cartella esattoriale prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l'altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale…), ma direttamente ad opera del Concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. (cfr. ex multis, Cass. Sentenza n. 11708/2011). Ed ancora: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati”. (Cass. n. 6395/14). Inoltre: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione
8 volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”. (Cass. sent. n. 28872/18) La Suprema Corte ha altresì affermato che: “E' legittima la notifica della cartella di pagamento anche se la firma è illeggibile e se la persona che riceve materialmente l'atto non sia il destinatario dell'atto: l'importante è che il recapito sia fatto al domicilio corretto. Infatti, secondo il disposto dell'art. 26, D.P.R. n. 602/1973, affinché la procedura si consideri perfezionata è sufficiente che la consegna del plico avvenga presso il domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittima alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna…” (Corte di Cassazione, sentenza n. 15746/12). Ed ancora: "se, manchino nell' avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poichè la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708).” Dunque, laddove l'atto spedito con raccomandata ordinaria sia pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato, nessun addebito può muoversi al notificante qualora l'atto stesso non venga ritirato dal destinatario. Al riguardo si osserva che l'articolo 40 del Dpr 655/1982 prevede che il piego spedito a mezzo raccomandata ordinaria che non abbia potuto essere distribuito per temporanea assenza del destinatario, rimane in giacenza per un periodo di trenta giorni nell'ufficio postale di destinazione, ove può essere ritirato dall'interessato, al quale deve essere dato avviso della giacenza dell'atto, adempimento dell'ufficiale postale che si evince dalla dicitura: “Lasciato avviso…” “L. A. in data…” e forme equivalenti. A sua volta, il DM del 9 aprile 2011 prevede per gli invii raccomandati che, in caso di assenza all'indirizzo indicato, “il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarli presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49” (articolo 32, secondo comma). Detto articolo 49 fissa in trenta giorni
“a decorrere dal mancato recapito” il termine di giacenza degli invii raccomandati. Dunque, laddove l'atto spedito con raccomandata ordinaria sia pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato, nessun addebito può muoversi al notificante qualora l'atto stesso non venga ritirato dal destinatario. In tale situazione, piuttosto, una volta che siano inutilmente decorsi i termini di giacenza fissati dalla legge per il ritiro del piego presso l'ufficio postale, il procedimento notificatorio deve intendersi completato anche nei confronti del destinatario, che non potrà quindi dolersi della sua inerzia per non avere provveduto al ritiro. Lo ha del resto affermato anche la Suprema Corte che, con principio del tutto consolidato ha affermato: “per giurisprudenza costante di questa Corte la lettera raccomandata -
9 anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. n. 17417 del 08/08/2007; Cass. n. 758 del 16/01/2006; Cass. 24 novembre 2004, n. 22133). Da questi principi non risulta essersi discostata la Corte di merito che ha ricollegato la presunzione di conoscenza non tanto all'apposizione delle dizione " ma alla circostanza certa dell'inoltro della raccomandata” (Cassazione civile, s lav., 06/12/2012, n. 21939). In ogni caso, in base a quanto disposto dalle Condizioni Generali per l'espletamento del servizio postale raccomandato, nel caso di specie sono state espletate tutte le predette formalità, necessarie al perfezionamento della notifica. Ed invero, l'avviso di ricevimento delle raccomandate spedite al ricorrente all'indirizzo di residenza, recano la dicitura del lasciato avviso seguita dalla data in cui l'avviso di giacenza è stato rilasciato e dalla firma dell'ufficiale postale, nonché il timbro attestante la computa giacenza. Sicché gli AVA sono stati del tutto ritualmente notificati. Appare invero evidente che, con la dicitura “Lasciato avviso” ed equivalenti, seguita dalla data in cui essa è stata apposta, l'Ufficiale postale, nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni e quindi con valore fidefacente, ha attestato di aver lasciato l'apposito avviso di giacenza al destinatario non rinvenuto in quanto temporaneamente assente. Ad ogni modo si rammenta altresì che: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cass. Ord. n. 10037/19).” E se gli avvisi di addebito suindicati non risultano essere stati tempestivamente impugnati da parte ricorrente nonostante l'avvenuta rituale notificazione ne consegue l'incontestabilità del credito ingiunto ( cfr. Cass. sez.. 6 – ord. n. 21365/2010 “ in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione. Ne deriva che l'estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale determina l'incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in un
10 diverso giudizio” – cfr. anche Cass. n. 17978/08: “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
ne' alla natura perentoria del termine in esame osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poiché, sebbene l'art. 152 c.p.c., disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr, ex plurimis, Cass. n. 14692/2007). La situazione che si verifica in ipotesi di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338 del 1989, art. 2, convertito in L. n. 389 del 1989, (cfr. Cass., n. 8624/1993). Era stato ivi ritenuto (con argomentazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie), che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (cfr, ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass., nn. 9944/1991; 10269/1991; entrambe in motivazione), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.” – Cass. n. 2835/09 : “ In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa
11 tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” – Cass. n. 8931/11 – n. 8900/10 ). Tuttavia Cass. SU n. 23397/2016 ha, poi, affermato che “ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2 pagamento per i crediti di n revidenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_6
2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”. E a proposito della notificazione di ulteriori atti interruttivi della CP_4 pr ne quinquennale applicabile ai crediti ingiunti con gli AVA indicati nell'atto di pignoramento presso terzi, ha dedotto che:
“gli atti di competenza di pertanto, sono stati notificati nei seguenti modi e CP_4 termini: 39720150023461242000 Avvisi di addebito AVA 03/03/2016 CP_2
Analisi Temporale
• 12/12/2016 09780201600133637000 Preavviso di MO
• 20/06/2017 09720179004643465000 Avvisi di Intimazione
• 06/12/2018 09776201800016708000 Comunicazione preventiva di ipoteca
• 13/09/2022 09720229028501112000 Avvisi di Intimazione
• 24/08/2023 09784202300016288001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis 39720160001756136000 Avvisi di addebito AVA 18/05/2016 CP_2
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• 12/12/2016 09780201600133637000 Preavviso di MO
• 06/12/2018 09776201800016708000 Comunicazione preventiva di ipoteca
• 13/09/2022 09720229028501112000 Avvisi di Intimazione
• 24/08/2023 09784202300016288001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis 39720160017801969000 Avvisi di addebito AVA 10/12/2016 CP_2
12 Analisi Temporale
• 06/12/2018 09776201800016708000 Comunicazione preventiva di ipoteca
• 13/09/2022 09720229028501112000 Avvisi di Intimazione
• 24/08/2023 09784202300016288001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis 39720220008979500000 Avvisi di addebito AVA 05/09/2022 CP_2
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• 17/07/2023 09720239072724211000 Avvisi di Intimazione
• 24/08/2023 09784202300016288001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis 39720220023784587000 Avvisi di addebito AVA 14/01/2023 CP_2
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• 17/07/2023 09720239072724211000 Avvisi di Intimazione
• 24/08/2023 09784202300016288001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis” Inoltre, sempre in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte ricorrente, occorre anche tener conto, oltre che degli atti interruttivi appena indicati e documentati da anche della CP_4 sospensione della prescrizione prevista dal DL n. 18/2 nvertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, che all'art. 37, comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Inoltre l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato
“Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” . L'art. 37, comma 2 del citato DL n.18/20 ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (poi prorogata dall'art. 11, co. 9, del DL 183/20) con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
13 Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a n. 129 giorni) è da considerarsi neutro ai fini del decorso della prescrizione, come pure il periodo dall' 1.01.2021 al 30.06.2021 ( pari a n. 182 giorni). Occorre anche rilevare che la recente sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1318/25 ha ulteriormente precisato in materia di sospensione ex lege della prescrizione in materia di contributi previdenziali, ampliando il relativo periodo, che: “Invero, il termine di prescrizione dei crediti di natura previdenziale di cui è causa è stato oggetto di due periodi di sospensione stabiliti dalle leggi speciali: l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che ha disposto al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La prima disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni, cui ha fatto seguito l'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni prevista dalla seconda norma richiamata, per un totale di 311 giorni complessivi. Ciò posto, ad assumere rilevanza è il fatto che l'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Peraltro, il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. E questo è il caso di specie, dal momento che la prescrizione delle annualità contributive 2015 e 2016 sarebbe effettivamente maturata rispettivamente nel 2020 e nel 2021 Anche la giurisprudenza della Suprema Corte si è pronunciata sul punto, ribadendo che “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel
14 senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (Cass. n. 960 del 2025). Ne deriva che, essendosi la sospensione conclusa il 31 agosto 2021, la proroga giunge fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, emerge come alla data di notifica della intimazione impugnata nessuna prescrizione era maturata, non risultando decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge n. 335/95 per nessuna delle pretese sottese all'atto.” Dalle considerazioni complessivamente svolte consegue che nessun credito di risulta prescritto in relazione agli avvisi di addebito indicati nell'atto di CP_2 ramento presso terzi impugnato. Non essendo stata contestata nel merito la sussistenza del credito contributivo ingiunto sotto profili diversi dalla prescrizione eccepita Deve, conseguentemente, essere dichiarato di diritto di titolar ex lege CP_4 dell'azione esecutiva, di procedere all'esecuzione forzata Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00 in favore di ciascuno degli enti costituiti, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 18/07/25
IL GIUDICE
UC ED
15 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. UC ED, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 18/07/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di previdenza al n. 10435 del RG dell'anno 2025 promossa da:
Parte_1
presso lo studio dell'avv. F. Bianchini che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE Contro
CP_1 na del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale – CP_2 via C. Beccaria n. 29; RESISTENTE
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. M. R. Maggio in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art. 615 e 617 e c.p.c. depositato in data 20/03/25, il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro in opposizione al pignoramento presso terzi ( promosso dall'ente convenuto CP_2 con atto notificato in data 24/08/23 esupposto della sussistenza di CP_4 ito contributivo del ricorrente nei confronti di risultante dagli avvisi CP_2 di addebito indicati in ricorso:
e, concludendo, ha chiesto:
“Preliminarmente:
Si chiede la sospensione inaudita altera parte dei provvedimenti impugnati, considerata la possibilità per il creditore di procedere ex art. 483 c.p.c. e per tutte le ragioni esposte, come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 c.p.c. e, ove richiesto, ex art. 7 D.Lgs. 150/2011, incluse le eccezioni rilevabili d'ufficio.
Nel merito:
Accoglimento integrale: annullamento dei provvedimenti impugnati per tutte le motivazioni esposte, con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Accoglimento parziale: annullamento limitato alle sanzioni e agli interessi.
In ogni caso
Si chiede di rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli impugnati.
In via gradata
Si chiede la regolamentazione delle spese di lite e la liquidazione del danno in via equitativa, per tutte le ragioni esposte.”
Si è costituita in giudizio che ha contestato Controparte_3 quanto ex adverso eccepit
“in via preliminare accolga le eccezioni di nullità del ricorso e di violazione del contraddittorio per i motivi sopra esposti;
2 in via principale rigetti il ricorso attesa la regolare notifica degli atti notificati al contribuente mai impugnati con vittoria di spese e competenze del procedimento cautelare.”
Si è costituito in giudizio che ha contestato quanto ex adverso eccepito ed CP_2 ha concluso chiedendo d are l'opposizione nulla o inammissibile e, nel merito, rigettare il ricorso, con vittoria di spese ed onorari.
Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa, previa trattazione scritta, mediante deposito telematico in data 30/09/20 del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi la competenza per territorio del Tribunale di Roma – GL adìto atteso che il giudizio de quo è regolato dagli artt. 442 e ss. del c.p.c. e l'art.444 c. 1 c.p.c. prevede che tali controversie siano di competenza del Tribunale nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore, il quale nella fattispecie risulta ex actis essere residente in [...]. Infatti la formulazione vigente dell'art. 5 c.p.c. prevede, in generale, che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda con riferimento alle prospettazioni attoree ed a prescindere da ogni indagine sulla loro fondatezza e dalle eventuali eccezioni del convenuto. In particolare, poi, per le controversie previste dall'art. 442 c.p.c. relative agli obblighi contributivi del lavoratore autonomo o del libero professionista con la propria cassa di previdenza categoriale, come nella specie nella quale si controverte in ordine alla debenza di contributi previdenziali IVS fissi o a percentuale dovuti all' dal ricorrente quale lavoratore autonomo ( CP_2 commerciante ), la giuri nza riteneva, interpretando estensivamente l'art. 444 c.3 c.p.c., che le controversie relative agli obblighi contributivi fossero di competenza del giudice del luogo della sede dell'ente ( cfr. Cass. n. 5552/93 ). Successivamente la Cassazione ha, invece, mutato orientamento ( n. 15644/01 ) affermando:“ L'art. 444, primo comma, c.p.c. detta testualmente che le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del pretore (ora, tribunale), in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nel quale risiede l'attore. L'art. 444, terzo comma, c.p.c. stabilisce, a sua volta, che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi e' competente il pretore (ora, tribunale), in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente. Sull'ambito applicativo delle suddette disposizioni si assiste non solo in dottrina, ma anche in giurisprudenza, ad una diversita' di opinioni. Ed invero, un primo indirizzo ha statuito che in tema di
3 previdenza ed assistenza obbligatorie l'art. 444, comma 3 c.p.c. introduce un'eccezione al principio generale della competenza del pretore del capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore, fissato dal precedente comma 1 della norma medesima, sicche' il suddetto comma 3 non e' suscettibile di una applicazione (estensiva) all'infuori dei casi espressamente contemplati e, in particolare, non puo' essere invocato in ordine alla controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista, sicche' detta controversia resta soggetta al criterio generale posto dal citato comma 1 (cfr. in tali sensi: Cass. 18 aprile 1985 n. 2574, cui adde Cass. 22 marzo 1986 n. 2053; Cass. 28 gennaio 1985 n. 469, con riferimento ai contributi dovuti alla Parte_2
e procuratori';
[...] marzo 1977 n. 995). Un secondo indirizzo dei giudici di legittimita', al quale ha dichiarato di aderire il tribunale di Milano, mutando il precedente costante orientamento degli stessi giudici, ha invece affermato che la disposizione dell'art. 444, comma 3, c.p.c. che prevede la competenza del pretore del luogo in cui ha sede l'ente previdenziale sulle controversie relative agli obblighi contributivi dei "datori di lavoro", trova applicazione in via estensiva - nonostante il letterale riferimento a tale categoria di soggetti - anche in tutte quelle controversie in cui si discuta degli obblighi contributivi gravanti sui titolari di un rapporto di lavoro parasubordinato e sui lavoratori autonomi, stante la ratio della norma, diretta ad agevolare l'istituto creditore nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali nei confronti dei lavoratori assistiti (cfr. in tali sensi: Cass. 15 maggio 1993 n. 5552 con riferimento agli obblighi contributivi connessi all'iscrizione del lavoratore autonomo nella gestione dei commercianti;
Cass. 10 agosto 1991 n. 8770, con riferimento ad una controversia promossa da un agente di commercio per l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione all'Enasarco in relazione all'attivita' svolta a favore di una societa'; Cass. 23 febbraio 1990 n. 1361). Questa Corte aderisce al primo degli indicati orientamenti ritenendo - in base ad una interpretazione letterale del dato normativo ed a numerose considerazioni di ordine logico-sistematico - che il disposto del terzo comma dell'art. 444 c.p.c. debba trovare applicazione per i soli "datori di lavoro" tenuti al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali e non invece per i lavoratori autonomi, per i lavoratori parasubordinati e, tanto meno, per quelli subordinati. Come e' noto, la norma giuridica implica una interpretazione basata principalmente sul dato letterale non potendosi, ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, attribuire ad essa l'altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", mentre il criterio logico e' ammissibile nell'ipotesi di ambiguita' del testo letterale e d'insufficienza del canone interpretativo primario (cfr. in tali termini: Cass. 26 luglio 1995 n. 1925 cui adde, tra le tante, per il rilievo prevalente da assegnarsi all'interpretazione letterale, Cass. 13 aprile 1996 n. 3495; Cass. 30 maggio l995 n. 6050). Orbene, la lettura dell'intero testo dell'art. 444 c.p.c. dimostra come il primo comma di detto articolo configura una disposizione di carattere generale sulla competenza territoriale in
4 materia di assistenza e previdenza obbligatoria, rispetto alla quale le fattispecie regolate nel comma secondo (riguardante le controversie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli addetti alla navigazione marittima o alla pesca) e terzo (riguardante, appunto, le controversie relative agli obblighi contributivi' dei "datori di lavoro" dello stesso articolo si pongono come vere e proprie eccezioni, insuscettibili come tali di qualsiasi applicazione estensiva e/o analogica. Come ha evidenziato autorevole dottrina, il primo comma dell'art. 444 contiene, dunque, una regola di ordine generale perche' il criterio di competenza previsto si applica a tutte le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, esclusione fatta per quelle indicate nel secondo e terzo comma del suddetto articolo. Ne' per andare in contrario avviso e sostenere l'estensibilita' del comma 3 dell'art. 444 c.p.c. anche ai titolari di un rapporto di parasubordinazione o ai lavoratori autonomi vale addurre la ratio di tale disposizione che "e' quella di agevolare l'ente creditore per consentire al medesimo di assolvere nel migliore dei modi possibile ai suoi compiti istituzionali, nei confronti dei lavoratori assistiti, tenuto conto altresi', del fatto che la causa del credito contributivo deve essere individuato nell'interesse pubblico al reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale". Ratio, questa, valida a giustificare, appunto, una interpretazione estensiva della disposizione perche' "la posizione del lavoratore autonomo, nel momento in cui lo stesso e' chiamato al versamento dei contributi, e' identica a quella del datore di lavoro, assumendo rilievo non tanto la sua situazione di soggetto assicurato, quanto, viceversa, quella del soggetto obbligato" (cosi' Cass. 15 maggio 1993 n. 5552 cit.). Orbene, se e' vero che e' sottesa alla disposizione ora in esame l'esigenza di favorire l'istituto previdenziale (con l'individuazione, nel luogo dove ha sede l'ufficio dell'ente, del criterio di determinazione della competenza territoriale), e' altrettanto vero, pero', che il riconoscimento di un siffatto favore e' stato condizionato alla espressa previsione che la controversia riguardi i "datori di lavoro", e cioe' soggetti la cui posizionedifferenziata sul piano processuale da quella dei lavoratori autonomi e parasubordinati - non e' sembrata idonea ad affievolire l'interesse dell'ente alla trattazione della controversia in una sede giudiziaria di piu' agevole e conveniente accesso. Quanto ora detto trova conforto anche alla luce delle ragioni giustificatrici della regola generale dettata dall'art. 444, primo comma c.p.c. Questa Corte ha di recente statuito - anche sulla base dei lavori preparatori e, segnatamente, della relazione illustrativa del testo approvato dalle Commissioni riunite - che la competenza territoriale per le controversie previdenziali regolata dal comma primo dell'art. 444 c.p.c., nell'attribuire detta competenza "al pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore" (e ora, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 istitutivo del giudice unico, al tribunale, in funzione di giudice del lavoro) rinviene il proprio fondamento nella duplice esigenza di favorire il lavoratore attraverso il criterio della residenza dell'attore, e contestualmente, di tenere conto anche delle esigenze dell'ente, concentrando le cause nel capoluogo della circoscrizione dove ha sede il tribunale (cfr. in tali sensi: Cass. 6 marzo 2000 n. 2525;
5 Cass. 10 febbraio 2000 n. 1494).Tanto premesso. anche a volere trascurare nell'interpretazione del dato normativo, il criterio letterale per valorizzare il criterio teologico, deve concludersi che la ratio ispiratrice del comma primo dell'art. 444 c.p.c. si mostri adeguata - piu' di quella del terzo comma - a disciplinare le controversie relative al pagamento dei contributi da parte dei lavoratori autonomi e di quelli parasubordinati, sia in ragione del soddisfacente equilibrio tra esigenze diverse perseguito dal comma 1 del suddetto articolo (e che induce a ribadire il carattere di regola generale del comma 1 dell'art. 444 c.p.c., a fronte del quale i successivi commi fungono - e' bene ribadirlo - da eccezioni), sia in ragione di una ingiustificata parita' di trattamento tra datori di lavoro, da un lato, e "lavoratori" (autonomi e parasubordinati, questi ultimi in tutto assimilabili per la tutela giurisdizionale ai lavoratori subordinati alla stregua del disposto dell'art. 409 n. 3 c.p.c.), dall'altro, che si finirebbe per perseguire se si aderisse alla contraria opinione e se non si tenesse nel dovuto conto che la tutela giudiziale - anche per quanto attiene all'individuazione del giudice competente - e', in buona misura, modellata alla stregua della specifica situazione dei soggetti partecipanti al processo. Per andare in contrario avviso non vale, poi, osservare che non puo' assegnarsi al tenore letterale dell'art. 443,3 comma, c.p.c., cosi' come novellato dalla legge 533/1973, un particolare rilievo ai fini decisori per avere tale disposizione testualmente e acriticamente recepito il testo del previgente art. 461,3 comma, il quale a sua volta preesisteva all'instaurazione di forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori autonomi e subordinati (cfr. al riguardo Cass. 15 maggio 1993 n. 5552 cit.). Ne' sotto altro versante, e sempre per confortare una interpretazione estensiva del comma 3 dell'art. 444 c.p.c., vale richiamare in via sistematica analogo procedimento interpretativo condotto dalla giurisprudenza che ha portato ad estendere il privilegio ex art. 2753 e 2754 c.c. - da dette norme previsto solo in relazione ai beni mobili del "datore di lavoro" - a qualsiasi credito previdenziale avente ad oggetto i contributi obbligatori anche se la relativa obbligazione sia a carico di un lavoratore autonomo (cosi' cfr. ancora Cass. 15 maggio 1993 n. 5552 cit.). Per quanto attiene alla prima osservazione e' agevole evidenziare come il completo recepimento del vecchio art. 461, comma 3, c.p.c. nel disposto dell'art. 441, 3 comma, c.p.c. non assume quella rilevanza che ad esso si intende attribuire potendo addursi, con forza argomentativa almeno pari a quella dell'avverso assunto, che il legislatore del 1973 non poteva non essere a conoscenza delle intervenute modifiche normative sicche' e' ragionevole presumere che detto legislatore abbia operato coscientemente, ritenendo la nuova disposizione del tutto idonea a disciplinare la mutata realta' fattuale in maniera esaustiva stante, appunto, il carattere di regola generale che veniva ad assumere il disposto del comma 1 dell'art. 444 c.p.c. D'altra parte, il riferimento agli arresti giurisprudenziali sugli artt. 2753 e 2754 c.c. al fine di confortare, in via sistematica, una analoga opzione ermeneutica del comma 3 dell'art. 444 c.p.c. non sembra potersi condividere, in considerazione della diversa natura delle norme poste a raffronto e delle differenti esigenze e finalita' connaturale al diritto sostanziale ed a quello processuale, come e' proprio attestato dai rapporti lavorativi di parasubordinazione che presentano
6 con i rapporti di lavoro subordinato una identita' di disciplina sul versante processuale (art. 409 n. 3 c.p.c.) non riscontrabile, invece, su quello del diritto sostanziale.” E le medesime considerazioni sono state svolte sul punto da Cass. n. 12380/03 – n. 18013/03 – 11646/04 - 21317/04 – 23141/11, con la conseguenza che il nuovo orientamento può ritenersi sufficientemente consolidato. Sempre in via preliminare l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta da parte ricorrente deve essere rigettata in quanto inammissibile. Infatti poichè è incontestato tra le parti e documentato in atti che è attualmente pendente una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi relativa al medesimo credito contributivo ingiunto e poiché il giudizio proposto deve essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ( il cui ricorso risulta notificato anche al terzo pignorato , CP_2 deve osservarsi che l'art. 618 bis c.p.c. prevede che per le materie trattate n i I e II del titolo IV del libro secondo ( art. 409 – 447 c.p.c.) le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili e, al c.2, che resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 e dal secondo comma dell'art. 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza. Come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione ( Cass. ord. n. 16222/2016 ) “ In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618- bis, comma 2, c.p.c., come modificato dalla l. n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), sicché, per la fase di merito, è operativa la regola dettata dal comma 1, trovando applicazione le norme sulle controversie di lavoro e previdenziali, ivi comprese quelle sulla competenza territoriale”. ( conf. Cass. ord. n. 13601/12 – n. 3230/10). Ne consegue che in ordine alla chiesta sospensione dell'esecuzione sulla scorta dell'art. 618 bis c.2 c.p.c. deve ritenersi competente il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale pende la procedura esecutiva sopra citata. Nella fattispecie, peraltro il provvedimento cautelare richiesto risulta essere stato già rigettato dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 19/02/25 in atti. Inoltre, pur dovendosi osservare che in ricorso sono contenute varie allegazioni ed eccezioni del tutto genericamente formulate e che non sono specificamente riferite ai crediti oggetto degli avvisi di addebito, l' ha eccepito e CP_2 documentalmente provato che parte ricorrente, con ricors edente iscritto al n. 10691/24 RG ha già proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo contenente n. 5 avvisi di addebito oggetto anche della presente opposizione a pignoramento (AVA n. 39720150023461242000; n. 39720160001756136000; n. 39720160017801969000, n. 39720170004840378000, n. 39720180002338055000) nonché la cartella di pagamento n. 09720110009087870000 e tale ricorso è stato
7 dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma con sentenza n. 3758/25 in atti, della quale non risulta l'avvenuta impugnazione né il passaggio in giudicato. In ordine ai lamentati vizi di notifica degli avvisi di addebito, costituenti titoli esecutivi extragiudiziali, la relativa doglianza di parte ricorrente, costituente in parte qua opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deve ritenersi tardiva in quanto proposta oltre il " termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" poiché l'atto di pignoramento è stato notificato in data 24/08/23 laddove il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 21/03/25. Per quanto riguarda gli avvisi di addebito indicati in ricorso ha dedotto e CP_2 documentalmente provato che tali atti risultano tutti ritual notificati;
ha condivisibilmente dedotto, inoltre, che :
“In particolare, i suddetti AVA sono stati notificati direttamente dall' a mezzo CP_2
“raccomandata diretta”, che si perfeziona per il mero fatto che lo stesso nsegnato in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dagli artt. 32 e 39 del DM 9/4/2011 (recante: “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”), ovvero per decorso del termine di compiuta giacenza ai sensi degli artt. 32 e 37 del citato decreto, circostanza assistita da presunzione superabile solo con querela di falso. La giurisprudenza di legittimità ha unanimemente sancito il principio per cui la notifica delle cartelle esattoriali (e, per analogia degli avvisi di addebito previsti dall'art. 30 DL 78/2020 conv. in L. 122/2010) può effettuarsi a mezzo posta raccomandata per il tramite del servizio postale: “L'art. 26 D.P.R. 602/1973 a proposito della notifica della cartella esattoriale prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l'altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale…), ma direttamente ad opera del Concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. (cfr. ex multis, Cass. Sentenza n. 11708/2011). Ed ancora: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati”. (Cass. n. 6395/14). Inoltre: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione
8 volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”. (Cass. sent. n. 28872/18) La Suprema Corte ha altresì affermato che: “E' legittima la notifica della cartella di pagamento anche se la firma è illeggibile e se la persona che riceve materialmente l'atto non sia il destinatario dell'atto: l'importante è che il recapito sia fatto al domicilio corretto. Infatti, secondo il disposto dell'art. 26, D.P.R. n. 602/1973, affinché la procedura si consideri perfezionata è sufficiente che la consegna del plico avvenga presso il domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittima alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna…” (Corte di Cassazione, sentenza n. 15746/12). Ed ancora: "se, manchino nell' avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poichè la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708).” Dunque, laddove l'atto spedito con raccomandata ordinaria sia pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato, nessun addebito può muoversi al notificante qualora l'atto stesso non venga ritirato dal destinatario. Al riguardo si osserva che l'articolo 40 del Dpr 655/1982 prevede che il piego spedito a mezzo raccomandata ordinaria che non abbia potuto essere distribuito per temporanea assenza del destinatario, rimane in giacenza per un periodo di trenta giorni nell'ufficio postale di destinazione, ove può essere ritirato dall'interessato, al quale deve essere dato avviso della giacenza dell'atto, adempimento dell'ufficiale postale che si evince dalla dicitura: “Lasciato avviso…” “L. A. in data…” e forme equivalenti. A sua volta, il DM del 9 aprile 2011 prevede per gli invii raccomandati che, in caso di assenza all'indirizzo indicato, “il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarli presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49” (articolo 32, secondo comma). Detto articolo 49 fissa in trenta giorni
“a decorrere dal mancato recapito” il termine di giacenza degli invii raccomandati. Dunque, laddove l'atto spedito con raccomandata ordinaria sia pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato, nessun addebito può muoversi al notificante qualora l'atto stesso non venga ritirato dal destinatario. In tale situazione, piuttosto, una volta che siano inutilmente decorsi i termini di giacenza fissati dalla legge per il ritiro del piego presso l'ufficio postale, il procedimento notificatorio deve intendersi completato anche nei confronti del destinatario, che non potrà quindi dolersi della sua inerzia per non avere provveduto al ritiro. Lo ha del resto affermato anche la Suprema Corte che, con principio del tutto consolidato ha affermato: “per giurisprudenza costante di questa Corte la lettera raccomandata -
9 anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. n. 17417 del 08/08/2007; Cass. n. 758 del 16/01/2006; Cass. 24 novembre 2004, n. 22133). Da questi principi non risulta essersi discostata la Corte di merito che ha ricollegato la presunzione di conoscenza non tanto all'apposizione delle dizione " ma alla circostanza certa dell'inoltro della raccomandata” (Cassazione civile, s lav., 06/12/2012, n. 21939). In ogni caso, in base a quanto disposto dalle Condizioni Generali per l'espletamento del servizio postale raccomandato, nel caso di specie sono state espletate tutte le predette formalità, necessarie al perfezionamento della notifica. Ed invero, l'avviso di ricevimento delle raccomandate spedite al ricorrente all'indirizzo di residenza, recano la dicitura del lasciato avviso seguita dalla data in cui l'avviso di giacenza è stato rilasciato e dalla firma dell'ufficiale postale, nonché il timbro attestante la computa giacenza. Sicché gli AVA sono stati del tutto ritualmente notificati. Appare invero evidente che, con la dicitura “Lasciato avviso” ed equivalenti, seguita dalla data in cui essa è stata apposta, l'Ufficiale postale, nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni e quindi con valore fidefacente, ha attestato di aver lasciato l'apposito avviso di giacenza al destinatario non rinvenuto in quanto temporaneamente assente. Ad ogni modo si rammenta altresì che: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cass. Ord. n. 10037/19).” E se gli avvisi di addebito suindicati non risultano essere stati tempestivamente impugnati da parte ricorrente nonostante l'avvenuta rituale notificazione ne consegue l'incontestabilità del credito ingiunto ( cfr. Cass. sez.. 6 – ord. n. 21365/2010 “ in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione. Ne deriva che l'estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale determina l'incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in un
10 diverso giudizio” – cfr. anche Cass. n. 17978/08: “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
ne' alla natura perentoria del termine in esame osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poiché, sebbene l'art. 152 c.p.c., disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr, ex plurimis, Cass. n. 14692/2007). La situazione che si verifica in ipotesi di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338 del 1989, art. 2, convertito in L. n. 389 del 1989, (cfr. Cass., n. 8624/1993). Era stato ivi ritenuto (con argomentazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie), che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (cfr, ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass., nn. 9944/1991; 10269/1991; entrambe in motivazione), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.” – Cass. n. 2835/09 : “ In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa
11 tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” – Cass. n. 8931/11 – n. 8900/10 ). Tuttavia Cass. SU n. 23397/2016 ha, poi, affermato che “ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2 pagamento per i crediti di n revidenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_6
2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”. E a proposito della notificazione di ulteriori atti interruttivi della CP_4 pr ne quinquennale applicabile ai crediti ingiunti con gli AVA indicati nell'atto di pignoramento presso terzi, ha dedotto che:
“gli atti di competenza di pertanto, sono stati notificati nei seguenti modi e CP_4 termini: 39720150023461242000 Avvisi di addebito AVA 03/03/2016 CP_2
Analisi Temporale
• 12/12/2016 09780201600133637000 Preavviso di MO
• 20/06/2017 09720179004643465000 Avvisi di Intimazione
• 06/12/2018 09776201800016708000 Comunicazione preventiva di ipoteca
• 13/09/2022 09720229028501112000 Avvisi di Intimazione
• 24/08/2023 09784202300016288001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis 39720160001756136000 Avvisi di addebito AVA 18/05/2016 CP_2
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• 12/12/2016 09780201600133637000 Preavviso di MO
• 06/12/2018 09776201800016708000 Comunicazione preventiva di ipoteca
• 13/09/2022 09720229028501112000 Avvisi di Intimazione
• 24/08/2023 09784202300016288001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis 39720160017801969000 Avvisi di addebito AVA 10/12/2016 CP_2
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• 06/12/2018 09776201800016708000 Comunicazione preventiva di ipoteca
• 13/09/2022 09720229028501112000 Avvisi di Intimazione
• 24/08/2023 09784202300016288001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis 39720220008979500000 Avvisi di addebito AVA 05/09/2022 CP_2
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• 17/07/2023 09720239072724211000 Avvisi di Intimazione
• 24/08/2023 09784202300016288001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis 39720220023784587000 Avvisi di addebito AVA 14/01/2023 CP_2
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• 17/07/2023 09720239072724211000 Avvisi di Intimazione
• 24/08/2023 09784202300016288001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis” Inoltre, sempre in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte ricorrente, occorre anche tener conto, oltre che degli atti interruttivi appena indicati e documentati da anche della CP_4 sospensione della prescrizione prevista dal DL n. 18/2 nvertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, che all'art. 37, comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Inoltre l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato
“Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” . L'art. 37, comma 2 del citato DL n.18/20 ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (poi prorogata dall'art. 11, co. 9, del DL 183/20) con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
13 Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a n. 129 giorni) è da considerarsi neutro ai fini del decorso della prescrizione, come pure il periodo dall' 1.01.2021 al 30.06.2021 ( pari a n. 182 giorni). Occorre anche rilevare che la recente sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1318/25 ha ulteriormente precisato in materia di sospensione ex lege della prescrizione in materia di contributi previdenziali, ampliando il relativo periodo, che: “Invero, il termine di prescrizione dei crediti di natura previdenziale di cui è causa è stato oggetto di due periodi di sospensione stabiliti dalle leggi speciali: l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che ha disposto al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La prima disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni, cui ha fatto seguito l'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni prevista dalla seconda norma richiamata, per un totale di 311 giorni complessivi. Ciò posto, ad assumere rilevanza è il fatto che l'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Peraltro, il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. E questo è il caso di specie, dal momento che la prescrizione delle annualità contributive 2015 e 2016 sarebbe effettivamente maturata rispettivamente nel 2020 e nel 2021 Anche la giurisprudenza della Suprema Corte si è pronunciata sul punto, ribadendo che “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel
14 senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (Cass. n. 960 del 2025). Ne deriva che, essendosi la sospensione conclusa il 31 agosto 2021, la proroga giunge fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, emerge come alla data di notifica della intimazione impugnata nessuna prescrizione era maturata, non risultando decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge n. 335/95 per nessuna delle pretese sottese all'atto.” Dalle considerazioni complessivamente svolte consegue che nessun credito di risulta prescritto in relazione agli avvisi di addebito indicati nell'atto di CP_2 ramento presso terzi impugnato. Non essendo stata contestata nel merito la sussistenza del credito contributivo ingiunto sotto profili diversi dalla prescrizione eccepita Deve, conseguentemente, essere dichiarato di diritto di titolar ex lege CP_4 dell'azione esecutiva, di procedere all'esecuzione forzata Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00 in favore di ciascuno degli enti costituiti, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 18/07/25
IL GIUDICE
UC ED
15 16