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Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/03/2026, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01633/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 02178 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01633/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1633 del 2024, proposto da
Principio Riccio, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto La Gloria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio AN RA in Roma, via Taranto n. 18;
contro
Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di IA e LB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Camerota, non costituito in giudizio; N. 01633/2024 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2208/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di
IA e LB;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota depositata in data 19 febbraio 2026 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. RC NI
e uditi per la parte appellata l'avvocato dello Stato Maria Teresa Lubrano Lobianco e l'avvocato dello Stato Paolo Passolunghi;
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l'originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l'annullamento:
- dell'ordinanza del Direttore f.f. dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
IA e LB prot. n. 7545 del 15 maggio 2018, successivamente notificata, con la quale si è rinnovata l'intimazione di cui alla precedente ordinanza n. 7 del 26 aprile
2010;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso, per carenza di interesse. N. 01633/2024 REG.RIC.
In particolare, ha rilevato il TAR che il ricorrente ha impugnato la richiamata ordinanza prot. n. 7545 del 15 maggio 2018, con cui il Direttore dell'Ente Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di IA e LB, preso atto della perenzione del giudizio R.G. n. 1249/2010, promosso innanzi allo stesso TAR avverso il provvedimento demolitorio n. 7 del 26 aprile 2010, adottato dallo stesso Ente, ne ha reiterato le statuizioni demolitorie, assegnando il termine di 90 giorni per provvedere.
Ad avviso del TAR, il provvedimento impugnato ha meramente rinnovato le statuizioni demolitorie di cui all'ordinanza n. 7 del 26 aprile 2010, adottata dal medesimo Ente e consolidatasi per perenzione del relativo giudizio annullatorio.
Argomenta dunque il primo giudice che, per effetto di detta perenzione, il provvedimento ripristinatorio, risalente al 2010, deve considerarsi definitivamente consolidato, con la conseguenza che l'ordinanza oggetto di gravame si è limitata a reiterarlo, previa concessione di un termine di 90 giorni per ottemperarvi.
Dalle richiamate circostanze deduce il primo giudice l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse, in ragione della natura meramente confermativa dell'ordinanza di cui trattasi, priva di effetti lesivi per il ricorrente.
Né potrebbe diversamente opinarsi, evidenzia il TAR, in quanto qualsivoglia diversa interpretazione determinerebbe la conseguenza di eludere il termine decadenziale per proporre impugnazione, con conseguente violazione dei principi di certezza del diritto e di consolidamento delle situazioni giuridiche connesse.
Avverso la sentenza impugnata in data 28 febbraio 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di IA e LB.
In data 23 gennaio 2026 ha depositato memoria la parte appellata.
In data 2 febbraio 2026 ha depositato memoria di replica la parte appellante.
All'udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione. N. 01633/2024 REG.RIC.
DIRITTO
In sede di appello, richiamato lo svolgimento del giudizio di primo grado, è stato dedotto, con un unico motivo, che la sentenza impugnata sarebbe erronea, ingiusta e antigiuridica, poiché il Tribunale avrebbe dato rilievo soltanto al fatto - non in discussione secondo l'appellante - che l'originaria ordinanza di demolizione n. 7/2010 si era consolidata per effetto dell'avvenuta perenzione dell'originario giudizio impugnatorio innanzi allo stesso T.A.R., facendone conseguire la presunta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Tuttavia, lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe in tal modo omesso di esaminare l'effettiva censura dedotta in primo grado, concernente un profilo specifico e circoscritto rinvenibile nell'incompetenza dell'Ente Parco, che avrebbe speso un potere ed esercitato attribuzioni che non gli spetterebbero ex lege e che, quindi, connoterebbe il provvedimento impugnato di nullità ex art. 21 septies della legge n.
241/1990.
Ad avviso dell'appellante, in particolare, pur essendo l'Ente Parco titolare di un autonomo potere di ordinare la demolizione delle opere eseguite in difformità rispetto alla normativa vincolistica delle aree, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge n.
394/1991, non potrebbe, tuttavia, disporre l'ulteriore misura dell'acquisizione gratuita del bene e dell'area di sedime ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.
Dal richiamo a dette disposizioni l'appellante trae infatti la conclusione che, ai sensi della normativa vigente, l'Ente Parco non potrebbe mai esercitare il diverso potere sanzionatorio e ripristinatorio di cui al richiamato art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che continuerebbe a competere, in via esclusiva, soltanto al Comune.
Secondo l'appellante, dunque, il provvedimento impugnato in primo grado non poteva dirsi esplicativo dei circoscritti poteri repressivi conferiti dalla legge all'Ente Parco, risultando, in conseguenza, viziato in radice da nullità per difetto assoluto di N. 01633/2024 REG.RIC.
attribuzione, in quanto fondato sull'erronea e illegittima spendita di funzioni che non competerebbero all'autorità di gestione dell'area protetta.
Rispetto a tale censura, sottolinea l'appellante, non sarebbe stata opponibile alcuna inammissibilità del gravame, tanto meno per carenza di interesse, in quanto, trattandosi di un vizio di nullità ex art. 21 septies della legge n. 241/1990, non soggetto a termine decadenziale, lo stesso avrebbe potuto essere dedotto anche avverso l'ultima ordinanza di demolizione prot. n. 7545/2018.
In conclusione, l'appellante chiede l'annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata, sancendo che l'Ente Parco non avrebbe potuto disporre l'acquisizione di diritto gratuita del bene e dell'area di sedime al proprio patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380/20021, trattandosi di un potere che normativamente non gli compete.
L'appello è infondato.
Il Collegio condivide la statuizione del primo giudice che ha ravvisato profili di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse.
Al riguardo – in disparte quanto dedotto dall'amministrazione circa la carenza dell'attualità dell'interesse ad agire da parte dell'appellante, da rinvenire nella natura dell'ordinanza impugnata, che si limita ad avvisare il destinatario che, in caso di ulteriore inadempimento all'ordine di demolizione, seguirà l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area, preannunciando dunque l'esercizio solo eventuale di un potere, da non potersi contestare in via anticipata – non appare revocabile in dubbio che il provvedimento impugnato abbia natura meramente confermativa rinvenibile nel tenore testuale della parte dispositiva che recita “ (…) si rinnova l'intimazione di cui all'ordinanza n. 7 del 26 aprile 2010, disponendo ulteriori 90 giorni dalla data di ricevimento della presente per provvedere alla demolizione delle opere abusive descritte in premessa (…)”. N. 01633/2024 REG.RIC.
Tanto considerato, non può che condividersi quanto statuito dal primo giudice circa l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse, attesa la natura meramente confermativa dell'ordinanza, priva di effetti lesivi per il ricorrente.
Nella fattispecie, il Collegio non ravvisa neppure la dedotta nullità dell'ordinanza n. 7 del 26 aprile 2010 per difetto assoluto di attribuzione, per come dedotto da parte appellante in riferimento alle previsioni dell'articolo 21 septies della legge n.
241/1990.
Come d'altro canto condivisibilmente evidenziato nella memoria difensiva dell'amministrazione, la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che la sussistenza di un difetto assoluto di attribuzione, quale causa di nullità del provvedimento amministrativo, presuppone che l'Amministrazione eserciti un potere non previsto da alcuna norma, mentre, nel caso concreto, l'atto adottato, in ipotesi, da ente diverso da quello competente, in quanto afferente ad un settore amministrativo omogeneo – i.e. la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree protette - potrebbe determinare al massimo un'ipotesi d' incompetenza relativa, rilevante sotto il profilo dell'annullabilità.
Tuttavia, nel caso di specie, la deduzione di siffatto vizio resta in ogni caso preclusa dall'avvenuto consolidamento dell'ordinanza n. 7 del 26 aprile 2010.
Peraltro, l'obbligo del privato di procedere alla ingiunta demolizione di un immobile abusivo sussiste a prescindere da chi debba poi disporre l'acquisizione del bene in caso di inottemperanza.
Quanto osservato esclude la necessità di ulteriori approfondimenti circa la dedotta incompetenza dell'Ente Parco, pur contestata dall'amministrazione appellata, in quanto non rilevante ai fini del decidere.
L'appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. N. 01633/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata quantificate in euro 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB HI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
RC NI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RC NI OB HI N. 01633/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 02178 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01633/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1633 del 2024, proposto da
Principio Riccio, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto La Gloria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio AN RA in Roma, via Taranto n. 18;
contro
Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di IA e LB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Camerota, non costituito in giudizio; N. 01633/2024 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2208/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di
IA e LB;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota depositata in data 19 febbraio 2026 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. RC NI
e uditi per la parte appellata l'avvocato dello Stato Maria Teresa Lubrano Lobianco e l'avvocato dello Stato Paolo Passolunghi;
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l'originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l'annullamento:
- dell'ordinanza del Direttore f.f. dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
IA e LB prot. n. 7545 del 15 maggio 2018, successivamente notificata, con la quale si è rinnovata l'intimazione di cui alla precedente ordinanza n. 7 del 26 aprile
2010;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso, per carenza di interesse. N. 01633/2024 REG.RIC.
In particolare, ha rilevato il TAR che il ricorrente ha impugnato la richiamata ordinanza prot. n. 7545 del 15 maggio 2018, con cui il Direttore dell'Ente Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di IA e LB, preso atto della perenzione del giudizio R.G. n. 1249/2010, promosso innanzi allo stesso TAR avverso il provvedimento demolitorio n. 7 del 26 aprile 2010, adottato dallo stesso Ente, ne ha reiterato le statuizioni demolitorie, assegnando il termine di 90 giorni per provvedere.
Ad avviso del TAR, il provvedimento impugnato ha meramente rinnovato le statuizioni demolitorie di cui all'ordinanza n. 7 del 26 aprile 2010, adottata dal medesimo Ente e consolidatasi per perenzione del relativo giudizio annullatorio.
Argomenta dunque il primo giudice che, per effetto di detta perenzione, il provvedimento ripristinatorio, risalente al 2010, deve considerarsi definitivamente consolidato, con la conseguenza che l'ordinanza oggetto di gravame si è limitata a reiterarlo, previa concessione di un termine di 90 giorni per ottemperarvi.
Dalle richiamate circostanze deduce il primo giudice l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse, in ragione della natura meramente confermativa dell'ordinanza di cui trattasi, priva di effetti lesivi per il ricorrente.
Né potrebbe diversamente opinarsi, evidenzia il TAR, in quanto qualsivoglia diversa interpretazione determinerebbe la conseguenza di eludere il termine decadenziale per proporre impugnazione, con conseguente violazione dei principi di certezza del diritto e di consolidamento delle situazioni giuridiche connesse.
Avverso la sentenza impugnata in data 28 febbraio 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di IA e LB.
In data 23 gennaio 2026 ha depositato memoria la parte appellata.
In data 2 febbraio 2026 ha depositato memoria di replica la parte appellante.
All'udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione. N. 01633/2024 REG.RIC.
DIRITTO
In sede di appello, richiamato lo svolgimento del giudizio di primo grado, è stato dedotto, con un unico motivo, che la sentenza impugnata sarebbe erronea, ingiusta e antigiuridica, poiché il Tribunale avrebbe dato rilievo soltanto al fatto - non in discussione secondo l'appellante - che l'originaria ordinanza di demolizione n. 7/2010 si era consolidata per effetto dell'avvenuta perenzione dell'originario giudizio impugnatorio innanzi allo stesso T.A.R., facendone conseguire la presunta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Tuttavia, lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe in tal modo omesso di esaminare l'effettiva censura dedotta in primo grado, concernente un profilo specifico e circoscritto rinvenibile nell'incompetenza dell'Ente Parco, che avrebbe speso un potere ed esercitato attribuzioni che non gli spetterebbero ex lege e che, quindi, connoterebbe il provvedimento impugnato di nullità ex art. 21 septies della legge n.
241/1990.
Ad avviso dell'appellante, in particolare, pur essendo l'Ente Parco titolare di un autonomo potere di ordinare la demolizione delle opere eseguite in difformità rispetto alla normativa vincolistica delle aree, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge n.
394/1991, non potrebbe, tuttavia, disporre l'ulteriore misura dell'acquisizione gratuita del bene e dell'area di sedime ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.
Dal richiamo a dette disposizioni l'appellante trae infatti la conclusione che, ai sensi della normativa vigente, l'Ente Parco non potrebbe mai esercitare il diverso potere sanzionatorio e ripristinatorio di cui al richiamato art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che continuerebbe a competere, in via esclusiva, soltanto al Comune.
Secondo l'appellante, dunque, il provvedimento impugnato in primo grado non poteva dirsi esplicativo dei circoscritti poteri repressivi conferiti dalla legge all'Ente Parco, risultando, in conseguenza, viziato in radice da nullità per difetto assoluto di N. 01633/2024 REG.RIC.
attribuzione, in quanto fondato sull'erronea e illegittima spendita di funzioni che non competerebbero all'autorità di gestione dell'area protetta.
Rispetto a tale censura, sottolinea l'appellante, non sarebbe stata opponibile alcuna inammissibilità del gravame, tanto meno per carenza di interesse, in quanto, trattandosi di un vizio di nullità ex art. 21 septies della legge n. 241/1990, non soggetto a termine decadenziale, lo stesso avrebbe potuto essere dedotto anche avverso l'ultima ordinanza di demolizione prot. n. 7545/2018.
In conclusione, l'appellante chiede l'annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata, sancendo che l'Ente Parco non avrebbe potuto disporre l'acquisizione di diritto gratuita del bene e dell'area di sedime al proprio patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380/20021, trattandosi di un potere che normativamente non gli compete.
L'appello è infondato.
Il Collegio condivide la statuizione del primo giudice che ha ravvisato profili di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse.
Al riguardo – in disparte quanto dedotto dall'amministrazione circa la carenza dell'attualità dell'interesse ad agire da parte dell'appellante, da rinvenire nella natura dell'ordinanza impugnata, che si limita ad avvisare il destinatario che, in caso di ulteriore inadempimento all'ordine di demolizione, seguirà l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area, preannunciando dunque l'esercizio solo eventuale di un potere, da non potersi contestare in via anticipata – non appare revocabile in dubbio che il provvedimento impugnato abbia natura meramente confermativa rinvenibile nel tenore testuale della parte dispositiva che recita “ (…) si rinnova l'intimazione di cui all'ordinanza n. 7 del 26 aprile 2010, disponendo ulteriori 90 giorni dalla data di ricevimento della presente per provvedere alla demolizione delle opere abusive descritte in premessa (…)”. N. 01633/2024 REG.RIC.
Tanto considerato, non può che condividersi quanto statuito dal primo giudice circa l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse, attesa la natura meramente confermativa dell'ordinanza, priva di effetti lesivi per il ricorrente.
Nella fattispecie, il Collegio non ravvisa neppure la dedotta nullità dell'ordinanza n. 7 del 26 aprile 2010 per difetto assoluto di attribuzione, per come dedotto da parte appellante in riferimento alle previsioni dell'articolo 21 septies della legge n.
241/1990.
Come d'altro canto condivisibilmente evidenziato nella memoria difensiva dell'amministrazione, la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che la sussistenza di un difetto assoluto di attribuzione, quale causa di nullità del provvedimento amministrativo, presuppone che l'Amministrazione eserciti un potere non previsto da alcuna norma, mentre, nel caso concreto, l'atto adottato, in ipotesi, da ente diverso da quello competente, in quanto afferente ad un settore amministrativo omogeneo – i.e. la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree protette - potrebbe determinare al massimo un'ipotesi d' incompetenza relativa, rilevante sotto il profilo dell'annullabilità.
Tuttavia, nel caso di specie, la deduzione di siffatto vizio resta in ogni caso preclusa dall'avvenuto consolidamento dell'ordinanza n. 7 del 26 aprile 2010.
Peraltro, l'obbligo del privato di procedere alla ingiunta demolizione di un immobile abusivo sussiste a prescindere da chi debba poi disporre l'acquisizione del bene in caso di inottemperanza.
Quanto osservato esclude la necessità di ulteriori approfondimenti circa la dedotta incompetenza dell'Ente Parco, pur contestata dall'amministrazione appellata, in quanto non rilevante ai fini del decidere.
L'appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. N. 01633/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata quantificate in euro 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB HI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
RC NI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RC NI OB HI N. 01633/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO