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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/10/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1985/25
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso per separazione consensuale depositato il 24/07/2025, da
1) , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]; C.F._1
e
2) , nata a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Solbiate con AG (CO), Via Maresciallo Luigi Cadorna n. 50;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Paolillo (C.F. – PEC. C.F._3
, con studio in Modena, Via Pietro Giardini n. 474, scala M, Email_1
Direzionale 70, presso il quale eleggono domicilio, giusta procura in calce al presente atto;
I ricorrenti, IG. e IG.ra hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Bizzarone (CO) in data 27.06.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bizzarone (CO) al n. 3, Parte 2, Serie A, Anno 2004; con i seguenti figli MINORI NON economicamente indipendenti:
- nata a [...] il [...], C.F. ; Persona_1 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/07/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di seguito indicate, che si chiede vengano omologate: Controparte_1
a) La figlia minore nata il [...] a [...], sarà affidata ad entrambi i Persona_1 genitori con affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra CP_1
.
[...]
b) Alla IG.ra è delegata la gestione di tutte le questioni burocratiche (iscrizione Controparte_1
e frequenza scolastica, visite mediche specialistiche, percorsi formativi e terapeutici, etc.) inerenti la figlia minore, con l'onere di informare tempestivamente il IG. il quale Parte_1 parteciperà attivamente a tutte le decisioni di maggiore importanza relative alla figlia. Le parti si impegnano a rispettare il piano genitoriale allegato al presente atto (Doc. 5), che disciplina in dettaglio gli aspetti relativi all'educazione, istruzione, salute e gestione del tempo libero della figlia . Per_1
c) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia minore , la somma mensile di €500,00 (cinquecento/00), Per_1 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla IG.ra . Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT di CP_1 aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, prendendo come indice base quello del mese di omologa del presente accordo. L'assegno unico spetta integralmente alla sig.ra . CP_1
d) Il IG. contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie Parte_1 sostenute nell'interesse della figlia. Per la loro individuazione e gestione, le parti fanno espresso rinvio Contr al protocollo d'intesa redatto da vari Tribunali italiani e dal distinguendo tra:
i. Spese subordinate al preventivo accordo: spese scolastiche (iscrizioni a scuole private, ripetizioni, viaggi di istruzione), mediche (trattamenti non convenzionati, interventi chirurgici programmabili, cure odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN), ricreative (attività sportive, corsi di lingue/musica, vacanze studio, centri estivi privati) e altre spese rilevanti. ii. Spese non subordinate al preventivo accordo (salvo rimborso previa esibizione di scontrino/fattura): libri scolastici, spese mediche urgenti, ticket sanitari per visite specialistiche o esami diagnostici, farmaci prescritti dal medico curante.
Il coniuge che non ha sostenuto la spesa straordinaria provvederà al pagamento della sua quota entro 15 giorni dalla richiesta motivata e documentata dell'altro coniuge.
e) Il padre, IG. potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente Parte_1 Per_1 calendario di massima, ferma restando la facoltà delle parti di concordare diversamente, anche verbalmente, con la massima elasticità e nel preminente interesse della minore:
i. Weekend: a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore
20:00, o, in accordo tra le parti, fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
ii. Vacanze Natalizie: per la metà del periodo, alternando gli anni (in un anno il periodo dal 23 al 30 dicembre, nell'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio).
iii. Vacanze Pasquali: per la metà del periodo, in anni alterni.
iv. Vacanze Estive: per un periodo complessivo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
v. Altre festività: le altre festività infrasettimanali saranno alternate tra i genitori. Il giorno del compleanno della figlia, questa lo trascorrerà con il genitore collocatario, fermo il diritto dell'altro genitore di vederla e festeggiarla in un momento da concordare.
f) La casa coniugale, sita in Via Maresciallo Luigi Cadorna n. 50, Solbiate con AG (CO), di proprietà in comproprietà al 50% tra i coniugi, sarà posta in vendita. Il ricavato della vendita, al netto di eventuali mutui residui e spese di vendita, sarà diviso in parti uguali tra i coniugi.
g) Ciascun coniuge potrà cambiare la propria residenza, anche prima della vendita della casa familiare. La IG.ra unitamente alla figlia minore , prenderà residenza nel Controparte_1 Per_1 comune dove la figlia sarà iscritta a scuola o in altro comune prossimo a tale luogo, garantendo la continuità e la stabilità del percorso scolastico e di cura della figlia. Idem farà il padre in modo di garantire la vicinanza con la figlia ed essere di ausilio alla madre.
h) I coniugi rinunciano a richiedere reciprocamente un contributo per il loro personale mantenimento, disponendo entrambi di sufficienti e adeguati redditi propri.
i) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale pregresso tra loro esistente e che pertanto nulla più hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo o ragione derivante dai loro cessati rapporti.
l) I coniugi si danno reciproco assenso e consenso per l'espatrio della figlia che annoteranno nei rispettivi passaporti. I coniugi sono autorizzati disgiuntamente a chiedere i documenti per l'espatrio della figlia, attesa anche l'attività lavorativa del marito che viene svolta all'estero. m) A cagione dello stato di salute della minore i coniugi si danno reciproca Persona_1 autorizzazione ad assumere in via autonoma decisioni su cure mediche urgenti per la figlia che, all'occorrenza, potranno essere assunte in via autonoma dal genitore che in quel momento si trovasse con la figlia.
2. Con ogni consequenziale pronuncia e ordine di legge, inclusa l'annotazione della sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile competente.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]; C.F._1
e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Solbiate con AG (CO), Via Maresciallo Luigi Cadorna n. 50;
Che hanno contratto matrimonio concordatario in Bizzarone (CO) in data 27.06.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bizzarone (CO) al n. 3, Parte 2, Serie A, Anno 2004;
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bizzarone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa RA Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso per separazione consensuale depositato il 24/07/2025, da
1) , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]; C.F._1
e
2) , nata a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Solbiate con AG (CO), Via Maresciallo Luigi Cadorna n. 50;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Paolillo (C.F. – PEC. C.F._3
, con studio in Modena, Via Pietro Giardini n. 474, scala M, Email_1
Direzionale 70, presso il quale eleggono domicilio, giusta procura in calce al presente atto;
I ricorrenti, IG. e IG.ra hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Bizzarone (CO) in data 27.06.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bizzarone (CO) al n. 3, Parte 2, Serie A, Anno 2004; con i seguenti figli MINORI NON economicamente indipendenti:
- nata a [...] il [...], C.F. ; Persona_1 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/07/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di seguito indicate, che si chiede vengano omologate: Controparte_1
a) La figlia minore nata il [...] a [...], sarà affidata ad entrambi i Persona_1 genitori con affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra CP_1
.
[...]
b) Alla IG.ra è delegata la gestione di tutte le questioni burocratiche (iscrizione Controparte_1
e frequenza scolastica, visite mediche specialistiche, percorsi formativi e terapeutici, etc.) inerenti la figlia minore, con l'onere di informare tempestivamente il IG. il quale Parte_1 parteciperà attivamente a tutte le decisioni di maggiore importanza relative alla figlia. Le parti si impegnano a rispettare il piano genitoriale allegato al presente atto (Doc. 5), che disciplina in dettaglio gli aspetti relativi all'educazione, istruzione, salute e gestione del tempo libero della figlia . Per_1
c) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia minore , la somma mensile di €500,00 (cinquecento/00), Per_1 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla IG.ra . Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT di CP_1 aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, prendendo come indice base quello del mese di omologa del presente accordo. L'assegno unico spetta integralmente alla sig.ra . CP_1
d) Il IG. contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie Parte_1 sostenute nell'interesse della figlia. Per la loro individuazione e gestione, le parti fanno espresso rinvio Contr al protocollo d'intesa redatto da vari Tribunali italiani e dal distinguendo tra:
i. Spese subordinate al preventivo accordo: spese scolastiche (iscrizioni a scuole private, ripetizioni, viaggi di istruzione), mediche (trattamenti non convenzionati, interventi chirurgici programmabili, cure odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN), ricreative (attività sportive, corsi di lingue/musica, vacanze studio, centri estivi privati) e altre spese rilevanti. ii. Spese non subordinate al preventivo accordo (salvo rimborso previa esibizione di scontrino/fattura): libri scolastici, spese mediche urgenti, ticket sanitari per visite specialistiche o esami diagnostici, farmaci prescritti dal medico curante.
Il coniuge che non ha sostenuto la spesa straordinaria provvederà al pagamento della sua quota entro 15 giorni dalla richiesta motivata e documentata dell'altro coniuge.
e) Il padre, IG. potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente Parte_1 Per_1 calendario di massima, ferma restando la facoltà delle parti di concordare diversamente, anche verbalmente, con la massima elasticità e nel preminente interesse della minore:
i. Weekend: a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore
20:00, o, in accordo tra le parti, fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
ii. Vacanze Natalizie: per la metà del periodo, alternando gli anni (in un anno il periodo dal 23 al 30 dicembre, nell'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio).
iii. Vacanze Pasquali: per la metà del periodo, in anni alterni.
iv. Vacanze Estive: per un periodo complessivo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
v. Altre festività: le altre festività infrasettimanali saranno alternate tra i genitori. Il giorno del compleanno della figlia, questa lo trascorrerà con il genitore collocatario, fermo il diritto dell'altro genitore di vederla e festeggiarla in un momento da concordare.
f) La casa coniugale, sita in Via Maresciallo Luigi Cadorna n. 50, Solbiate con AG (CO), di proprietà in comproprietà al 50% tra i coniugi, sarà posta in vendita. Il ricavato della vendita, al netto di eventuali mutui residui e spese di vendita, sarà diviso in parti uguali tra i coniugi.
g) Ciascun coniuge potrà cambiare la propria residenza, anche prima della vendita della casa familiare. La IG.ra unitamente alla figlia minore , prenderà residenza nel Controparte_1 Per_1 comune dove la figlia sarà iscritta a scuola o in altro comune prossimo a tale luogo, garantendo la continuità e la stabilità del percorso scolastico e di cura della figlia. Idem farà il padre in modo di garantire la vicinanza con la figlia ed essere di ausilio alla madre.
h) I coniugi rinunciano a richiedere reciprocamente un contributo per il loro personale mantenimento, disponendo entrambi di sufficienti e adeguati redditi propri.
i) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale pregresso tra loro esistente e che pertanto nulla più hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo o ragione derivante dai loro cessati rapporti.
l) I coniugi si danno reciproco assenso e consenso per l'espatrio della figlia che annoteranno nei rispettivi passaporti. I coniugi sono autorizzati disgiuntamente a chiedere i documenti per l'espatrio della figlia, attesa anche l'attività lavorativa del marito che viene svolta all'estero. m) A cagione dello stato di salute della minore i coniugi si danno reciproca Persona_1 autorizzazione ad assumere in via autonoma decisioni su cure mediche urgenti per la figlia che, all'occorrenza, potranno essere assunte in via autonoma dal genitore che in quel momento si trovasse con la figlia.
2. Con ogni consequenziale pronuncia e ordine di legge, inclusa l'annotazione della sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile competente.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]; C.F._1
e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Solbiate con AG (CO), Via Maresciallo Luigi Cadorna n. 50;
Che hanno contratto matrimonio concordatario in Bizzarone (CO) in data 27.06.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bizzarone (CO) al n. 3, Parte 2, Serie A, Anno 2004;
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bizzarone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa RA Cao