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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 4651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4651/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità – infortunio sul lavoro” e vertente
TRA
( ) - avv. DELLA PORTA MARIO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. ANZIANO LUIGI ( ); CP_1 P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe assumeva di essere docente di scienze motorie presso il Liceo
Scientifico Genoino di Cava dei Tirreni e deduceva che in data 05.10.2021, nel corso dello svolgimento delle esercitazioni durante l'ora di educazione fisica della sua classe, era stato colpito violentemente all'occhio sinistro;
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che a seguito di ciò ricorse alle cure del P.S. del P.O. di Nocera Inferiore, dove i sanitari all'esito dei primi accertamenti avevano riscontrato un CP_ trauma all'occhio sinistro con prognosi di giorni 10; che l aveva riconosciuto l'inabilità temporanea assoluta dal lavoro dal 07.01.2021 al
16.10.2021 e poi fino al 19.10.2021 e successivamente ulteriore periodo di inabilità temporanea dall'11.11.2021 al 20.11.2021 per ricaduta dipendente dall'evento; che a seguito delle visite specialistiche cui si era sottoposto il ricorrente, gli era stato diagnosticato il “distacco del vitreo posteriore CP_ dell'occhio sinistro”; che, invece, l aveva comunicato che non era stata riscontrata alcuna menomazione dell'integrità psico fisica, mentre per il periodo di astensione dal lavoro non era stata corrisposta alcuna indennità in quanto dipendente di una pubblica amministrazione. Chiedeva, pertanto, CP_ al giudice del lavoro adito, di condannare l alla corresponsione della indennità da inabilità permanente nella misura del 6%.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17.02.2025, con la quale concludeva per il rigetto della domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto.
La domanda non si è rivelata fondata e va respinta.
Occorre premettere che l'art. 2 del T.U. n. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione (allorché indica nell'”occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta” l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il 25.07.2000). La lunga evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che nella occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine ed alle persone, sia dei colleghi che di terzi, ed anche dello stesso infortunio, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo spostamento della prestazione lavorativa, con l'unico limite, in quest'ultimo caso, del
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rischio elettivo (cfr. Cass. n. 13447/00). Una volta che l'attività protetta si è estesa fino a comprendere anche il rischio ambientale, di cui sono espressione gli atti di locomozione interna, costituito dall'ambiente di lavoro in sé, nel quale normalmente il lavoratore dipendente è autorizzato ad entrare solo per ragioni lavorative, gli infortuni avvenuti in tale ambito si presumono avvenuti per causa lavorativa, salvo prova contraria, desumibile dalle circostanze stesse dell'incidente od anche dalla qualifica soggettiva del lavoratore (cfr. Cass. n. 10317/06; Cass. n. 10815/98).
Per quanto attiene, invece, all'ambito dei danni risarcibili, questo è stato significativamente modificato dal d.lgs. 38/00 (pubblicato in G.U. n.
172 del 25/07/00), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25/07/00 e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene alla fattispecie di cui è causa), l'art. 13 del d.lgs. 38/00, dopo aver definito il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un
6% ed un 15% (calcolato senza alcun riferimento alla retribuzione percepita dall'assicurato), e l'erogazione di una rendita (calcolata con riferimento sia al danno biologico mero che alla retribuzione percepita dall'assicurato) per le menomazioni pari o superiori al 16%. In conclusione, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede:
- nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%
(franchigia);
- indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
- indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al
16%.
Nel merito, la domanda non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio
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espletata nel corso del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riportata ed a cui si ritiene di fare pieno affidamento in quanto la stessa trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico- conseguenziale.
Invero, la ctu attesta che la parte ricorrente è affetta da “distacco della ialoide posteriore con voluminoso corpo mobile occhio sinistro” e che, sulla base del quadro clinico e strumentale del sig. e della Pt_1 documentazione in atti, sono residuate menomazioni che giustificano il riconoscimento di un valore percentuale di danno biologico di modesta entità pari al 2%. Infatti, non si rinvengono in atti referti che descrivano rotture retiniche, distacco di retina o compromissioni maculari tali da determinare una riduzione persistente della funzione visiva. Si tratta comunque di un quadro compatibile con la fisiologica evoluzione del distacco vitreo, esacerbato dall'evento traumatico. CP_ Nulla per le spese processuali in quanto l nelle note di trattazione per l'udienza cautelare, ha espressamente rinunciato al loro riconoscimento. Sono, invece, poste a definitivo carico di parte ricorrente le spese di ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte ricorrente le spese di ctu, liquidate in €
290,00 per onorario in favore di . Controparte_2
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4651/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità – infortunio sul lavoro” e vertente
TRA
( ) - avv. DELLA PORTA MARIO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. ANZIANO LUIGI ( ); CP_1 P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe assumeva di essere docente di scienze motorie presso il Liceo
Scientifico Genoino di Cava dei Tirreni e deduceva che in data 05.10.2021, nel corso dello svolgimento delle esercitazioni durante l'ora di educazione fisica della sua classe, era stato colpito violentemente all'occhio sinistro;
Pagina 1 di 4 r.g. 4651/2024
che a seguito di ciò ricorse alle cure del P.S. del P.O. di Nocera Inferiore, dove i sanitari all'esito dei primi accertamenti avevano riscontrato un CP_ trauma all'occhio sinistro con prognosi di giorni 10; che l aveva riconosciuto l'inabilità temporanea assoluta dal lavoro dal 07.01.2021 al
16.10.2021 e poi fino al 19.10.2021 e successivamente ulteriore periodo di inabilità temporanea dall'11.11.2021 al 20.11.2021 per ricaduta dipendente dall'evento; che a seguito delle visite specialistiche cui si era sottoposto il ricorrente, gli era stato diagnosticato il “distacco del vitreo posteriore CP_ dell'occhio sinistro”; che, invece, l aveva comunicato che non era stata riscontrata alcuna menomazione dell'integrità psico fisica, mentre per il periodo di astensione dal lavoro non era stata corrisposta alcuna indennità in quanto dipendente di una pubblica amministrazione. Chiedeva, pertanto, CP_ al giudice del lavoro adito, di condannare l alla corresponsione della indennità da inabilità permanente nella misura del 6%.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17.02.2025, con la quale concludeva per il rigetto della domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto.
La domanda non si è rivelata fondata e va respinta.
Occorre premettere che l'art. 2 del T.U. n. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione (allorché indica nell'”occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta” l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il 25.07.2000). La lunga evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che nella occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine ed alle persone, sia dei colleghi che di terzi, ed anche dello stesso infortunio, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo spostamento della prestazione lavorativa, con l'unico limite, in quest'ultimo caso, del
Pagina 2 di 4 r.g. 4651/2024
rischio elettivo (cfr. Cass. n. 13447/00). Una volta che l'attività protetta si è estesa fino a comprendere anche il rischio ambientale, di cui sono espressione gli atti di locomozione interna, costituito dall'ambiente di lavoro in sé, nel quale normalmente il lavoratore dipendente è autorizzato ad entrare solo per ragioni lavorative, gli infortuni avvenuti in tale ambito si presumono avvenuti per causa lavorativa, salvo prova contraria, desumibile dalle circostanze stesse dell'incidente od anche dalla qualifica soggettiva del lavoratore (cfr. Cass. n. 10317/06; Cass. n. 10815/98).
Per quanto attiene, invece, all'ambito dei danni risarcibili, questo è stato significativamente modificato dal d.lgs. 38/00 (pubblicato in G.U. n.
172 del 25/07/00), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25/07/00 e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene alla fattispecie di cui è causa), l'art. 13 del d.lgs. 38/00, dopo aver definito il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un
6% ed un 15% (calcolato senza alcun riferimento alla retribuzione percepita dall'assicurato), e l'erogazione di una rendita (calcolata con riferimento sia al danno biologico mero che alla retribuzione percepita dall'assicurato) per le menomazioni pari o superiori al 16%. In conclusione, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede:
- nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%
(franchigia);
- indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
- indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al
16%.
Nel merito, la domanda non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio
Pagina 3 di 4 r.g. 4651/2024
espletata nel corso del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riportata ed a cui si ritiene di fare pieno affidamento in quanto la stessa trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico- conseguenziale.
Invero, la ctu attesta che la parte ricorrente è affetta da “distacco della ialoide posteriore con voluminoso corpo mobile occhio sinistro” e che, sulla base del quadro clinico e strumentale del sig. e della Pt_1 documentazione in atti, sono residuate menomazioni che giustificano il riconoscimento di un valore percentuale di danno biologico di modesta entità pari al 2%. Infatti, non si rinvengono in atti referti che descrivano rotture retiniche, distacco di retina o compromissioni maculari tali da determinare una riduzione persistente della funzione visiva. Si tratta comunque di un quadro compatibile con la fisiologica evoluzione del distacco vitreo, esacerbato dall'evento traumatico. CP_ Nulla per le spese processuali in quanto l nelle note di trattazione per l'udienza cautelare, ha espressamente rinunciato al loro riconoscimento. Sono, invece, poste a definitivo carico di parte ricorrente le spese di ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte ricorrente le spese di ctu, liquidate in €
290,00 per onorario in favore di . Controparte_2
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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