Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 20/02/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00350/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2026, proposto da
SC NI, in proprio e quale titolare della Ditta Individuale 360 Slide Shop Riders di SC NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Renzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Dirigenziale Generale n. 19955 del 19 dicembre 2025 del Dirigente del Dipartimento Turismo Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico locale e Mobilità sostenibile Settore 2, notificato a mezzo PEC in data 23.12.2025, avente ad oggetto: " POR CALABRIA FESR 2007/2013 L.I. 5.3.2.2. - SISTEMI TURISTICI LOCALI/DESTINAZIONI TURISTICHE LOCALI (P.I.A.),- PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE (PISL DENOMINATO "MADRE NATURA E PADRE CULTURA") DITTA 360SLIDE SHOP RIDERS PHILOSOPHY - PARZIALE RETTIFICA DEL D.D.G. N. 1775 DEL 20/02/2020 - INGIUNZIONE ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME EROGATE - ACCERTAMENTO ENTRATA "; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compreso il Decreto Dirigenziale Generale n. 1775 del 20 febbraio 2020, per come rettificato, richiamato e fatto proprio dal provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RI AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- col ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha rappresentato: a) di essere risultato ammesso nel 2015 a un contributo a valere su un Avviso Pubblico POR Calabria FESR 2007/2013; b) che con D.D.G. n. 1775 del 20 febbraio 2020, tuttavia notificato il 6 dicembre 2024, è stata disposta la revoca del suddetto finanziamento; c) tale provvedimento è stato impugnato innanzi al Tribunale Civile di Catanzaro, posto che le ragioni addotte a sostegno della revoca erano inerenti a presunti inadempimenti nella fase di svolgimento del rapporto; d) con nuovo D.D.G. n. 199545 del 19 dicembre 2025, la Regione ha proceduto ad una rettifica del D.D.G. n. 1775 del 20 febbraio 2020 quanto alle motivazioni della revoca, ingiungendo nuovamente il pagamento della sorte capitale, e in aggiunta anche degli interessi medio tempore maturati;
- il ricorrente domanda l’annullamento di tale ultimo provvedimento con ricorso affidato a tre motivi, oltre istanza di sospensione in via cautelare;
- si è costituita in giudizio la Regione eccependo in rito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato può essere interpretato alternativamente: a) o come nuovo provvedimento di revoca, pur supportato da una motivazione nuova o integrata, atteso che l’atto reca una nuova ingiunzione, anche per somme non precedentemente richieste; b) oppure come una mera rettifica di un atto di revoca, comunque non costituente esercizio di un potere di autotutela.
In entrambi i casi non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ove infatti si ritenga che viene in rilievo un nuovo provvedimento di revoca e ingiunzione, esso evidentemente è supportato, così come il precedente, da motivazioni inerenti lo svolgimento del rapporto.
Va dunque dato seguito al consolidato orientamento per cui: “ Qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario ” (Consiglio di Stato sez. V, 7/11/2025, n. 8678).
Ove si ritenga che l’atto impugnato costituisce una rettifica del precedente provvedimento, la spendita del potere in secondo grado non comporta l’attrazione della questione, altrimenti appartenente alla giurisdizione ordinaria, alla giurisdizione amministrativa.
Questo perché la situazione soggettiva del privato non consiste nel generico interesse alla correttezza procedimentale bensì nell’aspirazione a un concreto bene della vita: nel caso in esame l’interesse sostanziale è al mantenimento del contributo e dunque resta sempre un diritto soggettivo, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, poiché si verte su questioni relative all’esecuzione del finanziamento.
Quanto alla erronea indicazione del giudice munito di giurisdizione, si rileva che per consolidata giurisprudenza, cui il Collegio intende dar seguito, l’erronea o mancata indicazione dell’autorità giurisdizionale competente e del termine per impugnare, prescritta dall’art. 3, comma 4, l.n. 241/1990, costituisce una mera irregolarità non viziante, idonea al più, e comunque non in via automatica, a consentire una rimessione in termini in caso di irricevibilità del ricorso (ex multis, Cassazione civile sez. II, 07/04/2023, n.9554; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 03/06/2019, n.2986; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 03/06/2019, n.7126), che nella specie non sussiste.
Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo, per le ragioni esposte, quella dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a.
Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese avuto riguardo al fatto che è stata l’amministrazione a indicare questo T.A.R. quale soggetto munito di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, che declina in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO EA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AF | VO EA |
IL SEGRETARIO