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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/10/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3687/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Annarosa Coratelli, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Sinisi e Oronzo Carrozzini, come Controparte_1 da mandato in atti;
- RESISTENTE-
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 01.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il e la contraevano matrimonio in data 21.07.2008, regolarmente iscritto presso Pt_1 CP_1
l'Ufficio di Stato civile di MA (Le) al n. 17 parte II Serie A anno 2008, dal quale nascevano tre figlie, in data 28.01.2008, in data 28.02.2010 e in data 02.08.2018.
All'udienza del 01.10.2025, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, con la precisazione che l'eventuale stazionamento presso i nonni paterni menzionato al punto 3), anche ove sollecitato dalle minori, debba intervenire unicamente previo accordo tra i genitori :
1) Le minori vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con cui vivranno nella casa dei propri genitori, nonni materni, idonea ad accogliere le tre figlie e, comunque, in attesa della disponibilità piena dell'immobile sottostante, per il quale è in corso uno sfratto.
2) Il sig. avrà diritto a prendere e tenere con sè le tre figlie minori con le seguenti modalità: due giorni a settimana, Pt_1
Martedi e Giovedì dall'uscita della scuola fino alle 20.30 (22.30 in estate), nonché un weekend a settimane alterne dal sabato alle ore 12:30 sino alla domenica alle ore 20.30 (nel periodo scolastico) e sino alle 22.30 (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico) provvedendo a riaccompagnarle presso la casa materna, il tutto sempre con la massima flessibilità. In relazione alle figlie (17 anni) e (15 anni) che hanno una età che consente loro di poter Per_1 Per_2 autonomamente spostarsi da una abitazione all'altra, per altro site sempre nel comune di MA, si specifica che le stesse potranno derogare al predetto calendario, con obbligo di preavviso reciproco in caso di cambiamento dei giorni e/o degli orari suesposti. Per quanto riguarda le Festività da Calendario esse saranno alternate tra le parti, festa dei nonni ad anni alterni a pranzo con i nonni del ramo materno e a cena con quelli del ramo paterno, festa e compleanno della mamma con la madre e festa e compleanno del papà con il padre. Compleanno delle minori possibilmente insieme, o, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altra. In estate ciascun genitore potrà tenere con sé continuativamente la piccola - e Per_3 Per_1 se lo vorranno - per la durata massima di 15 giorni (da intendersi due settimane anche non consecutive). Eguale Per_2 diritto avranno i genitori nel corso dell'anno ove decidessero di trascorrere un periodo non superiore ad una settimana in occasione della Pasqua, Natale o in occasione di ponti scolatici o altre necessità.
3) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per le tre figlie minori Pt_1 CP_1 la somma di euro 200,00 (duecento/00) cadauna con rivalutazione annuale ISTAT, oltre alla corresponsione del 60% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lecce e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Quanto all'Assegno Unico Universale esso sarà richiesto e percepito dalla signora che verserà al sig. la CP_1 Pt_1 quota parte del 40% (quaranta/%). con contestuale attestazione degli importi erogati dall Nel caso in cui le minori CP_2 dovessero decidere di andare a vivere - anche temporaneamente - presso i nonni paterni, il sig. si obbliga a versare Pt_1 detto mantenimento in favore dei nonni medesimi.
4) Il sig. si obbliga a versare una somma a titolo di una tantum di euro 10.000,00 (diecimila/00) a favore della Pt_1 signora da versarsi entro e non oltre la data di 5 (cinque) anni a partire dalla data odierna e contestualmente la CP_1 signora rinuncia alla corresponsione di un assegno di mantenimentoinsuofavore. CP_1
5) Il sig. si obbliga con il presente atto a mettere in vendita l'immobile sito in Basiliano (Udine) alla Piazza San Pt_1
EN n. 56 distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Basiliano al foglio 39, particella 228, cat. A3, Classe 03, consistenza vani 7,5, rendita catastale 484,18 entro il termine di 3 (tre) anni corrispondendo alla signora CP_1 il 35% (trentacinque/%) del ricavato della vendita al netto delle rate di mutuo che lo stesso anticiperà dalla data odierna al momento della vendita. Le parti concordano che tale alienazione dell'immobile sopra esposto è funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 21.07.2008 in MA (Le) (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 17 parte II Serie A, anno 2008), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000. Lecce, 8.10.25
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3687/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Annarosa Coratelli, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Sinisi e Oronzo Carrozzini, come Controparte_1 da mandato in atti;
- RESISTENTE-
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 01.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il e la contraevano matrimonio in data 21.07.2008, regolarmente iscritto presso Pt_1 CP_1
l'Ufficio di Stato civile di MA (Le) al n. 17 parte II Serie A anno 2008, dal quale nascevano tre figlie, in data 28.01.2008, in data 28.02.2010 e in data 02.08.2018.
All'udienza del 01.10.2025, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, con la precisazione che l'eventuale stazionamento presso i nonni paterni menzionato al punto 3), anche ove sollecitato dalle minori, debba intervenire unicamente previo accordo tra i genitori :
1) Le minori vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con cui vivranno nella casa dei propri genitori, nonni materni, idonea ad accogliere le tre figlie e, comunque, in attesa della disponibilità piena dell'immobile sottostante, per il quale è in corso uno sfratto.
2) Il sig. avrà diritto a prendere e tenere con sè le tre figlie minori con le seguenti modalità: due giorni a settimana, Pt_1
Martedi e Giovedì dall'uscita della scuola fino alle 20.30 (22.30 in estate), nonché un weekend a settimane alterne dal sabato alle ore 12:30 sino alla domenica alle ore 20.30 (nel periodo scolastico) e sino alle 22.30 (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico) provvedendo a riaccompagnarle presso la casa materna, il tutto sempre con la massima flessibilità. In relazione alle figlie (17 anni) e (15 anni) che hanno una età che consente loro di poter Per_1 Per_2 autonomamente spostarsi da una abitazione all'altra, per altro site sempre nel comune di MA, si specifica che le stesse potranno derogare al predetto calendario, con obbligo di preavviso reciproco in caso di cambiamento dei giorni e/o degli orari suesposti. Per quanto riguarda le Festività da Calendario esse saranno alternate tra le parti, festa dei nonni ad anni alterni a pranzo con i nonni del ramo materno e a cena con quelli del ramo paterno, festa e compleanno della mamma con la madre e festa e compleanno del papà con il padre. Compleanno delle minori possibilmente insieme, o, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altra. In estate ciascun genitore potrà tenere con sé continuativamente la piccola - e Per_3 Per_1 se lo vorranno - per la durata massima di 15 giorni (da intendersi due settimane anche non consecutive). Eguale Per_2 diritto avranno i genitori nel corso dell'anno ove decidessero di trascorrere un periodo non superiore ad una settimana in occasione della Pasqua, Natale o in occasione di ponti scolatici o altre necessità.
3) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per le tre figlie minori Pt_1 CP_1 la somma di euro 200,00 (duecento/00) cadauna con rivalutazione annuale ISTAT, oltre alla corresponsione del 60% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lecce e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Quanto all'Assegno Unico Universale esso sarà richiesto e percepito dalla signora che verserà al sig. la CP_1 Pt_1 quota parte del 40% (quaranta/%). con contestuale attestazione degli importi erogati dall Nel caso in cui le minori CP_2 dovessero decidere di andare a vivere - anche temporaneamente - presso i nonni paterni, il sig. si obbliga a versare Pt_1 detto mantenimento in favore dei nonni medesimi.
4) Il sig. si obbliga a versare una somma a titolo di una tantum di euro 10.000,00 (diecimila/00) a favore della Pt_1 signora da versarsi entro e non oltre la data di 5 (cinque) anni a partire dalla data odierna e contestualmente la CP_1 signora rinuncia alla corresponsione di un assegno di mantenimentoinsuofavore. CP_1
5) Il sig. si obbliga con il presente atto a mettere in vendita l'immobile sito in Basiliano (Udine) alla Piazza San Pt_1
EN n. 56 distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Basiliano al foglio 39, particella 228, cat. A3, Classe 03, consistenza vani 7,5, rendita catastale 484,18 entro il termine di 3 (tre) anni corrispondendo alla signora CP_1 il 35% (trentacinque/%) del ricavato della vendita al netto delle rate di mutuo che lo stesso anticiperà dalla data odierna al momento della vendita. Le parti concordano che tale alienazione dell'immobile sopra esposto è funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 21.07.2008 in MA (Le) (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 17 parte II Serie A, anno 2008), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000. Lecce, 8.10.25
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore