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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in persona del Giudice dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 393/2024 promossa da:
), con sede legale in Rovigo (RO) Via Einaudi n. 92, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Panella Alessia, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ATTORE
Contro
), con sede legale in Rovigo (RO), via Controparte_2 P.IVA_2
Domenico Angeli 47, con il patrocinio dell'avv. Todaro Antonio, elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTO
Conclusioni delle parti:
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato in data 2.04.2025: “NEL
MERITO, IN VIA PRINCIPALE: -accertare che la fattura emessa da n. 13 Controparte_2
del 09.10.2023 è illegittima, nulla o inesistente in quanto emessa da soggetto non legittimato a compiere le prestazioni indicate nel suo oggetto, comunque non incaricato ed in violazione del contratto intercorso con e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del credito, pari ad € 85.400,00 (lordi) Parte_1
dedotto nella suddetta fattura e condannare la convenuta all'emissione della relativa nota di credito. - rigettare la domanda riconvenzionale e le richieste avanzate da nella propria comparsa Controparte_2
di costituzione e risposta datata 22.4.2024, con condanna alle spese per lite temeraria. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:- senza rinunciare alla domanda principale e per mero tuziorismo difensivo, accertare l'inesistenza del credito vantato da poiché relativa non Controparte_2
solo a prestazioni non fornite né dovute da ma anche per non essere conformi alla Controparte_2
somma pattuita per le stesse;
- rigettare la domanda riconvenzionale e le richieste avanzate da
[...]
nella propria comparsa di costituzione e risposta datata 22.4.2024, con condanna alle spese CP_2
per lite temeraria. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi le prove testimoniali richieste sì come dedotte formulate in comparsa di costituzione in atto di citazione ed in memoria ex at. 281 duodecies, comma 4, cpc, da intendersi qui integralmente ritrascritte. IN OGNI: caso con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato in data 1.04.2025:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale Accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della pretesa avversaria per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettarsi tutte le domande avanzate da Controparte_1
In via riconvenzionale Accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni esposte in atti, che Lavori CP_2
va creditrice nei confronti di della somma di euro 104.846,80 e, per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'odierna convenuta Controparte_1
l'importo predetto, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla do-manda e sino all'effettivo saldo. In ogni caso, con integrale rifusione delle spese di lite. In via istruttoria: Ci si oppone alle prove per testi ex adverso richieste, per i motivi esposti in atti, e si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in comparsa di costituzione e risposta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in poi, per Controparte_1
brevità, solo ) ha citato in giudizio (nel CP_1 Controparte_2
prosieguo, solo , esponendo in fatto: i) di aver incaricato, all'inizio del CP_2
2023 – prima solo verbalmente e in seguito con contratto scritto- il Geom.
[...]
legale rappresentante della società convenuta, per l'attività di “controllo e gestione Parte_1
dei clienti e dei tecnici incaricati nei vari cantieri, essenzialmente di direttore tecnico, tenendo un generale rapporto con i vari direttori di cantiere”, dietro il versamento del corrispettivo di euro 1.000,00 mensili;
ii) di aver commissionato alla convenuta l'attività di “direzione CP_2
lavori, della coordinazione sicurezza, progettazione, asseverazione, prestazioni termotecniche e ottenimento visto di conformità del commercialista” nell'ambito di una serie di cantieri di cui era stata incaricata dell'esecuzione di lavori;
iii) che in relazione a dette attività ha già provveduto a versare alla convenuta il corrispettivo per le prestazioni ottenute, e che quindi nulla più è dovuto;
iv) cionondimeno, ha ricevuto, da la fattura n. 13 del CP_2
9.10.2023 per euro 85.400,00 (euro 70.000,00, oltre IVA, illegittimamente emessa per le attività invece asseritamente oggetto del contratto intercorso con il Geom.
[...]
v) la fattura è stata prontamente contestata, sia perché le somme richieste si Parte_1
presentavano come del tutto incongruenti rispetto ai corrispettivi pattuiti (1.000,00= al mese=), sia perché il professionista è stato inadempiente alle prestazioni assunte, avendo lo stesso abbandonato tutti i cantieri . CP_1
Per quanto sopra esposto, ha concluso domandando, “nel merito, in via CP_1
principale: accertare che la fattura n. 13 del 09.10.2023 emessa da nei confronti Controparte_2
di è illegittima, nulla o inesistente in quanto emessa da soggetto non legittimato a compiere CP_1
prestazioni indicate nel suo oggetto, comunque da soggetto non incaricato a svolgere le prestazioni oggetto di fattura ed emessa in violazione del contratto intercorso con e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
l'inesistenza del credito, pari ad € 85.400,00 (lordi), dedotto e vantato nella suddetta fattura nei confronti di e condannare la convenuta all'emissione della relativa nota di credito;
nel merito, in via CP_1
subordinata, senza rinunciare alla domanda principale e per mero tuziorismo difensivo, accertare
l'inesistenza del credito vantato da poiché relativa non solo a prestazioni non fornite Controparte_2
né dovute da ma anche per non essere conformi alla somma pattuita per le stesse. Controparte_2
In ogni caso: con vittoria di spese diritti e onorari”.
* * *
Si è costituita in giudizio contestando in toto la ricostruzione in fatto CP_2
e in diritto prospettata da parte attrice e, in particolare, eccependo: i) di aver svolto, su incarico della società attrice, tra gennaio e luglio 2023, attività gestione dei rapporti con i committenti, ivi inclusi incontri e sopralluoghi con potenziali clienti, con i soggetti operanti all'interno del cantiere (professionisti, tecnici, imprese, ecc.) per coordinare gli interventi, nonché con i fornitori di beni e servizi per richiedere preventivi, approvvigionare mezzi/attrezzature/materiali necessari per l'esecuzione delle opere e comunque tutte gli incombenti connessi all'operatività dei cantieri;
ii) nel suddetto periodo ha dunque gestito una serie di cantieri, per il corrispettivo di euro 10.000,00= mensili;
iii) in relazione all'attività svolta, ha emesso la fattura n. 13 del 9.10.2023, la quale è stata oggetto di riconoscimento esplicito da parte dell'attrice, che, dapprima proponeva un piano di rateizzazione del compenso dovuto, e in seguito riconosceva espressamente, con pec del
19.01.2024, l'importo di euro 85.400,00= dovuto per le attività svolte;
iv) il contratto d'opera professionale sottoscritto da sottoscritto esclusivamente ai fini Parte_1
dell'Attestazione SOA per la partecipazione dell'attrice ad appalti pubblici, nulla quindi ha a che vedere con il rapporto negoziale intercorrente con oggetto della CP_2
presente controversia.
Per tutto quanto sopra esposto, la convenuta ha concluso CP_2
domandando il rigetto delle domande attoree, e, in via riconvenzionale, di accertare il credito di euro 104.846,80 vantato nei confronti di e, per l'effetto, CP_1
condannarla al pagamento di detto importo, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla domanda e sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali.
* * *
Disposta la conversione in rito semplificato ex art. 281-duodecies c.p.c. e concessi i termini per memorie istruttorie, il Giudice, rigettate le istanze formulate dalle parti nelle relative memorie, rinviava la causa al 2 aprile 2025, per rimessione in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. Precisate le conclusioni e discussa la causa, il Giudice riservava il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
§ § §
La domanda attorea va rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
È pacifico e non contestato, che abbia concluso un contratto d'opera CP_1
professionale con il Geom. (come ammesso dalla stessa attrice, dal luglio Parte_1
2023, per il corrispettivo di euro 1.000,00= mensili), così come non è contestata la circostanza che la società attrice abbia affidato alla società convenuta incarico affinché questa assumesse “la direzione lavori, la coordinazione sicurezza, progettazione, asseverazione, prestazioni termotecniche e ottenimento del visto di conformità del commercialista” (pag. 2 atto di citazione). Parte attrice ha aggiunto che: “per ciascun cantiere è stato concluso quindi un singolo contratto, in alcuni casi scritto, il cui l'onorario è stato stabilito con riferimento all'ammontare dell'importo degli stessi e calcolato in proporzione all'ammontare dei lavori. Ciò come d'uso” (pag. 2 atto di citazione). A corroborazione dei propri assunti allegava documentazione (docc. 3-7), dalla quale dovrebbe evincersi che l'attività affidata alla convenuta era consistita unicamente nella direzione lavori e non “un controllo generico ma prestazioni obbligatorie di legge e di Direzione dei Lavori”, nonché l'avvenuto pagamento del corrispettivo.
Afferma l'attrice che “non vi sono somme da pagare” in relazione a detto rapporto, ma anzi, “il professionista non ha mai svolto appieno alle sue obbligazioni contrattuali, non ha Parte_1
sollecitato i direttori lavori dei vari cantieri ed i vari professionisti incaricati ad effettuare il lavori nei tempi previsti, non ha né mandato lettere di sollecito né mai ha informato dei ritardi di cui sopra. In CP_1
buona sostanza ha abbandonato tutti i cantieri nello svolgimento dell'incarico assunto”; ha poi CP_1 aggiunto che;
“per inciso Lavori Riuniti non ha adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali nei singoli cantieri”.
Già da una prima lettura degli atti, dunque, emerge come l'attore, nonostante alleghi la conclusione di due distinti negozi, l'uno con in persona e l'altro con Parte_1
per prestazioni distinte, poi, nel dedurre l'inesatto adempimento delle CP_2
prestazioni, si riferisca all'uno e all'altro indistintamente, per poi concludere la non debenza delle somme oggetto della fattura n. 13 del 9.10.2023, che si riferisce a prestazioni rese dal personalmente, e non dalla società di cui è rappresentante, per un Parte_1
importo che è dunque del tutto esorbitante e sproporzionato rispetto a quello pattuito di euro 1.000,00= mensili. Infine, l'attrice ha esposto di aver contestato sin da subito la fattura in esame, in quanto emessa da soggetto non legittimato ( per CP_2
prestazioni rese da Parte_1
Ebbene, la ricostruzione attorea, oltre ad essere contraddittoria, e priva di qualsiasi riscontro probatorio, è peraltro smentita dalla documentazione prodotta dalla convenuta,
e, in particolare, il doc. 40, il quale rappresenta una pec, inviata dall'attrice alla convenuta, con cui la prima ha riconosciuto, nei confronti di la debenza di euro CP_2
85.400,00=.
In particolare, la tesi attorea è contraddittoria, perché, come già evidenziato, confonde, nei propri atti, le prestazioni affidate al Geom. in proprio, con quelle affidate a Parte_1
allegando l'inadempimento del primo, a prestazioni invero attribuite CP_2 alla seconda;
non solo, la ricostruzione dei fatti è anche destituita di qualsivoglia riscontro: parte attrice allega il contratto d'opera professionale intercorso con il Parte_1
personalmente, il quale a ben vedere riguarda prestazioni diverse da quelle oggetto della fattura contestata. Infatti, con tale negozio, ha assunto la direzione dei Parte_1
lavori “ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal d.lgs. 36/2023 (codice degli appalti)”, prestazione distinta da quella affidata a di cui ai docc.
3-7 di parte attrice, che CP_2
riguardava la direzione lavori assunta dalla convenuta in relazione ad appalti (privatistici) affidati all'attrice, da parte di diversi committenti. Ed invero, la fattura contestata nel presente procedimento, riguarda tali attività, realizzate da (la CP_2
descrizione della fattura è “Consulenza per gestione parco clienti etecnici incaricati. // Periodo di competenza da Gennaio 2023 a Luglio 2023”.
Tali attività non solo sono ampiamente documentate (v. corrispondenza di cantiere allegata dalla convenuta), ma non sono state nemmeno contestate da , la CP_1
quale ha anzi riconosciuto di aver commissionato alla convenuta la direzione di lavori relativamente ad una serie di cantieri di cui era appaltatrice.
In ultimo, la tesi attorea è smentita dai documenti versati in atti. Sul punto occorre osservare che, benchè l'attore abbia contestato il doc. 29 (scrittura su carta intestata contenente una rateizzazione della somma di euro 86.000,00=), non ha CP_1
invero contestato la pec del 19.01.2024 (doc. 40), il cui contenuto contiene un chiaro e pacifico riconoscimento del debito di euro 101.817,03=.
Non appare conforme al vero, la circostanza per cui detta Pec conterrebbe una contestazione della fattura del 9.10.2023. Infatti, se da un lato, nel testo CP_1
della mail afferma di contestare la fattura, dall'altro chiede l'emissione di nota di credito e contestuale nuova fattura, di importo pari a quello asseritamente contestato, “specificando nella descrizione le attività per le pratiche gestite”. Tale documento, si ribadisce non contestato, contiene altresì un riepilogo dei cantieri di cui l'attrice è creditrice, “e per i quali sarà subordinato il rispetto del pagamento del piano di rientro”. La somma viene individuata in euro
101.817,03. Il successivo piano di rientro in calce, tuttavia, contempera la sola somma oggetto della fattura, pari ad euro 84.500,00=. Si ritiene pertanto raggiunta la prova del credito di di cui alla fattura CP_2
n. 13 del 9.10.2023, oggetto di specifico riconoscimento, da parte di , con CP_1
pec del 19.01.2024.
Va rigettata la domanda riconvenzionale, avanzata da di pagamento CP_2
della somma di euro 104.846,80=.
Tale importo risulta unicamente dal doc. 29, contenente un riepilogo delle somme dovute dall'attrice, scrittura disconosciuta tempestivamente da a verbale d'udienza CP_1
del 5.07.2024, nonché nella prima memoria istruttoria. Al disconoscimento non è seguita, ex art. 216 c.p.c., istanza di verificazione, sicchè tale documento non potrà essere valutato da questo giudice nell'ambito della decisione sulla domanda riconvenzionale.
L'unico documento valutabile è la pec di cui al doc. 40, che, nel riepilogare “i cantieri dei quali è creditrice e per i quali sarà subordinato il rispetto del pagamento del piano di rientro”, CP_1
individua un “totale imponibile da incassare in euro 101.817,03=”, senonché, tuttavia, il piano di rientro in calce alla mail prende in considerazione esclusivamente l'importo di
84.500,00= di cui alla fattura oggetto dell'ingiunzione monitoria.
Di conseguenza, va riconosciuto il credito vantato dalla società convenuta nei confronti dell'attore, nei limiti dell'importo di euro 84.500,00=, oggetto della fattura n. 13 del
9.10.2023 e riconosciuto dalla stessa con pec del 19.01.2024. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno parzialmente compensate tra le parti, nella ragione di 1/4, in considerazione del rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, nei confronti dell'attore. La liquidazione è operata in applicazione dei parametri vigenti di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 previsti per lo scaglione sino a 260.000,00= euro, con liquidazione nei valori medi per quanto attiene alle fasi di studio e introduttiva, e minimi per le fasi di istruttoria e trattazione e decisionale, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
Di conseguenza, in applicazione della ripartizione sopra motivata, parte attrice va condannata in favore di parte convenuta al pagamento di 3/4 delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.856,5= per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Si dichiara la compensazione del residuo 1/4 delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita:
-RIGETTA tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_2 [...]
CP_2
-RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da nei Controparte_2
confronti di;
Parte_2
-CONDANNA a rifondere alla convenuta i Parte_2 Controparte_2
3/4 delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.856,5= per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
-DICHIARA compensato tra le parti il residuo 1/4 delle spese di lite;
Così deciso in Rovigo, 3 aprile 2025.
Il Giudice
Rossana Marcadella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in persona del Giudice dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 393/2024 promossa da:
), con sede legale in Rovigo (RO) Via Einaudi n. 92, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Panella Alessia, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ATTORE
Contro
), con sede legale in Rovigo (RO), via Controparte_2 P.IVA_2
Domenico Angeli 47, con il patrocinio dell'avv. Todaro Antonio, elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTO
Conclusioni delle parti:
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato in data 2.04.2025: “NEL
MERITO, IN VIA PRINCIPALE: -accertare che la fattura emessa da n. 13 Controparte_2
del 09.10.2023 è illegittima, nulla o inesistente in quanto emessa da soggetto non legittimato a compiere le prestazioni indicate nel suo oggetto, comunque non incaricato ed in violazione del contratto intercorso con e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del credito, pari ad € 85.400,00 (lordi) Parte_1
dedotto nella suddetta fattura e condannare la convenuta all'emissione della relativa nota di credito. - rigettare la domanda riconvenzionale e le richieste avanzate da nella propria comparsa Controparte_2
di costituzione e risposta datata 22.4.2024, con condanna alle spese per lite temeraria. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:- senza rinunciare alla domanda principale e per mero tuziorismo difensivo, accertare l'inesistenza del credito vantato da poiché relativa non Controparte_2
solo a prestazioni non fornite né dovute da ma anche per non essere conformi alla Controparte_2
somma pattuita per le stesse;
- rigettare la domanda riconvenzionale e le richieste avanzate da
[...]
nella propria comparsa di costituzione e risposta datata 22.4.2024, con condanna alle spese CP_2
per lite temeraria. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi le prove testimoniali richieste sì come dedotte formulate in comparsa di costituzione in atto di citazione ed in memoria ex at. 281 duodecies, comma 4, cpc, da intendersi qui integralmente ritrascritte. IN OGNI: caso con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato in data 1.04.2025:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale Accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della pretesa avversaria per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettarsi tutte le domande avanzate da Controparte_1
In via riconvenzionale Accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni esposte in atti, che Lavori CP_2
va creditrice nei confronti di della somma di euro 104.846,80 e, per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'odierna convenuta Controparte_1
l'importo predetto, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla do-manda e sino all'effettivo saldo. In ogni caso, con integrale rifusione delle spese di lite. In via istruttoria: Ci si oppone alle prove per testi ex adverso richieste, per i motivi esposti in atti, e si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in comparsa di costituzione e risposta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in poi, per Controparte_1
brevità, solo ) ha citato in giudizio (nel CP_1 Controparte_2
prosieguo, solo , esponendo in fatto: i) di aver incaricato, all'inizio del CP_2
2023 – prima solo verbalmente e in seguito con contratto scritto- il Geom.
[...]
legale rappresentante della società convenuta, per l'attività di “controllo e gestione Parte_1
dei clienti e dei tecnici incaricati nei vari cantieri, essenzialmente di direttore tecnico, tenendo un generale rapporto con i vari direttori di cantiere”, dietro il versamento del corrispettivo di euro 1.000,00 mensili;
ii) di aver commissionato alla convenuta l'attività di “direzione CP_2
lavori, della coordinazione sicurezza, progettazione, asseverazione, prestazioni termotecniche e ottenimento visto di conformità del commercialista” nell'ambito di una serie di cantieri di cui era stata incaricata dell'esecuzione di lavori;
iii) che in relazione a dette attività ha già provveduto a versare alla convenuta il corrispettivo per le prestazioni ottenute, e che quindi nulla più è dovuto;
iv) cionondimeno, ha ricevuto, da la fattura n. 13 del CP_2
9.10.2023 per euro 85.400,00 (euro 70.000,00, oltre IVA, illegittimamente emessa per le attività invece asseritamente oggetto del contratto intercorso con il Geom.
[...]
v) la fattura è stata prontamente contestata, sia perché le somme richieste si Parte_1
presentavano come del tutto incongruenti rispetto ai corrispettivi pattuiti (1.000,00= al mese=), sia perché il professionista è stato inadempiente alle prestazioni assunte, avendo lo stesso abbandonato tutti i cantieri . CP_1
Per quanto sopra esposto, ha concluso domandando, “nel merito, in via CP_1
principale: accertare che la fattura n. 13 del 09.10.2023 emessa da nei confronti Controparte_2
di è illegittima, nulla o inesistente in quanto emessa da soggetto non legittimato a compiere CP_1
prestazioni indicate nel suo oggetto, comunque da soggetto non incaricato a svolgere le prestazioni oggetto di fattura ed emessa in violazione del contratto intercorso con e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
l'inesistenza del credito, pari ad € 85.400,00 (lordi), dedotto e vantato nella suddetta fattura nei confronti di e condannare la convenuta all'emissione della relativa nota di credito;
nel merito, in via CP_1
subordinata, senza rinunciare alla domanda principale e per mero tuziorismo difensivo, accertare
l'inesistenza del credito vantato da poiché relativa non solo a prestazioni non fornite Controparte_2
né dovute da ma anche per non essere conformi alla somma pattuita per le stesse. Controparte_2
In ogni caso: con vittoria di spese diritti e onorari”.
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Si è costituita in giudizio contestando in toto la ricostruzione in fatto CP_2
e in diritto prospettata da parte attrice e, in particolare, eccependo: i) di aver svolto, su incarico della società attrice, tra gennaio e luglio 2023, attività gestione dei rapporti con i committenti, ivi inclusi incontri e sopralluoghi con potenziali clienti, con i soggetti operanti all'interno del cantiere (professionisti, tecnici, imprese, ecc.) per coordinare gli interventi, nonché con i fornitori di beni e servizi per richiedere preventivi, approvvigionare mezzi/attrezzature/materiali necessari per l'esecuzione delle opere e comunque tutte gli incombenti connessi all'operatività dei cantieri;
ii) nel suddetto periodo ha dunque gestito una serie di cantieri, per il corrispettivo di euro 10.000,00= mensili;
iii) in relazione all'attività svolta, ha emesso la fattura n. 13 del 9.10.2023, la quale è stata oggetto di riconoscimento esplicito da parte dell'attrice, che, dapprima proponeva un piano di rateizzazione del compenso dovuto, e in seguito riconosceva espressamente, con pec del
19.01.2024, l'importo di euro 85.400,00= dovuto per le attività svolte;
iv) il contratto d'opera professionale sottoscritto da sottoscritto esclusivamente ai fini Parte_1
dell'Attestazione SOA per la partecipazione dell'attrice ad appalti pubblici, nulla quindi ha a che vedere con il rapporto negoziale intercorrente con oggetto della CP_2
presente controversia.
Per tutto quanto sopra esposto, la convenuta ha concluso CP_2
domandando il rigetto delle domande attoree, e, in via riconvenzionale, di accertare il credito di euro 104.846,80 vantato nei confronti di e, per l'effetto, CP_1
condannarla al pagamento di detto importo, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla domanda e sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali.
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Disposta la conversione in rito semplificato ex art. 281-duodecies c.p.c. e concessi i termini per memorie istruttorie, il Giudice, rigettate le istanze formulate dalle parti nelle relative memorie, rinviava la causa al 2 aprile 2025, per rimessione in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. Precisate le conclusioni e discussa la causa, il Giudice riservava il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
§ § §
La domanda attorea va rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
È pacifico e non contestato, che abbia concluso un contratto d'opera CP_1
professionale con il Geom. (come ammesso dalla stessa attrice, dal luglio Parte_1
2023, per il corrispettivo di euro 1.000,00= mensili), così come non è contestata la circostanza che la società attrice abbia affidato alla società convenuta incarico affinché questa assumesse “la direzione lavori, la coordinazione sicurezza, progettazione, asseverazione, prestazioni termotecniche e ottenimento del visto di conformità del commercialista” (pag. 2 atto di citazione). Parte attrice ha aggiunto che: “per ciascun cantiere è stato concluso quindi un singolo contratto, in alcuni casi scritto, il cui l'onorario è stato stabilito con riferimento all'ammontare dell'importo degli stessi e calcolato in proporzione all'ammontare dei lavori. Ciò come d'uso” (pag. 2 atto di citazione). A corroborazione dei propri assunti allegava documentazione (docc. 3-7), dalla quale dovrebbe evincersi che l'attività affidata alla convenuta era consistita unicamente nella direzione lavori e non “un controllo generico ma prestazioni obbligatorie di legge e di Direzione dei Lavori”, nonché l'avvenuto pagamento del corrispettivo.
Afferma l'attrice che “non vi sono somme da pagare” in relazione a detto rapporto, ma anzi, “il professionista non ha mai svolto appieno alle sue obbligazioni contrattuali, non ha Parte_1
sollecitato i direttori lavori dei vari cantieri ed i vari professionisti incaricati ad effettuare il lavori nei tempi previsti, non ha né mandato lettere di sollecito né mai ha informato dei ritardi di cui sopra. In CP_1
buona sostanza ha abbandonato tutti i cantieri nello svolgimento dell'incarico assunto”; ha poi CP_1 aggiunto che;
“per inciso Lavori Riuniti non ha adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali nei singoli cantieri”.
Già da una prima lettura degli atti, dunque, emerge come l'attore, nonostante alleghi la conclusione di due distinti negozi, l'uno con in persona e l'altro con Parte_1
per prestazioni distinte, poi, nel dedurre l'inesatto adempimento delle CP_2
prestazioni, si riferisca all'uno e all'altro indistintamente, per poi concludere la non debenza delle somme oggetto della fattura n. 13 del 9.10.2023, che si riferisce a prestazioni rese dal personalmente, e non dalla società di cui è rappresentante, per un Parte_1
importo che è dunque del tutto esorbitante e sproporzionato rispetto a quello pattuito di euro 1.000,00= mensili. Infine, l'attrice ha esposto di aver contestato sin da subito la fattura in esame, in quanto emessa da soggetto non legittimato ( per CP_2
prestazioni rese da Parte_1
Ebbene, la ricostruzione attorea, oltre ad essere contraddittoria, e priva di qualsiasi riscontro probatorio, è peraltro smentita dalla documentazione prodotta dalla convenuta,
e, in particolare, il doc. 40, il quale rappresenta una pec, inviata dall'attrice alla convenuta, con cui la prima ha riconosciuto, nei confronti di la debenza di euro CP_2
85.400,00=.
In particolare, la tesi attorea è contraddittoria, perché, come già evidenziato, confonde, nei propri atti, le prestazioni affidate al Geom. in proprio, con quelle affidate a Parte_1
allegando l'inadempimento del primo, a prestazioni invero attribuite CP_2 alla seconda;
non solo, la ricostruzione dei fatti è anche destituita di qualsivoglia riscontro: parte attrice allega il contratto d'opera professionale intercorso con il Parte_1
personalmente, il quale a ben vedere riguarda prestazioni diverse da quelle oggetto della fattura contestata. Infatti, con tale negozio, ha assunto la direzione dei Parte_1
lavori “ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal d.lgs. 36/2023 (codice degli appalti)”, prestazione distinta da quella affidata a di cui ai docc.
3-7 di parte attrice, che CP_2
riguardava la direzione lavori assunta dalla convenuta in relazione ad appalti (privatistici) affidati all'attrice, da parte di diversi committenti. Ed invero, la fattura contestata nel presente procedimento, riguarda tali attività, realizzate da (la CP_2
descrizione della fattura è “Consulenza per gestione parco clienti etecnici incaricati. // Periodo di competenza da Gennaio 2023 a Luglio 2023”.
Tali attività non solo sono ampiamente documentate (v. corrispondenza di cantiere allegata dalla convenuta), ma non sono state nemmeno contestate da , la CP_1
quale ha anzi riconosciuto di aver commissionato alla convenuta la direzione di lavori relativamente ad una serie di cantieri di cui era appaltatrice.
In ultimo, la tesi attorea è smentita dai documenti versati in atti. Sul punto occorre osservare che, benchè l'attore abbia contestato il doc. 29 (scrittura su carta intestata contenente una rateizzazione della somma di euro 86.000,00=), non ha CP_1
invero contestato la pec del 19.01.2024 (doc. 40), il cui contenuto contiene un chiaro e pacifico riconoscimento del debito di euro 101.817,03=.
Non appare conforme al vero, la circostanza per cui detta Pec conterrebbe una contestazione della fattura del 9.10.2023. Infatti, se da un lato, nel testo CP_1
della mail afferma di contestare la fattura, dall'altro chiede l'emissione di nota di credito e contestuale nuova fattura, di importo pari a quello asseritamente contestato, “specificando nella descrizione le attività per le pratiche gestite”. Tale documento, si ribadisce non contestato, contiene altresì un riepilogo dei cantieri di cui l'attrice è creditrice, “e per i quali sarà subordinato il rispetto del pagamento del piano di rientro”. La somma viene individuata in euro
101.817,03. Il successivo piano di rientro in calce, tuttavia, contempera la sola somma oggetto della fattura, pari ad euro 84.500,00=. Si ritiene pertanto raggiunta la prova del credito di di cui alla fattura CP_2
n. 13 del 9.10.2023, oggetto di specifico riconoscimento, da parte di , con CP_1
pec del 19.01.2024.
Va rigettata la domanda riconvenzionale, avanzata da di pagamento CP_2
della somma di euro 104.846,80=.
Tale importo risulta unicamente dal doc. 29, contenente un riepilogo delle somme dovute dall'attrice, scrittura disconosciuta tempestivamente da a verbale d'udienza CP_1
del 5.07.2024, nonché nella prima memoria istruttoria. Al disconoscimento non è seguita, ex art. 216 c.p.c., istanza di verificazione, sicchè tale documento non potrà essere valutato da questo giudice nell'ambito della decisione sulla domanda riconvenzionale.
L'unico documento valutabile è la pec di cui al doc. 40, che, nel riepilogare “i cantieri dei quali è creditrice e per i quali sarà subordinato il rispetto del pagamento del piano di rientro”, CP_1
individua un “totale imponibile da incassare in euro 101.817,03=”, senonché, tuttavia, il piano di rientro in calce alla mail prende in considerazione esclusivamente l'importo di
84.500,00= di cui alla fattura oggetto dell'ingiunzione monitoria.
Di conseguenza, va riconosciuto il credito vantato dalla società convenuta nei confronti dell'attore, nei limiti dell'importo di euro 84.500,00=, oggetto della fattura n. 13 del
9.10.2023 e riconosciuto dalla stessa con pec del 19.01.2024. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno parzialmente compensate tra le parti, nella ragione di 1/4, in considerazione del rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, nei confronti dell'attore. La liquidazione è operata in applicazione dei parametri vigenti di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 previsti per lo scaglione sino a 260.000,00= euro, con liquidazione nei valori medi per quanto attiene alle fasi di studio e introduttiva, e minimi per le fasi di istruttoria e trattazione e decisionale, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
Di conseguenza, in applicazione della ripartizione sopra motivata, parte attrice va condannata in favore di parte convenuta al pagamento di 3/4 delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.856,5= per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Si dichiara la compensazione del residuo 1/4 delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita:
-RIGETTA tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_2 [...]
CP_2
-RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da nei Controparte_2
confronti di;
Parte_2
-CONDANNA a rifondere alla convenuta i Parte_2 Controparte_2
3/4 delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.856,5= per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
-DICHIARA compensato tra le parti il residuo 1/4 delle spese di lite;
Così deciso in Rovigo, 3 aprile 2025.
Il Giudice
Rossana Marcadella