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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/09/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2803/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 16/09/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
RAFFAELLI NATALINA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del ministro Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c. dott.ssa Maria Elena Burgello;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.12.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda di ammissione al corso speciale abilitante attivato presso il
Conservatorio di Musica “F.Torrefranca” di Vibo Valentia, di cui al bando emanato dal predetto Istituto ex all'art.3 del D.M. 28.09.2007 n.137, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di strumento musicale – Clarinetto- nella scuola media
(classe concorso AC77); di essere stato illegittimamente escluso dal predetto corso in quanto sprovvisto del diploma di istruzione superiore di secondo grado;
di avere, nelle more dello svolgimento del corso abilitante, in data 08.07.2008, conseguito il diploma di istruzione superiore di secondo grado di Ragioniere e Perito Commerciale presso l'I.T.
“Michelangelo” di Scordia;
che il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 239 del 27.2.2015, passata in giudicato, aveva accertato il suo “diritto all'ammissione nel corso speciale riservato per
l'abilitazione all'insegnamento di strumento musicale, classe di concorso AC77 – clarinetto – attivato per
l'a.a. 2007-2008 presso il Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia e al conseguimento del titolo abilitante con effetto dalla data di efficacia del titolo abilitante”; di avere conseguito, nelle more del giudizio, in data 22.07.2014, l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso
AC77 presso il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza;
che ciononostante l'Amministrazione Scolastica gli aveva precluso l'inserimento nelle GAE relative alla c.d.c di essere stato assunto con contratto a t.i. con decorrenza dal 01.09.2019 per la classe C.F._1 di concorso AC-56, con inquadramento nella prima classe stipendiale e di avere pertanto diritto alla corretta ricostruzione di carriera oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti, così concludendo “Voglia l' Ill.mo Tribunale di Crotone-Sezione Lavoro, contrariisreiectis: 1) riconoscere e dichiarare il in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e il in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. inadempienti all'obbligazione ex lege di ottemperare alla sentenza del Tribunale di
Catanzaro n.239/2015, e di reinserire ora per allora il prof. nella graduatoria a Parte_2 esaurimento per la classe di concorso AC77-Clarinetto (oggi AC55 e AC56) per il triennio 2011-2014
e per i successivi con il punteggio iniziale di 227 punti, e adottare i conseguenti provvedimenti di assunzione
a tempo indeterminato con le decorrenze giuridiche ed economiche relative al suo collocamento in graduatoria
e al punteggio progressivamente posseduto;
2) riconoscere e dichiarare tenuto e condannare lo stesso
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., il Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., l' in
[...] Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t.; l' Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t.; l'
[...] Controparte_5 in persona del legale rappresentante p.t.; in solido tra loro al risarcimento in favore del
[...] ricorrente dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subite a titolo contrattuale ed extracontrattuale per violazione delle generali clausole di solidarietà, correttezza e buona fede nel comportamento e del neminem laedere per la mancata ammissione al corso, da liquidare in via presuntiva ed equitativa nella misura che, in proporzione della sua gravità e della sofferenza inflitta e del trattamento stipendiale e dell'anzianità di servizio perduti, sarà ritenuta dall'On.le Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo;
3) dichiarare tenuto e condannare lo stesso in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. e il in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. in solido tra loro al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 988,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al soddisfo;
4) dichiarare e accertare il diritto del prof. al riconoscimento ai fini della progressione di carriera e dell'inquadramento giuridico- Parte_1 economico ed economico di tutti i periodi di servizio pre-ruolo prestati, ivi compreso l'anno 2013, e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare il in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., l in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., l' in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t. e l' in persona Controparte_7 del legale rappresentante p.t all'adozione dei necessari provvedimenti e alla corresponsione in favore del prof. delle differenze retributive, assicurative e previdenziali dovute e all'accantonamento del TFS Pt_1 maturato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da ogni singola decorrenza al soddisfo, prescrivendo le relative modalità di esecuzione”.
L'Amministrazione resistente, nel costituirsi ritualmente in giudizio, insisteva nel rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
è così decisa.
**
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che parte ricorrente lamenta il depennamento del proprio nominativo dalle GAE operato dall'amministrazione con decorrenza dal biennio 2009-2011 e per gli anni a venire, a causa di una sua illegittima esclusione dal corso speciale abilitante all'insegnamento di strumento musicale – Clarinetto (cdc AC77) - attivato presso il
Conservatorio di Musica “F.Torrefranca” di Vibo Valentia e di cui al bando emanato dal predetto Istituto ex all'art.3 del D.M. 28.09.2007 n.137-, che a sua volta gli avrebbe precluso la possibilità di essere immesso in ruolo, domandando un risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non subiti;
censura, inoltre, l'inottemperanza dell'amministrazione al giudicato contenuto nella sentenza n. 239 emessa dal Tribunale di Catanzaro il 27.2.2015, che avrebbe definitivamente consacrato il suo diritto all'inserimento nelle GAE sin dal biennio 2009-2011.
Ciò posto, occorre innanzitutto premettere che la citata sentenza del Tribunale di Catanzaro ha accertato il diritto dell'odierno ricorrente “all'ammissione nel corso speciale riservato per
l'abilitazione all'insegnamento di strumento musicale, classe di concorso AC77 – clarinetto – attivato per
l'a.a. 2007-2008 presso il Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia e al conseguimento del titolo abilitante con effetto dalla data di efficacia del titolo abilitante” ( cfr all fascicolo ricorrente), giammai il suo diritto all'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento sin dall'anno 2009, sicchè nessun inadempimento sul punto può essere imputato all'amministrazione resistente.
Quanto al rivendicato risarcimento del danno si osserva quanto segue.
E' pacifico tra le parti che a) il ricorrente fosse inserito nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di per la c.d.c con il codice identificativo su CP_4 N_1 Numer_2 inserimento del 2007, e con il codice identificativo su inserimento relativo Numero_3 all'anno 2009 ( cfr. domanda all. fascicolo ); b)entrambe le posizioni sono state CP_1 cancellate dall'Amministrazione per assenza del titolo di accesso (abilitazione all'insegnamento di strumento musicale-clarinetto); c) il Tribunale di Catanzaro ha definitivamente accertato, con la citata sentenza, il diritto del ricorrente a conseguire il titolo abilitativo, ritenendo illegittima l'esclusione (dal corso di abilitazione) all'epoca operata dall'amministrazione, tuttavia senza nulla disporre in ordine al suo diritto al reinserimento in graduatoria;
d) in data 1.9.2019 il ricorrente è stato immesso in ruolo, con conferma avvenuta in data 1.9.2020 e anzianità pari a 11 anni 3 mesi e 12 giorni ai fini giuridici ed economici e anni 2 e mesi 8 ai soli fini economici ( cfr. decreto ricostruzione carriera all. 24 fascicolo ricorrente).
Tanto premesso, come noto, la legge finanziaria 2007 del 27/12/2006 n. 96, all'art. 1, comma 605, lettera c), ha disposto “la trasformazione delle graduatorie da permanenti a graduatorie ad esaurimento” e, successivamente, il decreto ministeriale n. 27 del 15/03/2007 ha previsto per gli anni 2007/08 e 2008/09, il trasferimento, l'integrazione e l'aggiornamento di tutte le fasce delle graduatorie permanenti che erano state trasformate in graduatorie ad esaurimento (c.d. G.A.E.); la normativa citata prevedeva, pertanto, la possibilità di presentare ulteriore documentazione per aggiornare il proprio punteggio e, quindi, la propria posizione, pena il depennamento dalla citata graduatoria.
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente , già presente nelle graduatorie permanenti, abbia presentato domanda di inserimento nelle GAE per i bienni scolastici 2007/2009 e
2009/2011 (cfr. all. fascicolo ), come previsto dalla normativa vigente;
CP_1 ciononostante lo stesso veniva depennato dalle relative graduatorie a causa di un errore dell'amministrazione, che lo escludeva (illegittimamente) per mancanza del titolo abilitante. Ebbene, pacifico l'errore da parte dell'Amministrazione occorre chiedersi se il ricorrente abbia per ciò solo diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non rivendicati.
Occorre premettere che il reinserimento nelle GAE è pur sempre subordinato, a pena di esclusione, a specifica domanda dell'interessato come previsto dall'art. 1 comma 1-bis della l. 143 del 2004: “La domanda di reinserimento è fatta espressamente salva dall'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004 ‒ secondo cui: «dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto ... La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.
A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione- sempreché ovviamente la sua presentazione sia tempestiva (aspetto che qui non viene in discussione). È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l'art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l'aggiornamento stesso, il reinserimento. Non a caso
l'interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito allatto della cancellazione»”( cfr. sentenza n. 10901 del 13.11.2018).
Tanto premesso, se è documentale provato che il ricorrente abbia presentato domanda di inserimento nelle GAE per i bienni 2007/2009 e 2009/2011, nonostante lamenti il mancato reinserimento da parte dell'amministrazione per i trienni successivi, rappresentando di aver diffidato quest'ultima in tal senso, tuttavia, non offre prova di aver richiesto il reinserimento in occasione degli aggiornamenti successivi (né il diritto al reinserimento nelle GAE può discendere dalla citata sentenza del Tribunale di Catanzaro che nulla ha disposto sul punto).
Conseguentemente, il mancato reinserimento nelle GAE con decorrenza dal triennio
2011/2014 e per quelli successivi, essendo pacifico che il ricorrente risultasse inserito nelle
GAE pubblicate in data 12.07.2011 con il punteggio di 227 punti ,non può essere addebitato all'Amministrazione, difettando apposita e necessaria domanda in tal senso.
Peraltro, si noti che il professore in data 22.07.2014, ossia prima della pronuncia Pt_1 resa dal Tribunale di Catanzaro in data 27.2.2015, aveva già conseguito l'abilitazione all'insegnamento di strumento musicale per la classe di concorso AC77 – clarinetto – partecipando ad un altro corso, attivato presso il Conservatorio “S. Giacomantonio” di
Cosenza (cfr. all. 6 fascicolo ricorrente), sicchè certamente da tale data possedeva il requisito per essere reinserito nelle GAE e procedere al relativo aggiornamento entro i termini stabiliti dal decreto ministeriale.
Pur ritenendo tale circostanza assorbente si noti ulteriormente, quanto alla rivendicata perdita di chance in ordine all'elevata probabilità di essere destinatario, con decorrenza dal triennio 2011/2014 e per quelli a venire, di un contratto di assunzione a tempo indeterminato, che occorre rilevare come in tali casi l'onere probatorio ricada sul lavoratore e la domanda non possa trovare accoglimento in difetto della puntuale allegazione e conseguente prova, da parte di questi, delle circostanze di fatto su cui la propria pretesa si fonda.
Ebbene, il professor rivendica la nomina (non ottenuta) a tempo indeterminato, Pt_1 essendo pacifico che nelle more lo stesso sia stato destinatario di plurimi contratti a tempo determinato ( cfr. all. contratti fascicolo ricorrente), tuttavia non fornisce alcuna prova dell'avvenuto conferimento di tale incarico a candidati inseriti in GAE con punteggio pari o inferiore al proprio.
D'altronde, a fronte della mutevolezza, per ciascun anno, delle esigenze connesse alle carenze di organico ed alle conseguenti supplenze nell'ambito degli istituti scolastici, del tutto destituita di fondamento deve ritenersi l'affermazione secondo la quale il ricorrente, siccome in virtù del punteggio posseduto in GAE per la classe di concorso AC77 sarebbe certamente stato destinatario di un contatto a tempo indeterminato con decorrenza dal triennio 2011/2014, con la conseguenza che non può essere accordato alcun risarcimento del danno.
E, infatti, ai fini della risarcibilità di una perdita di chance la giurisprudenza insegna che la relativa tecnica risarcitoria garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule "probabilità seria e concreta" o anche "elevata probabilità" di conseguire il bene della vita sperato;
e che in caso di mera "possibilità" vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto (C.d.S., sez. V, 15 novembre 2019, n. 7845; IV, 23 settembre 2019, n. 6319; III, 27 novembre 2017, n. 5559); l'accoglimento della relativa domanda esige, pertanto, che sia stata fornita la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, ma non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. civ., Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9571; Sez. lavoro, 11 ottobre 2017, n. 23862).
Ne consegue, altresì, che "alla mancanza di tale prova non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. diretta a fronteggiare l'impossibilità di provare non l'esistenza del danno risarcibile, bensì del suo esatto ammontare. In altri termini, la perdita di chance di rilievo risarcitorio, in quanto entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione e non mera aspettativa di fatto o generiche ed astratte aspirazioni di lucro, deve correlarsi a dati reali, senza i quali risulta impossibile il calcolo percentuale di possibilità delle concrete occasioni di conseguire un determinato bene (in tal senso: Cons. Stato, III, 31 agosto 2011, n. 4892)" (Cons. Stato, Sez.
V, 28/01/2019, n. 697).
In definitiva, il risarcimento può essere riconosciuto solo quando la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avverarsi, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (cfr.: Cass. Civ., Sez. I, 13/04/2017, n. 9571).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha offerto alcun elemento idoneo a dimostrare il probabile avverarsi della chance persa per cui, alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda risarcitoria va rigettata.
Parimenti per quanto concerne il rivendicato risarcimento del danno patrimoniale ( non provato nel suo ammontare) nonché non patrimoniale, in quanto sfornito di adeguato supporto probatorio.
In merito alle rivendicate differenze retributive si osserva quanto segue.
Preliminarmente, giova effettuare una ricostruzione del quadro normativo che disciplina l'anzianità di servizio nel comparto scuola.
La ricostruzione di carriera, per quanto di interesse, trova(va) la propria disciplina nell'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 secondo cui “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”. Occorre altresì rilevare come, in applicazione dell'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, come interpretato dall'art. 11 co. 14 L. n. 124/1999, il raggruppava i Controparte_1 servizi a termine in base all'anno scolastico di riferimento, prendendo in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, consentivano di raggiungere almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente (disciplina oggi sostanzialmente abrogata dalla riformulazione dell'art. 489 d.lgs. n. 297/1994 ad opera del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L 10 agosto 2023, n.
103).
Pertanto, così calcolata l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, in applicazione dell'art. 485 cit., il ricostruiva l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in CP_1 considerazione i primi 4 anni in misura integrale e quelli successivi soltanto per due terzi;
il terzo anno, escluso dal computo dell'anzianità utile ai fini retributivi – che nei decreti di ricostruzione della carriera viene definita come “utile ai fini giuridici ed economici” – veniva accantonato con la qualificazione come utile “ai soli fini economici” in attesa che il docente maturasse l'anzianità complessiva di cui all'art. 4 co. 3 DPR. n. 399/1988.
Orbene, il predetto sistema di ricostruzione del servizio pre-ruolo è stato posto al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE sent. 20.09.2018 causa C-466/2017) la quale ha evidenziato che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Nel solco tracciato dalla giurisprudenza europea si è pronunciata altresì la Suprema Corte
(così Cass. n. 31149/2019; nello stesso senso Cass. n. 3474/2020) secondo cui “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine
a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, ne' applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare
l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Pertanto, facendo corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, la verifica in ordine alla condotta discriminatoria non deve essere condotta dal giudice in astratto bensì in concreto, con la conseguenza che deve considerarsi discriminato dall'applicazione dell'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 (ante-riforma) soltanto il docente la cui anzianità, calcolata ai sensi della norma speciale, sia inferiore rispetto a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato il docente comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, poi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati ne' gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, ne', per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Suprema Corte ha da tempo escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n.
17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Solo qualora all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno andrebbe disapplicata e al docente riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito al docente assunto a tempo indeterminato, stante la contrarietà dell'abbattimento al diritto unionale.
Tanto premesso, il professore lamenta genericamente un'errata ricostruzione di Pt_1 carriera senza indicare, tuttavia, quale sia stato l'effettivo pregiudizio in termini di riconoscimento del servizio di preruolo prestato (a fronte di una anzianità prerulo riconosciuta pari a 9 anni 5 mesi e 22 giorni), censurando unicamente la mancata attribuzione della corretta fascia stipendiale in applicazione della c.d. clausola di salvaguardia, su cui pertanto deve limitarsi il sindacato di questo giudice.
Ebbene la c.d. clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L.
Comparto Scuola 2011 ha previsto che: “2) Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. 3) Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
La norma limita il beneficio del mantenimento dell'anzianità già conseguita al personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'01.09.2010, escludendo, pertanto, quanti fossero a quella data in servizio in virtù di rapporti a tempo determinato.
In materia è intervenuta la Suprema Corte che, alla luce del principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, - ha sancito che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
(disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale” (Cass., Sez. Lav., n. 2924/2020).
Tanto premesso, considerato che l'odierno ricorrente alla data dell'1.9.2010, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, aveva già maturato il diritto ad essere inserito nella fascia stipendiale “3-8”, lo stesso, in applicazione della c.d. clausola di salvaguardia, con l'immissione in ruolo dell'1.9.2019, doveva essere inserito nella fascia stipendiale “3-8”, dovendo conservare “ad personam”, come i colleghi a quella data già assunti a tempo indeterminato, il maggior valore stipendiale in godimento, pena la violazione del principio di non discriminazione.
Ciò posto, deve essere affermato il diritto del professor ad ottenere la ricostruzione Pt_1 della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal C.C.N.L. Comparto
Scuola 2006/2009, ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. Comparto Scuola 2011, da interpretarsi alla luce del principio di non discriminazione, con conseguente condanna del ad effettuare Controparte_1 nuovamente la ricostruzione della sua carriera e ad inquadrarlo, con decorrenza dall'immissione in ruolo dell'1.9.2019, nella fascia stipendiale “3-8” ( in luogo della prima classe stipendiale) e, quindi, nella fascia stipendiale 9-14 con decorrenza dall'1.9.2020 ( come di fatto già avvenuto).
Fondata deve ritenersi altresì la domanda di corresponsione delle differenze retributive maturate, calcolate nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica del presente ricorso alla controparte (in assenza di documentati atti interruttivi), sul presupposto del tardivo riconoscimento dell'inquadramento nella corretta fascia stipendiale, per il periodo successivo all'assunzione a tempo indeterminato, oltre i ratei di
13ª mensilità, pari alla differenza, nel periodo, tra la retribuzione che il ricorrente avrebbe dovuto percepire a seguito dell'immissione in ruolo, secondo il corretto inquadramento, e quella effettivamente percepita, oltre il diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese restano compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
-accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'esatta ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009, ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. Comparto Scuola
2011, interpretata alla luce del principio di non discriminazione;
- per l'effetto condanna il ad effettuare nuovamente la Controparte_1 ricostruzione di carriera e ad inquadrare il ricorrente, con decorrenza dall'immissione in ruolo dell'01/09/2019, nella fascia stipendiale 3-8 anni, con l'anzianità di servizio già calcolata utile ai fini sia giuridici che economici e, quindi, nella fascia 9-14 anni dal
01.09.2020;
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli di Controparte_1 cui in parte motiva, delle eventuali differenze retributive spettanti, oltre i ratei di 13ª mensilità, nonché gli interessi legali, come per legge;
- rigetta per il resto;
-compensa le spese processuali.
Crotone, 16/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei