Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8282/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 8282/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. proposta da
, a Battipaglia (SA) il 24.07.1986, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Calabria n. 9, presso lo studio dell'avv. Antonio Gioiello che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Salerno, alla via Luigi Guer dell'avv. Grazia Maria Cirillo che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
[...]
e che dalla loro unione e nata una figlia, (16.05.2022). CP_1 Per_1
o, la ricorrente ha dedotto che, in seg la rottura della suddetta relazione, l'ex compagno ha dimostrato un totale disinteresse per la piccola Per_1 rendendo di fatto impossibile l'adozione di qualsivoglia necessaria dec nell'interesse della stessa;
pertanto, considerate le difficolta nell'avere rapporti con il resistente, ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse della figlia minore, chiedendo in particolare l'affidamento super esclusivo e la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versarle una somma per il mantenimento della bambina. Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha contestato Controparte_1 quanto allegato dalla ricorrente con specific llegata convivenza more uxorio, precisando di avere intrattenuto con la stessa una mera frequentazione sentimentale e di non avere mai avuto l'intenzione di costruire una famiglia e di diventare padre;
pertanto, ha aderito alla richiesta avanzata di affidamento esclusivo rafforzato, opponendosi tuttavia alle richieste a contenuto economico. All'udienza del 27 marzo 2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre precisare che la ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 337 bia e s.s. c.c., chiedendo l'affidamento super esclusivo della figlia minore e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonché dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi i genitori;
si tratta, come noto, di norme applicabili dinanzi al Tribunale ordinario anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in virtù della riforma della filiazione attuata con D.lgs. 154 del 2013 e confermata con l'ultima riforma Cartabia. Al riguardo, si precisa che, alla citata udienza del 27 marzo 2024, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nell'interesse della figlia minore, che qui si richiama integralmente e le cui condizioni sono ratificate dal Tribunale in quanto ritenute eque e rispondenti all'interesse della minore;
in particolare, occorre premettere che le parti hanno concordato l'affidamento super esclusivo della bambina alla madre e a tal proposito deve precisarsi che la suddetta condizione è daritenersi conforme all'interesse di tenuto conto di quanto dichiarato dal resistente all'udienza Per_1 di comparizio dove ha ribadito di non volersi assumere le proprie responsabilità di padre, di non avere scelto di diventare genitore e di avere vissuto tale condizione come una violenza (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Tanto precisato, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, si dispone quanto segue:
-l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre con residenza Per_1 presso la stessa, con la possibilità per la madre, dun i effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, educazione, scuola, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi anche all'estero, etc…);
-I genitori concordano sulla circostanza che il diritto di visita del padre a , verrà Per_1 esercitato con accordi assunti di volta in volta tra le parti, non potendo e causa della tenerissima età della piccola, degli impegni lavorativi del padre e dei variabili turni di lavoro, della madre, stabilire un calendario fisso a regolamentazione dei tempi di visita del padre alla figlioletta;
-Le parti hanno raggiunto l'intesa sulla somma che il sig. dovrà CP_1 corrispondere a titolo di mantenimento della piccola redetto Per_1 mantenimento viene concordato in € 250,00 da corrispond far data dal 27.03.2025, mentre dal successivo mese di aprile entro e non oltre il giorno 10 del mese di riferimento, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate così come previsto dalla normativa vigente in materia. Le somme concordate dovranno essere corrisposte a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla sig.ra che verrà Parte_1 comunicato al sig. in occasione del primo paga CP_1
In considerazion natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. e, per l'effetto, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi