Sentenza 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 26/03/2026, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2023, proposto da
MA ER AM, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Angelone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Municipio, 84;
contro
Comune di San Nicola Manfredi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio D'Alessio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IT AM, AR AM, SA GL, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Pepicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del silenzio riferito formatosi sull'istanza inviata a mezzo pec in data 14.11.2022 per l'applicazione dell'art. 38 D.vo 380/01, a seguito della sentenza del TAR Campania, Sez. VIII, Napoli, n. 2400/2012, confermata in appello dalla Sentenza del Consiglio di Stato in S.g., Sez. IV, Roma, n. 3459/2020, che ha annullato il PdC n. 179/2009, ed il successivo PdC in sanatoria n. 189 del 07.01.2010, aventi ad oggetto la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato denominato “Masseria Taverna” sito in Contrada Palati del Comune di San Nicola Manfredi;
b) per l'accertamento dell'obbligo del Comune di San Nicola Manfredi di provvedere sull'istanza inviata a mezzo pec in data 14.11.2022 avente il contenuto indicato alla lett. a che precede;
c) per la conseguente condanna del Comune di San Nicola Manfredi ad adottare un provvedimento espresso sull'istanza indicata alla lett. a che precede, ed, in particolare, per la condanna del Comune di San Nicola Manfred ad adottare, ex art. 38 D.vo 380/01, un'Ordinanza con la quale, preso atto dell'impossibilità di disporre la loro sanatoria, ordini la demolizione delle opere abusive realizzate in esecuzione dei PdC n. 179/09 e 186/2010 annullati dal G.A., con fissazione di un termine per l'esecuzione spontanea e previsione della nomina di un Commissario ad Acta per l'ipotesi dell'ulteriore inadempimento;
d) per l'annullamento di ogni atto non conosciuto, perché mai comunicato, lesivo del diritto della ricorrente all'adozione di un'Ordinanza ex art. 38 D.vo 380/01.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di San Nicola Manfredi e di IT AM e di AR AM e di SA GL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa IT CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra MA ER AM ha impugnato il permesso di costruire n. 179/09 del 26.03.09, unitamente al permesso di costruire in sanatoria n. 189 del 07.01.2010, rilasciati dal Comune di San Nicola Manfredi (BN) in favore del Sig. IO AM, per la ristrutturazione e dell’ampliamento di un fabbricato, sito in Contrada Palati
Queto Tribunale, con sentenza n. 400/2012, pronunziata nei confronti degli eredi del Sig. IO AM, nel frattempo deceduto, ha accolto il ricorso. La sentenza è stata confermata in appello con sentenza n. 3459/2020.
Le sentenze sono state notificate in data 14.09.2020 al Comune di San Nicola Manfredi, che, tuttavia, non ha dato loro esecuzione. La ricorrente, quindi, con istanza inviata a mezzo pec in data 14.11.2022, ha richiesto al Comune di voler provvedere alla demolizione del manufatto rimasto privo di titolo abilitativo, preso atto dell’impossibilità di procedere alla sanatoria di esso, in quanto ricadente in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta.
A fronte della perdurante inerzia del Comune, la ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accertare e dichiarare l’obbligo del Comune di San Nicola Manfredi di riscontrare in forma espressa la istanza- diffida del 14.11.2002, adottando un’ordinanza che, visto l’art. 38 d.P.R. n. 380/01, disponga la demolizione delle opere realizzate in esecuzione dei titoli edilizi annullati in sede giurisdizionale, stante l’impossibilità di procedere alla loro sanatoria.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Consiglio di Stato, infatti, non aveva statuito alcun obbligo di demolizione in capo all’Amministrazione ma aveva, piuttosto, ordinato al Comune di riesaminare l’intera vicenda una volta annullati i titoli edilizi che avevano assentito, ab origine, il manufatto. Tra l’altro, già con nota del 30.01.2023, il Comune aveva comunicato di aver avviato l’istruttoria necessaria per la valutazione del nuovo “scritto progettuale” preannunciato dalle controinteressate ai fini della realizzazione di opere di trasformazione interne.
Con memoria di replica, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso. L’attività istruttoria, che il Comune aveva intrapreso sarebbe, infatti, irrilevante, così come l’avvenuta nomina di un professionista da parte delle controinteressate atteso che, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, non era intervenuto alcun provvedimento espresso da parte dell’Ufficio.
Si sono costituite in giudizio anche le controinteressate deducendo che dalla sentenza del Consiglio di Stato non poteva farsi discendere, in capo al Comune, alcun obbligo di demolire l’immobile abusivo quanto invece di procedere al riesame della vicenda a livello progettuale, previa presentazione di una nuova istanza che tenga conto dei rilievi critici accertati. In tal senso, le controinteressate si erano attivate, incaricando un tecnico di fiducia al fine di verificare la situazione.
Da ultimo, il Comune, con memoria depositata il 13.02.2026, ha rappresentato che il tecnico incaricato dalle controinteressate ha presentato, in data 2.02.2026, uno scritto integrativo, prospettando un riesame ed una rivalutazione della vicenda, alla luce di una riclassificazione della strada di interesse alla C.da Palati e delle modifiche urbanistiche intervenute, secondo le quali l’immobile in ricadrebbe in zona N – Nucleo extraurbano consolidato, con la conseguenza che la distanza del fabbricato dalla strada verrebbe a ridursi dai contestati 20 mt, ai potenziali 10 mt.
Pervenuta alla udienza pubblica del 19 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
La ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio del Comune di San Nicola Manfredi formatosi sulla istanza presentata in data 14.11.2022, con la quale aveva chiesto al Comune di provvedere alla demolizione delle opere abusive sopra menzionate, ex art. 38 D.Lgs. 380/2001, vista l’impossibilità di procedere alla loro sanatoria; la ricorrente chiede anche nominarsi un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione, nel caso di perdurante inerzia.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Come già rilevato in punto di fatto, la Sig.ra AM MA ER ha chiesto l’annullamento del permesso di costruire n. 173 del 26 marzo 2009 ed il successivo titolo in variante n. 189 del 7 gennaio 2010, rilasciati dal Comune di San Nicola Manfredi al Sig. AM IO (dante causa delle odierne controinteressate), per la ristrutturazione ed ampliamento di un manufatto sito nella Contrada Palati.
Il ricorso è stato accolto con sentenza di questo Tribunale n. 2400/2012, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3459/2020, con la conseguenza che i titoli edilizi sono stati annullati.
E’ noto, altresì, che spetta al Comune, ai sensi dell’art. 27, co. 1 del d.P.R. 380/2001, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, al fine di assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
Trattasi inoltre di attività vincolata, in quanto finalizzata alla tutela del preminente interesse pubblico relativo alla corretta gestione del territorio. Da ciò discende la configurabilità del silenzio-inadempimento nelle ipotesi di inerzia dell’Amministrazione intimata, invitata all’esercizio di poteri repressivi di abusi edilizi da parte del privato confinante (in questo senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n. 2011/2019; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 31 ottobre 2018, n.1534; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 settembre 2018 n. 2171; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 aprile 2018 n. 546; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 30 maggio 2017 n. 6402).
Ciò premesso, la richiesta rivolta al Comune dall’odierna ricorrente ha dato avvio ad un procedimento che, ai sensi dell’art. 2, co. 1, l. 241/90, deve concludersi con un provvedimento espresso. Il solo avvio delle interlocuzioni con le controinteressate non costituisce, invero, adempimento dell’obbligo di provvedere. Tale attività si configura quanto mai doverosa una volta venuti meno i titoli edilizi che legittimavano il manufatto realizzato dal sig. AM.
Deve dunque dichiararsi l’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune e ordinarsi al Comune di San Nicola Manfredi di concludere il procedimento entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla comunicazione (o, se precedente, dalla notificazione) della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia, su richiesta di parte, si nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, affinché provveda in via sostitutiva, nei successivi sessanta (60) giorni, il Prefetto di Benevento con facoltà di delega ad altro componente dello stesso ufficio adeguatamente qualificato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono, infine, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Ordina al Comune di San Nicola Manfredi di concludere il procedimento entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla comunicazione (o, se precedente, dalla notificazione) della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia, su richiesta di parte, nomina commissario ad acta, affinché provveda in via sostitutiva, nei successivi sessanta (60) giorni, il Prefetto di Benevento con facoltà di delega ad altro componente dello stesso ufficio adeguatamente qualificato.
Condanna il Comune di San Nicola Manfredi alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 2000,00 oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA CO, Presidente
IT CE, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT CE | PA CO |
IL SEGRETARIO