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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12833 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 7259/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Raffaella Valori) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, affinché venisse dichiarato illegittimo il provvedimento n. 7010.16/09/2024.0453277, con cui l CP_1 rigettava la domanda di pensione di reversibilità dalla stessa presentata;
chiedeva, quin condanna dell'ente previdenziale al pagamento dei ratei maturati e maturandi della predetta prestazione, a far data dal mese successivo al decesso della dante causa (marzo 2019) ovvero a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (02.02.2024), oltre accessori come per legge e con vittoria di spese. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver svolto attività lavorativa dal 1996 al 2001 presso un istituto scolastico, con qualifica di assistente amministrativo;
che, stante l'accertamento della sua totale e permanente inabilità al lavoro, il suddetto rapporto veniva risolto con riconoscimento dei benefici di cui all'art. 2, comma 12 della L. 335/1995; che, il 10.11.2011, seguiva il riconoscimento anche dell'handicap in condizioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992; che, in data 26.02.2019, decedeva la madre, Sig.ra la quale da sempre aveva concorso, in maniera rilevante e continuativa, al Persona_1 ento e con la quale conviveva;
che, in sede di visita di verifica, veniva confermata l'assoluta inabilità al lavoro della ricorrente alla predetta data;
che, pertanto, il 02.02.2024 presentava domanda per ottenere la pensione di reversibilità della madre defunta, la quale veniva rigettata dall' con nota del 17.09.2024; che, in particolare, l'ente CP_1 motivava il diniego ritenendo che la zione, da parte della ricorrente, di pensione diretta escludesse il requisito della “vivenza a carico”; che avverso tale determinazione CP_1 tava ricorso amministrativo, il quale veniva dichiarato inammissibile in quanto presentato oltre i termini di legge. Evidenziava, quindi, di possedere tutti i requisiti richiesti per l'erogazione del beneficio in esame e, in particolare, rappresentava di possedere, alla data del decesso del dante causa, un reddito pari ad € 9.837,76 e, quindi, inferiore alla soglia reddituale per la percezione della pensione di invalidità civile, fissata per il 2019 in € 16.814,34. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. Eccepiva, in particolare, la mancata prova, da parte della ricorrente, della sussistenza del requisito della “vivenza a carico” del congiunto defunto. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e pertanto deve trovare accoglimento. Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, l'art. 13 della Legge 218/1952, per come sostituito dall'art. 22 della Legge 903/1965, stabilisce che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi … Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.” Per quanto concerne i figli maggiorenni, pertanto, i requisiti richiesti per l'erogazione del suddetto beneficio consistono nell'inabilità al lavoro e nella c.d. “vivenza a carico”. L'inabilità, nel caso di specie, oltre ad essere stata documentalmente provata dalla parte ricorrente (cfr. doc. 5 ric.), risulta altresì confermata dallo stesso ente convenuto. Per quanto concerne, invece, il secondo dei requisiti richiamati, si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità risulta pacifica nel ritenere che “… il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass., 14 febbraio 2013, n. 3678 e la giurisprudenza ivi richiamata) (Cass. L., ord. 9237/2018). E, ancora, “… agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delibera dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli pagina 2 di 4 maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale” (Cass. cit.). In particolare, con la suddetta delibera, l' “… ha stabilito di assumere il limite di reddito CP_1 previsto per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali stabilito dall'articolo 14 septies del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel senso che un reddito proprio del figlio inabile inferiore a tale limite configura il requisito della vivenza a carico” (Cass. L., sent. 14996/2007). Tale criterio, come sopra già illustrato, è stato condiviso dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale, infatti, ha ritenuto di fare “… propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che dà sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto …” (Cass. cit.). Ebbene, deve ritenersi che anche tale requisito, nei termini sopra esposti, risulti sussistente nel caso di specie. Da una parte, infatti, la ricorrente ha dimostrato di convivere con la madre (cfr. doc. 2 ric.) e, dall'altra, di aver percepito, nell'anno antecedente al decesso di questa, un reddito inferiore a quello previsto per il riconoscimento della pensione di invalidità nei confronti degli invalidi civili totali (cfr. doc. 6 ric.). A ciò si aggiunga che, secondo le deduzioni attoree, la madre defunta risultava percepire, al 2019, una pensione ex INPDAP pari ad € 34.539,07. Tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell' e deve CP_1 presumersi dallo stesso conosciuta, in quanto soggetto erogatore di detta prest e;
essa, quindi, concorre a corroborare il convincimento della sussistenza della vivenza della ricorrente a carico della madre, in ragione della sproporzione tra i redditi di cui entrambe erano titolari nell'anno di riferimento (€ 9.837,76 la ricorrente e € 34.539,07 la madre). Tale quadro complessivo, unitamente alla circostanza della convivenza fra le due, induce ragionevolmente a presumere che fosse la madre (destinataria della pensione di maggior importo), a provvedere al mantenimento della figlia in modo continuativo e prevalente. La domanda, quindi, deve ritenersi fondata. Per quanto attiene, poi, alla decorrenza del beneficio in esame, anche nei suoi più recenti arresti la giurisprudenza ha confermato che, “… in caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall' l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese succe alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (ex multis, Cass. n. 18241 del 2011)” (Cass. Civ., ord. 18400/2022). Ne consegue, quindi, l'accoglimento integrale del ricorso e la condanna dell' CP_1 all'erogazione della pensione di reversibilità a far data dal mese di marzo 2019. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, queste sono poste a carico dell' in CP_1 applicazione del principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, pagina 3 di 4 - dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la pensione di reversibilità, di cui alla domanda amministrativa del 02.02.2024 (prot. n. 9154000101455) e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi di detta prestazione, a decorrere dal mese CP_1 successivo alla data del decesso di oltre interessi come per legge;
Persona_1
- condanna l' al pagamento, parte ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in 3,00, oltre iva e cpa come per legge. Così deciso in Roma, 3 dicembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 4 di 4
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 7259/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Raffaella Valori) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, affinché venisse dichiarato illegittimo il provvedimento n. 7010.16/09/2024.0453277, con cui l CP_1 rigettava la domanda di pensione di reversibilità dalla stessa presentata;
chiedeva, quin condanna dell'ente previdenziale al pagamento dei ratei maturati e maturandi della predetta prestazione, a far data dal mese successivo al decesso della dante causa (marzo 2019) ovvero a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (02.02.2024), oltre accessori come per legge e con vittoria di spese. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver svolto attività lavorativa dal 1996 al 2001 presso un istituto scolastico, con qualifica di assistente amministrativo;
che, stante l'accertamento della sua totale e permanente inabilità al lavoro, il suddetto rapporto veniva risolto con riconoscimento dei benefici di cui all'art. 2, comma 12 della L. 335/1995; che, il 10.11.2011, seguiva il riconoscimento anche dell'handicap in condizioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992; che, in data 26.02.2019, decedeva la madre, Sig.ra la quale da sempre aveva concorso, in maniera rilevante e continuativa, al Persona_1 ento e con la quale conviveva;
che, in sede di visita di verifica, veniva confermata l'assoluta inabilità al lavoro della ricorrente alla predetta data;
che, pertanto, il 02.02.2024 presentava domanda per ottenere la pensione di reversibilità della madre defunta, la quale veniva rigettata dall' con nota del 17.09.2024; che, in particolare, l'ente CP_1 motivava il diniego ritenendo che la zione, da parte della ricorrente, di pensione diretta escludesse il requisito della “vivenza a carico”; che avverso tale determinazione CP_1 tava ricorso amministrativo, il quale veniva dichiarato inammissibile in quanto presentato oltre i termini di legge. Evidenziava, quindi, di possedere tutti i requisiti richiesti per l'erogazione del beneficio in esame e, in particolare, rappresentava di possedere, alla data del decesso del dante causa, un reddito pari ad € 9.837,76 e, quindi, inferiore alla soglia reddituale per la percezione della pensione di invalidità civile, fissata per il 2019 in € 16.814,34. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. Eccepiva, in particolare, la mancata prova, da parte della ricorrente, della sussistenza del requisito della “vivenza a carico” del congiunto defunto. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e pertanto deve trovare accoglimento. Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, l'art. 13 della Legge 218/1952, per come sostituito dall'art. 22 della Legge 903/1965, stabilisce che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi … Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.” Per quanto concerne i figli maggiorenni, pertanto, i requisiti richiesti per l'erogazione del suddetto beneficio consistono nell'inabilità al lavoro e nella c.d. “vivenza a carico”. L'inabilità, nel caso di specie, oltre ad essere stata documentalmente provata dalla parte ricorrente (cfr. doc. 5 ric.), risulta altresì confermata dallo stesso ente convenuto. Per quanto concerne, invece, il secondo dei requisiti richiamati, si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità risulta pacifica nel ritenere che “… il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass., 14 febbraio 2013, n. 3678 e la giurisprudenza ivi richiamata) (Cass. L., ord. 9237/2018). E, ancora, “… agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delibera dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli pagina 2 di 4 maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale” (Cass. cit.). In particolare, con la suddetta delibera, l' “… ha stabilito di assumere il limite di reddito CP_1 previsto per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali stabilito dall'articolo 14 septies del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel senso che un reddito proprio del figlio inabile inferiore a tale limite configura il requisito della vivenza a carico” (Cass. L., sent. 14996/2007). Tale criterio, come sopra già illustrato, è stato condiviso dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale, infatti, ha ritenuto di fare “… propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che dà sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto …” (Cass. cit.). Ebbene, deve ritenersi che anche tale requisito, nei termini sopra esposti, risulti sussistente nel caso di specie. Da una parte, infatti, la ricorrente ha dimostrato di convivere con la madre (cfr. doc. 2 ric.) e, dall'altra, di aver percepito, nell'anno antecedente al decesso di questa, un reddito inferiore a quello previsto per il riconoscimento della pensione di invalidità nei confronti degli invalidi civili totali (cfr. doc. 6 ric.). A ciò si aggiunga che, secondo le deduzioni attoree, la madre defunta risultava percepire, al 2019, una pensione ex INPDAP pari ad € 34.539,07. Tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell' e deve CP_1 presumersi dallo stesso conosciuta, in quanto soggetto erogatore di detta prest e;
essa, quindi, concorre a corroborare il convincimento della sussistenza della vivenza della ricorrente a carico della madre, in ragione della sproporzione tra i redditi di cui entrambe erano titolari nell'anno di riferimento (€ 9.837,76 la ricorrente e € 34.539,07 la madre). Tale quadro complessivo, unitamente alla circostanza della convivenza fra le due, induce ragionevolmente a presumere che fosse la madre (destinataria della pensione di maggior importo), a provvedere al mantenimento della figlia in modo continuativo e prevalente. La domanda, quindi, deve ritenersi fondata. Per quanto attiene, poi, alla decorrenza del beneficio in esame, anche nei suoi più recenti arresti la giurisprudenza ha confermato che, “… in caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall' l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese succe alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (ex multis, Cass. n. 18241 del 2011)” (Cass. Civ., ord. 18400/2022). Ne consegue, quindi, l'accoglimento integrale del ricorso e la condanna dell' CP_1 all'erogazione della pensione di reversibilità a far data dal mese di marzo 2019. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, queste sono poste a carico dell' in CP_1 applicazione del principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, pagina 3 di 4 - dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la pensione di reversibilità, di cui alla domanda amministrativa del 02.02.2024 (prot. n. 9154000101455) e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi di detta prestazione, a decorrere dal mese CP_1 successivo alla data del decesso di oltre interessi come per legge;
Persona_1
- condanna l' al pagamento, parte ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in 3,00, oltre iva e cpa come per legge. Così deciso in Roma, 3 dicembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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