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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2975/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2975 dell'anno 2022 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare del 18.11.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina Pangallo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Pio XI° Traversa II
Privata n.20 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via
Giuseppe EZ n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Gallì, giusta procura in atti, presso il cui studio in Locri (RC) alla via Firenze
n.113 ha eletto domicilio
-opposta-
NONCHE'
pagina 1 di 5 (cod. fisc.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in Reggio
Calabria, in via del Plebiscito n.15 è domiciliato.
-opposto-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 18.11.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 20.09.2022 Parte_1
impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2022 9003503205000 notificatagli il 29.08.2022, limitatamente a tre sottese cartelle di pagamento n.094 2018 0012026127000; n.094 2018 0014888204000 e n.094 2018 0014888305000, deducendo l'omessa notifica delle predette cartelle sottese nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva l , la quale deduceva Controparte_1
l'infondatezza dei ricorsi, assumendo di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento contestate e di avere successivamente notificato al debitore ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva il , il quale eccepiva la propria Controparte_2
carenza di legittimazione passiva, trattandosi di doglianze concernenti l'attività dell'agente della riscossione.
pagina 2 di 5 In assenza di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 18.11.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * *
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito esplicitate.
Va infatti evidenziato che è ormai costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante, vedasi, Cass.
n.16641/2011; Cass. n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass.
n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); in altri termini, se un atto precedentemente notificato non viene impugnato, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, tra le altre, Cass. n.10736/2024;
Cass. n.22108/2024; Cass. n.6436/2025).
Ebbene, l ha documentalmente Controparte_1
dimostrato di avere in precedenza ritualmente notificato all'opponente l'intimazione di pagamento n.094 2019 9012386877000 in data
21.11.2019 a mani proprie del destinatario odierno opponente, atto contenente le tre cartelle di pagamento contestate e la cui notifica ha determinato l'interruzione del periodo prescrizionale, tenuto peraltro conto che il credito per il quale si procede, oggetto di contestazione nel presente giudizio, si prescrive in dieci anni, senza considerare che a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, sono stati adottati una serie pagina 3 di 5 di provvedimenti succedutisi nel tempo con i quali è stata disposta la sospensione dell'attività di notificazione di qualsiasi atto della riscossione con il conseguente blocco dei relativi termini di prescrizione,
a partire dall'08.03.2020 sino al 31.08.2021 e che ciò ha comportato che durante il periodo di sospensione dell'attività di riscossione non sono decorsi i termini di prescrizione dei crediti esattoriali, proprio perché la voluntas del Legislatore è stata quella di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovavano in manifesta situazione di difficoltà
a causa della situazione determinatasi, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta nei confronti Parte_1
dell e del , in Controparte_1 Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, con atto di citazione notificato il 20.09.2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1
del presente giudizio che liquida in favore di ciascuna parte opposta in complessivi € 1.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
pagina 4 di 5 -sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'01.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2975 dell'anno 2022 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare del 18.11.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina Pangallo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Pio XI° Traversa II
Privata n.20 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via
Giuseppe EZ n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Gallì, giusta procura in atti, presso il cui studio in Locri (RC) alla via Firenze
n.113 ha eletto domicilio
-opposta-
NONCHE'
pagina 1 di 5 (cod. fisc.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in Reggio
Calabria, in via del Plebiscito n.15 è domiciliato.
-opposto-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 18.11.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 20.09.2022 Parte_1
impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2022 9003503205000 notificatagli il 29.08.2022, limitatamente a tre sottese cartelle di pagamento n.094 2018 0012026127000; n.094 2018 0014888204000 e n.094 2018 0014888305000, deducendo l'omessa notifica delle predette cartelle sottese nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva l , la quale deduceva Controparte_1
l'infondatezza dei ricorsi, assumendo di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento contestate e di avere successivamente notificato al debitore ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva il , il quale eccepiva la propria Controparte_2
carenza di legittimazione passiva, trattandosi di doglianze concernenti l'attività dell'agente della riscossione.
pagina 2 di 5 In assenza di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 18.11.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * *
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito esplicitate.
Va infatti evidenziato che è ormai costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante, vedasi, Cass.
n.16641/2011; Cass. n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass.
n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); in altri termini, se un atto precedentemente notificato non viene impugnato, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, tra le altre, Cass. n.10736/2024;
Cass. n.22108/2024; Cass. n.6436/2025).
Ebbene, l ha documentalmente Controparte_1
dimostrato di avere in precedenza ritualmente notificato all'opponente l'intimazione di pagamento n.094 2019 9012386877000 in data
21.11.2019 a mani proprie del destinatario odierno opponente, atto contenente le tre cartelle di pagamento contestate e la cui notifica ha determinato l'interruzione del periodo prescrizionale, tenuto peraltro conto che il credito per il quale si procede, oggetto di contestazione nel presente giudizio, si prescrive in dieci anni, senza considerare che a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, sono stati adottati una serie pagina 3 di 5 di provvedimenti succedutisi nel tempo con i quali è stata disposta la sospensione dell'attività di notificazione di qualsiasi atto della riscossione con il conseguente blocco dei relativi termini di prescrizione,
a partire dall'08.03.2020 sino al 31.08.2021 e che ciò ha comportato che durante il periodo di sospensione dell'attività di riscossione non sono decorsi i termini di prescrizione dei crediti esattoriali, proprio perché la voluntas del Legislatore è stata quella di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovavano in manifesta situazione di difficoltà
a causa della situazione determinatasi, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta nei confronti Parte_1
dell e del , in Controparte_1 Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, con atto di citazione notificato il 20.09.2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1
del presente giudizio che liquida in favore di ciascuna parte opposta in complessivi € 1.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
pagina 4 di 5 -sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'01.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 5 di 5