Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 26/11/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da ON AR Presidente ANGIONI Roberto Consigliere ALBERGHINI NI Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32400 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 69229 reso da MA Giuseppe, consegnatario di beni mobili della dislocazione n. 1602/005 del 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento (Ce.Ri.Mant.) di Padova dell’Esercito Italiano relativo al periodo 1° gennaio/27 marzo 2017, depositato in data 8 ottobre 2020;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 9 luglio 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo e, per l’agente, l’Avv.
NN LV in sostituzione dell’Avv. UI MA, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 71 del 5 marzo 2025 il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 69229, reso dall’agente contabile Giuseppe MA, quale consegnatario con debito di
custodia di beni mobili della dislocazione n. 1602/005 del 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento (Ce.Ri.Mant.) di Padova relativo al periodo 1 gennaio/27 marzo 2017, depositato in data 8 ottobre 2020, avendo rilevato che il conto, costituito dal solo Mod. 16/M (“Riepilogo valutativo delle variazioni avvenute nel carico dei materiali in assegnazione al magazzino”),
non era sottoscritto dall’agente contabile titolare della gestione; riportava in calce la firma del Capo Servizio Amministrativo, del Capo Gestione Patrimoniale per la regolarità contabile ed era corredato dal visto di concordanza del Direttore dell’Ufficio di Revisione Contabilità della Direzione di Amministrazione dell’Esercito di Padova (ex artt. 451 ss. e 521 ss. del d.P.R. n. 90/2010). Come era emerso nel corso dell’istruttoria, la mancata sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile era legata a vicende giudiziarie che hanno reso impossibile la firma dell’intera contabilità dei materiali e il regolare passaggio di consegne con l’agente subentrante.
Non risultava, altresì, trasmessa la relazione prevista dall’art. 139, c. 2, c.g.c..
Riteneva il Magistrato designato che il conto non fosse idoneo a rappresentare la gestione contabile, consistendo esclusivamente nel modello 16/M (riepilogo valutativo delle variazioni), in assenza di ulteriori documenti riepilogativi e/o analitici (art. 519, d.P.R. n. 90/2010).
Osservava che il conto giudiziale deve, infatti, contenere i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, c. 3, d.P.R. n. 90/2010, per dare completa evidenza della gestione e quindi delle operazioni di carico e scarico, oltre che delle consistenze iniziali e finali (Corte dei conti, Sez. giur.
Veneto, sent. n. 208/2024).
Richiamava, in proposito, le Istruzioni tecnico applicative al regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa (DM 20 dicembre 2006), le quali specificano (Capo IX, par. 12, punto 2) che il modello 16/M costituisce solo uno dei documenti del conto giudiziale e amministrativo, il quale deve comprendere: a) ordini di carico e scarico con documentazione giustificativa; b) elenco degli ordini di carico e scarico emessi, annullati o non quietanzati (modello 6/M); c) prospetto analitico delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali (modello 11/M); d) riepilogo valutativo del registro analitico (modello 9/M); e)
prospetto valutativo delle variazioni delle consistenze (modello 10/M); f)
riepilogo valutativo delle variazioni (modello 16/M).
Precisava, inoltre, che le medesime Istruzioni (Cap. IX, par. 11, c. 3), nel fare riferimento agli agenti contabili di cui all’art. 6, c. 3, lett. e) del Regolamento
(consegnatari del materiale) di cui al d.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167 (ora abrogato), prevedono altresì che gli stessi “dimostrano la propria gestione attraverso: gli ordini di carico e scarico e il registro analitico delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali (modello M/8)”.
Inoltre, secondo le indicazioni del “Quaderno” operativo n. 6 adottato dalla Direzione di Amministrazione dell’Esercito (edizione febbraio 2022),
l’agente consegnatario è tenuto a compilare, oltre al modello 16/M, gli ulteriori modelli predisposti dall’Amministrazione ivi indicati: Registro dei conti analitici dei movimenti Aumenti/Diminuzioni (modello CM/4);
Registro valutativo dei movimenti – Aumenti (modello CM/5A); Registro valutativo dei movimenti – Diminuzioni (modello CM/5D); Registro consistenze iniziali al 1° gennaio (modello CM/6B); Registro consistenze finali al 31 dicembre (modello CM/6A) (Sez. Veneto, sent. n. 124/2024).
Concludeva rilevando che non era chiaro se il conto in esame fosse stato oggetto o meno di una compilazione d’ufficio da parte dell’Amministrazione, vista l’impossibilità dell’agente contabile di firmare il conto a causa delle vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto.
La mancata redazione, per i medesimi motivi, del verbale di passaggio di consegne (nonostante si configuri, nel caso di specie, un conto di ultima gestione) assumeva poi rilevanza in quanto, ai sensi dell’art. 517, cc. 3 e 4, del d.P.R. n. 90/2010, il consegnatario assume la carica previa ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali. Avrebbe, quindi, dovuto essere comunque effettuata, a cura dell’Amministrazione, la ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali (anche a campione), nonché delle contabilità e delle scritture contabili in consegna del contabile cessante, all’atto dell’assunzione della gestione da parte del consegnatario subentrante.
La circostanza, infine, rappresentata dall’Amministrazione in esito alla richiesta istruttoria, che non fosse mai stato nominato un organo di controllo interno, non è stata ritenuta idonea a superare la criticità derivante dall’omesso adempimento all’atto del deposito del conto del deposito della relazione dell’organo di controllo interno.
Il Magistrato concludeva, quindi, per la dichiarazione di irregolarità del conto, senza discarico per l’agente.
Con memoria depositata in data 13 maggio 2025 l’agente, assistito dall’avv.
UI MA, contestava la riconducibilità a sé dei rilievi di cui alla relazione di deferimento, in quanto è stato destinatario di provvedimenti penali limitativi della libertà personale senza soluzione di continuità dal 28.03.2017 al 31.05.2021, “per cui è stato oggettivamente impossibilitato a rendere il conto secondo le modalità ordinariamente previste, così come è stato oggettivamente impossibilitato a compilare i modelli amministrativi”.
Quanto al rapporto di servizio, poi, era stato, dapprima sospeso a far data dal 7 aprile 2017 e, successivamente, era cessato dal servizio in data 31.12.2019.
Osservava, peraltro, che, sulla base della documentazione agli atti del giudizio, emergeva che durante il periodo di propria gestione non risultava alcun movimento contabile di carico e scarico e che i controlli contabili non avevano dato luogo a rilievi, riconoscendo, pertanto, la sostanziale regolarità della gestione del consegnatario.
Concludeva, quindi, per l’approvazione del conto e per il discarico dell’agente.
In data 16 maggio 2025 la Direzione di Amministrazione dell’Esercito –
Ufficio Revisione Contabilità depositava una memoria con la quale, richiamando la consolidata prassi di rendere il conto depositando presso la Segreteria delle diverse Sezioni territoriali della Corte il solo mod. 16/M, riepilogativo delle variazioni avvenute nel carico dei materiali, rendendo disponibile la restante documentazione giustificativa, prendeva atto del mutato orientamento della Sezione e, pertanto, ad integrazione del mod.
16M produceva:
- Modello CM/4 “Registro dei conti analitici del materiale”, idoneo a rappresentare, in quantità e valore, la natura delle operazioni contabili che hanno interessato i singoli beni in carico alla dislocazione n. 1602/005 nel periodo 01/01/2017 – 27/03/2017, dimostrandone il valore iniziale, le operazioni in aumento e diminuzione ed il valore finale;
- Modelli CM/5 A e D, “Registro valutativo dei movimenti” in Aumento e Diminuzione, idonei a rappresentare, in valore, la natura delle operazioni contabili afferenti agli ordini di carico e scarico contabilizzati dalla dislocazione n. 1602/005 nel periodo 01/01/2017 – 27/03/2017, dimostrandone il valore delle variazioni in aumento e diminuzione, analiticamente per singolo “Titolo” da 1 a 6;
- Modelli CM/6 A e B, “Elenco delle rimanenze” Finali ed Iniziali, idonei a rappresentare, in quantità e valore, lo stock dei singoli beni in carico alla dislocazione n. 1602/005 nel periodo 01/01/2017 – 27/03/2017, dimostrandone il valore unitario, il valore complessivo e le quantità iniziali e finali per Esercizio Finanziario.
Precisava che parte di detta documentazione, per le note ragioni, era priva della sottoscrizione dell’agente, ma riportava la firma del Capo Gestione Patrimoniale e del Capo Servizio Amministrativo, “a comprovare la correttezza contabile del conto presentato”, in tal modo ottemperando, di fatto, alle prescrizioni dell’art. 139, comma 2, del Codice di giustizia contabile.
All’udienza del giorno 11 giugno 2025 il Collegio, rilevata la nullità della notifica per assenza dell’autentica del difensore, rinviava la trattazione del giudizio all’udienza del 9 luglio 2025, onde consentirne la regolarizzazione.
In data 16 giugno 2025 veniva depositata procura alle liti debitamente sottoscritta e munita dell’autentica del difensore.
All’udienza del 9 luglio 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero e l’Avv. LV concludevano come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale, avente ad oggetto la gestione del consegnatario di beni mobili della dislocazione 1602/05 del 15° Ce.Ri.Mant. di Padova, Giuseppe MA, per il periodo 1°
gennaio 2017 - 27 marzo 2017, ultima gestione dell’agente.
2. Il conto, compilato d’ufficio, non è stato preventivamente sottoposto all’agente per l’approvazione e il procuratore dell’agente, espressamente richiesto in udienza di esprimersi in punto de quo, ha dichiarato di non essere in possesso di sufficienti informazioni ed elementi per formulare il proprio assenso.
3. Il documento di rendicontazione depositato espone, nella prima parte, partendo dal valore di carico al 1° gennaio 2017, gli aumenti di carico suddivisi per soli titoli (cioè per causale e provenienza) e non per tipologia di beni, espressi solo in valore.
Analogamente, nella seconda parte, espone le diminuzioni, espresse anche queste solo in valore, suddivise per titoli (cioè, causale e destinazione) e non per tipologia di beni.
Difetta in assoluto ogni indicazione della tipologia e la quantità dei beni oggetto di maneggio.
Appare evidente che il conto giudiziale così come depositato non è rappresentativo della gestione del consegnatario di beni, che deve essere resa a quantità e valore, conformemente al quadro normativo di riferimento.
Vanno sul punto richiamati gli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924, secondo i quali il consegnatario con debito di custodia rende il conto della gestione dando “debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell’oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo”.
L’art. 626 del r.d. n. 827/1924, poi, specifica che il conto giudiziale dei contabili a materia deve dimostrare: “a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell’esercizio o della gestione; b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell’esercizio e della gestione; c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate; d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell’esercizio o della gestione. Il debito e il credito anzidetti devono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati ma anche secondo le nomenclature stabilite dall’amministrazione e secondo il valore risultante degli inventari o dalle tariffe generali adottate per alcuni servizi”.
Del tutto sovrapponibile è, in particolare, la speciale disciplina in materia di resa del conto dell’agente contabile consegnatario di beni prevista, per l’Amministrazione militare, dall’art. 519 del d.P.R. n. 90/2010, che, nel disciplinare le scritture contabili degli agenti “che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza”, prescrive la tenuta di
“scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantità e a valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine dell'esercizio finanziario o della gestione” (primo comma) e, al terzo comma, dispone che “Il conto giudiziale, con i prescritti documenti, dimostra: a) il debito per il materiale esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione; b) il materiale avuto in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico; c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli ordini di scarico; d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della gestione.” .
Tali disposizioni, peraltro, appaiono essere espressione di un principio di carattere generale che trova, da un lato, riscontro anche nell’ art. 23, comma 2, del D.P.R. n. 254/2002 -“Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”- che, in relazione alla resa del conto giudiziale del consegnatario per debito di custodia, disciplina il contenuto del conto prevedendo che riporti “il carico:
beni e materiali esistenti all'inizio dell'esercizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell'esercizio, secondo la specie, qualità e categoria di esso, nonché il valore risultante dagli inventari; lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite; le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio o della gestione” e, ex adverso, conferma nell’ art. 629 del r.d.
n. 827/1924, il quale espressamente dispone che la Corte dei conti nel giudizio dei conti a materia non giudica del valore degli oggetti.
Lo stesso modello 24 approvato con il DPR n. 194/96 ed applicabile agli enti locali è strutturato perché l’agente che rende il conto del consegnatario fornisca gli elementi previsti dall’art. 616 del r.d.827/24.
Le Sezioni territoriali della Corte dei conti si sono ripetutamente pronunciate affermando l’irregolarità (o l’improcedibilità) del conto del consegnatario non redatto a quantità e valore, ma solo a valore, in quanto non rappresentativo della gestione (recentemente, tra le altre, Sez.
Campania n. 186/2025, Sez. Calabria n. 171/2024, Sez. Veneto, n. 168/2024 ex multis) e specificando, con riferimento ad un analogo caso, che se è vero che “la mancata adozione di una determinata forma o modello non può incidere sulla validità del conto, è tuttavia necessario che il conto medesimo esibisca, nella sostanza, tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, elementi essenziali ai fini della fedele rappresentazione della gestione, e quindi dia atto del carico, dello scarico e dei resti di cui esigere l’introito, dell’esito e della rimanenza (in questo senso, cfr., questa Sezione, sentt. nn. 125, 126, 128, 129, 130 e 131/2024)” (Sez. Veneto, n. 168/2024).
Le scritture contabili prodotte dall’Amministrazione in corso di giudizio, dunque, ciascuna delle quali rappresentativa di singoli, diversi e separati profili gestionali, si appalesano meramente integrative e complementari rispetto a quella depositata agli atti della Sezione: nel complesso considerate, infatti, tali scritture contengono tutti gli elementi necessari a fornire la corretta rappresentazione delle risultanze della gestione, ma nessuna di queste, singolarmente considerata, è idonea ad ottemperare le prescrizioni di legge circa la resa del conto giudiziale della (intera) gestione.
Dette scritture, peraltro, avrebbero dovuto essere, in ogni caso, necessariamente trasmesse illo tempore alla Corte dei conti e non meramente tenute a disposizione al pari della documentazione contabile giustificativa dei singoli fatti di gestione, da quest’ultima differenziandosi sul piano ontologico e finalistico.
E, però, l’insieme di tutte le scritture contabili contenenti gli elementi utili a rappresentare i fatti di gestione, come richiesto dalle norme sopra richiamate, costituisce il mero supporto contabile del documento di rendicontazione (come peraltro risulta chiaramente dal combinato disposto del primo e terzo comma dell’art. 519 del D.p.r. 90/2010), il quale, nella sostanza, costituisce un prospetto riepilogativo, un quadro generale riassuntivo -questo sì, rappresentativo della gestione ed idoneo, perciò, a renderne il conto- dei dati, parziali, esposti in ciascuna delle singole scritture, ciò che, appunto, difetta nel caso in esame.
In assenza di tale prospetto alcun esame del conto può essere condotto, non potendo il Collegio sopperire alle carenze formali e sostanziali del conto, sostituendosi all’agente nella completa rappresentazione dei fatti di gestione, inammissibilmente estrapolandoli sulla base di separate, parziali, scritture contabili.
Diversamente, il conto sarà inevitabilmente carente dal punto di vista sostanziale e, come nel caso di specie, irregolare.
4. Il Collegio prende, inoltre, atto della mancata redazione del verbale di passaggio delle consegne all’agente subentrante (Diego Battaglia, che ha reso il conto per il residuo periodo 28 marzo/31 dicembre 2017) e delle ragioni emerse nel corso dell’istruttoria, confermate anche dall’agente cessante costituitosi nel presente giudizio.
A tale proposito, va osservato che anche nell’ordinamento militare ai sensi dell’art. 517, cc. 3 e 4, del d.P.R. n. 90/2010, il consegnatario assume la carica previa ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali, al pari di quanto previsto dall’art. 182 del R.D. n. 827/192, da effettuarsi alla presenza degli agenti e di un rappresentante dell’Amministrazione, anche al fine di evitare che si determini, come rilevato da consolidato orientamento giurisprudenziale, una situazione di confusione della gestione “da cui deriva, salvo prova liberatoria, la responsabilità solidale di entrambi gli agenti in relazione ad eventuali ammanchi che dovessero riscontrarsi nelle loro gestioni” (Sez. Giur. Veneto, sent. n. 86/2015).
Le ineludibili finalità a cui è sotteso l’adempimento non vengono certo meno per la mera circostanza dell’impossibilità materiale di provvedervi
(nel caso di specie a seguito di provvedimento cautelare personale penale):
come condivisibilmente rilevato dal Magistrato istruttore, in tal caso andrebbe comunque effettuata, a cura dell’Amministrazione, la ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali (anche a campione), nonché delle contabilità e delle scritture contabili in consegna del contabile cessante, all’atto dell’assunzione della gestione da parte del consegnatario subentrante al duplice fine, da un lato, di separare i fatti delle due gestioni ed individuare eventuali ammanchi nella gestione cessata e, dall’altro, di determinare con certezza la consistenza iniziale della nuova gestione.
5. Con riferimento, infine, alla mancata presentazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., si ritiene che tale omissione non possa essere addebitata all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.
Sul contenuto della citata relazione, infine, il Collegio rileva che la stessa -
come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale -
“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.
Non può pertanto, ritenersi che la sottoscrizione del conto da parte del Capo Gestione Patrimoniale e del Capo Servizio Amministrativo abbia potuto assolvere anche la funzione propria della relazione dell’organo di controllo interno, trattandosi di adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c..
6. Alla luce di quanto suesposto, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente può essere ammesso a discarico.
7. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32400 del registro di segreteria promosso nei confronti dell’agente contabile Giuseppe MA in relazione al conto giudiziale n. 69229, depositato in data 8 ottobre 2020, lo dichiara irregolare e, per l’effetto, non discarica l’agente.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
NI BE AR NO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)