Articolo 48 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 47Articolo 49
Versione
14 agosto 1908
Art. 48.

I privati che vorranno giovarsi di mutui di favore consentiti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 dovranno unire alla domanda la documentazione del possesso legittimo del fabbricato distrutto o danneggiato.

Se la dimostrazione del possesso legittimo non si possa dedurre dai documenti prodotti a corredo della domanda, l'interessato potra' farla con le norme degli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª).

Non e' necessaria la prova della liberta' del fondo.

L'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo e' valida di fronte a tutti.

Non occorre l'adesione dei creditori ipotecari o degli usufruttuari nel caso che il proprietario intenda ricostruire lo stabile su di un'area diversa dall'antica.

Il danneggiato ha diritto ad ottenere la concessione del mutuo anche quando intenda ricostruire la propria casa nei nuovi centri su aree concesse ai sensi dell'art. 67 della presente legge.

Agli effetti dell'art. 25 della citata legge 25 giugno 1906, bastera' la pubblicazione delle domande di mutuo nel giornale degli annunzi giudiziari e l'affissione per 15 giorni all'albo del Comune ove esiste la casa danneggiata o distrutta.

La pubblicazione o l'affissione tiene luogo di notifica.

Per le case da ricostruire nei nuovi centri, il biennio per la somministrazione rateale del mutuo, decorrera' dal giorno del sorteggio delle aree di che all'art. 71.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908