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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/02/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 5552/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5552/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FIASCO ERNESTO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. PERRINO LUIGI CP_1 P.IVA_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di discussione orale del 12.02.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato l'atto di appello della nonché la comparsa di Parte_1 costituzione del e ogni altro atto di causa, le doglianze dell'appellante avverso Controparte_2 la sentenza del giudice di pace di Velletri n. 838/2022, pubblicata il 28.03.2022 non possono trovare accoglimento.
Dall'analisi del contratto di appalto stipulato tra le parti per “la manutenzione delle strade di proprietà
o nella disponibilità dell'amministrazione destinate a uso pubblico” si evince l'osservanza inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti risultanti dal capitolato speciale d'appalto
(cfr. art. 3).
Il capitolato d'appalto prodotto in giudizio, all'art. 1.3, include nell'oggetto delle prestazioni il rinnovo della segnaletica orizzontale e la sostituzione della segnaletica verticale per obsolescenza.
All'art. 1.4 è poi qualificata la manutenzione riparativa o conservativa ordinaria della segnaletica stradale;
in particolare al punto 1.6.2.2. è prevista, quale manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale, il rifacimento della segnaletica esistente, mentre relativamente alla segnaletica verticale è prescritta la sostituzione dei segnali e/o dei sostegni ammalorati o illeggibili, indipendentemente dalla segnalazione dell'amministrazione.
Se tale è l'oggetto dell'appalto, la contestazione relativa all'omesso ripristino della segnaletica orizzontale (nella specie strisce pedonali sbiadite) è legittima, così come è legittima la sanzione relativa all'omessa sostituzione della segnaletica verticale del divieto di accesso (avendo la ditta effettuato la sola rimozione) per impedire la svolta su via Montevideo (cfr. doc. all. 5 e 6 atto di appello).
La motivazione del giudice di prime cure, sebbene generica, è comunque corretta sotto il profilo decisorio inerendo le contestazioni a prestazioni esigibili in quanto oggetto del capitolato speciale d'appalto.
L'appello dev'essere quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore inferiore ai 1.110,00 euro. Il tribunale dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. I quater d.p.r. 115/2002.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in Euro 332,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 12/02/2025
Il Giudice
Angelo Baffa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5552/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FIASCO ERNESTO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. PERRINO LUIGI CP_1 P.IVA_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di discussione orale del 12.02.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato l'atto di appello della nonché la comparsa di Parte_1 costituzione del e ogni altro atto di causa, le doglianze dell'appellante avverso Controparte_2 la sentenza del giudice di pace di Velletri n. 838/2022, pubblicata il 28.03.2022 non possono trovare accoglimento.
Dall'analisi del contratto di appalto stipulato tra le parti per “la manutenzione delle strade di proprietà
o nella disponibilità dell'amministrazione destinate a uso pubblico” si evince l'osservanza inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti risultanti dal capitolato speciale d'appalto
(cfr. art. 3).
Il capitolato d'appalto prodotto in giudizio, all'art. 1.3, include nell'oggetto delle prestazioni il rinnovo della segnaletica orizzontale e la sostituzione della segnaletica verticale per obsolescenza.
All'art. 1.4 è poi qualificata la manutenzione riparativa o conservativa ordinaria della segnaletica stradale;
in particolare al punto 1.6.2.2. è prevista, quale manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale, il rifacimento della segnaletica esistente, mentre relativamente alla segnaletica verticale è prescritta la sostituzione dei segnali e/o dei sostegni ammalorati o illeggibili, indipendentemente dalla segnalazione dell'amministrazione.
Se tale è l'oggetto dell'appalto, la contestazione relativa all'omesso ripristino della segnaletica orizzontale (nella specie strisce pedonali sbiadite) è legittima, così come è legittima la sanzione relativa all'omessa sostituzione della segnaletica verticale del divieto di accesso (avendo la ditta effettuato la sola rimozione) per impedire la svolta su via Montevideo (cfr. doc. all. 5 e 6 atto di appello).
La motivazione del giudice di prime cure, sebbene generica, è comunque corretta sotto il profilo decisorio inerendo le contestazioni a prestazioni esigibili in quanto oggetto del capitolato speciale d'appalto.
L'appello dev'essere quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore inferiore ai 1.110,00 euro. Il tribunale dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. I quater d.p.r. 115/2002.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in Euro 332,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 12/02/2025
Il Giudice
Angelo Baffa