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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/12/2024, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 423/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'av o, e dell'avv. Fuso. Per e nessuno compare. CP_2 CP_3
Il Giudice D orrettamente instaurato il contraddittorio nei confronti CP_1 di e CP_2 CP_3 di e . CP_2 CP_3
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
romossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, Parte_1 ichele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
s.p.a., in persona del Responsabile della direzione legal affairs
[...]
, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telemat CP_4
Riccardo Fuso, LO FA e AN Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
E CONTRO
Controparte_5 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_6 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3 ottobre 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 12.07.2023 al 13.04.2024 con adibizione esclusiva Controparte_5 presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato CP_1 da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio la committente per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 670,81 dovuta a titolo di t.f.r. maturato fino al 31.12.2023.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, e , di cui ha CP_2 CP_3 chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_2 CP_3 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua CP_2 articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare [cfr. doc. 10 ricorrente]. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato atto CP_1
d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a CP_3 CP_2 ha poi genericamente contestato l'adibizione del ricorrente CP_1 all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita tanto dalla collocazione del luogo di lavoro del ricorrente a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, quanto dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa CP_1 subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne consegue che è stata CP_1 CP_1 contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di e -, è senz'altro CP_3 CP_2 in grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai sensi CP_1 dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato.
6. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_2 CP_3
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del CP_2 CP_3 committente ( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro CP_1 subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_2 CP_3 manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in CP_1 esame.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_1
670,81 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e . a tenere indenne e manlevare Fincantieri CP_2 CP_3
s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, CP_1 liquidate in euro 258,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna e , in solido fra loro, a rifondere a Fincantieri CP_2 CP_3
s.p.a. le spese del giudizio, liquidate in euro 258,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 16 dicembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'av o, e dell'avv. Fuso. Per e nessuno compare. CP_2 CP_3
Il Giudice D orrettamente instaurato il contraddittorio nei confronti CP_1 di e CP_2 CP_3 di e . CP_2 CP_3
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
romossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, Parte_1 ichele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
s.p.a., in persona del Responsabile della direzione legal affairs
[...]
, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telemat CP_4
Riccardo Fuso, LO FA e AN Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
E CONTRO
Controparte_5 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_6 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3 ottobre 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 12.07.2023 al 13.04.2024 con adibizione esclusiva Controparte_5 presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato CP_1 da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio la committente per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 670,81 dovuta a titolo di t.f.r. maturato fino al 31.12.2023.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, e , di cui ha CP_2 CP_3 chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_2 CP_3 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua CP_2 articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare [cfr. doc. 10 ricorrente]. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato atto CP_1
d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a CP_3 CP_2 ha poi genericamente contestato l'adibizione del ricorrente CP_1 all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita tanto dalla collocazione del luogo di lavoro del ricorrente a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, quanto dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa CP_1 subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne consegue che è stata CP_1 CP_1 contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di e -, è senz'altro CP_3 CP_2 in grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai sensi CP_1 dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato.
6. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_2 CP_3
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del CP_2 CP_3 committente ( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro CP_1 subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_2 CP_3 manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in CP_1 esame.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_1
670,81 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e . a tenere indenne e manlevare Fincantieri CP_2 CP_3
s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, CP_1 liquidate in euro 258,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna e , in solido fra loro, a rifondere a Fincantieri CP_2 CP_3
s.p.a. le spese del giudizio, liquidate in euro 258,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 16 dicembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri