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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1246/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 30/04/2025, innanzi al giudice dott. Paolo Bertollini, sono presenti:
e , presenti personalmente, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Lucio Levi;
per nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Levi precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti e discute oralmente la causa, come da note scritte già depositate, insistendo per l'accoglimento delle stesse, stanti gli inadempimenti contrattuali e i vizi dell'opera di cui la controparte si è resa responsabile.
Il giudice
Alle ore 10.41, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Verbale chiuso alle ore 11.48.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 8 R.G. N. 1246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 1246/2024 vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_2 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Como, via Fontana n. 1, presso lo C.F._2
studio dell'avv. Lucio Levi, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attori –
E
P.IVA ; Controparte_1 P.IVA_1
- Convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per gli attori: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accertata e dichiarata la responsabilità dell'appaltatore convenuto, per i ritardi sull'esecuzione e per i vizi e difetti evidenziati, condannare, per tutti i motivi indicati in premessa, la C.F./P.I. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Arluno (MI) – P.IVA_1
Corso XXVI Aprile 123 – al pagamento della somma, di €.25.413,60, dedotta in compensazione
pagina 2 di 8 la somma di €.8.194,20 dovuta all'impresa e pertanto condannare al pagamento in favore degli attori della risultante somma di € 17.219,40, oltre interessi legali, anche ex art. 1284, comma 4,
C.c., dalla presentazione della domanda al saldo effettivo, nonché la tassa di registro, ovvero condannare a pagare la maggiore o minor somma che risulterà ad istruttoria esperita”;
Per la convenuta: Nessuno è comparso.
Oggetto: Contratto di appalto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 2.04.2024, e Parte_2 [...]
convenivano in giudizio la innanzi a questo Parte_1 Controparte_1
Tribunale, esponendo di aver stipulato con la controparte, in data 10.06.2022, un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere di ristrutturazione nell'immobile di loro proprietà, sito in Como, via dei Mille n. 3/b, al complessivo prezzo di € 48.000,00 più IVA, e che tuttavia le opere si erano protratte più a lungo del dovuto in quanto, stando al regolamento negoziale, i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il 30.09.2022, mentre il collaudo era intervenuto solo in data 17.10.2023, avendo di conseguenza gli attori maturato il diritto alla penale, prevista nel contratto, di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.
Aggiungevano, inoltre, gli istanti che le opere erano risultate gravemente viziate, come poteva evincersi dalla relazione di collaudo effettuata dal direttore dei lavori, il quale aveva stimato in
€ 25.413,60 il valore complessivo dei danni riportati dagli stessi attori.
Premesso, dunque, che il credito a favore della parte avversa era di € 8.194,20, il e la Pt_2
chiedevano la condanna della controparte al pagamento di € 17.219,40, il tutto oltre Parte_1 interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo.
In occasione delle verifiche preliminari, veniva rilevata la nullità dell'atto di citazione per via dell'incompleto avvertimento di cui all'art. 163, n. 7) c.p.c. e veniva disposta la sanatoria del relativo vizio, con assegnazione di un termine per la rinnovazione dell'atto. pagina 3 di 8 Con decreto del 10.10.2025, in sede di nuove verifiche preliminari, dato atto della rinnovazione dell'atto introduttivo, si prendeva atto della mancata costituzione della convenuta e veniva dichiarata la sua contumacia.
L'attrice ometteva di depositare le memorie integrative e, alla successiva udienza del 18.12.2024, chiedeva rinvio per conclusioni;
inizialmente disposto rinvio all'udienza del 28.10.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, la trattazione del procedimento veniva tuttavia anticipata all'odierna udienza su richiesta degli attori.
All'esito, sentita la discussione orale, viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va premesso che risulta documentalmente provata la conclusione tra le parti di un contratto d'appalto con il quale la si era impegnata all'esecuzione Controparte_1
dei lavori di ristrutturazione nell'immobile di proprietà degli attori, sito in Como, via dei Mille
n. 3/B, al prezzo di € 48.000,00, più IVA;
tanto risulta, infatti, dalla scrittura privata depositata da parte attrice in allegato alla citazione (cfr. all. 1), recante la sottoscrizione non disconosciuta del legale rappresentante della società appaltatrice, non costituitasi in giudizio.
È inoltre documentalmente provato che le parti avevano pattuito, per l'ultimazione delle opere, il termine del 30.09.2022, con l'espressa previsione che, in caso di ritardo, l'appaltatrice avrebbe dovuto versare alla controparte la penale giornaliera da ritardo di € 50,00.
Risulta infine dalla documentazione in atti e, in particolare, dal verbale di collaudo del
17.10.2023, che la consegna dell'opera è avvenuta solo in data 6.04.2023, con 187 giorni di ritardo (cfr. all. 2 all'atto di citazione), evincendosi altresì l'esistenza di vizi delle opere, ai quali il direttore dei lavori ha attribuito un valore di € 17.313,60, come risulta dalla contabilità finale di cantiere risalente anch'essa al 17.10.2023 (cfr. all. 3 all'atto introduttivo).
3. Tutto ciò premesso, la convenuta va condannata della penale da ritardo.
Deve, infatti, farsi applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo
pagina 4 di 8 dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato” (Cfr. ex multis Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685).
Gli attori hanno dato prova del titolo negoziale posto a fondamento dell'obbligazione, rappresentato dal contratto di appalto che prevedeva il termine del 30.09.2022 per la conclusione dei lavori, nonché la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, e hanno allegato in modo sufficientemente specifico l'inadempimento della controparte, ovvero un ritardo di 187 giorni nella conclusione delle opere, essendo state queste consegnate solo in data 6.04.2023.
A fronte di ciò, incombeva dunque sulla parte convenuta l'onere di provare di aver tempestivamente ultimato i lavori, o comunque che il ritardo fosse dipeso da un'impossibilità della prestazione per causa a lei non imputabile, ovvero da fattori eccezionali tali da rendere del tutto impossibile il rispetto del termine pattuito.
La stessa non si è tuttavia costituita in giudizio, preferendo rimanere contumace, e con ciò non ha assolto il citato onere processuale.
Segue la condanna della al pagamento della penale da ritardo, così come Controparte_1
quantificata dagli attori tramite richiamo alla contabilità finale di cantiere del 17.10.2023, redatta dal direttore dei lavori, per un totale di € 8.100,00, essendo tale importo comunque inferiore rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione della penale di € 50,00, di cui all'art.
5.2 del contratto di appalto, moltiplicata per i 187 giorni di ritardo (€ 50,00 x 187 = € 9.350,00).
Occorre, infatti, fare applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., che impedisce al giudice di accogliere la domanda in misura superiore al petitum per come ricavabile direttamente o indirettamente dagli atti di causa.
Al predetto importo, vanno inoltre aggiunti gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale, ovvero dalla data della notifica dell'originario atto di citazione del 2.04.2024 (atteso che la rinnovazione dell'atto di citazione, affetto da nullità, ha importato la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria).
4. La domanda attorea va, invece, respinta per quanto concerne il risarcimento del danno relativo ai vizi delle opere, non avendo gli attori fornito prova dell'esistenza degli stessi o, comunque, prospettato elementi utili all'accertamento e alla quantificazione del danno da loro subito. pagina 5 di 8 Sul punto, va infatti premesso che “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto,
l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova”, con la conseguenza che “fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte”; al contrario, “una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche
"per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (cfr.
Cass., sez. II, 9 agosto 2013, n. 19146; nello stesso senso, più di recente, v. anche Cass., sez. II,
13 marzo 2023, n. 7267). Ciò si evince, in particolare, sia dall'art. 1667 c.c., che indica nel committente la parte gravata dall'onere della tempestiva denuncia dei vizi, sia dal generale principio di vicinanza alla prova, ricavabile dall'art. 2697 c.c., posto che, una volta accettata l'opera, quest'ultima fuoriesce dalla sfera di disponibilità fisica e giuridica dell'appaltatore, di talché quest'ultimo non può quindi dimostrare il fatto negativo dell'assenza di vizi.
Nel caso di specie, l'onere di provare l'esistenza dei vizi ricadeva evidentemente sugli attori, dal momento che è pacifico tra le parti che la consegna dell'opera era intervenuta già in data
6.04.2023, mentre la prima contestazione documentata, relativa all'esistenza di vizi e difetti, risale al verbale di collaudo del 17.10.2023. Inoltre, in applicazione dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale, gli stessi erano comunque gravati dall'onere di allegare e provare il danno-conseguenza da loro subito, sotto il profilo dei costi di ripristino dei vizi.
L'anzidetto onere processuale non è stato, tuttavia, in alcun modo soddisfatto.
Non può certamente essere considerata una prova sufficiente la predetta relazione di collaudo, elaborata dal direttore dei lavori, giacché lo stesso ha agito in qualità di mero professionista incaricato dal committente di esercitare tutti quei poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che egli ritiene di non poter svolgere di persona (cfr. Cass., sez. II, 13 novembre 2024, n. 29331).
L'efficacia probatoria della sua relazione non è, dunque, dissimile da quella che avrebbe una qualunque consulenza tecnica stragiudiziale, predisposta su iniziativa del committente: un documento che, anche relativamente ai fatti accertati dal consulente, ha un mero valore indiziario al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che “la valutazione della pagina 6 di 8 stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (cfr. Cass., sez. I, 4 marzo 2025, n. 5667; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 22 aprile 2009, n. 4551; Cass., sez. II, 19 maggio 1997, n. 4437).
Né gli attori hanno articolato capitoli di prova per testi o per interrogatorio formale, omettendo peraltro di depositare le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.; e neppure sarebbe stato possibile disporre CTU, che non è stata sollecitata dagli attori e avrebbe avuto, quindi, carattere esplorativo finendo per colmare le carenze assertive e probatorie imputabili alla parte onerata.
Né, infine, è possibile fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c., stante la contumacia della parte convenuta. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema” (cfr. Cass., sez. III, 23 giugno 2009, n. 14623; per un'applicazione del suddetto principio all'ipotesi in cui la parte convenuta, rimasta contumace in primo grado, si costituisca in grado di appello, v. Cass., sez. Lav., 14 gennaio 2015,
n. 461; Cass., sez. III, 24 maggio 2025, n. 5667).
Segue, per le ragioni sopra esposte, il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori a nulla rilevando il controcredito della parte convenuta di € 8.194,20, dedotta dagli stessi attori. La stessa è, infatti, rimasta contumace e non ha pertanto opposto in compensazione alcun controcredito, non spettando la relativa legittimazione alla controparte.
5. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, per come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio (ad eccezione di quelle relative alla fase istruttoria e a quella decisionale, attesa la natura documentale della causa e considerato altresì il modulo decisorio prescelto, all'esito di discussione orale), tenuto conto del valore effettivo della condanna (per € 8.100,00), e devono essere poste a carico della convenuta contumace in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1) Condanna la al pagamento, in favore di e di Controparte_1 Parte_2 [...]
, della somma di € 8.100,00 a titolo di penale, oltre interessi al tasso Parte_1
di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo;
2) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dagli attori nei confronti della convenuta;
3) Condanna la alla refusione delle spese processuali in favore Controparte_1
degli attori, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, all'udienza del 30 aprile 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 30/04/2025, innanzi al giudice dott. Paolo Bertollini, sono presenti:
e , presenti personalmente, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Lucio Levi;
per nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Levi precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti e discute oralmente la causa, come da note scritte già depositate, insistendo per l'accoglimento delle stesse, stanti gli inadempimenti contrattuali e i vizi dell'opera di cui la controparte si è resa responsabile.
Il giudice
Alle ore 10.41, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Verbale chiuso alle ore 11.48.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 8 R.G. N. 1246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 1246/2024 vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_2 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Como, via Fontana n. 1, presso lo C.F._2
studio dell'avv. Lucio Levi, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attori –
E
P.IVA ; Controparte_1 P.IVA_1
- Convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per gli attori: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accertata e dichiarata la responsabilità dell'appaltatore convenuto, per i ritardi sull'esecuzione e per i vizi e difetti evidenziati, condannare, per tutti i motivi indicati in premessa, la C.F./P.I. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Arluno (MI) – P.IVA_1
Corso XXVI Aprile 123 – al pagamento della somma, di €.25.413,60, dedotta in compensazione
pagina 2 di 8 la somma di €.8.194,20 dovuta all'impresa e pertanto condannare al pagamento in favore degli attori della risultante somma di € 17.219,40, oltre interessi legali, anche ex art. 1284, comma 4,
C.c., dalla presentazione della domanda al saldo effettivo, nonché la tassa di registro, ovvero condannare a pagare la maggiore o minor somma che risulterà ad istruttoria esperita”;
Per la convenuta: Nessuno è comparso.
Oggetto: Contratto di appalto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 2.04.2024, e Parte_2 [...]
convenivano in giudizio la innanzi a questo Parte_1 Controparte_1
Tribunale, esponendo di aver stipulato con la controparte, in data 10.06.2022, un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere di ristrutturazione nell'immobile di loro proprietà, sito in Como, via dei Mille n. 3/b, al complessivo prezzo di € 48.000,00 più IVA, e che tuttavia le opere si erano protratte più a lungo del dovuto in quanto, stando al regolamento negoziale, i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il 30.09.2022, mentre il collaudo era intervenuto solo in data 17.10.2023, avendo di conseguenza gli attori maturato il diritto alla penale, prevista nel contratto, di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.
Aggiungevano, inoltre, gli istanti che le opere erano risultate gravemente viziate, come poteva evincersi dalla relazione di collaudo effettuata dal direttore dei lavori, il quale aveva stimato in
€ 25.413,60 il valore complessivo dei danni riportati dagli stessi attori.
Premesso, dunque, che il credito a favore della parte avversa era di € 8.194,20, il e la Pt_2
chiedevano la condanna della controparte al pagamento di € 17.219,40, il tutto oltre Parte_1 interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo.
In occasione delle verifiche preliminari, veniva rilevata la nullità dell'atto di citazione per via dell'incompleto avvertimento di cui all'art. 163, n. 7) c.p.c. e veniva disposta la sanatoria del relativo vizio, con assegnazione di un termine per la rinnovazione dell'atto. pagina 3 di 8 Con decreto del 10.10.2025, in sede di nuove verifiche preliminari, dato atto della rinnovazione dell'atto introduttivo, si prendeva atto della mancata costituzione della convenuta e veniva dichiarata la sua contumacia.
L'attrice ometteva di depositare le memorie integrative e, alla successiva udienza del 18.12.2024, chiedeva rinvio per conclusioni;
inizialmente disposto rinvio all'udienza del 28.10.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, la trattazione del procedimento veniva tuttavia anticipata all'odierna udienza su richiesta degli attori.
All'esito, sentita la discussione orale, viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va premesso che risulta documentalmente provata la conclusione tra le parti di un contratto d'appalto con il quale la si era impegnata all'esecuzione Controparte_1
dei lavori di ristrutturazione nell'immobile di proprietà degli attori, sito in Como, via dei Mille
n. 3/B, al prezzo di € 48.000,00, più IVA;
tanto risulta, infatti, dalla scrittura privata depositata da parte attrice in allegato alla citazione (cfr. all. 1), recante la sottoscrizione non disconosciuta del legale rappresentante della società appaltatrice, non costituitasi in giudizio.
È inoltre documentalmente provato che le parti avevano pattuito, per l'ultimazione delle opere, il termine del 30.09.2022, con l'espressa previsione che, in caso di ritardo, l'appaltatrice avrebbe dovuto versare alla controparte la penale giornaliera da ritardo di € 50,00.
Risulta infine dalla documentazione in atti e, in particolare, dal verbale di collaudo del
17.10.2023, che la consegna dell'opera è avvenuta solo in data 6.04.2023, con 187 giorni di ritardo (cfr. all. 2 all'atto di citazione), evincendosi altresì l'esistenza di vizi delle opere, ai quali il direttore dei lavori ha attribuito un valore di € 17.313,60, come risulta dalla contabilità finale di cantiere risalente anch'essa al 17.10.2023 (cfr. all. 3 all'atto introduttivo).
3. Tutto ciò premesso, la convenuta va condannata della penale da ritardo.
Deve, infatti, farsi applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo
pagina 4 di 8 dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato” (Cfr. ex multis Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685).
Gli attori hanno dato prova del titolo negoziale posto a fondamento dell'obbligazione, rappresentato dal contratto di appalto che prevedeva il termine del 30.09.2022 per la conclusione dei lavori, nonché la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, e hanno allegato in modo sufficientemente specifico l'inadempimento della controparte, ovvero un ritardo di 187 giorni nella conclusione delle opere, essendo state queste consegnate solo in data 6.04.2023.
A fronte di ciò, incombeva dunque sulla parte convenuta l'onere di provare di aver tempestivamente ultimato i lavori, o comunque che il ritardo fosse dipeso da un'impossibilità della prestazione per causa a lei non imputabile, ovvero da fattori eccezionali tali da rendere del tutto impossibile il rispetto del termine pattuito.
La stessa non si è tuttavia costituita in giudizio, preferendo rimanere contumace, e con ciò non ha assolto il citato onere processuale.
Segue la condanna della al pagamento della penale da ritardo, così come Controparte_1
quantificata dagli attori tramite richiamo alla contabilità finale di cantiere del 17.10.2023, redatta dal direttore dei lavori, per un totale di € 8.100,00, essendo tale importo comunque inferiore rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione della penale di € 50,00, di cui all'art.
5.2 del contratto di appalto, moltiplicata per i 187 giorni di ritardo (€ 50,00 x 187 = € 9.350,00).
Occorre, infatti, fare applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., che impedisce al giudice di accogliere la domanda in misura superiore al petitum per come ricavabile direttamente o indirettamente dagli atti di causa.
Al predetto importo, vanno inoltre aggiunti gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale, ovvero dalla data della notifica dell'originario atto di citazione del 2.04.2024 (atteso che la rinnovazione dell'atto di citazione, affetto da nullità, ha importato la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria).
4. La domanda attorea va, invece, respinta per quanto concerne il risarcimento del danno relativo ai vizi delle opere, non avendo gli attori fornito prova dell'esistenza degli stessi o, comunque, prospettato elementi utili all'accertamento e alla quantificazione del danno da loro subito. pagina 5 di 8 Sul punto, va infatti premesso che “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto,
l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova”, con la conseguenza che “fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte”; al contrario, “una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche
"per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (cfr.
Cass., sez. II, 9 agosto 2013, n. 19146; nello stesso senso, più di recente, v. anche Cass., sez. II,
13 marzo 2023, n. 7267). Ciò si evince, in particolare, sia dall'art. 1667 c.c., che indica nel committente la parte gravata dall'onere della tempestiva denuncia dei vizi, sia dal generale principio di vicinanza alla prova, ricavabile dall'art. 2697 c.c., posto che, una volta accettata l'opera, quest'ultima fuoriesce dalla sfera di disponibilità fisica e giuridica dell'appaltatore, di talché quest'ultimo non può quindi dimostrare il fatto negativo dell'assenza di vizi.
Nel caso di specie, l'onere di provare l'esistenza dei vizi ricadeva evidentemente sugli attori, dal momento che è pacifico tra le parti che la consegna dell'opera era intervenuta già in data
6.04.2023, mentre la prima contestazione documentata, relativa all'esistenza di vizi e difetti, risale al verbale di collaudo del 17.10.2023. Inoltre, in applicazione dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale, gli stessi erano comunque gravati dall'onere di allegare e provare il danno-conseguenza da loro subito, sotto il profilo dei costi di ripristino dei vizi.
L'anzidetto onere processuale non è stato, tuttavia, in alcun modo soddisfatto.
Non può certamente essere considerata una prova sufficiente la predetta relazione di collaudo, elaborata dal direttore dei lavori, giacché lo stesso ha agito in qualità di mero professionista incaricato dal committente di esercitare tutti quei poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che egli ritiene di non poter svolgere di persona (cfr. Cass., sez. II, 13 novembre 2024, n. 29331).
L'efficacia probatoria della sua relazione non è, dunque, dissimile da quella che avrebbe una qualunque consulenza tecnica stragiudiziale, predisposta su iniziativa del committente: un documento che, anche relativamente ai fatti accertati dal consulente, ha un mero valore indiziario al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che “la valutazione della pagina 6 di 8 stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (cfr. Cass., sez. I, 4 marzo 2025, n. 5667; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 22 aprile 2009, n. 4551; Cass., sez. II, 19 maggio 1997, n. 4437).
Né gli attori hanno articolato capitoli di prova per testi o per interrogatorio formale, omettendo peraltro di depositare le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.; e neppure sarebbe stato possibile disporre CTU, che non è stata sollecitata dagli attori e avrebbe avuto, quindi, carattere esplorativo finendo per colmare le carenze assertive e probatorie imputabili alla parte onerata.
Né, infine, è possibile fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c., stante la contumacia della parte convenuta. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema” (cfr. Cass., sez. III, 23 giugno 2009, n. 14623; per un'applicazione del suddetto principio all'ipotesi in cui la parte convenuta, rimasta contumace in primo grado, si costituisca in grado di appello, v. Cass., sez. Lav., 14 gennaio 2015,
n. 461; Cass., sez. III, 24 maggio 2025, n. 5667).
Segue, per le ragioni sopra esposte, il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori a nulla rilevando il controcredito della parte convenuta di € 8.194,20, dedotta dagli stessi attori. La stessa è, infatti, rimasta contumace e non ha pertanto opposto in compensazione alcun controcredito, non spettando la relativa legittimazione alla controparte.
5. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, per come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio (ad eccezione di quelle relative alla fase istruttoria e a quella decisionale, attesa la natura documentale della causa e considerato altresì il modulo decisorio prescelto, all'esito di discussione orale), tenuto conto del valore effettivo della condanna (per € 8.100,00), e devono essere poste a carico della convenuta contumace in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1) Condanna la al pagamento, in favore di e di Controparte_1 Parte_2 [...]
, della somma di € 8.100,00 a titolo di penale, oltre interessi al tasso Parte_1
di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo;
2) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dagli attori nei confronti della convenuta;
3) Condanna la alla refusione delle spese processuali in favore Controparte_1
degli attori, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, all'udienza del 30 aprile 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
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