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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 04/04/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°722/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. , da Filadelfia (VV), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giovanni LACARIA, presso lo studio del quale in Lamezia Terme (CZ) alla Via R.
Scotellaro n°9, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Francesco MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio
Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp.
att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
******* pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 22.04.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°345/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte ricorrente e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°18/80 art. 1, indennità di accompagnamento, (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento almeno dell'assegno mensile, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
come confermato da documentazione ulteriore allegata in atti;
esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno, rinnovare la ctu della fase di ATP.
Il nuovo CTU fissata la data d'inizio delle operazioni peritali ed esaminata la documentazione allegata e quella della fase di ATP, rilevava che in realtà che la ricorrente si trovava in uno stato invalidante più grave riscontrato dal ctu della fase di Atp, per cui le condizioni psico-fisiche erano tali da aver diritto all'indennità di accompagnamento, non dalla domanda amministrativa, ma a decorrere dal 28.09.2023.
Il riconoscimento è in un periodo ricadente nel giudizio durante la fase di ATP;
per cui rivedeva le conclusioni della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto all'indennità di accompagnamento ed all'handicap grave dal 28.09.2023, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata e non dalla domanda amministrativa per come richiesto.
pagina 2 di 3 Né le osservazioni fatte dalla difesa all'elaborato peritale svolte nell'odierna udienza fanno variare quanto stabilito dal CTU, atteso che la certificazione medica pur lasciando intendere un quadro clinico serio della parte ricorrente, non dava certezza della presenza dei requisiti previsti dall'art. 1 della L.
n°18/80.
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'indennità derivante dal riconoscimento ex art. 1 L. n°18/80 e che l' dovrà erogare dalla data di CP_2 riconoscimento (28.09.2023) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite, vengono parzialmente compensate per 3/4, considerato l'accoglimento parziale della domanda (riconoscimento della prestazione in data successiva di quella amministrativa e prima del giudizio di merito e dopo l'introduzione del ricorso per ATP), che pero è avvenuto dopo la domanda amministrativa, ma prima del giudizio di , e sono poste a carico dell' le spese di CTU della Pt_2 CP_2 fase di ATP che di merito, le quali si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente ha i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di accompagnamento di cui all'ex art. 1 L. n°18/80 a decorrere dalla data di riconoscimento del 28.09.2023 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, già compensate di 2/3, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.509,00= per la fase di ATP ed in €.1.545,00= per la fase di Merito
(tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio), in favore dell'Avv. Giovanni LACARIA, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione de DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e DM n°147/2022
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separati decreti, per la fase ATP e CP_2 di Merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 11/04/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 04/04/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°722/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. , da Filadelfia (VV), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giovanni LACARIA, presso lo studio del quale in Lamezia Terme (CZ) alla Via R.
Scotellaro n°9, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Francesco MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio
Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp.
att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
******* pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 22.04.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°345/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte ricorrente e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°18/80 art. 1, indennità di accompagnamento, (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento almeno dell'assegno mensile, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
come confermato da documentazione ulteriore allegata in atti;
esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno, rinnovare la ctu della fase di ATP.
Il nuovo CTU fissata la data d'inizio delle operazioni peritali ed esaminata la documentazione allegata e quella della fase di ATP, rilevava che in realtà che la ricorrente si trovava in uno stato invalidante più grave riscontrato dal ctu della fase di Atp, per cui le condizioni psico-fisiche erano tali da aver diritto all'indennità di accompagnamento, non dalla domanda amministrativa, ma a decorrere dal 28.09.2023.
Il riconoscimento è in un periodo ricadente nel giudizio durante la fase di ATP;
per cui rivedeva le conclusioni della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto all'indennità di accompagnamento ed all'handicap grave dal 28.09.2023, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata e non dalla domanda amministrativa per come richiesto.
pagina 2 di 3 Né le osservazioni fatte dalla difesa all'elaborato peritale svolte nell'odierna udienza fanno variare quanto stabilito dal CTU, atteso che la certificazione medica pur lasciando intendere un quadro clinico serio della parte ricorrente, non dava certezza della presenza dei requisiti previsti dall'art. 1 della L.
n°18/80.
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'indennità derivante dal riconoscimento ex art. 1 L. n°18/80 e che l' dovrà erogare dalla data di CP_2 riconoscimento (28.09.2023) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite, vengono parzialmente compensate per 3/4, considerato l'accoglimento parziale della domanda (riconoscimento della prestazione in data successiva di quella amministrativa e prima del giudizio di merito e dopo l'introduzione del ricorso per ATP), che pero è avvenuto dopo la domanda amministrativa, ma prima del giudizio di , e sono poste a carico dell' le spese di CTU della Pt_2 CP_2 fase di ATP che di merito, le quali si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente ha i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di accompagnamento di cui all'ex art. 1 L. n°18/80 a decorrere dalla data di riconoscimento del 28.09.2023 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, già compensate di 2/3, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.509,00= per la fase di ATP ed in €.1.545,00= per la fase di Merito
(tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio), in favore dell'Avv. Giovanni LACARIA, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione de DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e DM n°147/2022
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separati decreti, per la fase ATP e CP_2 di Merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 11/04/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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