Articolo 181 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 180Articolo 182
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16 settembre 2003
Art. 181. Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica 1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 179, il numero e la qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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