Art. 181. Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica 1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 179, il numero e la qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
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16 settembre 2003
16 settembre 2003
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- 1. La mandatory disclosure ai tempi dell’high frequency tradingDott. Italo Sacco · https://www.iusinitinere.it/
Precondizione necessaria all'efficiente allocazione di risorse in qualsiasi mercato è il possesso di adeguate informazioni da parte degli operatori economici, che alimentano il traffico giuridico economico sancendo, con le proprie contrattazioni, l'esistenza stessa di un mercato, comunemente inteso. Più informazioni avrà il singolo operatore, più la sua scelta sarà consapevole e, quindi, razionale, facendo tendere gli scambi verso un optimum distributivo. In un'economia elementare, di sussistenza, il flusso informativo è assicurato dalla fisicità dei luoghi di scambio, in cui i singoli operatori possono reperire gran parte delle informazioni necessarie circa caratteristiche …
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