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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/07/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 208/2022 R.G., avente ad oggetto: appello - contributi previdenziali – ripetizione d'indebito promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.ta Cettina Arcidiacono –
Appellante contro
, Controparte_1
( , in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e dife- P.IVA_1 sa dall'avv. Matteo Scuderi – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 878 dell'8.3.2022 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, dichiarava cessata la materia del contendere in relazione al giudizio promosso da con il quale il ricorrente aveva chiesto la condanna della Parte_1
odierna appellata, alla restituzione, ex art. 22 della legge n. CP_1
576/1980 nonché ex art. 1 del Regolamento approvato dal Comitato dei Dele- gati in data 16.12.2005, della contribuzione versata in relazione agli anni 1992,
1993 e 1994, per l'importo complessivo di € 8.266,89.
Il tribunale, rilevato che la questione oggetto di causa era la «rimborsabilità dei contributi versati presso la in ipotesi di inefficacia di alcune an- CP_1 nualità ai fini pensionistici e in particolare la rimborsabilità anche dei contribu-
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ti “integrativi” e di “di maternità”», richiamata la giurisprudenza della Suprema
Corte secondo la quale è consentito il rimborso dei soli contributi soggettivi, dichiarava cessata la materia del contendere per effetto del rimborso effettuato dalla in corso di causa, in favore dell'originario ricorrente, dell'importo CP_1 di euro 4.588,73, «non residuando alcun credito del ricorrente nei confronti della resistente per il titolo dedotto in giudizio». CP_1
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 16.3.2022.
Resisteva l'appellata.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'1.7.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 112 c.p.c. per aver dichiarato cessata la materia del contende.
Rileva, anzitutto, che il tribunale avrebbe errato ad identificare il thema deci- dendum in merito alla tipologia di contributi rimborsabili non essendo
contro
- versa la restituzione dei soli contributi soggettivi.
Piuttosto, prosegue l'appellante, la non avrebbe dato prova del metodo di CP_1 calcolo utilizzato dal servizio della nel prospetto in atti, dei «contributi CP_1
“rimborsabili” indicati nel detto prospetto né è dato di sapere in base a quali criteri (norme di riferimento, giorni di ritardo, tasso di mora applicato) siano state quantificate dal medesimo “Servizio dell'Ente” le somme pretese quali sanzioni, detratte in compensazione per gli asseriti e non dimostrati ritardi».
2. Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza per omessa pronuncia in ordine alla eccezione di «duplicazione del credito di €. 421,14 opposto in compensazione dalla relativamente al ritardato pagamento dei CP_1 ratei di contributi per l'anno di imposta 2017 (Mod. 5/2018)».
Rileva che tale importo era già stato portato in compensazione dalla nel CP_1 documento denominato «prospetto delle somme spettanti al ricorrente a titolo di rimborso” allegato alla pec del 21/12/2021».
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3. Da ultimo, con le note del 6.10.2022 l'appellante ha dichiarato di aver rice- vuto tale importo dalla che così, a suo avviso, ha «implicitamente, quan- CP_1 to intempestivamente riconosciuto il fondamento del motivo di gravame in commento» e chiede la cessazione della materia del contendere sul secondo motivo di gravame.
4. L'appello va respinto previa declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere.
In relazione al secondo motivo di appello, da trattare prioritariamente, invero, è incontestata la restituzione all'appellante dell'importo di euro 421,14 (cfr. pag.
2 note del 30.6.2025) e, pertanto, sulla questione è cessata la materia del CP_1 contendere e tale capo di impugnazione va valutato esclusivamente al fine del regime delle spese, di cui infra.
5. Il primo motivo di appello è infondato e la sentenza deve essere confermata sul punto, previa correzione della motivazione, rientrando ciò nell'esercizio del potere di correzione del giudice del gravame che può dare, entro i limiti del de- volutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impu- gnata (Cass.11130/2015).
Con il ricorso di primo grado, l'odierno appellante aveva evidenziato che dall'estratto contributivo prodotto, erano documentati «relativamente all'anno
1992, versamenti per €. 2.213,32 a fronte del dovuto indicato in €. 2.515,58; per l'anno 1993, versamenti per €.2.663,84 a fronte del dovuto indicato in €.
2.935,24 e per l'anno 1994 versamenti per €.3.389,73 a fronte del dovuto indi- cato in €.4.347,42», per cui aveva richiesto la restituzione «restituzione degli importi versati, pari a complessivi €. 8.266,89».
L'estratto contributivo documenta, invero, i versamenti effettuati dal Pt_1 comprensivi dei contributi soggettivi e integrativi.
Una volta stabilito che la contribuzione da restituire attiene esclusivamente a quella soggettiva, come è pacifico tra le parti, è evidente che era onere dell'appellante documentare, nell'ambito del versato, gli importi riferibili alla contribuzione soggettiva.
Ciò avrebbe potuto fare producendo il Mod. 5, la cui acquisizione è stata di-
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sposta con ordinanza di questa Corte del 10.4.2025, rimasta inadempiuta, avendo l'appellante ammesso di non avere provveduto al suo invio alla CP_1
In tema di contributi rimborsabili va richiamata la giurisprudenza di legittimità:
«Già con precedente arresto n. 10458 del 1998 questa Corte aveva precisato, sia pure riguardo a fattispecie di restituzione dei contributi per il caso di man- cata maturazione del diritto a pensione, che l'obbligo di rimborso concerne sol- tanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, dovendosi dare rilievo alla mancata previsione del diritto alla restituzione di detti contributi, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi» (Cass. 14883/2020).
In caso di domanda di restituzione dei contributi non utili ai fini pensionistici, poi, vanno applicate le norme sulla ripetizione di indebito per come interpretate dalla giurisprudenza della S.C.: «E' ben noto che “La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito" (così, ex mul- tis, Cass. n. 16904/2018) e che "Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giu- stifichi" (così, ancora ex multis, Cass. n. 30713/2018)» (Cass. 9253/2025);
«Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta» (Cass. 34427/2022).
Rapportando tali principi al caso che occupa, ne discende che a fronte di un versamento “indistinto” per contribuzione soggettiva e contribuzione integrati- va di euro 8.266,89, era onere dell'appellante dimostrare l'esatto importo ver- sato a titolo di contribuzione soggettiva di cui era dovuta la restituzione, anche in forza del principio di vicinanza alla prova.
In assenza della suindicata prova, la domanda di restituzione del maggiore im-
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porto, rispetto a quello riconosciuto spettante dalla non può essere ac- CP_1 colta.
6. In ordine alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio - tenuto con- to della parziale cessazione della materia del contendere e applicati i principi in tema di soccombenza virtuale dell'appellata, tenuta alla restituzione dei contri- buti soggettivi e senza operare duplicazioni - si liquidano come da dispositivo, nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM
147/2022.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
rigetta nel resto l'appello; condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese proces- suali di entrambi i gradi che liquida, quanto al primo grado in euro 1.278,00 e, quanto al presente grado, in euro 1.458,00, oltre rimborso forfetario spese ge- nerali nella misura del 15%, CPA e IVA;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'1.7.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
R.G. 208_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 208/2022 R.G., avente ad oggetto: appello - contributi previdenziali – ripetizione d'indebito promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.ta Cettina Arcidiacono –
Appellante contro
, Controparte_1
( , in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e dife- P.IVA_1 sa dall'avv. Matteo Scuderi – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 878 dell'8.3.2022 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, dichiarava cessata la materia del contendere in relazione al giudizio promosso da con il quale il ricorrente aveva chiesto la condanna della Parte_1
odierna appellata, alla restituzione, ex art. 22 della legge n. CP_1
576/1980 nonché ex art. 1 del Regolamento approvato dal Comitato dei Dele- gati in data 16.12.2005, della contribuzione versata in relazione agli anni 1992,
1993 e 1994, per l'importo complessivo di € 8.266,89.
Il tribunale, rilevato che la questione oggetto di causa era la «rimborsabilità dei contributi versati presso la in ipotesi di inefficacia di alcune an- CP_1 nualità ai fini pensionistici e in particolare la rimborsabilità anche dei contribu-
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ti “integrativi” e di “di maternità”», richiamata la giurisprudenza della Suprema
Corte secondo la quale è consentito il rimborso dei soli contributi soggettivi, dichiarava cessata la materia del contendere per effetto del rimborso effettuato dalla in corso di causa, in favore dell'originario ricorrente, dell'importo CP_1 di euro 4.588,73, «non residuando alcun credito del ricorrente nei confronti della resistente per il titolo dedotto in giudizio». CP_1
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 16.3.2022.
Resisteva l'appellata.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'1.7.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 112 c.p.c. per aver dichiarato cessata la materia del contende.
Rileva, anzitutto, che il tribunale avrebbe errato ad identificare il thema deci- dendum in merito alla tipologia di contributi rimborsabili non essendo
contro
- versa la restituzione dei soli contributi soggettivi.
Piuttosto, prosegue l'appellante, la non avrebbe dato prova del metodo di CP_1 calcolo utilizzato dal servizio della nel prospetto in atti, dei «contributi CP_1
“rimborsabili” indicati nel detto prospetto né è dato di sapere in base a quali criteri (norme di riferimento, giorni di ritardo, tasso di mora applicato) siano state quantificate dal medesimo “Servizio dell'Ente” le somme pretese quali sanzioni, detratte in compensazione per gli asseriti e non dimostrati ritardi».
2. Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza per omessa pronuncia in ordine alla eccezione di «duplicazione del credito di €. 421,14 opposto in compensazione dalla relativamente al ritardato pagamento dei CP_1 ratei di contributi per l'anno di imposta 2017 (Mod. 5/2018)».
Rileva che tale importo era già stato portato in compensazione dalla nel CP_1 documento denominato «prospetto delle somme spettanti al ricorrente a titolo di rimborso” allegato alla pec del 21/12/2021».
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3. Da ultimo, con le note del 6.10.2022 l'appellante ha dichiarato di aver rice- vuto tale importo dalla che così, a suo avviso, ha «implicitamente, quan- CP_1 to intempestivamente riconosciuto il fondamento del motivo di gravame in commento» e chiede la cessazione della materia del contendere sul secondo motivo di gravame.
4. L'appello va respinto previa declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere.
In relazione al secondo motivo di appello, da trattare prioritariamente, invero, è incontestata la restituzione all'appellante dell'importo di euro 421,14 (cfr. pag.
2 note del 30.6.2025) e, pertanto, sulla questione è cessata la materia del CP_1 contendere e tale capo di impugnazione va valutato esclusivamente al fine del regime delle spese, di cui infra.
5. Il primo motivo di appello è infondato e la sentenza deve essere confermata sul punto, previa correzione della motivazione, rientrando ciò nell'esercizio del potere di correzione del giudice del gravame che può dare, entro i limiti del de- volutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impu- gnata (Cass.11130/2015).
Con il ricorso di primo grado, l'odierno appellante aveva evidenziato che dall'estratto contributivo prodotto, erano documentati «relativamente all'anno
1992, versamenti per €. 2.213,32 a fronte del dovuto indicato in €. 2.515,58; per l'anno 1993, versamenti per €.2.663,84 a fronte del dovuto indicato in €.
2.935,24 e per l'anno 1994 versamenti per €.3.389,73 a fronte del dovuto indi- cato in €.4.347,42», per cui aveva richiesto la restituzione «restituzione degli importi versati, pari a complessivi €. 8.266,89».
L'estratto contributivo documenta, invero, i versamenti effettuati dal Pt_1 comprensivi dei contributi soggettivi e integrativi.
Una volta stabilito che la contribuzione da restituire attiene esclusivamente a quella soggettiva, come è pacifico tra le parti, è evidente che era onere dell'appellante documentare, nell'ambito del versato, gli importi riferibili alla contribuzione soggettiva.
Ciò avrebbe potuto fare producendo il Mod. 5, la cui acquisizione è stata di-
R.G. 208_2022 4
sposta con ordinanza di questa Corte del 10.4.2025, rimasta inadempiuta, avendo l'appellante ammesso di non avere provveduto al suo invio alla CP_1
In tema di contributi rimborsabili va richiamata la giurisprudenza di legittimità:
«Già con precedente arresto n. 10458 del 1998 questa Corte aveva precisato, sia pure riguardo a fattispecie di restituzione dei contributi per il caso di man- cata maturazione del diritto a pensione, che l'obbligo di rimborso concerne sol- tanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, dovendosi dare rilievo alla mancata previsione del diritto alla restituzione di detti contributi, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi» (Cass. 14883/2020).
In caso di domanda di restituzione dei contributi non utili ai fini pensionistici, poi, vanno applicate le norme sulla ripetizione di indebito per come interpretate dalla giurisprudenza della S.C.: «E' ben noto che “La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito" (così, ex mul- tis, Cass. n. 16904/2018) e che "Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giu- stifichi" (così, ancora ex multis, Cass. n. 30713/2018)» (Cass. 9253/2025);
«Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta» (Cass. 34427/2022).
Rapportando tali principi al caso che occupa, ne discende che a fronte di un versamento “indistinto” per contribuzione soggettiva e contribuzione integrati- va di euro 8.266,89, era onere dell'appellante dimostrare l'esatto importo ver- sato a titolo di contribuzione soggettiva di cui era dovuta la restituzione, anche in forza del principio di vicinanza alla prova.
In assenza della suindicata prova, la domanda di restituzione del maggiore im-
R.G. 208_2022 5
porto, rispetto a quello riconosciuto spettante dalla non può essere ac- CP_1 colta.
6. In ordine alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio - tenuto con- to della parziale cessazione della materia del contendere e applicati i principi in tema di soccombenza virtuale dell'appellata, tenuta alla restituzione dei contri- buti soggettivi e senza operare duplicazioni - si liquidano come da dispositivo, nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM
147/2022.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
rigetta nel resto l'appello; condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese proces- suali di entrambi i gradi che liquida, quanto al primo grado in euro 1.278,00 e, quanto al presente grado, in euro 1.458,00, oltre rimborso forfetario spese ge- nerali nella misura del 15%, CPA e IVA;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'1.7.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
R.G. 208_2022