Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954, adottati a Londra il 21 ottobre 1969.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954, adottati a Londra il 21 ottobre 1969.