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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/12/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Sottosezione procedure concorsuali ed esecuzioni forzate composto dai Magistrati: dott.ssa Antonella Ioffredi Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Letti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata, proposto ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII, da (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PR) il 23.12.1986 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Bianchini e Giovanna Pellegrini, presso lo studio dei quali in Parma, alla Via Madre Anna Maria Adorni, 14/1, ha eletto domicilio;
la relazione particolareggiata depositata dal Gestore della crisi nominato dall'OCC,
Avv.to Francesca Scarpino;
considerato che: come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma II CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
1 dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria (anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14
LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17). Nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; sussiste la propria competenza ex artt. 27, comma II, in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;
il debitore è in stato di sovraindebitamento;
dal ricorso e dalla relazione dell'OCC emerge che la situazione di sovraindebitamento del sig. è riconducibile alla sua precedente Parte_1
attività d'impresa, esercitata tramite l'impresa individuale “WIT DI
CA REINA”, costituita nel marzo 2015 e cessata, con cancellazione dal registro delle imprese, in data 29.1.2021 (v. doc. n. 2). L'attività d'impresa aveva ad oggetto il commercio all'ingrosso di saponi, detersivi ed altri prodotti per la pulizia di natura. L'attività, pur caratterizzata inizialmente da utili modesti, ma idonei a far fronte agli obblighi fiscali, dal 2016 ha subito un progressivo deterioramento economico-finanziario che, nel corso del 2017, ha determinato l'insorgenza e l'aggravamento dell'esposizione tributaria. La capacità di generare utili dell'attività è stata ulteriormente ridotta dall'incremento dei costi fissi conseguente al cambio della sede legale dell'impresa nella seconda metà del
2016, dalla progressiva riduzione dei ricavi rispetto alle previsioni, dalla congiuntura economica sfavorevole e, da ultimo, dagli effetti della pandemia da
Covid-19, che ha inciso in modo determinante sulla redditività aziendale.
pag. 2 di 11 Nemmeno il finanziamento chirografario erogato da Cassa Padana nel 2020, assistito da garanzia MCC al 100% ai sensi dell'art. 13 del D.L. 23/2020, ha permesso al ricorrente di far fronte alla crisi aziendale e di adempiere ai debiti fiscali;
non risultano pendenti domande di accesso alla procedura di cui al Titolo IV
CCII; la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCII), vale a dire:
- dichiarazione dei redditi concernenti i tre anni precedenti;
- l'inventario dei beni del ricorrente (coincidente con “lo stato delle attività”, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270
CCII comma II lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma II CCII);
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(corrispondente agli “atti di straordinaria amministrazione” di cui all'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II CCII);
- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento dei debitori e del nucleo familiare (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b) CCII);
pag. 3 di 11 considerato che
Sulla base di quanto accertato dal Gestore, risulta che il ricorrente svolge attività lavorativa in forza di contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi con
Smart Società Cooperativa e con Micro Macro – ETS, dai quali, come comprovato dalla documentazione prodotta in atti, egli percepisce un reddito mensile netto pari a circa euro 1.841,41, determinato sulle 12 mensilità (in ragione del reddito da lavoro dipendente al netto dell'imposta, delle addizionali regionale e comunale IRPEF, v. doc. n. 12, depositato il 16.12.2025 ad integrazione del ricorso). Tali rapporti, sebbene formalmente autonomi e privi di clausole di rinnovo automatico, si sono in concreto succeduti senza soluzione di continuità per l'intero anno 2024 e sino all'inizio del 2025, come comprovato dai contratti allegati e dalle dichiarazioni reddituali in atti. Ne consegue che il reddito da lavoro così percepito può essere qualificato come caratterizzato da un sufficiente grado di stabilità e prevedibilità. Il ricorrente è proprietario di autovettura, tg BW064EC, marca DaimlerChrysler, immatricolata nel 2001 (v. doc. 6 allegato al ricorso), nonché di un furgone Dacia modello FSDK5, targa
EC0813VT, immatricolato nel 2010 (v. doc. 7, allegato al ricorso). Il ricorrente risulta, da ultimo, titolare dei seguenti rapporti bancari e strumenti di pagamento: conto corrente n. 100572490103 acceso presso Mediobanca
Premier, con saldo negativo;
una carta prepagata Postepay;
una seconda carta prepagata n. 083408503471, collegata al conto corrente intrattenuto presso
Cassa Padana Credito Cooperativo Italiano, con saldo pari a euro 250,00. A fronte di un passivo indicativamente stimato dal Gestore in € 103.431,45,
l'attivo di cui è programmata l'acquisizione è costituito dall'apporto mensile di quota di reddito, dedotte le spese complessivamente necessarie al mantenimento del nucleo familiare, e dal valore di liquidazione dei due automezzi;
pag. 4 di 11 ritenuto che: il Tribunale è tenuto a stabilire il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCI, concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, in quanto destinati al sostentamento del debitore e della sua famiglia, avuto riguardo alla situazione economica del complessivo nucleo familiare. Tenuto conto che il nucleo familiare è composto unicamente dal ricorrente, come in atti documentato, il limite di cui all'art 268 comma IV lett b) CCI può essere stabilito – riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revisione in ragione di esigenze sopravvenute o di variazioni della situazione reddituale – in euro 1.300,00 mensili, al netto delle imposte v. pagina 10 relazione del gestore). Quanto eccede la somma di euro
1.300,00 dovrà essere versato al Liquidatore. Deve al riguardo precisarsi che nella liquidazione devono essere inclusi anche eventuali depositi bancari, postali, strumenti finanziari o depositi effettuati a titolo di investimento, etc. Ed infatti, non appare revocabile in dubbio che la liquidazione controllata sia, al pari della liquidazione del patrimonio prevista dal previgente art. 14 ter e ss. L
3/2012 e della liquidazione giudiziale, una procedura a carattere universale per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari al sostentamento del debitore). Per questa ragione non può trovare accoglimento la richiesta di escludere dalla liquidazione il furgone Dacia modello FSDK5, targa EC0813VT. Laddove il Gestore accertasse che tale veicolo è necessario per il ricorrente per svolgere la propria attività lavorativa, non potendo tale esigenza essere soddisfatta con l'altro veicolo di proprietà del ricorrente, che, anche a fronte del risalente anno di immatricolazione, risulta pressoché privo di valore, sarà il Gestore a richiedere che il furgone venga lasciato nella disponibilità del ricorrente fintantoché non si provveda alla sua liquidazione,
pag. 5 di 11 facendo analogica applicazione della previsione di cui all'art. 147, comma 2,
CCII, o a rinunciare alla sua liquidazione, in quanto privo di valore economico;
come evidenziato in giurisprudenza ( Tribunale di Verona 20 settembre 2022
Pres Attanasio, Rel. Lanni, cit.) ed oggi confermato dal testo degli artt. 272 comma III e 282 CCII come riformati dal D.Lgs 136/2024, per principio generale, la durata della procedura liquidatoria (fatta eccezione per l'ipotesi in cui i creditori concorsuali siano già stati soddisfatti) corrisponde al tempo necessario per la liquidazione dei beni, nell'ambito della cui attività, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12, rientra anche l'apprensione di quote di reddito del debitore. La procedura non può pertanto essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare.
Il CCII, tanto per la liquidazione giudiziale che per la liquidazione controllata
(art 281 comma II ed art 282 comma I), ha tuttavia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata. La procedura di liquidazione giudiziale, alla luce del disposto dell'art 281 comma V e VI CCII, rimane aperta, anche successivamente all'esdebitazione, al fine di terminare le operazioni di liquidazione. In considerazione dalla sovrapponibilità del disposto dell'art 281 comma II a quello dell'art. 282 comma I CCII, della identità strutturale e funzionale esistente tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale, la giurisprudenza di merito (Tribunale di Verona cit. ) ha condivisibilmente desunto come, in armonia con quanto previsto dall'art 281 comma V e VI in materia di liquidazione giudiziale, anche in ambito di liquidazione controllata, in presenza di beni liquidabili, l'attività liquidatoria debba proseguire, a prescindere dall'intervenuta esdebitazione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa unionale da cui il principio deriva ( art. 21 comma III Direttiva n. 1023/19) che prevede la possibilità per i singoli pag. 6 di 11 ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria dopo l'esdebitazione, limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione;
ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria deve ritenersi limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore al momento dell'esdebitazione; sotto il profilo operativo: a) la procedura non potrà essere chiusa finché sarà possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
b) il debitore potrà ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;
c) una volta dichiarata l'esdebitazione l'apprensione di quote di reddito non sarà più possibile e l'attività liquidatoria potrà riguardare esclusivamente beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione;
ritenuto che: il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ed il suo stato di insolvenza;
possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei termini indicati;
il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
pag. 7 di 11 il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di
OCC e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 (“L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
si debba provvedere alla nomina di un Liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi
[...] C.F._1
residente a[...];
NOMINA
Giudice delegata la dott.ssa Angela Casalini;
CONFERMA nelle funzioni di Liquidatore l'Avv. Francesca Scarpino, già nominato OCC ai sensi dell'articolo 269 CCI;
ASSEGNA ex art 270 comma II lett d) CCII ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che pag. 8 di 11 “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore;
ESCLUDE nei limiti di durata del piano, dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni della ricorrente fino al limite complessivo, avuto riguardo all'intero nucleo familiare, di euro 1.300,00 mensili al netto delle eventuali imposte riservando al GD
l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi;
DISPONE che quanto eccede tale somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore e pervio oscuramento di eventuali dati sensibili, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
ORDINA al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA
pag. 9 di 11 il disposto dell'art 268 comma V CCI: “il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile”;
PRECISA che alla presente procedura si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151;
RICHIAMA in particolare l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”
DISPONE che il Liquidatore: - entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCI;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del
Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 31/5 ed il 30/11 di ogni anno (a partire dal 30/05/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato pag. 10 di 11 l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al
Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.
Parma, 23.12.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Angela Casalini dott.ssa Antonella Ioffredi
pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Sottosezione procedure concorsuali ed esecuzioni forzate composto dai Magistrati: dott.ssa Antonella Ioffredi Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Letti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata, proposto ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII, da (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PR) il 23.12.1986 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Bianchini e Giovanna Pellegrini, presso lo studio dei quali in Parma, alla Via Madre Anna Maria Adorni, 14/1, ha eletto domicilio;
la relazione particolareggiata depositata dal Gestore della crisi nominato dall'OCC,
Avv.to Francesca Scarpino;
considerato che: come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma II CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
1 dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria (anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14
LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17). Nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; sussiste la propria competenza ex artt. 27, comma II, in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;
il debitore è in stato di sovraindebitamento;
dal ricorso e dalla relazione dell'OCC emerge che la situazione di sovraindebitamento del sig. è riconducibile alla sua precedente Parte_1
attività d'impresa, esercitata tramite l'impresa individuale “WIT DI
CA REINA”, costituita nel marzo 2015 e cessata, con cancellazione dal registro delle imprese, in data 29.1.2021 (v. doc. n. 2). L'attività d'impresa aveva ad oggetto il commercio all'ingrosso di saponi, detersivi ed altri prodotti per la pulizia di natura. L'attività, pur caratterizzata inizialmente da utili modesti, ma idonei a far fronte agli obblighi fiscali, dal 2016 ha subito un progressivo deterioramento economico-finanziario che, nel corso del 2017, ha determinato l'insorgenza e l'aggravamento dell'esposizione tributaria. La capacità di generare utili dell'attività è stata ulteriormente ridotta dall'incremento dei costi fissi conseguente al cambio della sede legale dell'impresa nella seconda metà del
2016, dalla progressiva riduzione dei ricavi rispetto alle previsioni, dalla congiuntura economica sfavorevole e, da ultimo, dagli effetti della pandemia da
Covid-19, che ha inciso in modo determinante sulla redditività aziendale.
pag. 2 di 11 Nemmeno il finanziamento chirografario erogato da Cassa Padana nel 2020, assistito da garanzia MCC al 100% ai sensi dell'art. 13 del D.L. 23/2020, ha permesso al ricorrente di far fronte alla crisi aziendale e di adempiere ai debiti fiscali;
non risultano pendenti domande di accesso alla procedura di cui al Titolo IV
CCII; la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCII), vale a dire:
- dichiarazione dei redditi concernenti i tre anni precedenti;
- l'inventario dei beni del ricorrente (coincidente con “lo stato delle attività”, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270
CCII comma II lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma II CCII);
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(corrispondente agli “atti di straordinaria amministrazione” di cui all'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II CCII);
- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento dei debitori e del nucleo familiare (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b) CCII);
pag. 3 di 11 considerato che
Sulla base di quanto accertato dal Gestore, risulta che il ricorrente svolge attività lavorativa in forza di contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi con
Smart Società Cooperativa e con Micro Macro – ETS, dai quali, come comprovato dalla documentazione prodotta in atti, egli percepisce un reddito mensile netto pari a circa euro 1.841,41, determinato sulle 12 mensilità (in ragione del reddito da lavoro dipendente al netto dell'imposta, delle addizionali regionale e comunale IRPEF, v. doc. n. 12, depositato il 16.12.2025 ad integrazione del ricorso). Tali rapporti, sebbene formalmente autonomi e privi di clausole di rinnovo automatico, si sono in concreto succeduti senza soluzione di continuità per l'intero anno 2024 e sino all'inizio del 2025, come comprovato dai contratti allegati e dalle dichiarazioni reddituali in atti. Ne consegue che il reddito da lavoro così percepito può essere qualificato come caratterizzato da un sufficiente grado di stabilità e prevedibilità. Il ricorrente è proprietario di autovettura, tg BW064EC, marca DaimlerChrysler, immatricolata nel 2001 (v. doc. 6 allegato al ricorso), nonché di un furgone Dacia modello FSDK5, targa
EC0813VT, immatricolato nel 2010 (v. doc. 7, allegato al ricorso). Il ricorrente risulta, da ultimo, titolare dei seguenti rapporti bancari e strumenti di pagamento: conto corrente n. 100572490103 acceso presso Mediobanca
Premier, con saldo negativo;
una carta prepagata Postepay;
una seconda carta prepagata n. 083408503471, collegata al conto corrente intrattenuto presso
Cassa Padana Credito Cooperativo Italiano, con saldo pari a euro 250,00. A fronte di un passivo indicativamente stimato dal Gestore in € 103.431,45,
l'attivo di cui è programmata l'acquisizione è costituito dall'apporto mensile di quota di reddito, dedotte le spese complessivamente necessarie al mantenimento del nucleo familiare, e dal valore di liquidazione dei due automezzi;
pag. 4 di 11 ritenuto che: il Tribunale è tenuto a stabilire il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCI, concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, in quanto destinati al sostentamento del debitore e della sua famiglia, avuto riguardo alla situazione economica del complessivo nucleo familiare. Tenuto conto che il nucleo familiare è composto unicamente dal ricorrente, come in atti documentato, il limite di cui all'art 268 comma IV lett b) CCI può essere stabilito – riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revisione in ragione di esigenze sopravvenute o di variazioni della situazione reddituale – in euro 1.300,00 mensili, al netto delle imposte v. pagina 10 relazione del gestore). Quanto eccede la somma di euro
1.300,00 dovrà essere versato al Liquidatore. Deve al riguardo precisarsi che nella liquidazione devono essere inclusi anche eventuali depositi bancari, postali, strumenti finanziari o depositi effettuati a titolo di investimento, etc. Ed infatti, non appare revocabile in dubbio che la liquidazione controllata sia, al pari della liquidazione del patrimonio prevista dal previgente art. 14 ter e ss. L
3/2012 e della liquidazione giudiziale, una procedura a carattere universale per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari al sostentamento del debitore). Per questa ragione non può trovare accoglimento la richiesta di escludere dalla liquidazione il furgone Dacia modello FSDK5, targa EC0813VT. Laddove il Gestore accertasse che tale veicolo è necessario per il ricorrente per svolgere la propria attività lavorativa, non potendo tale esigenza essere soddisfatta con l'altro veicolo di proprietà del ricorrente, che, anche a fronte del risalente anno di immatricolazione, risulta pressoché privo di valore, sarà il Gestore a richiedere che il furgone venga lasciato nella disponibilità del ricorrente fintantoché non si provveda alla sua liquidazione,
pag. 5 di 11 facendo analogica applicazione della previsione di cui all'art. 147, comma 2,
CCII, o a rinunciare alla sua liquidazione, in quanto privo di valore economico;
come evidenziato in giurisprudenza ( Tribunale di Verona 20 settembre 2022
Pres Attanasio, Rel. Lanni, cit.) ed oggi confermato dal testo degli artt. 272 comma III e 282 CCII come riformati dal D.Lgs 136/2024, per principio generale, la durata della procedura liquidatoria (fatta eccezione per l'ipotesi in cui i creditori concorsuali siano già stati soddisfatti) corrisponde al tempo necessario per la liquidazione dei beni, nell'ambito della cui attività, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12, rientra anche l'apprensione di quote di reddito del debitore. La procedura non può pertanto essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare.
Il CCII, tanto per la liquidazione giudiziale che per la liquidazione controllata
(art 281 comma II ed art 282 comma I), ha tuttavia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata. La procedura di liquidazione giudiziale, alla luce del disposto dell'art 281 comma V e VI CCII, rimane aperta, anche successivamente all'esdebitazione, al fine di terminare le operazioni di liquidazione. In considerazione dalla sovrapponibilità del disposto dell'art 281 comma II a quello dell'art. 282 comma I CCII, della identità strutturale e funzionale esistente tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale, la giurisprudenza di merito (Tribunale di Verona cit. ) ha condivisibilmente desunto come, in armonia con quanto previsto dall'art 281 comma V e VI in materia di liquidazione giudiziale, anche in ambito di liquidazione controllata, in presenza di beni liquidabili, l'attività liquidatoria debba proseguire, a prescindere dall'intervenuta esdebitazione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa unionale da cui il principio deriva ( art. 21 comma III Direttiva n. 1023/19) che prevede la possibilità per i singoli pag. 6 di 11 ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria dopo l'esdebitazione, limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione;
ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria deve ritenersi limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore al momento dell'esdebitazione; sotto il profilo operativo: a) la procedura non potrà essere chiusa finché sarà possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
b) il debitore potrà ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;
c) una volta dichiarata l'esdebitazione l'apprensione di quote di reddito non sarà più possibile e l'attività liquidatoria potrà riguardare esclusivamente beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione;
ritenuto che: il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ed il suo stato di insolvenza;
possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei termini indicati;
il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
pag. 7 di 11 il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di
OCC e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 (“L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
si debba provvedere alla nomina di un Liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi
[...] C.F._1
residente a[...];
NOMINA
Giudice delegata la dott.ssa Angela Casalini;
CONFERMA nelle funzioni di Liquidatore l'Avv. Francesca Scarpino, già nominato OCC ai sensi dell'articolo 269 CCI;
ASSEGNA ex art 270 comma II lett d) CCII ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che pag. 8 di 11 “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore;
ESCLUDE nei limiti di durata del piano, dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni della ricorrente fino al limite complessivo, avuto riguardo all'intero nucleo familiare, di euro 1.300,00 mensili al netto delle eventuali imposte riservando al GD
l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi;
DISPONE che quanto eccede tale somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore e pervio oscuramento di eventuali dati sensibili, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
ORDINA al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA
pag. 9 di 11 il disposto dell'art 268 comma V CCI: “il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile”;
PRECISA che alla presente procedura si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151;
RICHIAMA in particolare l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”
DISPONE che il Liquidatore: - entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCI;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del
Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 31/5 ed il 30/11 di ogni anno (a partire dal 30/05/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato pag. 10 di 11 l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al
Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.
Parma, 23.12.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Angela Casalini dott.ssa Antonella Ioffredi
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