Decreto cautelare 26 febbraio 2026
Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 26/03/2026, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00573/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2026, proposto da:
Banditi Sardi Istituzionalizzati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calasetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Trullu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LE ST RA, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria:
- della nullità assoluta e/o dell’inesistenza e/o dell’inefficacia della concessione edilizia in sanatoria n. 30 del 2014 emessa dal Comune di Calasetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calasetta.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. Antonio IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Con il ricorso in esame, di contenuto analogo a quello di altre iniziative giurisdizionali attivate dal socio e amministratore unico dell’odierna ricorrente sig. AR RI (vedi doc. 8 di parte ricorrente), la Società Banditi Sardi Istituzionalizzati S.r.l. chiede dichiararsi la nullità/inesistenza/inefficacia della concessione edilizia in sanatoria n. 30/2014, rilasciata il 3 settembre 2014 dal Comune di Calasetta in favore del sig. ST LE MU relativamente a un immobile sito in Zona Agricola E4 , nelle vicinanza di un altro immobile del quale la ricorrente di avere la disponibilità.
Sostiene la ricorrente che il suddetto permesso in sanatoria sia stato rilasciato in assenza dei presupposti di legge, in particolare perché basato su un’indebita “duplicazione” del “Bonus Sardo per l’edilizia abusiva” (così denominato, testualmente, in ricorso) e, comunque, in assenza dei presupposti di legge¸ anche considerata la presenza di vincoli paesaggistici gravanti sulla zona di riferimento.
In data 20 marzo 2026 la ricorrente ha, altresì, depositato in giudizio una querela di falso rivolta nei confronti di alcuni assunti leggibili in seno alla motivazione dell’impugnata concessione in sanatoria, nella specie i seguenti (come testualmente indicati dalla ricorrente): “a) l’intervento sarebbe sanabile in quanto doppiamente conforme agli strumenti urbanistici, nonostante la presenza di vincoli urbanistici e paesaggistici ostativi preesistenti alla data dell’intervento edilizio abusivo; c) sarebbero stati acquisiti i pareri e nulla osta necessari attestanti la possibilità di poter sanare un abuso edilizio di tipo residenziale in area agricola inedificabile sottoposta a tutela paesaggistica (vincoli assoluti apposti prima della realizzazione dell’abuso edilizio); d) sussisterebbe l’ipotesi della doppia conformità delle opere, circostanza documentalmente falsa in quanto la creazioni di nuovi volumi residenziali civili in area agricola inedificabile per le residenze civili non è ammissibile dovendosi emanare esclusivamente l’ordinanza di demolizione; e) lo stato dei luoghi e la consistenza volumetrica sarebbero quelli descritti nell’istanza di rilascio della concessione in sanatoria (straordinaria), in realtà difformi; f) l’intervento edilizio residenziale realizzato, ubicato in area agricola inedificabile sottoposta a vincolo paesaggistico/ambientale, sia sanabile nonostante i vincoli assoluti; g) sia stato svolto l’accertamento sui luoghi prima del rilascio della concessione in sanatoria; i) risulterebbero acquisiti i pareri obbligatori di legge; m) l’intervento edilizio senza titolo sia un mero ampliamento di un fabbricato preesistente legittimamente realizzato, mentre in realtà trattasi di edificio residenziale abusivamente realizzato in sottozona agricola E4 inedificabile per le residenze civili”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Calasetta, opponendosi all’accoglimento del ricorso con eccezioni di rito e di merito.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, è stata evidenziata la possibilità che la causa fosse decisa con sentenza in forma semplificata.
All’esito della relativa discussione il Collegio ritiene che effettivamente sussistano i presupposti per decidere la causa nel merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del c.p.a.
Deve, in primo luogo, essere dichiarata inammissibile la querela di falso proposta dal ricorrente, il quale chiede sospendersi il giudizio e rimettersi la decisione al giudice ordinario affinché accerti la falsità di alcuni assunti motivazionali leggibili nella concessione sanatoria impugnata (vedi supra ).
Si evidenzia, al riguardo, che, secondo quanto espressamente prevede l’art. 221, comma 2, c.p.c., “La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza”.
Viceversa la querela proposta dall’odierna ricorrente è ictu oculi sprovvista di tali requisiti perché non indica -se non in termini del tutto generici e apodittici- gli elementi di prova dell’asserita falsità e, altresì, perché si appunta su assunti motivazionali, per gran parte, aventi a oggetto -non già circostanze di fatto, bensì- delle valutazioni (ad esempio, che “l’intervento edilizio residenziale realizzato, ubicato in area agricola inedificabile sottoposta a vincolo paesaggistico/ambientale, sia sanabile nonostante i vincoli assoluti” : vedi supra ), sulle quali, per definizione, non può essere affermato il falso.
Passando all’esame del ricorso esso è chiaramente inammissibile, prima di tutto, perché nessuna specifica censura è stata dedotta nei confronti dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 97/2013 (doc. 3 di parte resistente), a suo tempo rilasciata quale presupposto necessario della concessione in sanatoria dall’Associazione dei Comuni di Calasetta e S. Antioco -struttura delegata all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, come allegato dalla difesa comunale- il che rende inammissibili e infondate tutte le censure proposte dalla ricorrente riguardo all’asserita abusività paesaggistica dell’intervento oggetto dell’impugnata concessione edilizia, la quale, per evidenti ragioni, non può essere considerata nulla/inefficace come vorrebbe parte ricorrente, non avendo quest’ultima neppure indicato alcuna delle (tassative) circostanze in grado di viziare l’atto amministrativo in termini così radicali.
A ciò si aggiunge la spiccata ed evidente genericità delle censure dedotte, che rendono il ricorso certamente inammissibile per indeterminatezza e genericità eccessiva della causa petendi .
In ogni caso il ricorso è anche tardivo e, comunque, manifestamente infondato, sulla scorta delle argomentazioni già rese in plurime decisioni di questa Sezione su vicende analoghe, confermate dal Consiglio di Stato, che si passa a riepilogare, in particolare:
- “un provvedimento di concessione edilizia in sanatoria rilasciato in contrasto con le previsioni di legge afferenti ai vincoli paesaggistici – fattispecie denunciata con il ricorso in esame – non può configurarsi giuridicamente inesistente, ma unicamente annullabile per violazione di legge, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 1 l. n. 241 del 1990 e deve, perciò, essere impugnato nel termine di cui all’art. 41 c.p.a.” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 16 giugno 2025, n. 552);
- “Osserva il Collegio che dalla complessiva disamina della documentazione versata in giudizio si inferisce come le opere edilizie delle quali viene lamentata la presunta abusività da parte del ricorrente, siano state ripetutamente attenzionate (anche in ragione di pregressi esposti della medesima parte) dall’amministrazione comunale, dagli organi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica e anche dalle competenti forze dell’ordine. Emerge anche come gli organi competenti abbiano, nel tempo, rilasciato una pluralità di provvedimenti autorizzativi, anche a sanatoria, tali da non rendere evidente l’esistenza, ad oggi, di residui abusi, e imponendo una approfondita e complessa verifica che necessariamente impone articolate interlocuzioni tra le amministrazioni a vario titolo coinvolte. (…) In definitiva, proprio l’esistenza di una pluralità di provvedimenti autorizzatori oramai consolidatisi nei loro effetti, e il tenore delle contestazioni formulate in questa sede conduce a ritenere che l’azione ora proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 cpa solleciti, nella sostanza, un intervento in sede di autotutela che, tuttavia, non si correla a un corrispondente obbligo a provvedere da parte dell’amministrazione” (T.A.R. Sardegna, sez. I, 6 marzo 2025, n. 211);
- “L’esistenza dei provvedimenti autorizzatori perciò esclude l’abusività sub specie di carenza di titolo autorizzatorio e, perciò, l’istanza della ricorrente, così come quella del sig. AR, si risolve in una istanza di annullamento in autotutela dei titoli edilizi pacificamente esistenti. In sostanza, erra la ricorrente nel ritenere che non si sia compreso il contenuto dell’istanza trasmessa, poiché, in realtà, così come proposta, la stessa non è fondata in quanto, anche in tesi di parte ricorrente, risultano i titoli edilizi per l’immobile per cui è causa; ma, allora, perché tali immobili possano essere considerati abusivi, dovrebbero essere annullati i provvedimenti in questione” (T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 giugno 2025, n. 542)”.
Nel confermare pienamente le precedenti decisioni di questa Sezione, il Consiglio di Stato, nel decidere sul motivo d’appello con cui “l’appellante contesta la sentenza del T.A.R. per aver riconosciuto efficacia a titoli edilizi illeciti, che sarebbero invece radicalmente improduttivi di effetti e non suscettibili di consolidamento. Sostiene, di conseguenza, che sia erronea la riqualificazione dell’azione operata dal giudice di primo grado come volta a sollecitare un intervento in autotutela, poiché l’obiettivo perseguito dal privato è l’adozione di un provvedimento demolitorio nei confronti di un manufatto connotato da insanabile abusività” , lo ha rigettato affermando testualmente che “8.1. Il motivo è infondato. L’appellante fonda la propria doglianza su una categoria giuridica – quella dell’atto amministrativo “illecito” – che non trova riscontro nel diritto positivo, il quale contempla unicamente le figure patologiche dell’annullabilità (art. 21-octies, l. 241/1990) e della nullità (art. 21-septies, l. 241/1990). 8.2. I vizi dedotti – concernenti la violazione di vincoli urbanistici e paesaggistici – possono integrare ipotesi di annullabilità per violazione di legge dei titoli edilizi rilasciati dall’Amministrazione, ma non ne determinano la radicale nullità, configurabile soltanto nelle fattispecie tassative previste dall’art. 21-septies della legge n. 241/1990, che nella specie non ricorrono. In quanto meramente annullabili, tali provvedimenti valgono a legittimare le opere realizzate e devono essere tempestivamente impugnati dagli interessati, nei termini di legge. 8.3. Corretta appare, quindi, la riqualificazione dell’istanza operata dal T.A.R., secondo cui l’iniziativa, solo in apparenza diretta a sollecitare l’esercizio del potere repressivo, si configura, in realtà, come richiesta di riesame in autotutela di titoli edilizi già rilasciati e non più direttamente impugnabili per decorso del relativo termine (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2022, n. 7838)” (Cons. Stato, sez. II, 24 novembre 2025, n. 9145; cfr. anche le coeve sentenze nn. 9144 e 9146)”.
Le medesime decisioni hanno ulteriormente precisato che: - “Per consolidata giurisprudenza (C.G.A., 26 maggio 2020, n. 325; Cons. Stato, sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1536), il potere di annullamento regionale del permesso di costruire costituisce una speciale ipotesi di autotutela e, in quanto tale, non è coercibile dal privato. Ne deriva che non è possibile ovviare alla mancata impugnazione dei titoli edilizi nel termine decadenziale di legge mediante la presentazione di un’istanza ex art. 39 T.U. edilizia, poiché su di essa l’Amministrazione regionale non ha alcun obbligo giuridico di provvedere (Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8967)”; - “Una volta accertato che le opere contestate risultano assistite da permessi di costruire in sanatoria, l’eventuale intervento su di essi ricade nel paradigma dell’autotutela. Tale potere ha sempre natura discrezionale, anche quando abbia ad oggetto titoli edilizi asseritamente illegittimi, «non potendosi postulare, in via generale e indifferenziata, un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione di tali atti» (Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8). Il relativo esercizio è, pertanto, rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione e non può essere sollecitato mediante il ricorso avverso il silenzio (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2022, n. 1687)”. Peraltro, a fronte della deduzione attorea per cui “l’appellante stigmatizza l’agire del T.A.R., la cui decisione contribuirebbe ad alimentare la proliferazione di giudizi e a perpetuare la situazione di abusivismo edilizio denunciata nell’istanza”, il Consiglio di Stato ha affermato che “Il motivo reca una generica contestazione dell’operato del giudice di primo grado, ma non introduce nuove questioni di fatto o di diritto idonee a incrinare la correttezza della sentenza impugnata. In quanto privo di autonoma consistenza giuridica e carente di specificità, esso risulta dunque inammissibile”.
Pertanto, a tutto voler concedere, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’ordinario termine di decadenza di sessanta giorni, da tempo scaduto a fronte di una concessione in sanatoria che risale addirittura al 2014 (cfr., ex multis T.A.R. Sardegna, Sez. II, 18 luglio 2023, n. 547: “nel caso di impugnazione del titolo edilizio ordinario, il termine di decadenza decorre dall'inizio dei lavori, allorché si contesti l'an dell'edificazione; là dove se ne contesti il quomodo, da quando - con il completamento o con il grado di sviluppo dei lavori - sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento in precedenza assentito e sia dunque giuridicamente configurabile l'inerzia rispetto alla possibilità di ricorrere” ; conforme T.A.R Sardegna, Sez. I, n. 552/2025, sopra cit.; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 26 gennaio 2026, n. 154).
È, dunque, completamente infondata la prospettazione anche oggi sostenuta per cui sarebbe l’odierna azione imprescrittibile, dovendosi, peraltro, ricordare, che, comunque, anche l’azione di nullità del provvedimento amministrativo è notoriamente proponibile entro un circoscritto termine di decadenza, come noto pari a 180 giorni, ai sensi dell’art. 31, comma 4, c.p.a.
Si evidenzia, inoltre che, come, peraltro, già osservato nella precedente pronuncia di questa Sezione n. 225/2026 su caso analogo, che “l’odierna controversia non possa che essere esaminata in una più ampia ottica concernente il proliferare delle iniziative giurisdizionali sottoposte all’attenzione di questo Tribunale dall’attuale sig. AR RI, da un lato, e dalla società ricorrente OM NI & ON srl, dall’altro (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 giugno 2025, n. 538, 541, 542, 543; 16 giugno 2025, n. 552)” , ora Banditi Sardi Istituzionalizzati S.r.l.
Difatti il complessivo quadro dei contenziosi proposti evidenzia l’anomalo proliferare di questi ultimi, tutti basati, come dato di partenza, dalla titolarità (o mera disponibilità) di immobili insistenti nel Comune di Calasetta e tutti, comunque, volti a produrre una “sistematica e strumentale duplicazioni di gravami -spesso contraddistinti da manifesti profili di inammissibilità come quello all’esame- volti a sollecitare un eccentrico controllo generalizzato circa la regolarità edilizia dei manufatti presenti nelle aree circostanti le proprietà della ricorrente. La condotta in parola tuttavia si traduce innegabilmente in uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali atteso che tale approccio denotante l’intento di parcellizzare in maniera strumentale le iniziative contenziose è idoneo a cagionare un ingiustificato aumento del contenzioso, rivelandosi di ostacolo alla ragionevole durata dei processi pendenti e al corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione (Cass. n. 10327 del 30/04/2018; Cass. n. 29812 del 18/11/2019; Cass. civ., Sez. I, ord., 02/09/2024, n. 23488)” : così la citata sentenza n. 225/2026, che il Collegio condivide pienamente.
Ciò dimostra la sussistenza di tutti i presupposti per applicare l'articolo 26 comma 1, seconda parte, del c.p.a., a mente del quale “il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati”, posto che nel comportamento della ricorrente si ravvisa certamente la colpa grave, sussistente nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire, secondo il parametro proprio degli illeciti soggetti a sanzione pubblicistica, ossia quello dell'assenza di ogni ragionevole dubbio, l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cons. Stato, sez. V Sez., sentenza n. 8487 del 2023 e Cass. S.U. n. 9912 del 20.04.2018).
Pertanto, sulla base di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese di lite che seguono la soccombenza, come da dispositivo, e la condanna di parte ricorrente ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe proposto.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Calasetta, delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge se dovuti, nonché della somma ulteriore di euro 2.000,00 (duemila/00) ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio IS, Presidente FF, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio IS |
IL SEGRETARIO