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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINRIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4325/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERCIO Parte_1 C.F._1 IL ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSONI FRANCO Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ), contumaci
[...] P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (“accertare e dichiarare le responsabilità tutte, dirette e vicarie, esclusive e/o solidali, anche ex artt. 2043, 2049, 1218, 1228 c.c. nonché ex art. 119 e ss. D.lgs. 209/2005, dei convenuti in relazione ai fatti ed ai titoli tutti meglio descritti in narrativa;
– accertare e dichiarare la inesistenza e, comunque, invalidità ed inefficacia/inopponibilità alla signora della/delle polizza/e nr. Parte_1 71279173 (in entrambe le versioni, sia quella detenuta dalla esponente che quella detenuta da per i motivi tutti indicati in narrativa;
– e, per l'effetto, – in via principale – CP_1 condannare anche ex art. 2033 c.c., a restituire alla signora Controparte_1 [...] il pagamento indebitamente effettuato – come contabilizzato nel portale di – Pt_1 CP_1 pari ad euro euro 20.820,00 con rivalutazione monetaria, frutti ed interessi (al tasso del 5,16% o, in subordine, al tasso che sarà ritenuto di giustizia) dal 21.02.2013 sino all'effettivo saldo;
– condannare i convenuti, sia singolarmente che in solido, al risarcimento, in favore della signora del danno patrimoniale, quantificato in euro 19.913,00 (corrispondente Parte_1 al premio versato dall'attrice e non contabilizzato per la sottoscrizione della polizza nr. 71279173/81 risultata inesistente/inefficace), oltre rivalutazione monetaria dal 21.02.2013 sino alla data di pubblicazione della sentenza, e interessi compensativi, sull'importo rivalutato annualmente, al tasso del 5,16% o, in subordine, al diverso tasso che sarà ritenuto di giustizia, per i titoli tutti dedotti in narrativa;
e/o comunque, del diverso importo, maggiore e/o minore, pagina 1 di 18 anche per sorte e/o capitale e/o decorrenza di svalutazione e tasso di interessi, che dovesse essere accertato in corso di causa, e salvo gravame;
in via subordinata – nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi, per assurdo, non raggiunta la prova dell'esborso del predetto premio mediante il riscatto (virtuale) delle polizze 62660269, 62954755, 36532687 e 63921196, – condannare al versamento, in favore dell'attrice, della liquidazione Controparte_1 delle polizze nn. 62660269 – 62954755 - 36532687 e 63921196 (i cui versamenti sono provati dalle quietanze allegate e non contestate), il cui valore di riscatto ammontava, a febbraio 2013, ad euro 40.733,33, previo aggiornamento del riscatto (anche per interessi e rivalutazione) alla data di pubblicazione dell'emananda sentenza;
– in ulteriore subordine, condannare alla restituzione, in favore dell'attrice, dei premi versati per Controparte_1 l'accensione delle polizze e, precisamente: – euro 5.169,86 premio versato il 5.04.2000 per polizza n. 62954755 (cfr. quietanza sub doc. 2); – euro 4.000,00 premio versato il 10.06.2004 per polizza n. 0036532687 (cfr. quietanza sub doc. 3); – - euro 10.256,90 premi versati dal 2000 al 2010 per polizza n. 62690269 (cfr. quietanze sub doc. 4) – - euro 12.000,00 premio versato il 24.05.2005 per polizza 639211196 (cfr. quietanza sub doc. 5). Il tutto maggiorato di interessi e di rivalutazione dalla data del versamento di ciascun premio sino alla data di effettivo soddisfo. In ogni caso – condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 185 c.p.c., per i motivi descritti in narrativa, da liquidarsi secondo equità; – accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di da c.d. Controparte_1
“mala gestio” propria per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione al rifiuto di rimborsare alla signora nonostante la contezza degli illeciti effettuati dal sig. Parte_1
il maltorto, con conseguente condanna di in via esclusiva, al CP_2 Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale (da svalutazione monetaria e perdita dei frutti) patito dalla signora dal 21.02.2013 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino alla Parte_1 data di pubblicazione della sentenza nonché al risarcimento del danno non patrimoniale patito, da determinarsi in via equitativa;
– condannare i convenuti, singolarmente e in solido, a corrispondere, sull'importo totale (comprensivo di rivalutazione ed interessi) che verrà liquidato con sentenza, gli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c., con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. – disporsi, la pubblicazione della sentenza nei quotidiani/periodici assicurativi e/o bancari e, in particolare, sul quotidiano "Il Sole24Ore" nonché sulla edizione locale dei quotidiani “Repubblica” e “Il
”, sia nella versione cartacea che in quella telematica”); Controparte_4
- come da comparsa di costituzione e risposta. Controparte_1
pagina 2 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. lamentando condotta infedele dell'agente assicurativo e mala gestio della Parte_1 compagnia assicurativa, della quale,inoltre, invoca responsabilità, diretta e vicaria, contrattuale ed extracontrattuale, non solo ex artt. 1175 e 1375 c.c., ma anche ex artt. 1218, 1228, 2049 c.c. ed art. 119 SS. D.LGS. 209/2005, ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale Controparte_1 (d'ora innanzi per brevità anche solo o ”),
[...] CP_1 CP_5 Controparte_6
(d'ora innanzi per brevità anche solo Controparte_7 CP_3
”) al fine di vedere accolte, anche ex art. 2033 c.c., nei loro confronti le seguenti CP_3 conclusioni: <oglia l'on.le tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria incidentale: – accertare dichiarare le responsabilità tutte, dirette vicarie, esclusive solidali, ex artt. 2043, 2049, 1218, 1228 c.c. nonché art. 119 ss. d.lgs. 209 2005, dei convenuti relazione ai fatti titoli tutti meglio descritti narrativa;
la inesistenza e, comunque, invalidità inefficacia inopponibilità alla signora della delle polizza nr. 71279173 (in entrambe versioni, sia quella detenuta parte_1 dalla esponente che da per i motivi indicati cp_1 l'effetto, condannare 2033 c.c., a restituire controparte_1 il pagamento indebitamente effettuato come contabilizzato nel portale
– pari ad euro euro 20.820,00 con rivalutazione monetaria, frutti ed interessi (al tasso CP_1 del 5,16% o, in subordine, al tasso che sarà ritenuto di giustizia) dal 21.02.2013 sino all'effettivo saldo;
– condannare i convenuti, sia singolarmente che in solido, al risarcimento, in favore della signora del danno patrimoniale, quantificato in euro 19.913,00 Parte_1 (corrispondente al premio versato dall'attrice e non contabilizzato per la sottoscrizione della polizza nr. 71279173/81 risultata inesistente/inefficace), oltre rivalutazione monetaria dal 21.02.2013 sino alla data di pubblicazione della sentenza, e interessi compensativi, sull'importo rivalutato annualmente, al tasso del 5,16% o, in subordine, al diverso tasso che sarà ritenuto di giustizia, per i titoli tutti dedotti in narrativa;
e/o comunque, del diverso importo, maggiore e/o minore, anche per sorte e/o capitale e/o decorrenza di svalutazione e tasso di interessi, che dovesse essere accertato in corso di causa, e salvo gravame;
– condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 185 c.p.c., per i motivi descritti in narrativa, da liquidarsi secondo equità; – accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di da c.d. “mala gestio” propria per violazione Controparte_1 degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione al rifiuto di rimborsare alla signora Parte_1 nonostante la contezza degli illeciti effettuati dal sig. il maltorto, con conseguente CP_2 condanna di in via esclusiva, al risarcimento del danno patrimoniale (da Controparte_1 svalutazione monetaria e perdita dei frutti) patito dalla signora dal 21.02.2013 o Parte_1 dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino alla data di pubblicazione della sentenza nonché al risarcimento del danno non patrimoniale patito, da determinarsi in via equitativa;
– condannare i convenuti, singolarmente e in solido, a corrispondere, sull'importo totale (comprensivo di rivalutazione ed interessi) che verrà liquidato con sentenza, gli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c., con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. – disporsi, la pubblicazione della sentenza nei quotidiani/periodici assicurativi e/o bancari e, in particolare, sul quotidiano "Il Sole24Ore" nonché sulla edizione locale dei quotidiani “Repubblica” e “Il Resto ”, sia nella CP_4 versione cartacea che in quella telematica. – Con vittoria di spese ed onorari>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta di avere <“investito” i suoi risparmi e le liberalità Per_ ricevute dal padre e dallo zio (non coniugato e senza prole) in polizze CP_8 assicurative di (già IN LI) sulla prospettazione, da parte Controparte_1 pagina 3 di 18 dell'agente generale, di ottenere un rendimento più elevato rispetto ai titoli di stato o, comunque, a strumenti finanziari che garantiscono il rimborso integrale del capitale versato. In particolare, in data 21.02.13, recandosi presso i locali commerciali dell'Agenzia Generale di San Giovanni in Persiceto di (già IN SI), gestita su mandato di Controparte_1 (già IN SI) da Controparte_1 Parte_2
, stipulava, direttamente con l'agente (socio
[...] Controparte_2 amministratore della menzionata , la polizza: - IN SI nr. CP_3 71279173/81– – del 21.02.2013, versando un premio unico di € 40.733,33 Parte_3 (doc. 1, polizza nr. 71279173/81 del 21.02.13). b) Il premio veniva versato mediante la provvista ricavata dal riscatto di quattro precedenti polizze IN SI contratte dai suoi familiari, secondo il prospetto delle trasformazioni predisposto dalla stessa compagnia (doc. 1bis, prospetto trasformazione polizze). E nello specifico: 1. € 8.227,05 da riscatto della polizza IN SI nr. 62954755/09 – del 05.04.2000 – contraente CP_9 Parte_4
– con premio unico versato, in pari data, di euro 5.169,86, come da quietanza allegata
[...] (doc. 2, polizza IN LI nr. 62954755, con quietanza di versamento del premio); 2. € 6.947,57 da riscatto della polizza IN LINEATTIVA nr. 0036532687 del 17.06.2004 - contraente – con versamento, in data 10.06.2004, del premio di euro Parte_4 4.000,00 (come da quietanza allegata) (doc. 3, polizza IN LINEATTIVA nr. 0036l532687 e quietanza di pagamento premio). In relazione alla predetta polizza, il sig. riceveva CP_8 periodicamente gli estratti conto: l'ultimo, risalente al 19.02.2012 riportava un controvalore di euro 5.021,84 (doc. 3bis, estratti conto polizza IN LINEATTIVA n. 0036532687) 3. € 16.610,12 dal riscatto della polizza IN SI nr. 62960269/91 09FC – del CP_9 5.04.2000 – contraente – con premi annuali versati complessivamente di euro Parte_5 16.610,00 (doc. 4); 4. € 8.988,59 da riscatto parziale della polizza IN VITA nr. 639211196/39
–TARIFFA 41EUW – del 24.05.2005 – contraente – con premio versato di Parte_6 euro 12.000,00, come da quietanza allegata (doc. 5, polizza IN VITA nr. 639211196/39 del 24.05.2005 e relativa quietanza). Dal rendiconto ricevuto dalla signora da IN Parte_6 LI, la predetta polizza, al 30.06.2012, aveva un controvalore di euro 16.147,66 (doc. 5bis, estratto conto IN LI al 30.06.2012). c) riceveva periodici aggiornamenti Pt_1 della sua situazione patrimoniale su carta intesta GENERALI IN LI: l'ultimo estratto conto, al 3/04/2018, riportava quale valore di riscatto € 50.317,04 (a fronte di un rendimento annuo della gestione patrimoniale EUROFORTE RE del 5,16%) (doc. 6, rendiconto polizza nr. 71279173/81). d) Sennonché, nell'agosto del 2020, la esponente, unitamente ai suoi familiari, veniva convocata dagli Auditor di Generali s.p.a., presso la sede dell'agenzia di San Giovanni in Persiceto, per una verifica della sua posizione. Nel corso dell'incontro, gli ispettori di sottoponevano alla signora un rendiconto, del tutto difforme da quelli in suo CP_1 Pt_1 possesso, richiedendole di sottoscriverlo per conferma. La esponente (che, peraltro, si era recata all'incontro senza l'assistenza di un legale) si rifiutava di firmarlo siccome riportava indicazioni non conformi al vero. e) In particolare, secondo quanto riferivano gli Ispettori di la signora : – risultava (effettivamente) intestataria di una polizza Controparte_1 Pt_1 con numero n. 71279173 ma denominata 03S09 33S09 Standard (anziché avere la tariffa e risultavano contabilizzati premi complessivi per € 20.820,00 (a fronte del versamento Pt_3 effettivo di € 40.733,33); – il valore di riscatto ammontava (non già ad euro 50.317,04 come risultante dal prospetto del 2018 e che, nel frattempo, avrebbe dovuto arrivare a circa 60.000,00 euro ma) a € 8.514,63 in quanto la (diversa) “versione” della polizza conservata presso l'agenzia prevedeva un versamento periodico del premio (con applicazione di penali in caso di mancato pagamento) e non il “premio unico” (come previsto nella polizza sottoscritta dalla signora ) (doc. 7, verbale incontro del 20/08/2020); La signora contestava e Pt_1 Pt_1 disconosceva le firme apposte sulla “diversa” versione del contratto di polizza 03S09 33S09 pagina 4 di 18 Standard n. 71279173 (e ribadisce, in questa sede, il disconoscimento delle firme). Veniva invitata a ricostruire tutti i rapporti intercorsi tra la stessa e i suoi familiari con l'agenzia nonché a fornire agli ispettori tutta la documentazione in loro possesso. La esponente, che non ha alcuna cognizione in materia, cercava, negli evidenti limiti delle sue conoscenze e nei limiti della memoria, a ricostruire i vari rapporti assicurativi e, comunque, a consegnare tutta la documentazione (anche in originale) reperita. Chiedeva, nell'immediato, il rimborso delle somme riportate nell'estratto conto che le era stato fornito da (cfr. doc. 7). f) La CP_2 richiesta rimaneva priva di riscontro…In base a quanto emerso nel corso dell'incontro del 20.08.2020 tra l'esponente e la direzione di l'agente si sarebbe, CP_1 CP_2 sostanzialmente, appropriato di parte del premio versato dalla cliente e le avrebbe sottoposto un testo contrattuale avente condizioni di polizza più vantaggiose rispetto a quelle riportate sul modulo di polizza in possesso della compagnia convenuta (le sole ritenute vincolanti). In particolare: – a fronte del versamento di un premio di € 40.733,33 avrebbe, invece, capitalizzato il minor premio di € 20.820,00; - avrebbe fatto sottoscrivere alla signora un Pt_1 contratto (fantasma) che prevedeva il versamento di un premio unico (cfr. doc. 1) mentre, secondo la compagnia, la “versione” della polizza conservata negli archivi dell'agenzia (e le cui firme sono state disconosciute dalla signora e che la compagnia reputa, Parte_1 tuttora, “valida”, sic!) prevedrebbe il versamento di premi periodici e l'applicazione di penali in caso di omesso versamento alle scadenze dei premi. Ne consegue che la polizza in questione
– sia nella “versione” effettivamente contratta dalla signora con il sia nella Pt_1 CP_2 diversa “versione” asseritamente detenuta dalla compagnia (che reca sottoscrizioni disconosciute da parte attrice in occasione dell'incontro dell'agosto del 2020 in cui le era stata rammostrata) – sono inefficaci: nello specifico, relativamente alla “versione” detenuta dalla compagnia, si ribadisce che il contratto è, addirittura, inesistente posto che la signora Pt_1
NON lo ha MAI sottoscritto…>>. Inutilmente tentata una composizione stragiudiziale della vertenza, agisce, pertanto, nella presente sede, (ritenuto che il premio che risulta contabilizzato sulla polizza in possesso di pari ad euro 20.820,00, costituisce un pagamento indebito, CP_1 visto il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce a tale documento e la conseguente inefficacia nei propri riguardi di quanto ivi contenuto) per vedere riconosciuto il proprio diritto ad ottenerne la restituzione di tale importo da parte di maggiorato dei frutti ed CP_1 interessi (nella misura indicata in atti) dalla data del versamento sino al soddisfo, nonché per la condanna, in solido, dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale pari alla parte del premio non contabilizzata pari ad euro 19.913,00 (= 40.733,00 – 20.820,00), In aggiunta, chiede, oltre al il risarcimento dell'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità̀ delle somme dovute e dalla mancata fruizione delle utilità che queste avrebbero potuto dare, provocato dal ritardo con cui viene liquidato e pagato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso (polizza; segnatamente, in parte qua, parte attrice afferma di avere <contratto, a suo tempo, la polizza vita in questione perché garantiva un rendimento annuo del 5,16%, quindi una remunerazione più alta rispetto ad altre forme di investimento pluriennali (tipo btp), con garanzia comunque non perdere il capitale. d'altronde, sua condizione patrimoniale le assicurava risorse sufficienti per proprio mantenimento, tant'è che ha effettuato alcun riscatto pendenza dei contratti. può, quindi, ritenersi maggiormente probabile che, ove somme fossero rimaste nella disponibilità, signora avrebbe investito utilizzate l'acquisto delle polizze pt_1 perfezionare degli investimenti. considerato stipulata dalla prevedeva saggio interessi tale sarà tasso interesse sul credito risarcitorio rivalutato anno anno. subordine, dovrà equitativamente determinato misura, comunque, superiore al legale… ex art. 2056 c.c. essere liquidato applicando gli interessi, già sulla somma totale rivalutata, pagina 5 18 bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT>>). Chiede, infine, il risarcimento del danno non patrimoniale morale ex art. 185 c.p.. Chiede, altresì, l'applicazione dell'art. 1284 c.4 c.c. e la condanna dell'Assicurazione convenuta ex art. 96 c.p.c..
3. Si è costituita l'Assicurazione convenuta rassegnando le seguenti conclusioni: <voglia l'onorevole tribunale adito, contrariis reiectis, • rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed diritto oltre che non provata per tutti i motivi esposti narrativa ogni caso, subordine, accertare il concorso colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.; gradatamente, nella denegata ipotesi accoglimento anche parziale della attorea voglia accogliere regresso manleva nei confronti del sig. e cp_2
e per l'effetto Voglia condannare tali soggetti, anche in via solidale, a rifondere e/o CP_3 tenere indenne di tutte le somme che dovrà corrispondere a parte attrice. Controparte_1
• Con vittoria di spese, diritti e onorari tutti del presente processo oltre spese generali, IVA e CAP>>.
4. e sono rimasti contumaci. Controparte_2 CP_3
5. Inutilmente tentata una soluzione conciliativa della lite, istruita la causa solo documentalmente, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 6.11.25, ex art. 281 sexies c.p.c..
6. L'Assicurazione convenuta eccepisce, ma anche ammette, che: è la Controparte_1 nuova denominazione di società alla quale è stato conferito il portafoglio Controparte_10 assicurativo della con tutti i relativi Parte_7 Controparte_11 rapporti, autorizzato con provvedimento IVASS prot. N. 32-13-0082 di cui alla Delibera N. 105 del 18 giugno 2013 (all. 2) e realizzato per atto 28 giugno 2013, Notaio in Milano Persona_2
rep. n. 18.568/5.996 con effetto dal 1.07.2013 (all. 3). , in data 15
[...] Controparte_1 luglio 2009, conferiva per la gestione dell'Agenzia generale di San Giovanni in Persiceto Italia incarico ad . La precitata società è Controparte_3 costituita due soci ovvero dal sig. e dal sig. socio CP_12 Controparte_2 amministratore e legale rappresentate della società. In data 31 luglio 2020, la società
[...]
, già NA LI revocava l'incarico agenziale (all. 4) per la gestione dell'Agenzia CP_1
Generale di San Giovanni Persiceto. La revoca del mandato agenziale costituiva un atto dovuto posto che, a seguito di segnalazione e di conseguente ispezione degli audit di rete, venivano rilevati gravi e molteplici irregolarità ed anomalie nella gestione del portafoglio clienti del ramo vita. In particolare, l'agente accertatore, avvedutosi di un ammanco nella disponibilità di cassa dell' di San Giovanni in Persiceto, dava inizio ad un'attività di estrazione “a Pt_8 campione” di polizze relative a clienti dell' al fine di verificare la regolarità dei Pt_8 pagamenti delle polizze stesse. Dalle predette indagini è emerso un utilizzo dei mezzi di pagamento in evidente contrasto con la normativa antiriciclaggio, nonché è risultato il mancato pagamento, in favore della compagnia, di premi effettivamente versati da alcuni clienti all'Agente di riferimento. In dettaglio a seguito dell'acquisizione della documentazione relativa alla posizione di n. 20 “clienti campione” e all'intervista degli stessi, emergevano le seguenti irregolarità: n. 10 casi ammanco dichiarato dai clienti su posizioni assicurative ed investimenti finanziari contraffatti/inesistenti per almeno Euro 898.555,71; firme disconosciute;
rendiconti artefatti e non conformi al format direzionale;
indicazione, nella documentazione consegnata al cliente, di numeri di polizza inesistenti;
scarsa e non corretta informazione commerciale fornita ai clienti;
mancata consegna ai clienti della documentazione di spettanza;
utilizzo improprio dei mezzi di pagamento;
violazione della normativa antiriciclaggio;
inserimento riferimenti di contatto errati nell'anagrafica di pagina 6 di 18 ; vendita prodotti non adeguati al profilo economico dei clienti;
vendita Parte_9 prodotti finanziari inesistenti utilizzando il logo . Controparte_13 Dunque è emerso, sostanzialmente, che numerosi clienti a fronte di prodotti assicurativi e finanziari irregolari o inesistenti, avevano versato importi all'ex agente su Controparte_2 un suo conto privato, personale e non riferito a In particolare, quanto alla verifica CP_1 degli assegni negoziati e consegnati da alcuni clienti, è stato possibile accertare che gli importi risultano accreditati su un conto corrente acceso presso la Credit Agricole, 755 Modena, Ag. 5, Istituito presso il quale risulta acceso il conto corrente bancario privato e personale dell'ex Agente - c/c non conosciuto da Inoltre, gli importi dichiarati dai Controparte_2 CP_1 clienti malversati non sono risultati accreditati sui tre conti di raccolta premi dell'Agenzia. In diversi casi i clienti hanno segnalato di aver corrisposto somme mai contabilizzate e non risultanti dai registri informatici della compagnia. In definitiva a seguito dell'attività ispettiva, sono emerse da parte dell'ex Agente condotte illecite a carattere pluri-offensivo, foriere di grave nocumento in danno tanto della clientela fraudolentemente gestita, che della PA, la quale ha subìto un rilevante danno di natura patrimoniale diretta, di perdita di clientela, di immagine e di rischio quanto alla mancata osservanza degli obblighi anti-riciclaggio violati dal proprio agente. Nel caso di specie, appare chiaro che sia stata perpetrata una truffa ai danni della clientela e, parallelamente, della PA che per tali motivi ha già presentato denuncia/querela in data 2 novembre 2020 (all. 5) presso la Procura della Repubblica di Bologna. Sulla scorta di quanto precede non si riesce a comprendere quale tipo di controllo avrebbe potuto attuare la PA considerando che né le somme incassate dal CP_2 né i contratti inesistenti trovavano inserimento nei registri informatici e contabili dell'Agenzia. È evidente che in merito all'attività illecita dell'Agente non può individuarsi alcun inadempimento contrattuale di o una forma di responsabilità altrimenti Controparte_1 riconducibile a qualsiasi forma di “contatto sociale”.
Tanto chiarito in merito alle condotte illecite perpetrate dall'ex Agente, risulta opportuno evidenziare che l' rientra nel novero delle c.d. agenzie a gestione libera, secondo CP_3 la definizione di cui all'art. 2 dell'accordo nazionale agenti dell'NA LI. A tal riguardo è opportuno brevemente richiamare la distinzione tra agenzie c.d. 'a gestione in economia', nella quale l'agente è collaboratore subordinato ai sensi dell'art. 2094 del c.c., e l'ipotesi di agenzia c.d. 'a gestione libera' nella quale l'agente è, invece, un lavoratore autonomo. Nel primo caso, l'assicuratore impianta e mantiene a sue spese gli uffici dell'agenzia, ne assume direttamente il personale, riducendo in tal modo l'autonomia dell'agente. Nell'ipotesi, invece, di agenzie c.d. 'a gestione libera' - indubbiamente più frequente - gli uffici della agenzia vengono impiantati dall'agente e mantenuti da questi a proprie spese, seppure talora con contributo della società. Il personale è da esso assunto e con questo ha rapporto;
l'autonomia dell'agente è in tal modo più ampia. L'impresa di agenzia e il rischio relativo fanno così capo non più all'assicuratore, bensì all'agente. Ipotesi quella dell'agenzia a gestione libera, che senza dubbio come già detto in precedenza ricorre per il caso di specie. Inoltre agli effetti del rapporto esterno, gli agenti devono distinguersi in due fondamentali categorie a seconda che siano o meno forniti di potere di piena rappresentanza, tenendo presente che questa viene conferita con la procura, indipendentemente dalla natura del rapporto interno, sì che vi sono agenti a gestione libera e agenti in economia forniti di potere rappresentativo come pure agenti dell'una e dell'altra specie sforniti di tale potere. In generale nell'assicurazione vita prevale, per ragione tecniche, il principio dell'accentramento sì che gli agenti non hanno potere di rappresentanza;
nell'assicurazione danni, invece prevale, per ragioni di rapidità il principio del decentramento sì che gli agenti hanno il potere di rappresentanza. Gli agenti forniti di piena rappresentanza sono quelli ai quali, con regolare procura, l'assicuratore conferisce il potere di concludere in suo nome i contratti di assicurazione che egli ha, in base al rapporto interno, il compito di pagina 7 di 18 promuovere;
mentre gli agenti non forniti di pieno potere rappresentativo non sono autorizzati a concludere contratti. Nel caso di specie, né né il sig. Controparte_3 Controparte_2 potevano stipulare, per conto di contratti di assicurazioni sulla vita, Controparte_1 sicché, ricorrendo nel caso concreto la stipulazione di false polizze di assicurazione sulla vita, oltre che di investimenti finanziari inesistenti da parte del viene a mancare quel CP_2 rapporto di pertinenza tra incombenze demandate all'agente (e sulle quali la compagnia ha la possibilità di esercitare poteri di direttiva e vigilanza) e attività delittuosa dello stesso, tale da fondare quel principio di occasionalità necessaria– presupposto per l'applicabilità dell'art. 2049 c.c. . Sotto tale profilo, si produce procura recante n. rep. 65372/ racc. 17877 (all. 8) a rogito del Notaio dott. , dalla quale si evince a pag. 3 che la Persona_3 procura conferita da ad nonché al suo legale Controparte_1 CP_3 rappresentante è limitata alla conclusione di contratti del ramo danni e non Controparte_2 già del ramo vita. L'esistenza e la effettiva portata dell'attribuzione dei poteri dell'agente, costituisce circostanza facilmente verificabile da parte degli attori. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “la procura rilasciata agli agenti (ed ai subagenti) di assicurazione è assoggettata alla forma pubblicitaria della pubblicazione nel registro delle imprese. La previsione di tale regime si desume dalla formulazione dell'art. 1903, comma 1, c.c. Ed infatti, pur facendo la predetta norma generico riferimento alla pubblicazione della procura 'nelle forme richieste dalla legge', deve ritenersi, in assenza di altre norme che regolino la pubblicazione della procura di cui si tratta, che il rinvio operato dal citato art. 1903 riguardi solo le modalità procedurali della pubblicazione, che, tenuto conto della natura del soggetto rappresentato, vanno identificate in quelle previste in via generale per gli imprenditori commerciali dagli art. 2188 ss. c.c. Ne consegue che il terzo che abbia omesso di verificare l'esistenza e la portata dell'attribuzione dei poteri in questione non può invocare il principio dell'affidamento facendo valere una incolpevole aspettativa di fronte all'apparenza del diritto” (Cass. 3 novembre 1998, n. 10978). In definitiva è documentato che il non aveva la CP_2 procura necessaria per la stipula delle polizze inerenti il ramo vita, ma eludeva tale difetto approfittando della fiducia ormai concessagli da parte attrice in virtù dell'ormai instaurato rapporto fiduciario e continuativo>>.
1. La S.C. ha avuto occasione di chiarire che: <in tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore prodotti finanziari o assicurativi, la giurisprudenza questa corte è ormai ferma nel ritenere che responsabilità della banca compagnia assicurazioni astrattamente inquadrabile quale oggettiva ex art. 2049 cod. civ., cioè ipotesi indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui preponente aveva possibilità esercitare poteri direttiva e vigilanza (v. cass. sez. u. 16 05 2019, n. 13246; v. anche pluribus 26 06 17060; 10 11 2015, 22956; 04 2014, 23448; 03 5020; 25 01 2011, 1741; 22 2007, 14578). sua configurabilità necessario sufficiente provare «rapporto occasionalità necessaria» tra antigiuridica posta essere dall'agente le gli erano state affidate preponente, senso l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare rendere fatto illecito l'evento dannoso, se dipendente (o, comunque collaboratore dell'imprenditore) operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli.
6.1. nozione — come precisato sezioni unite (cass. 13246 cit., motivazione, §§ 46- 51) vale a descrivere null'altro «una peculiare specie relazione causalità», valutarsi alla stregua criterio regolarità causale con declinato ambito civile principio equivalenza all'art. 41 cpv. pen., «la verificazione danno-conseguenza non sarebbe stata senza l'esercizio dei conferiti pagina 8 18 altri, che assurge ad antecedente necessario anche se non sufficiente». Deve, dunque, trattarsi di una «sequenza tra premesse e conseguenze ... rigorosa e riferita a quelle tra queste che appaiano, con giudizio controfattuale di oggettivizzazione ex ante della probabilità o di regolarità causale, come sviluppo non anomalo, anche se implicante violazioni o deviazioni od eccessi in quanto anch'esse oggettivamente prevenibili, di attività rese possibili solo da quelle funzioni, attribuzioni o poteri. «In tanto può giustificarsi, infatti, la scelta legislativa di far carico al preponente degli effetti delle attività compiute dai preposti, in quanto egli possa raffigurarsi ex ante quali questi possano essere e possa prevenirli o tenerli in adeguata considerazione nell'organizzazione della propria attività quali componenti potenzialmente pregiudizievoli: e quindi in quanto possa da lui esigersi di prefigurarsi gli sviluppi che possono avere le regolari (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell'estrinsecazione dei poteri (o funzioni o attribuzioni) conferiti al suo preposto, tra i quali rientra la violazione aperta del dovere di ufficio la cui cura è stata affidata» (Cass. Sez. U. sent. cit. §§ 54, 56). Vale, per converso, anche in tale ambito, l'elisione del nesso causale in ipotesi di fatto naturale o del terzo o del danneggiato che sia di per sé solo idoneo a determinare l'evento e trova altresì applicazione la regola generale dell'art. 1227 cod. civ. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato (su cui v., tra le altre, in tema di responsabilità per danno da cose in custodia, Cass. ord. nn. 2478, 2480 e 2482 del 2018).
6.2. Alla luce di tali premesse appare evidente che non assumono decisivo rilievo la natura e la fonte del rapporto esistente tra preponente e preposto, essendo sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarietà del preposto, nel quadro dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa gestita dal preponente (v. Cass. 16/03/2010, n. 6325; v. anche Cass. 03/04/2000, n. 4005; 21/06/1999, n. 6233; 17/05/1999, n. 4790). Il fondamento della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. va , infatti, rinvenuto non già nella formale esistenza di un rapporto di lavoro o di agenzia, ma nel rapporto effettuale che si istituisce quando per volontà di un soggetto (committente), altro soggetto (commesso) esplica in fatto attività per di lui conto e sotto il suo potere (v. già Cass. 24/05/1988, n. 3616; nello stesso senso anche Cass. 09/08/1991, n. 8668, e ancor prima, ex aliis, Cass. 02/04/1977, n. 1255); in altre parole, è sufficiente che l'agente sia inserito, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbia agito per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore (Cass. 09/11/2005, n. 21685; 09/08/2004, n. 15362; 22/03/1994, n. 2734). Da ciò si deduce che la preposizione può derivare anche da un rapporto di fatto;
che non sono essenziali né la continuità, né l'onerosità del rapporto;
è, inoltre, sufficiente l'astratta possibilità di esercitare un potere di supremazia o di direzione, non essendo necessario l'esercizio effettivo di quel potere (v. in tal senso da ultimo Cass. 26/09/2019, n. 23973, che ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'assicuratore per i danni conseguenti dalla condotta del sub-agente in un caso in cui, pur in assenza di alcun diretto rapporto tra gli stessi, risultava tuttavia che l'assicuratore: quale primo preponente, aveva conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo;
conservava un controllo diretto anche sul sub-agente; si avvaleva comunque di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i prodotti assicurativi della preponente;
v. anche in un caso del tutto analogo, Cass. 17/01/2020, n. 857). Quanto all'ambito qui di interesse, sarà quindi sufficiente che al promotore siano conferiti incarichi che, sia pure occasionalmente e temporaneamente, da un lato, lo legittimino a rivolgersi alla clientela per proporre prodotti finanziari o assicurativi della banca o della società d'assicurazioni e che, dall'altro, prevedano per ciò stesso un vantaggio riflesso per la compagnia. Che è quanto nella specie accaduto, alla stregua di quanto accertato in sentenza, come appresso sarà meglio esposto. …Costituisce, invece, ben diverso paradigma di imputazione, alternativo alla responsabilità (oggettiva e indiretta) ex art. 2049 cod. civ., quello che può condurre a ritenere la banca o la compagnia d'assicurazione pagina 9 di 18 responsabile del danno provocato dalla condotta illecita del sedicente promotore, pur in mancanza di rapporti di committenza di alcun tipo, in applicazione del principio dell'apparenza del diritto, quando con il proprio comportamento colposo (e, dunque, in tal caso, in forza della generale clausola aquiliana: art. 2043 cod. civ.) la banca o la compagnia d'assicurazione abbia ingenerato nel cliente il legittimo affidamento che il promotore agisse nell'ambito di incombenze affidategli, purché in tal caso sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato (vds., per tale diversa ipotesi, Cass. 04/11/2014, n. 23448, citata in sentenza). 8. È bene precisare che la colpevole buona fede svolge in questa ipotesi un ruolo diverso da quello che, come sopra s'è detto, può in astratto assumere nella prospettiva qualificatoria correlata all'art.2049 cod. civ.. Mentre nel primo caso (responsabilità ex art. 2043 cod. civ.) essa porta ad escludere la configurabilità di un elemento costitutivo della responsabilità dell'apparente preponente, ossia l'incolpevole affidamento del terzo, nel secondo caso (responsabilità indiretta ex art. 2049 cod. civ.) la colpa del terzo non incide sul fondamento dell'imputazione di responsabilità ma può solo assumere rilievo di fattore all'origine di una diversa serie causale che concorre all'evento dannoso ex art. 1227 cod. civ., fino eventualmente ad elidere il nesso che collega quest'ultimo al fatto del preponente. Ne discende la necessità di un diverso metro di ponderazione della colpa del danneggiato. Nel primo caso (affidamento incolpevole) rileverà la mancanza della diligenza media esigibile, avuto riguardo al contesto sociale e culturale di riferimento, nel discernere l'inesistenza di alcun collegamento tra l'apparente preposto e l'ente. Nel secondo caso, che qui interessa, nel quale tale collegamento è già, obiettivamente, nei fatti, la colpa del danneggiato sarà apprezzabile in presenza di un coinvolgimento soggettivo del danneggiato ben più marcato;
la credulità del danneggiato va in altre parole diversamente ponderata, in detta ipotesi, in considerazione della giustificazione che, almeno in parte, ne può derivare proprio dall'inserimento del preposto nell'organizzazione dell'impresa preponente (v. già, per tali rilievi, Cass. n. 857 del 2020, cit.).
9. In tal senso questa Corte ha già più volte affermato che, nella prospettiva qualificatoria di cui all'art. 2049 cod. civ., la condotta del terzo/investitore
— non inserendosi nella situazione di potenzialità dannosa determinata dal contegno della preponente, ma appartenendo ad una serie eziologica diversa e determinante dell'evento — può giungere a interrompere il nesso causale solo allorché gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario o ancora quando avesse prestato acquiescenza all'irregolare condotta del preposto: acquiescenza desunta dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle operazioni, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche (v. Cass. 22/11/2018, n. 30161; Cass. 14/12/2018, n. 32514). In tale prospettiva, nel definire il contenuto di questa prova liberatoria la giurisprudenza di legittimità, si è, ad esempio, escluso che la consegna di somme di denaro da parte del cliente con modalità difformi da quelle cui il promotore dovrebbe attenersi possa di per sé escludere il rapporto di necessaria occasionalità ed anche che possa costituire concausa del danno o determinare l'applicazione dell'art.1227 c.c. ai fini della riduzione del risarcimento spettante all'investitore (Cass. n. 32514 del 2018, cit.; Cass. 01/03/2016, n.4037; 24/07/2009, n. 17393)…>> (Cass. 5414/21) (enfasi del redattore).
2. Non può, peraltro, dimenticarsi l'insegnamento della S.C. secondo cui “In tema di rappresentanza, l'applicabilità del principio dell'apparenza del diritto richiede che il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito pagina 10 di 18 il relativo potere e che il terzo abbia in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di detto potere, non potendosi in ogni caso invocare in via analogica il diverso principio ricavabile dall'art. 2384 cod. civ., dettato per le società. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello la quale aveva escluso che una società assicuratrice avesse indotto nel terzo alcun affidamento in ordine al potere rappresentativo dei coagenti per la stipula di contratti di assicurazione nel ramo vita, essendo stata data idonea pubblicità - con trascrizione - alla procura, che escludeva la facoltà di concludere proprio tali contratti e che comunque sottoponeva i contratti autorizzati all'impiego di formulari a stampa predisposti, salvo deroghe da consentire dalla direzione della compagnia).” (Cass. 18191/2007; conf. Cass.18519/18).
3. Nel caso di specie, come evidenziato da parte attrice, una serie di elementi hanno impedito alla contraente di dubitare della professionalità dell'agente e del fatto che egli potesse usare il nome della PA. E' indubbio che il operasse in una struttura che riportava il nome CP_2 della PA sull'insegna e che era conosciuta dall'utenza come Agenzia della PA stessa, nonché che usasse materiali e modelli della PA, perché lo stipulante era realmente un agente della PA. Il fatto che né , né il Sig. potessero CP_3 CP_2 stipulare contratti di assicurazioni sulla vita per conto di non esclude la responsabilità CP_1 della PA in quanto, come si è già avuto modo di precisare, la giurisprudenza ritiene sufficiente il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, soprattutto considerato che, dalla visura camerale di non si evince alcuna limitazione della procura al ramo CP_3 danni emergendo invece un ruolo di Agente Generale di dal 2009 per Controparte_10 l'Agenzia di San Giovanni in Persiceto, quanto meno per quanto attiene al settore assicurativo
[la S.C. ha chiarito che “Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e, quindi, incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti;
tuttavia, anche in tale ipotesi il principio dell'affidamento può essere invocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il pagamento effettuato dal debitore nelle mani dell'amministratore di fatto di una società avesse efficacia liberatoria, pur trattandosi di società di capitali, in considerazione dell'inerzia gravemente colpevole dei legali rappresentanti della società, che avevano consentito per un lungo tempo una tale condotta)” (v. Cass. 10297/2010)].
4. Piuttosto dai documenti 14 e 15 di parte attrice emerge idonea evidenza di una quanto meno iniziale (almeno fino al 2010 vista la data della revoca invocata dall'Assicurazione) procura estesa anche al ramo vita.
5. D'altro canto, “La responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'agente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nell'accogliere la domanda dell'acquirente di una polizza di assicurazione sulla vita, poi rivelatasi inesistente, non aveva tenuto conto della condotta della stessa, la quale aveva in più occasioni consegnato all'agente somme di danaro in contanti, ricevendone meri certificati di copertura provvisoria, pagina 11 di 18 senza mai richiedere il rilascio di quietanza né di copia del contratto)” [v. Cass 20.01.2022 n. 1786; conf. Cass. 31453/2022, secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;
la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte del versamento al promotore finanziario di somme in contanti, non tracciabili, si era limitata a rimarcare la non eccessività degli importi corrisposti, trascurando di apprezzare le modalità della condotta e di esporre le ragioni per cui la stessa, ancorché interdetta da specifiche previsioni normative, non dovesse considerarsi anomala)”].
6. L'odierno giudicante, alla luce del quadro probatorio complessivo sopra esposto, fondato su indizi gravi precisi e concordanti a carico dei convenuti , e CP_3 CP_3 [...]
e, vista la norma di cui all'art.2049 c.c. e la giurisprudenza sopra richiamata, per tale CP_2 titolo anche in capo a considerato i petita e le causae petendi di cui alle domande CP_1 attoree, ritiene sufficientemente provata nell'an e, parzialmente, nel quantum la invocata responsabilità da fatto illecito in capo ai convenuti, seppur per titoli diversi e per importi diversi, nonché il pagamento di un indebito, come più nello specifico viene di seguito illustrato.
1. Per quanto attiene alla posizione di e di , risulta idoneamente Controparte_2 CP_3 provato a loro carico, in solido, un danno pari a euro 50.317,04 (v. doc. 6 di parte attrice, rendiconto ricevuto nel 2018, avente portata confessoria stragiudiziale rispetto a tali parti, rilevante ex art. 116 c.p.c. anche con riferimento al danno da ritardo e perdita di lucro cessante)
-20.820,00 (doc.11 di parte attrice, rendiconto di del 2024, quale contabilizzazione CP_1 effettivamente opponibile a quest'ultima), ovverosia ad euro 29.497,04, da maggiorarsi di interessi di legge dal 21.2.2013, sulla somma rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT, sino alla data della presente sentenza;
divenuto debito di valuta per effetto dell'odierna liquidazione, tale importo deve essere maggiorato, dalla data della presente decisione al saldo effettivo, di interessi ex art. 1284 c.4 c.c., in via equitativa, avendo la parte idoneamente provato, visti i rapporti inter partes, che ne avrebbe fatto un uso speculativo laddove, medio tempore, ne avesse avuto la tempestiva disponibilità [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime pagina 12 di 18 disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
7. e di , in solido tra loro, devono altresì essere condannati alla Controparte_2 CP_3 restituzione ex art. 2033 c.c. di euro 20.820,00 oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal pagamento (21.2.2013) alla data dell'instaurazione del presente giudizio (17.3.24, v. pec di notifica in atti), a fronte del tempestivo disconoscimento della sottoscrizione relativa alla copia in atti dei documenti contrattuali (proposta e polizza docc.14 e 15 di parte in possesso CP_1 dell'Assicurazione, non seguito da produzione/esibizione dell'originale da parte di quest'ultima. Il disconoscimento ex artt. 2712/2719 c.c. 2, infatti, “non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (v. Cass. 26200/24); la difformità delle sottoscrizioni, peraltro, emerge anche da un confronto tra quelle apposte ai docc.14 e 15 cit. che differiscono già tra loro, oltre che dal complesso del comportamento stragiudiziale e giudiziale delle parti in causa, della documentazione allegata e dei fatti incontestati. A fronte della non riferibilità alla paternità dell'attrice della predetta documentazione, emerge idonea prova dell'inesistenza della stipula della polizza contabilizzata dall'Assicurazione e, pertanto, della mancanza di causa del versamento comprovato documentalmente da tale documentazione nei limiti di 20.820,00. L'importo come sopra calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dalla data suddetta della notifica dell'atto introduttivo al saldo effettivo, trattandosi di debito di valuta.
8. Alla luce di quanto sopra esposto anche deve essere condannata, ex artt. 2033, 1292, CP_1
2055 c.c. in solido con ed alla restituzione a favore di parte attrice Controparte_2 CP_3 di euro 20.820,00, oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal pagamento (21.02.2013, come contabilizzato) alla data dell'instaurazione del presente giudizio (17.3.24); l'importo così calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dalla data della notifica dell'atto introduttivo predetta al saldo effettivo. infatti, non ha fornito idonea prova di CP_1 fatti modificativi, estintivi o, comunque, dell'inefficacia/inesistenza o non riferibilità di tale versamento al proprio patrimonio.
9. Per quanto attiene al profilo esclusivamente risarcitorio relativo alla posizione di è CP_1 necessario svolgere ulteriori considerazioni. In fattispecie simile, infatti, ha avuto occasione, ex multis, di pronunciarsi anche altra giurisprudenza di merito, argomentando come segue, in linea con le superiori considerazioni: pagina 13 di 18 art. 2049 c.c., della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dall'agente, ancorché privo del potere di rappresentanza, che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui la medesima aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e vigilanza, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli, né 1'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 22 luglio 2007, n. 14578; Cass. 3 aprile 2000, n. 4005; Cass. 21 giugno 1999, n. 6233; Cass. 22 marzo 1994, n. 2734). La responsabilità sorge, in altri termini, per il solo fatto dell'inserimento dell'agente nell'impresa, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli, né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
è sufficiente che il comportamento illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore e che il “commesso” abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo. L'attribuzione all'agente della facoltà di riscuotere i premi va considerato elemento idoneo ad instaurare un rapporto di commissione atto a far sorgere, ex art. 2049 c.c., la responsabilità di chi aveva conferito l'incarico. Quanto poi ai caratteri del rapporto di preposizione ed al nesso di occasionalità necessaria tra l'atto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni a lui affidate, per l'applicazione dell'art. 2049 c.c. si è ritenuto sufficiente che le suddette mansioni abbiano reso possibile o agevolato il comportamento produttivo di danno (così Cass. 14578/07 cit.). Secondo la Cassazione, quel che rileva, per affermare la responsabilità ex art. 2049 c.c., è la verifica in concreto del rapporto tra i soggetti, in particolare, con riferimento al rapporto tra la società di assicurazione e l'agente di zona, la circostanza della facoltà, in capo all'agente, di stipulare le polizze e riscuotere personalmente i premi, non essendo nemmeno necessario che l'agente sia munito di poteri di rappresentanza. Ciò giustifica la ratio riconducibile all'esigenza di tutelare l'affidamento del terzo quando si rapporti con “appendici” della propria controparte, su cui è giustificato ricadano le conseguenze del danno subìto, secondo il principio del rischio d'impresa quale criterio di imputazione di responsabilità. Si tratta, come noto, di uno sviluppo logico che collega il rischio al profitto, facendo gravare la responsabilità – oggettiva – sul soggetto che consegue un beneficio economico dall'attività considerata. L'art. 2049 c.c. individua in effetti una ipotesi di responsabilità oggettiva, indipendente, cioè, dalla colpa del soggetto chiamato a rispondere, in quanto il dolo e la colpa vanno valutati solo con riferimento al comportamento dell'ausiliario, sicché l'assicuratore risponde del danno causato dall'agente infedele il quale abbia incassato e trattenuto per sé il premio, senza promuovere la stipula di alcun contratto assicurativo, perché la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. si fonda sulla mera circostanza dell'inserimento dell'agente nell'impresa. Il nesso di occasionalità necessaria deve ritenersi sussistente tutte le volte in cui la condotta dell'agente sia strumentalmente connessa con l'attività oggetto del mandato conferito. È sufficiente che il mandatario si avvalga della sua qualità di rappresentante per consumare l'illecito e che l'attività da lui posta in essere appaia al terzo in buona fede come rientrante nei limiti del mandato;
anche l'attribuzione all'agente della facoltà di riscuotere i premi secondo la previsione di cui all'art. 1744 c.c., o comunque l'indicazione al creditore che lo stesso sia stato autorizzato a ricevere il pagamento a norma dell'art. 1188 c.c., sono elementi idonei ad instaurare un rapporto di commissione atto a far sorgere ex art. 2049 c.c. la responsabilità di chi ha conferito l'incarico. …È vero che la Cassazione ha affermato che “la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività dello stesso e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente” (Cass. 7 aprile 2006, n. 8229). Un simile comportamento non è in sé idoneo, secondo la suprema Corte, ad escludere la responsabilità dell'intermediario, pagina 14 di 18 occorrendo, a tal fine, “che i rapporti tra promotore e investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale”, di talché incombe all'intermediario l'onere “di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore” (Cass. 19 marzo 2010, n. 6708; Cass. 25 gennaio 2011, n. 1741; Cass. 24 marzo 2011, n. 6829)… si può correttamente ritenere applicabile l'art. 1227 c.c., per aver la condotta dell'attrice concorso in maniera determinante alla causazione del preteso danno extracontrattuale: non appare in particolare la condotta dell'attrice rispondente al principio di autoresponsabilità, principio che deve governare i rapporti tra le parti e che giustifica la tutela dell'affidamento incolpevole.>> (v. T. Padova, 25 maggio 2016 – Giudice dott.ssa S. Rigon).
10. Rilevato, peraltro, che la PA ha contabilizzato a favore dell'attrice polizza per la quale era previsto un versamento di euro 20.820,00 (seppur riferendoli a polizza che, anziché prevedere tale somma come premio unico, l'avrebbe considerata solo in versamento iniziale a cui ne avrebbero dovuti seguire di successivi, con applicazione, in mancanza, di penali, che quest'ultima ha dichiarato di non avere mai sottoscritto), tali importi, si concorda con l'attrice, devono essere portati in detrazione dal danno (quindi differenziale) oggetto della richiesta condanna risarcitoria. A fronte di un quadro stragiudiziale fortemente indiziario delineato nelle premesse di fatto, della pluriennalità ed ultradecennalità dei rapporti tra la famiglia dell'attrice, quest'ultima, e e dell'incontestato comportamento truffaldino di Controparte_2 CP_3 tali convenuti, riconosciuto nelle proprie difese dalla PA, ritenuto, come sopra argomentato, la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria con le incombenze assegnate ad e soci, visto l'art. 2049 c.c., l'odierno giudicante stima che parte attrice abbia CP_3 idoneamente fornito prova dei suddetti comportamenti illeciti e del danno imputabile a (cor)responsabilità della PA corrispondente agli importi oggetto dell'asserito investimento di ulteriori 19.913,00 (v. doccc. 1 bis, schema trasformazioni polizze, 2,3, 3 bis, 4, 5 e 5 bis di parte attrice, ovverosia la documentazione relativa ai riscatti delle polizze fonte della relativa provvista disposta a favore dell'attrice dai suoi congiunti). Si concorda, pertanto, con la difesa attorea laddove evidenzia che <<…Se consideriamo che, comunque, sui portali di risultano effettivamente contabilizzati premi per (il minor importo di) euro 20.820,00, CP_1 tale circostanza –unitamente alla documentazione sopra richiamata e all'ulteriore circostanza illustrata al successivo punto 3 in merito alla mancata liquidazione, in denaro, delle 4 precedenti polizze – costituisce ulteriore indizio grave, preciso e concordante, del fatto che la polizza de qua sia stata accesa con (tutta) la liquidità proveniente dal riscatto virtuale di tutte le 4 polizze e, quindi, con versamento di un premio di euro 40.733,33. La somma, infatti, dei valori di riscatto delle 4 precedenti polizze corrispondente perfettamente ad euro 40.733,33. Il
in base a quanto risulta dai portali di potrebbe aver trattenuto circa euro CP_2 CP_1 19.913,00 ma di tale illecito risponde, comunque, la PA …in base alla stessa modulistica UFFICIALE di (già INSSITALIA), era pienamente legittimo che il CP_1 capitale maturato su una polizza potesse essere investito in altra polizza (con passaggio, quindi, diretto), senza la preventiva materiale apprensione del riscatto da parte del cliente ed il successivo versamento del premio sulla nuova polizza. Tanto basta a dimostrare la effettiva realizzazione dell'operazione di “trasformazione” delle polizze come descritta da parte attrice in sede di atto di citazione (cui si rinvia) e confermata nel doc. 1 bis. ha, CP_1 apoditticamente, sostenuto che le 4 polizze (il cui riscatto è stato utilizzato per l'accensione della polizza per cui è causa) sarebbero state liquidate in favore dei beneficiari. A fronte, però, di tali deduzioni, si è limitata a produrre solo i documenti 11) e 12), che riguardano solo 2 polizze e che sono del tutto inidonei a fornire prova siccome recanti “quietanze” compilate da con apposizione di sottoscrizioni false e, comunque, PERCHÉ AVREBBE DOVUTO CP_2 ESSERE FORNITA PROVA DEL MEZZO DI PAGAMENTO (EVIDENTEMENTE BONIFICO pagina 15 di 18 E/O ASSEGNO CIRCOLARE E RIMESSA DELLA LIQUIDITÀ SUL CONTO) CON CUI LA COMPAGNIA AVREBBE “IN TESI” RIMBORSATO LE POLIZZE. Sempre in base alla modulistica ufficiale prodotta da (cfr. doc. 12, di cui al precedente punto 2), la CP_1 liquidazione della polizza, ove il contraente non opti per il reinvestimento del riscatto in una nuova polizza, si perfeziona solo “con la consegna del relativo originale di polizza, dell'assegno e con la disponibilità sul c/c della liquidità rinveniente del bonifico si intende, in tutto e per tutto, adempiuto il contratto giunto a scadenza”…>>.
11. Nei confronti della PA (corresponsabile nei rapporti esterni con i suddetti convenuti, ex art. 2049 c.c., ma al contempo vittima degli illeciti plurioffensivi compiuti da questi ultimi, per cui in parte è causa), infatti, l'odierno giudicante ritiene di dovere circoscrivere il danno risarcibile escludendo gli esborsi non riferibili al ramo vita in relazione al quale ultimo, anche alla luce della visura camerale e della documentazione in atti, come già in precedente punto argomentato, può rinvenirsi sufficiente prova di apparenza di potere rappresentativo in capo all'agente generale ed al Pertanto, poiché la polizza in possesso CP_3 CP_2 dell'attrice e da quest'ultima invocata è qualificata dall'attrice e per tabulas (v. il rendiconto del 2018 cit., doc. 6 attoreo) “gestione patrimoniale EUROFORTE RE” con l'alto rendimento citato dalla stessa difesa attorea, come altre polizze dello stesso genere di si colloca CP_1 tra il ramo vita e un investimento finanziario, così esorbitando in parte dai poteri di cui alla procura conferita in origine ad e e giustificando una concorsualità nella CP_3 CP_2 causazione del danno de quo in capo alla stessa attrice che si stima (viste anche le altre anomalie evidenziate da e sopra riportate) pari al 50%. L'odierno giudicante, infatti, CP_1 concorda con le difese dell'Assicurazione convenuta laddove eccepisce che <…la sig.ra
[...]
afferma di aver stipulato la polizza n. 71279173 corrispondendo il premio unico pari Pt_1 ad € 40.733,33 attraverso, come detto, la liquidazione di quattro polizze precedenti, senza tuttavia però fornire alcun mezzo di pagamento tracciabile o quietanza di pagamento. È opportuno rilevare che riscatto della polizza vita è il recesso anticipato da un contratto assicurativo da parte del contraente, con il conseguente rimborso della somma di denaro versata fino a quel momento. Ebbene non si riesce a comprendere come parte attrice sulla base di un mero foglio con intestazione dell'agenzia , possa avere ritenuto che le CP_3 operazioni di riscatto possano essere effettuate senza alcuna formale autorizzazione della PA e senza l'erogazione in concreto della somme>>. Aggiungasi che, nel caso in esame, l'ulteriore anomalia si rinviene nella trasformazione diretta di polizze originariamente intestate a soggetti diversi rispetto alla stipulante la nuova polizza, odierna attrice (seppur quale asserita forma di liberalità indiretta e pur tenendo conto della presumibile inesperienza della stipulante).
12. Alla luce delle superiori considerazioni, l'odierno giudicante ritiene di riconoscere un danno risarcibile a carico della PA ed ad essa imputabile ex art. 2049 c.c. limitatamente al 50% di euro 19.913,00 a favore di parte attrice, in quanto non può comunque, in virtù del principio di autoresponsabilità nei rapporti giuridici, imputarsi alla PA la quota parte di eziologia dell'evento dannoso riconducibile alla superficialità (solo in parte scusabile in ragione del pluridecennale rapporto fiduciario e della possibilità da parte dell'agente di spendere il nome dell'NA LI prima e di poi, del materiale e formulari posseduti e della CP_1 pubblicità e dei poteri di cui anche alla visura camerale) del cliente nell'assecondare forme di pagamento e di stipula anomale [pur tenendo conto che nell'ambito proprio dell'attività dell'agente di assicurazione c.d. a gestione libera, è consentito attribuire loro anche la facoltà di riscuotere i crediti della preponente e la rappresentanza della medesima (v. Cass. 13523/91), ulteriore circostanza che potrebbe giustificare in parte il comportamento incauto dell'odierna attrice, considerato che non risulta avere una particolare preparazione in materia]. Anche tale pagina 16 di 18 importo deve essere maggiorato di interessi di legge dal 21.2.2013, sulla somma rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT, sino alla data della presente sentenza;
divenuto debito di valuta per effetto dell'odierna liquidazione, tale importo deve essere ulteriormente maggiorato, dalla data della presente decisione al saldo effettivo, di interessi ex art. 1284 c.4 c.c., in via equitativa, avendo la parte idoneamente provato, visti i rapporti inter partes, che ne avrebbe fatto un uso speculativo laddove, medio tempore, ne avesse avuto la tempestiva disponibilità (v. Cass. 7267/18 e Cass. 19063/23 cit.).
13. Entro tali limiti la PA pertanto risponde in solido con i restanti convenuti, ex art. 2735/1309 c.c., nei confronti dell'attrice
14. Il danno morale ex art. 185 c.p.c. risulta genericamente allegato e non risulta idoneamente provata la spettanza di importi ulteriori rispetto a quelli come sopra liquidati, a titolo di risarcimento del danno (oltre che di restituzione dell'indebito).
1. In accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla PA nei confronti della e di questi ultimi devono essere condannati in CP_3 Controparte_2 solido tra loro a rifondere e/o tenere indenne di tutte le somme che quest'ultima dovrà CP_1 corrispondere a parte attrice per effetto della presente decisione. Si concorda sul punto con la difesa dell'Assicurazione convenuta secondo cui <non essendo configurabile alcun apporto propriamente causale del preponente alla verificazione danno, ferma la corresponsabilità solidale nei confronti danneggiato, il responsabile - in estensione della tutela terzo per fatto altrui, può agire regresso contro l'effettivo autore l'intero: sebbene norma di cui all'art. 2055, secondo comma, cod. civ., non detti alcuna disciplina nell'ipotesi concorso tra responsabili senza colpa e colpevoli, deve riconoscersi favore diritto l'intero importo risarcito preposto, dovendo escludersi possibilità ripartire l'onere risarcimento i coobbligati proporzione a distinte colpe quindi attribuire al altrui (come committente), definizione estraneo produzione dell'evento dannoso, una qualsiasi porzione dell'onere rapporti interni col diretto dannoso>>.
***
2. Le spese di lite seguono la soccombenza (sostanzialmente e per la gran parte rinvenibile in capo ai convenuti nei confronti di parte attrice ed a favore della PA nei confronti degli altri convenuti) e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm, considerati la complessità della causa, la pluralità di assistiti, il valore della causa e la compressione della fase decisionale.
3. Assorbita ogni altra questione, compresa la richiesta condanna per mala gestio ed ex art. 96 c.p.c., nonché ritenendo non sufficientemente motivata la richiesta di pubblicazione dell'odierna sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie le domande attoree nei termini e limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna
, in persona del l.r.p.t., e CP_3 Parte_10 Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., in solido tra loro: a) vista la mancata sottoscrizione da parte CP_1 CP_1 dell'attrice della polizza 03S09 33S09 Standard n. 71279173, alla restituzione, ex art.2033 c.c., a favore di di euro 20.820,00, oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal 21.02.2013 al Parte_1 17.3.24; l'importo così calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dal 17.3.24 al saldo effettivo;
b) al pagamento a favore di a titolo di risarcimento del danno, di euro Parte_1 29.497,04 (per quanto attiene alla corresponsabilità in parte qua di , per le ragioni di Controparte_1 pagina 17 di 18 cui in parte motiva, nei limiti del 50% di euro 19.913,00, quanto al capitale, oltre gli accessori di cui subito di seguito), da maggiorarsi di interessi di legge dal 21.2.2013, sulla somma rivalutata di anno in anno, secondo i coefficienti ISTAT, sino alla data della presente sentenza;
tale importo deve essere maggiorato, dalla data della presente decisione al saldo effettivo, di interessi ex art. 1284 c.4 c.c.; c) alla rifusione delle spese di lite a favore di che si liquidano in euro 286,00 per bolli e Parte_1 CU, euro 16.880,00 per compensi, oltre iva e cpa se ed in quanto dovuti, oltre a spese generali al 15% ex DM 55/14 ss.mm.
Condanna, altresì, in solido tra loro, , in persona Controparte_14 del l.r.p.t., e a rimborsare a , in persona del l.r.p.t., le spese di lite, Controparte_2 Controparte_1 che si liquidano € 12.985,00, per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se ed in quanto dovute, ed oltre al 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINRIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4325/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERCIO Parte_1 C.F._1 IL ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSONI FRANCO Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ), contumaci
[...] P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (“accertare e dichiarare le responsabilità tutte, dirette e vicarie, esclusive e/o solidali, anche ex artt. 2043, 2049, 1218, 1228 c.c. nonché ex art. 119 e ss. D.lgs. 209/2005, dei convenuti in relazione ai fatti ed ai titoli tutti meglio descritti in narrativa;
– accertare e dichiarare la inesistenza e, comunque, invalidità ed inefficacia/inopponibilità alla signora della/delle polizza/e nr. Parte_1 71279173 (in entrambe le versioni, sia quella detenuta dalla esponente che quella detenuta da per i motivi tutti indicati in narrativa;
– e, per l'effetto, – in via principale – CP_1 condannare anche ex art. 2033 c.c., a restituire alla signora Controparte_1 [...] il pagamento indebitamente effettuato – come contabilizzato nel portale di – Pt_1 CP_1 pari ad euro euro 20.820,00 con rivalutazione monetaria, frutti ed interessi (al tasso del 5,16% o, in subordine, al tasso che sarà ritenuto di giustizia) dal 21.02.2013 sino all'effettivo saldo;
– condannare i convenuti, sia singolarmente che in solido, al risarcimento, in favore della signora del danno patrimoniale, quantificato in euro 19.913,00 (corrispondente Parte_1 al premio versato dall'attrice e non contabilizzato per la sottoscrizione della polizza nr. 71279173/81 risultata inesistente/inefficace), oltre rivalutazione monetaria dal 21.02.2013 sino alla data di pubblicazione della sentenza, e interessi compensativi, sull'importo rivalutato annualmente, al tasso del 5,16% o, in subordine, al diverso tasso che sarà ritenuto di giustizia, per i titoli tutti dedotti in narrativa;
e/o comunque, del diverso importo, maggiore e/o minore, pagina 1 di 18 anche per sorte e/o capitale e/o decorrenza di svalutazione e tasso di interessi, che dovesse essere accertato in corso di causa, e salvo gravame;
in via subordinata – nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi, per assurdo, non raggiunta la prova dell'esborso del predetto premio mediante il riscatto (virtuale) delle polizze 62660269, 62954755, 36532687 e 63921196, – condannare al versamento, in favore dell'attrice, della liquidazione Controparte_1 delle polizze nn. 62660269 – 62954755 - 36532687 e 63921196 (i cui versamenti sono provati dalle quietanze allegate e non contestate), il cui valore di riscatto ammontava, a febbraio 2013, ad euro 40.733,33, previo aggiornamento del riscatto (anche per interessi e rivalutazione) alla data di pubblicazione dell'emananda sentenza;
– in ulteriore subordine, condannare alla restituzione, in favore dell'attrice, dei premi versati per Controparte_1 l'accensione delle polizze e, precisamente: – euro 5.169,86 premio versato il 5.04.2000 per polizza n. 62954755 (cfr. quietanza sub doc. 2); – euro 4.000,00 premio versato il 10.06.2004 per polizza n. 0036532687 (cfr. quietanza sub doc. 3); – - euro 10.256,90 premi versati dal 2000 al 2010 per polizza n. 62690269 (cfr. quietanze sub doc. 4) – - euro 12.000,00 premio versato il 24.05.2005 per polizza 639211196 (cfr. quietanza sub doc. 5). Il tutto maggiorato di interessi e di rivalutazione dalla data del versamento di ciascun premio sino alla data di effettivo soddisfo. In ogni caso – condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 185 c.p.c., per i motivi descritti in narrativa, da liquidarsi secondo equità; – accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di da c.d. Controparte_1
“mala gestio” propria per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione al rifiuto di rimborsare alla signora nonostante la contezza degli illeciti effettuati dal sig. Parte_1
il maltorto, con conseguente condanna di in via esclusiva, al CP_2 Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale (da svalutazione monetaria e perdita dei frutti) patito dalla signora dal 21.02.2013 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino alla Parte_1 data di pubblicazione della sentenza nonché al risarcimento del danno non patrimoniale patito, da determinarsi in via equitativa;
– condannare i convenuti, singolarmente e in solido, a corrispondere, sull'importo totale (comprensivo di rivalutazione ed interessi) che verrà liquidato con sentenza, gli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c., con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. – disporsi, la pubblicazione della sentenza nei quotidiani/periodici assicurativi e/o bancari e, in particolare, sul quotidiano "Il Sole24Ore" nonché sulla edizione locale dei quotidiani “Repubblica” e “Il
”, sia nella versione cartacea che in quella telematica”); Controparte_4
- come da comparsa di costituzione e risposta. Controparte_1
pagina 2 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. lamentando condotta infedele dell'agente assicurativo e mala gestio della Parte_1 compagnia assicurativa, della quale,inoltre, invoca responsabilità, diretta e vicaria, contrattuale ed extracontrattuale, non solo ex artt. 1175 e 1375 c.c., ma anche ex artt. 1218, 1228, 2049 c.c. ed art. 119 SS. D.LGS. 209/2005, ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale Controparte_1 (d'ora innanzi per brevità anche solo o ”),
[...] CP_1 CP_5 Controparte_6
(d'ora innanzi per brevità anche solo Controparte_7 CP_3
”) al fine di vedere accolte, anche ex art. 2033 c.c., nei loro confronti le seguenti CP_3 conclusioni: <oglia l'on.le tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria incidentale: – accertare dichiarare le responsabilità tutte, dirette vicarie, esclusive solidali, ex artt. 2043, 2049, 1218, 1228 c.c. nonché art. 119 ss. d.lgs. 209 2005, dei convenuti relazione ai fatti titoli tutti meglio descritti narrativa;
la inesistenza e, comunque, invalidità inefficacia inopponibilità alla signora della delle polizza nr. 71279173 (in entrambe versioni, sia quella detenuta parte_1 dalla esponente che da per i motivi indicati cp_1 l'effetto, condannare 2033 c.c., a restituire controparte_1 il pagamento indebitamente effettuato come contabilizzato nel portale
– pari ad euro euro 20.820,00 con rivalutazione monetaria, frutti ed interessi (al tasso CP_1 del 5,16% o, in subordine, al tasso che sarà ritenuto di giustizia) dal 21.02.2013 sino all'effettivo saldo;
– condannare i convenuti, sia singolarmente che in solido, al risarcimento, in favore della signora del danno patrimoniale, quantificato in euro 19.913,00 Parte_1 (corrispondente al premio versato dall'attrice e non contabilizzato per la sottoscrizione della polizza nr. 71279173/81 risultata inesistente/inefficace), oltre rivalutazione monetaria dal 21.02.2013 sino alla data di pubblicazione della sentenza, e interessi compensativi, sull'importo rivalutato annualmente, al tasso del 5,16% o, in subordine, al diverso tasso che sarà ritenuto di giustizia, per i titoli tutti dedotti in narrativa;
e/o comunque, del diverso importo, maggiore e/o minore, anche per sorte e/o capitale e/o decorrenza di svalutazione e tasso di interessi, che dovesse essere accertato in corso di causa, e salvo gravame;
– condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 185 c.p.c., per i motivi descritti in narrativa, da liquidarsi secondo equità; – accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di da c.d. “mala gestio” propria per violazione Controparte_1 degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione al rifiuto di rimborsare alla signora Parte_1 nonostante la contezza degli illeciti effettuati dal sig. il maltorto, con conseguente CP_2 condanna di in via esclusiva, al risarcimento del danno patrimoniale (da Controparte_1 svalutazione monetaria e perdita dei frutti) patito dalla signora dal 21.02.2013 o Parte_1 dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino alla data di pubblicazione della sentenza nonché al risarcimento del danno non patrimoniale patito, da determinarsi in via equitativa;
– condannare i convenuti, singolarmente e in solido, a corrispondere, sull'importo totale (comprensivo di rivalutazione ed interessi) che verrà liquidato con sentenza, gli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c., con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. – disporsi, la pubblicazione della sentenza nei quotidiani/periodici assicurativi e/o bancari e, in particolare, sul quotidiano "Il Sole24Ore" nonché sulla edizione locale dei quotidiani “Repubblica” e “Il Resto ”, sia nella CP_4 versione cartacea che in quella telematica. – Con vittoria di spese ed onorari>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta di avere <“investito” i suoi risparmi e le liberalità Per_ ricevute dal padre e dallo zio (non coniugato e senza prole) in polizze CP_8 assicurative di (già IN LI) sulla prospettazione, da parte Controparte_1 pagina 3 di 18 dell'agente generale, di ottenere un rendimento più elevato rispetto ai titoli di stato o, comunque, a strumenti finanziari che garantiscono il rimborso integrale del capitale versato. In particolare, in data 21.02.13, recandosi presso i locali commerciali dell'Agenzia Generale di San Giovanni in Persiceto di (già IN SI), gestita su mandato di Controparte_1 (già IN SI) da Controparte_1 Parte_2
, stipulava, direttamente con l'agente (socio
[...] Controparte_2 amministratore della menzionata , la polizza: - IN SI nr. CP_3 71279173/81– – del 21.02.2013, versando un premio unico di € 40.733,33 Parte_3 (doc. 1, polizza nr. 71279173/81 del 21.02.13). b) Il premio veniva versato mediante la provvista ricavata dal riscatto di quattro precedenti polizze IN SI contratte dai suoi familiari, secondo il prospetto delle trasformazioni predisposto dalla stessa compagnia (doc. 1bis, prospetto trasformazione polizze). E nello specifico: 1. € 8.227,05 da riscatto della polizza IN SI nr. 62954755/09 – del 05.04.2000 – contraente CP_9 Parte_4
– con premio unico versato, in pari data, di euro 5.169,86, come da quietanza allegata
[...] (doc. 2, polizza IN LI nr. 62954755, con quietanza di versamento del premio); 2. € 6.947,57 da riscatto della polizza IN LINEATTIVA nr. 0036532687 del 17.06.2004 - contraente – con versamento, in data 10.06.2004, del premio di euro Parte_4 4.000,00 (come da quietanza allegata) (doc. 3, polizza IN LINEATTIVA nr. 0036l532687 e quietanza di pagamento premio). In relazione alla predetta polizza, il sig. riceveva CP_8 periodicamente gli estratti conto: l'ultimo, risalente al 19.02.2012 riportava un controvalore di euro 5.021,84 (doc. 3bis, estratti conto polizza IN LINEATTIVA n. 0036532687) 3. € 16.610,12 dal riscatto della polizza IN SI nr. 62960269/91 09FC – del CP_9 5.04.2000 – contraente – con premi annuali versati complessivamente di euro Parte_5 16.610,00 (doc. 4); 4. € 8.988,59 da riscatto parziale della polizza IN VITA nr. 639211196/39
–TARIFFA 41EUW – del 24.05.2005 – contraente – con premio versato di Parte_6 euro 12.000,00, come da quietanza allegata (doc. 5, polizza IN VITA nr. 639211196/39 del 24.05.2005 e relativa quietanza). Dal rendiconto ricevuto dalla signora da IN Parte_6 LI, la predetta polizza, al 30.06.2012, aveva un controvalore di euro 16.147,66 (doc. 5bis, estratto conto IN LI al 30.06.2012). c) riceveva periodici aggiornamenti Pt_1 della sua situazione patrimoniale su carta intesta GENERALI IN LI: l'ultimo estratto conto, al 3/04/2018, riportava quale valore di riscatto € 50.317,04 (a fronte di un rendimento annuo della gestione patrimoniale EUROFORTE RE del 5,16%) (doc. 6, rendiconto polizza nr. 71279173/81). d) Sennonché, nell'agosto del 2020, la esponente, unitamente ai suoi familiari, veniva convocata dagli Auditor di Generali s.p.a., presso la sede dell'agenzia di San Giovanni in Persiceto, per una verifica della sua posizione. Nel corso dell'incontro, gli ispettori di sottoponevano alla signora un rendiconto, del tutto difforme da quelli in suo CP_1 Pt_1 possesso, richiedendole di sottoscriverlo per conferma. La esponente (che, peraltro, si era recata all'incontro senza l'assistenza di un legale) si rifiutava di firmarlo siccome riportava indicazioni non conformi al vero. e) In particolare, secondo quanto riferivano gli Ispettori di la signora : – risultava (effettivamente) intestataria di una polizza Controparte_1 Pt_1 con numero n. 71279173 ma denominata 03S09 33S09 Standard (anziché avere la tariffa e risultavano contabilizzati premi complessivi per € 20.820,00 (a fronte del versamento Pt_3 effettivo di € 40.733,33); – il valore di riscatto ammontava (non già ad euro 50.317,04 come risultante dal prospetto del 2018 e che, nel frattempo, avrebbe dovuto arrivare a circa 60.000,00 euro ma) a € 8.514,63 in quanto la (diversa) “versione” della polizza conservata presso l'agenzia prevedeva un versamento periodico del premio (con applicazione di penali in caso di mancato pagamento) e non il “premio unico” (come previsto nella polizza sottoscritta dalla signora ) (doc. 7, verbale incontro del 20/08/2020); La signora contestava e Pt_1 Pt_1 disconosceva le firme apposte sulla “diversa” versione del contratto di polizza 03S09 33S09 pagina 4 di 18 Standard n. 71279173 (e ribadisce, in questa sede, il disconoscimento delle firme). Veniva invitata a ricostruire tutti i rapporti intercorsi tra la stessa e i suoi familiari con l'agenzia nonché a fornire agli ispettori tutta la documentazione in loro possesso. La esponente, che non ha alcuna cognizione in materia, cercava, negli evidenti limiti delle sue conoscenze e nei limiti della memoria, a ricostruire i vari rapporti assicurativi e, comunque, a consegnare tutta la documentazione (anche in originale) reperita. Chiedeva, nell'immediato, il rimborso delle somme riportate nell'estratto conto che le era stato fornito da (cfr. doc. 7). f) La CP_2 richiesta rimaneva priva di riscontro…In base a quanto emerso nel corso dell'incontro del 20.08.2020 tra l'esponente e la direzione di l'agente si sarebbe, CP_1 CP_2 sostanzialmente, appropriato di parte del premio versato dalla cliente e le avrebbe sottoposto un testo contrattuale avente condizioni di polizza più vantaggiose rispetto a quelle riportate sul modulo di polizza in possesso della compagnia convenuta (le sole ritenute vincolanti). In particolare: – a fronte del versamento di un premio di € 40.733,33 avrebbe, invece, capitalizzato il minor premio di € 20.820,00; - avrebbe fatto sottoscrivere alla signora un Pt_1 contratto (fantasma) che prevedeva il versamento di un premio unico (cfr. doc. 1) mentre, secondo la compagnia, la “versione” della polizza conservata negli archivi dell'agenzia (e le cui firme sono state disconosciute dalla signora e che la compagnia reputa, Parte_1 tuttora, “valida”, sic!) prevedrebbe il versamento di premi periodici e l'applicazione di penali in caso di omesso versamento alle scadenze dei premi. Ne consegue che la polizza in questione
– sia nella “versione” effettivamente contratta dalla signora con il sia nella Pt_1 CP_2 diversa “versione” asseritamente detenuta dalla compagnia (che reca sottoscrizioni disconosciute da parte attrice in occasione dell'incontro dell'agosto del 2020 in cui le era stata rammostrata) – sono inefficaci: nello specifico, relativamente alla “versione” detenuta dalla compagnia, si ribadisce che il contratto è, addirittura, inesistente posto che la signora Pt_1
NON lo ha MAI sottoscritto…>>. Inutilmente tentata una composizione stragiudiziale della vertenza, agisce, pertanto, nella presente sede, (ritenuto che il premio che risulta contabilizzato sulla polizza in possesso di pari ad euro 20.820,00, costituisce un pagamento indebito, CP_1 visto il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce a tale documento e la conseguente inefficacia nei propri riguardi di quanto ivi contenuto) per vedere riconosciuto il proprio diritto ad ottenerne la restituzione di tale importo da parte di maggiorato dei frutti ed CP_1 interessi (nella misura indicata in atti) dalla data del versamento sino al soddisfo, nonché per la condanna, in solido, dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale pari alla parte del premio non contabilizzata pari ad euro 19.913,00 (= 40.733,00 – 20.820,00), In aggiunta, chiede, oltre al il risarcimento dell'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità̀ delle somme dovute e dalla mancata fruizione delle utilità che queste avrebbero potuto dare, provocato dal ritardo con cui viene liquidato e pagato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso (polizza; segnatamente, in parte qua, parte attrice afferma di avere <contratto, a suo tempo, la polizza vita in questione perché garantiva un rendimento annuo del 5,16%, quindi una remunerazione più alta rispetto ad altre forme di investimento pluriennali (tipo btp), con garanzia comunque non perdere il capitale. d'altronde, sua condizione patrimoniale le assicurava risorse sufficienti per proprio mantenimento, tant'è che ha effettuato alcun riscatto pendenza dei contratti. può, quindi, ritenersi maggiormente probabile che, ove somme fossero rimaste nella disponibilità, signora avrebbe investito utilizzate l'acquisto delle polizze pt_1 perfezionare degli investimenti. considerato stipulata dalla prevedeva saggio interessi tale sarà tasso interesse sul credito risarcitorio rivalutato anno anno. subordine, dovrà equitativamente determinato misura, comunque, superiore al legale… ex art. 2056 c.c. essere liquidato applicando gli interessi, già sulla somma totale rivalutata, pagina 5 18 bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT>>). Chiede, infine, il risarcimento del danno non patrimoniale morale ex art. 185 c.p.. Chiede, altresì, l'applicazione dell'art. 1284 c.4 c.c. e la condanna dell'Assicurazione convenuta ex art. 96 c.p.c..
3. Si è costituita l'Assicurazione convenuta rassegnando le seguenti conclusioni: <voglia l'onorevole tribunale adito, contrariis reiectis, • rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed diritto oltre che non provata per tutti i motivi esposti narrativa ogni caso, subordine, accertare il concorso colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.; gradatamente, nella denegata ipotesi accoglimento anche parziale della attorea voglia accogliere regresso manleva nei confronti del sig. e cp_2
e per l'effetto Voglia condannare tali soggetti, anche in via solidale, a rifondere e/o CP_3 tenere indenne di tutte le somme che dovrà corrispondere a parte attrice. Controparte_1
• Con vittoria di spese, diritti e onorari tutti del presente processo oltre spese generali, IVA e CAP>>.
4. e sono rimasti contumaci. Controparte_2 CP_3
5. Inutilmente tentata una soluzione conciliativa della lite, istruita la causa solo documentalmente, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 6.11.25, ex art. 281 sexies c.p.c..
6. L'Assicurazione convenuta eccepisce, ma anche ammette, che: è la Controparte_1 nuova denominazione di società alla quale è stato conferito il portafoglio Controparte_10 assicurativo della con tutti i relativi Parte_7 Controparte_11 rapporti, autorizzato con provvedimento IVASS prot. N. 32-13-0082 di cui alla Delibera N. 105 del 18 giugno 2013 (all. 2) e realizzato per atto 28 giugno 2013, Notaio in Milano Persona_2
rep. n. 18.568/5.996 con effetto dal 1.07.2013 (all. 3). , in data 15
[...] Controparte_1 luglio 2009, conferiva per la gestione dell'Agenzia generale di San Giovanni in Persiceto Italia incarico ad . La precitata società è Controparte_3 costituita due soci ovvero dal sig. e dal sig. socio CP_12 Controparte_2 amministratore e legale rappresentate della società. In data 31 luglio 2020, la società
[...]
, già NA LI revocava l'incarico agenziale (all. 4) per la gestione dell'Agenzia CP_1
Generale di San Giovanni Persiceto. La revoca del mandato agenziale costituiva un atto dovuto posto che, a seguito di segnalazione e di conseguente ispezione degli audit di rete, venivano rilevati gravi e molteplici irregolarità ed anomalie nella gestione del portafoglio clienti del ramo vita. In particolare, l'agente accertatore, avvedutosi di un ammanco nella disponibilità di cassa dell' di San Giovanni in Persiceto, dava inizio ad un'attività di estrazione “a Pt_8 campione” di polizze relative a clienti dell' al fine di verificare la regolarità dei Pt_8 pagamenti delle polizze stesse. Dalle predette indagini è emerso un utilizzo dei mezzi di pagamento in evidente contrasto con la normativa antiriciclaggio, nonché è risultato il mancato pagamento, in favore della compagnia, di premi effettivamente versati da alcuni clienti all'Agente di riferimento. In dettaglio a seguito dell'acquisizione della documentazione relativa alla posizione di n. 20 “clienti campione” e all'intervista degli stessi, emergevano le seguenti irregolarità: n. 10 casi ammanco dichiarato dai clienti su posizioni assicurative ed investimenti finanziari contraffatti/inesistenti per almeno Euro 898.555,71; firme disconosciute;
rendiconti artefatti e non conformi al format direzionale;
indicazione, nella documentazione consegnata al cliente, di numeri di polizza inesistenti;
scarsa e non corretta informazione commerciale fornita ai clienti;
mancata consegna ai clienti della documentazione di spettanza;
utilizzo improprio dei mezzi di pagamento;
violazione della normativa antiriciclaggio;
inserimento riferimenti di contatto errati nell'anagrafica di pagina 6 di 18 ; vendita prodotti non adeguati al profilo economico dei clienti;
vendita Parte_9 prodotti finanziari inesistenti utilizzando il logo . Controparte_13 Dunque è emerso, sostanzialmente, che numerosi clienti a fronte di prodotti assicurativi e finanziari irregolari o inesistenti, avevano versato importi all'ex agente su Controparte_2 un suo conto privato, personale e non riferito a In particolare, quanto alla verifica CP_1 degli assegni negoziati e consegnati da alcuni clienti, è stato possibile accertare che gli importi risultano accreditati su un conto corrente acceso presso la Credit Agricole, 755 Modena, Ag. 5, Istituito presso il quale risulta acceso il conto corrente bancario privato e personale dell'ex Agente - c/c non conosciuto da Inoltre, gli importi dichiarati dai Controparte_2 CP_1 clienti malversati non sono risultati accreditati sui tre conti di raccolta premi dell'Agenzia. In diversi casi i clienti hanno segnalato di aver corrisposto somme mai contabilizzate e non risultanti dai registri informatici della compagnia. In definitiva a seguito dell'attività ispettiva, sono emerse da parte dell'ex Agente condotte illecite a carattere pluri-offensivo, foriere di grave nocumento in danno tanto della clientela fraudolentemente gestita, che della PA, la quale ha subìto un rilevante danno di natura patrimoniale diretta, di perdita di clientela, di immagine e di rischio quanto alla mancata osservanza degli obblighi anti-riciclaggio violati dal proprio agente. Nel caso di specie, appare chiaro che sia stata perpetrata una truffa ai danni della clientela e, parallelamente, della PA che per tali motivi ha già presentato denuncia/querela in data 2 novembre 2020 (all. 5) presso la Procura della Repubblica di Bologna. Sulla scorta di quanto precede non si riesce a comprendere quale tipo di controllo avrebbe potuto attuare la PA considerando che né le somme incassate dal CP_2 né i contratti inesistenti trovavano inserimento nei registri informatici e contabili dell'Agenzia. È evidente che in merito all'attività illecita dell'Agente non può individuarsi alcun inadempimento contrattuale di o una forma di responsabilità altrimenti Controparte_1 riconducibile a qualsiasi forma di “contatto sociale”.
Tanto chiarito in merito alle condotte illecite perpetrate dall'ex Agente, risulta opportuno evidenziare che l' rientra nel novero delle c.d. agenzie a gestione libera, secondo CP_3 la definizione di cui all'art. 2 dell'accordo nazionale agenti dell'NA LI. A tal riguardo è opportuno brevemente richiamare la distinzione tra agenzie c.d. 'a gestione in economia', nella quale l'agente è collaboratore subordinato ai sensi dell'art. 2094 del c.c., e l'ipotesi di agenzia c.d. 'a gestione libera' nella quale l'agente è, invece, un lavoratore autonomo. Nel primo caso, l'assicuratore impianta e mantiene a sue spese gli uffici dell'agenzia, ne assume direttamente il personale, riducendo in tal modo l'autonomia dell'agente. Nell'ipotesi, invece, di agenzie c.d. 'a gestione libera' - indubbiamente più frequente - gli uffici della agenzia vengono impiantati dall'agente e mantenuti da questi a proprie spese, seppure talora con contributo della società. Il personale è da esso assunto e con questo ha rapporto;
l'autonomia dell'agente è in tal modo più ampia. L'impresa di agenzia e il rischio relativo fanno così capo non più all'assicuratore, bensì all'agente. Ipotesi quella dell'agenzia a gestione libera, che senza dubbio come già detto in precedenza ricorre per il caso di specie. Inoltre agli effetti del rapporto esterno, gli agenti devono distinguersi in due fondamentali categorie a seconda che siano o meno forniti di potere di piena rappresentanza, tenendo presente che questa viene conferita con la procura, indipendentemente dalla natura del rapporto interno, sì che vi sono agenti a gestione libera e agenti in economia forniti di potere rappresentativo come pure agenti dell'una e dell'altra specie sforniti di tale potere. In generale nell'assicurazione vita prevale, per ragione tecniche, il principio dell'accentramento sì che gli agenti non hanno potere di rappresentanza;
nell'assicurazione danni, invece prevale, per ragioni di rapidità il principio del decentramento sì che gli agenti hanno il potere di rappresentanza. Gli agenti forniti di piena rappresentanza sono quelli ai quali, con regolare procura, l'assicuratore conferisce il potere di concludere in suo nome i contratti di assicurazione che egli ha, in base al rapporto interno, il compito di pagina 7 di 18 promuovere;
mentre gli agenti non forniti di pieno potere rappresentativo non sono autorizzati a concludere contratti. Nel caso di specie, né né il sig. Controparte_3 Controparte_2 potevano stipulare, per conto di contratti di assicurazioni sulla vita, Controparte_1 sicché, ricorrendo nel caso concreto la stipulazione di false polizze di assicurazione sulla vita, oltre che di investimenti finanziari inesistenti da parte del viene a mancare quel CP_2 rapporto di pertinenza tra incombenze demandate all'agente (e sulle quali la compagnia ha la possibilità di esercitare poteri di direttiva e vigilanza) e attività delittuosa dello stesso, tale da fondare quel principio di occasionalità necessaria– presupposto per l'applicabilità dell'art. 2049 c.c. . Sotto tale profilo, si produce procura recante n. rep. 65372/ racc. 17877 (all. 8) a rogito del Notaio dott. , dalla quale si evince a pag. 3 che la Persona_3 procura conferita da ad nonché al suo legale Controparte_1 CP_3 rappresentante è limitata alla conclusione di contratti del ramo danni e non Controparte_2 già del ramo vita. L'esistenza e la effettiva portata dell'attribuzione dei poteri dell'agente, costituisce circostanza facilmente verificabile da parte degli attori. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “la procura rilasciata agli agenti (ed ai subagenti) di assicurazione è assoggettata alla forma pubblicitaria della pubblicazione nel registro delle imprese. La previsione di tale regime si desume dalla formulazione dell'art. 1903, comma 1, c.c. Ed infatti, pur facendo la predetta norma generico riferimento alla pubblicazione della procura 'nelle forme richieste dalla legge', deve ritenersi, in assenza di altre norme che regolino la pubblicazione della procura di cui si tratta, che il rinvio operato dal citato art. 1903 riguardi solo le modalità procedurali della pubblicazione, che, tenuto conto della natura del soggetto rappresentato, vanno identificate in quelle previste in via generale per gli imprenditori commerciali dagli art. 2188 ss. c.c. Ne consegue che il terzo che abbia omesso di verificare l'esistenza e la portata dell'attribuzione dei poteri in questione non può invocare il principio dell'affidamento facendo valere una incolpevole aspettativa di fronte all'apparenza del diritto” (Cass. 3 novembre 1998, n. 10978). In definitiva è documentato che il non aveva la CP_2 procura necessaria per la stipula delle polizze inerenti il ramo vita, ma eludeva tale difetto approfittando della fiducia ormai concessagli da parte attrice in virtù dell'ormai instaurato rapporto fiduciario e continuativo>>.
1. La S.C. ha avuto occasione di chiarire che: <in tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore prodotti finanziari o assicurativi, la giurisprudenza questa corte è ormai ferma nel ritenere che responsabilità della banca compagnia assicurazioni astrattamente inquadrabile quale oggettiva ex art. 2049 cod. civ., cioè ipotesi indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui preponente aveva possibilità esercitare poteri direttiva e vigilanza (v. cass. sez. u. 16 05 2019, n. 13246; v. anche pluribus 26 06 17060; 10 11 2015, 22956; 04 2014, 23448; 03 5020; 25 01 2011, 1741; 22 2007, 14578). sua configurabilità necessario sufficiente provare «rapporto occasionalità necessaria» tra antigiuridica posta essere dall'agente le gli erano state affidate preponente, senso l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare rendere fatto illecito l'evento dannoso, se dipendente (o, comunque collaboratore dell'imprenditore) operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli.
6.1. nozione — come precisato sezioni unite (cass. 13246 cit., motivazione, §§ 46- 51) vale a descrivere null'altro «una peculiare specie relazione causalità», valutarsi alla stregua criterio regolarità causale con declinato ambito civile principio equivalenza all'art. 41 cpv. pen., «la verificazione danno-conseguenza non sarebbe stata senza l'esercizio dei conferiti pagina 8 18 altri, che assurge ad antecedente necessario anche se non sufficiente». Deve, dunque, trattarsi di una «sequenza tra premesse e conseguenze ... rigorosa e riferita a quelle tra queste che appaiano, con giudizio controfattuale di oggettivizzazione ex ante della probabilità o di regolarità causale, come sviluppo non anomalo, anche se implicante violazioni o deviazioni od eccessi in quanto anch'esse oggettivamente prevenibili, di attività rese possibili solo da quelle funzioni, attribuzioni o poteri. «In tanto può giustificarsi, infatti, la scelta legislativa di far carico al preponente degli effetti delle attività compiute dai preposti, in quanto egli possa raffigurarsi ex ante quali questi possano essere e possa prevenirli o tenerli in adeguata considerazione nell'organizzazione della propria attività quali componenti potenzialmente pregiudizievoli: e quindi in quanto possa da lui esigersi di prefigurarsi gli sviluppi che possono avere le regolari (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell'estrinsecazione dei poteri (o funzioni o attribuzioni) conferiti al suo preposto, tra i quali rientra la violazione aperta del dovere di ufficio la cui cura è stata affidata» (Cass. Sez. U. sent. cit. §§ 54, 56). Vale, per converso, anche in tale ambito, l'elisione del nesso causale in ipotesi di fatto naturale o del terzo o del danneggiato che sia di per sé solo idoneo a determinare l'evento e trova altresì applicazione la regola generale dell'art. 1227 cod. civ. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato (su cui v., tra le altre, in tema di responsabilità per danno da cose in custodia, Cass. ord. nn. 2478, 2480 e 2482 del 2018).
6.2. Alla luce di tali premesse appare evidente che non assumono decisivo rilievo la natura e la fonte del rapporto esistente tra preponente e preposto, essendo sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarietà del preposto, nel quadro dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa gestita dal preponente (v. Cass. 16/03/2010, n. 6325; v. anche Cass. 03/04/2000, n. 4005; 21/06/1999, n. 6233; 17/05/1999, n. 4790). Il fondamento della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. va , infatti, rinvenuto non già nella formale esistenza di un rapporto di lavoro o di agenzia, ma nel rapporto effettuale che si istituisce quando per volontà di un soggetto (committente), altro soggetto (commesso) esplica in fatto attività per di lui conto e sotto il suo potere (v. già Cass. 24/05/1988, n. 3616; nello stesso senso anche Cass. 09/08/1991, n. 8668, e ancor prima, ex aliis, Cass. 02/04/1977, n. 1255); in altre parole, è sufficiente che l'agente sia inserito, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbia agito per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore (Cass. 09/11/2005, n. 21685; 09/08/2004, n. 15362; 22/03/1994, n. 2734). Da ciò si deduce che la preposizione può derivare anche da un rapporto di fatto;
che non sono essenziali né la continuità, né l'onerosità del rapporto;
è, inoltre, sufficiente l'astratta possibilità di esercitare un potere di supremazia o di direzione, non essendo necessario l'esercizio effettivo di quel potere (v. in tal senso da ultimo Cass. 26/09/2019, n. 23973, che ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'assicuratore per i danni conseguenti dalla condotta del sub-agente in un caso in cui, pur in assenza di alcun diretto rapporto tra gli stessi, risultava tuttavia che l'assicuratore: quale primo preponente, aveva conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo;
conservava un controllo diretto anche sul sub-agente; si avvaleva comunque di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i prodotti assicurativi della preponente;
v. anche in un caso del tutto analogo, Cass. 17/01/2020, n. 857). Quanto all'ambito qui di interesse, sarà quindi sufficiente che al promotore siano conferiti incarichi che, sia pure occasionalmente e temporaneamente, da un lato, lo legittimino a rivolgersi alla clientela per proporre prodotti finanziari o assicurativi della banca o della società d'assicurazioni e che, dall'altro, prevedano per ciò stesso un vantaggio riflesso per la compagnia. Che è quanto nella specie accaduto, alla stregua di quanto accertato in sentenza, come appresso sarà meglio esposto. …Costituisce, invece, ben diverso paradigma di imputazione, alternativo alla responsabilità (oggettiva e indiretta) ex art. 2049 cod. civ., quello che può condurre a ritenere la banca o la compagnia d'assicurazione pagina 9 di 18 responsabile del danno provocato dalla condotta illecita del sedicente promotore, pur in mancanza di rapporti di committenza di alcun tipo, in applicazione del principio dell'apparenza del diritto, quando con il proprio comportamento colposo (e, dunque, in tal caso, in forza della generale clausola aquiliana: art. 2043 cod. civ.) la banca o la compagnia d'assicurazione abbia ingenerato nel cliente il legittimo affidamento che il promotore agisse nell'ambito di incombenze affidategli, purché in tal caso sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato (vds., per tale diversa ipotesi, Cass. 04/11/2014, n. 23448, citata in sentenza). 8. È bene precisare che la colpevole buona fede svolge in questa ipotesi un ruolo diverso da quello che, come sopra s'è detto, può in astratto assumere nella prospettiva qualificatoria correlata all'art.2049 cod. civ.. Mentre nel primo caso (responsabilità ex art. 2043 cod. civ.) essa porta ad escludere la configurabilità di un elemento costitutivo della responsabilità dell'apparente preponente, ossia l'incolpevole affidamento del terzo, nel secondo caso (responsabilità indiretta ex art. 2049 cod. civ.) la colpa del terzo non incide sul fondamento dell'imputazione di responsabilità ma può solo assumere rilievo di fattore all'origine di una diversa serie causale che concorre all'evento dannoso ex art. 1227 cod. civ., fino eventualmente ad elidere il nesso che collega quest'ultimo al fatto del preponente. Ne discende la necessità di un diverso metro di ponderazione della colpa del danneggiato. Nel primo caso (affidamento incolpevole) rileverà la mancanza della diligenza media esigibile, avuto riguardo al contesto sociale e culturale di riferimento, nel discernere l'inesistenza di alcun collegamento tra l'apparente preposto e l'ente. Nel secondo caso, che qui interessa, nel quale tale collegamento è già, obiettivamente, nei fatti, la colpa del danneggiato sarà apprezzabile in presenza di un coinvolgimento soggettivo del danneggiato ben più marcato;
la credulità del danneggiato va in altre parole diversamente ponderata, in detta ipotesi, in considerazione della giustificazione che, almeno in parte, ne può derivare proprio dall'inserimento del preposto nell'organizzazione dell'impresa preponente (v. già, per tali rilievi, Cass. n. 857 del 2020, cit.).
9. In tal senso questa Corte ha già più volte affermato che, nella prospettiva qualificatoria di cui all'art. 2049 cod. civ., la condotta del terzo/investitore
— non inserendosi nella situazione di potenzialità dannosa determinata dal contegno della preponente, ma appartenendo ad una serie eziologica diversa e determinante dell'evento — può giungere a interrompere il nesso causale solo allorché gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario o ancora quando avesse prestato acquiescenza all'irregolare condotta del preposto: acquiescenza desunta dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle operazioni, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche (v. Cass. 22/11/2018, n. 30161; Cass. 14/12/2018, n. 32514). In tale prospettiva, nel definire il contenuto di questa prova liberatoria la giurisprudenza di legittimità, si è, ad esempio, escluso che la consegna di somme di denaro da parte del cliente con modalità difformi da quelle cui il promotore dovrebbe attenersi possa di per sé escludere il rapporto di necessaria occasionalità ed anche che possa costituire concausa del danno o determinare l'applicazione dell'art.1227 c.c. ai fini della riduzione del risarcimento spettante all'investitore (Cass. n. 32514 del 2018, cit.; Cass. 01/03/2016, n.4037; 24/07/2009, n. 17393)…>> (Cass. 5414/21) (enfasi del redattore).
2. Non può, peraltro, dimenticarsi l'insegnamento della S.C. secondo cui “In tema di rappresentanza, l'applicabilità del principio dell'apparenza del diritto richiede che il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito pagina 10 di 18 il relativo potere e che il terzo abbia in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di detto potere, non potendosi in ogni caso invocare in via analogica il diverso principio ricavabile dall'art. 2384 cod. civ., dettato per le società. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello la quale aveva escluso che una società assicuratrice avesse indotto nel terzo alcun affidamento in ordine al potere rappresentativo dei coagenti per la stipula di contratti di assicurazione nel ramo vita, essendo stata data idonea pubblicità - con trascrizione - alla procura, che escludeva la facoltà di concludere proprio tali contratti e che comunque sottoponeva i contratti autorizzati all'impiego di formulari a stampa predisposti, salvo deroghe da consentire dalla direzione della compagnia).” (Cass. 18191/2007; conf. Cass.18519/18).
3. Nel caso di specie, come evidenziato da parte attrice, una serie di elementi hanno impedito alla contraente di dubitare della professionalità dell'agente e del fatto che egli potesse usare il nome della PA. E' indubbio che il operasse in una struttura che riportava il nome CP_2 della PA sull'insegna e che era conosciuta dall'utenza come Agenzia della PA stessa, nonché che usasse materiali e modelli della PA, perché lo stipulante era realmente un agente della PA. Il fatto che né , né il Sig. potessero CP_3 CP_2 stipulare contratti di assicurazioni sulla vita per conto di non esclude la responsabilità CP_1 della PA in quanto, come si è già avuto modo di precisare, la giurisprudenza ritiene sufficiente il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, soprattutto considerato che, dalla visura camerale di non si evince alcuna limitazione della procura al ramo CP_3 danni emergendo invece un ruolo di Agente Generale di dal 2009 per Controparte_10 l'Agenzia di San Giovanni in Persiceto, quanto meno per quanto attiene al settore assicurativo
[la S.C. ha chiarito che “Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e, quindi, incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti;
tuttavia, anche in tale ipotesi il principio dell'affidamento può essere invocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il pagamento effettuato dal debitore nelle mani dell'amministratore di fatto di una società avesse efficacia liberatoria, pur trattandosi di società di capitali, in considerazione dell'inerzia gravemente colpevole dei legali rappresentanti della società, che avevano consentito per un lungo tempo una tale condotta)” (v. Cass. 10297/2010)].
4. Piuttosto dai documenti 14 e 15 di parte attrice emerge idonea evidenza di una quanto meno iniziale (almeno fino al 2010 vista la data della revoca invocata dall'Assicurazione) procura estesa anche al ramo vita.
5. D'altro canto, “La responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'agente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nell'accogliere la domanda dell'acquirente di una polizza di assicurazione sulla vita, poi rivelatasi inesistente, non aveva tenuto conto della condotta della stessa, la quale aveva in più occasioni consegnato all'agente somme di danaro in contanti, ricevendone meri certificati di copertura provvisoria, pagina 11 di 18 senza mai richiedere il rilascio di quietanza né di copia del contratto)” [v. Cass 20.01.2022 n. 1786; conf. Cass. 31453/2022, secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;
la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte del versamento al promotore finanziario di somme in contanti, non tracciabili, si era limitata a rimarcare la non eccessività degli importi corrisposti, trascurando di apprezzare le modalità della condotta e di esporre le ragioni per cui la stessa, ancorché interdetta da specifiche previsioni normative, non dovesse considerarsi anomala)”].
6. L'odierno giudicante, alla luce del quadro probatorio complessivo sopra esposto, fondato su indizi gravi precisi e concordanti a carico dei convenuti , e CP_3 CP_3 [...]
e, vista la norma di cui all'art.2049 c.c. e la giurisprudenza sopra richiamata, per tale CP_2 titolo anche in capo a considerato i petita e le causae petendi di cui alle domande CP_1 attoree, ritiene sufficientemente provata nell'an e, parzialmente, nel quantum la invocata responsabilità da fatto illecito in capo ai convenuti, seppur per titoli diversi e per importi diversi, nonché il pagamento di un indebito, come più nello specifico viene di seguito illustrato.
1. Per quanto attiene alla posizione di e di , risulta idoneamente Controparte_2 CP_3 provato a loro carico, in solido, un danno pari a euro 50.317,04 (v. doc. 6 di parte attrice, rendiconto ricevuto nel 2018, avente portata confessoria stragiudiziale rispetto a tali parti, rilevante ex art. 116 c.p.c. anche con riferimento al danno da ritardo e perdita di lucro cessante)
-20.820,00 (doc.11 di parte attrice, rendiconto di del 2024, quale contabilizzazione CP_1 effettivamente opponibile a quest'ultima), ovverosia ad euro 29.497,04, da maggiorarsi di interessi di legge dal 21.2.2013, sulla somma rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT, sino alla data della presente sentenza;
divenuto debito di valuta per effetto dell'odierna liquidazione, tale importo deve essere maggiorato, dalla data della presente decisione al saldo effettivo, di interessi ex art. 1284 c.4 c.c., in via equitativa, avendo la parte idoneamente provato, visti i rapporti inter partes, che ne avrebbe fatto un uso speculativo laddove, medio tempore, ne avesse avuto la tempestiva disponibilità [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime pagina 12 di 18 disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
7. e di , in solido tra loro, devono altresì essere condannati alla Controparte_2 CP_3 restituzione ex art. 2033 c.c. di euro 20.820,00 oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal pagamento (21.2.2013) alla data dell'instaurazione del presente giudizio (17.3.24, v. pec di notifica in atti), a fronte del tempestivo disconoscimento della sottoscrizione relativa alla copia in atti dei documenti contrattuali (proposta e polizza docc.14 e 15 di parte in possesso CP_1 dell'Assicurazione, non seguito da produzione/esibizione dell'originale da parte di quest'ultima. Il disconoscimento ex artt. 2712/2719 c.c. 2, infatti, “non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (v. Cass. 26200/24); la difformità delle sottoscrizioni, peraltro, emerge anche da un confronto tra quelle apposte ai docc.14 e 15 cit. che differiscono già tra loro, oltre che dal complesso del comportamento stragiudiziale e giudiziale delle parti in causa, della documentazione allegata e dei fatti incontestati. A fronte della non riferibilità alla paternità dell'attrice della predetta documentazione, emerge idonea prova dell'inesistenza della stipula della polizza contabilizzata dall'Assicurazione e, pertanto, della mancanza di causa del versamento comprovato documentalmente da tale documentazione nei limiti di 20.820,00. L'importo come sopra calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dalla data suddetta della notifica dell'atto introduttivo al saldo effettivo, trattandosi di debito di valuta.
8. Alla luce di quanto sopra esposto anche deve essere condannata, ex artt. 2033, 1292, CP_1
2055 c.c. in solido con ed alla restituzione a favore di parte attrice Controparte_2 CP_3 di euro 20.820,00, oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal pagamento (21.02.2013, come contabilizzato) alla data dell'instaurazione del presente giudizio (17.3.24); l'importo così calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dalla data della notifica dell'atto introduttivo predetta al saldo effettivo. infatti, non ha fornito idonea prova di CP_1 fatti modificativi, estintivi o, comunque, dell'inefficacia/inesistenza o non riferibilità di tale versamento al proprio patrimonio.
9. Per quanto attiene al profilo esclusivamente risarcitorio relativo alla posizione di è CP_1 necessario svolgere ulteriori considerazioni. In fattispecie simile, infatti, ha avuto occasione, ex multis, di pronunciarsi anche altra giurisprudenza di merito, argomentando come segue, in linea con le superiori considerazioni: pagina 13 di 18 art. 2049 c.c., della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dall'agente, ancorché privo del potere di rappresentanza, che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui la medesima aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e vigilanza, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli, né 1'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 22 luglio 2007, n. 14578; Cass. 3 aprile 2000, n. 4005; Cass. 21 giugno 1999, n. 6233; Cass. 22 marzo 1994, n. 2734). La responsabilità sorge, in altri termini, per il solo fatto dell'inserimento dell'agente nell'impresa, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli, né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
è sufficiente che il comportamento illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore e che il “commesso” abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo. L'attribuzione all'agente della facoltà di riscuotere i premi va considerato elemento idoneo ad instaurare un rapporto di commissione atto a far sorgere, ex art. 2049 c.c., la responsabilità di chi aveva conferito l'incarico. Quanto poi ai caratteri del rapporto di preposizione ed al nesso di occasionalità necessaria tra l'atto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni a lui affidate, per l'applicazione dell'art. 2049 c.c. si è ritenuto sufficiente che le suddette mansioni abbiano reso possibile o agevolato il comportamento produttivo di danno (così Cass. 14578/07 cit.). Secondo la Cassazione, quel che rileva, per affermare la responsabilità ex art. 2049 c.c., è la verifica in concreto del rapporto tra i soggetti, in particolare, con riferimento al rapporto tra la società di assicurazione e l'agente di zona, la circostanza della facoltà, in capo all'agente, di stipulare le polizze e riscuotere personalmente i premi, non essendo nemmeno necessario che l'agente sia munito di poteri di rappresentanza. Ciò giustifica la ratio riconducibile all'esigenza di tutelare l'affidamento del terzo quando si rapporti con “appendici” della propria controparte, su cui è giustificato ricadano le conseguenze del danno subìto, secondo il principio del rischio d'impresa quale criterio di imputazione di responsabilità. Si tratta, come noto, di uno sviluppo logico che collega il rischio al profitto, facendo gravare la responsabilità – oggettiva – sul soggetto che consegue un beneficio economico dall'attività considerata. L'art. 2049 c.c. individua in effetti una ipotesi di responsabilità oggettiva, indipendente, cioè, dalla colpa del soggetto chiamato a rispondere, in quanto il dolo e la colpa vanno valutati solo con riferimento al comportamento dell'ausiliario, sicché l'assicuratore risponde del danno causato dall'agente infedele il quale abbia incassato e trattenuto per sé il premio, senza promuovere la stipula di alcun contratto assicurativo, perché la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. si fonda sulla mera circostanza dell'inserimento dell'agente nell'impresa. Il nesso di occasionalità necessaria deve ritenersi sussistente tutte le volte in cui la condotta dell'agente sia strumentalmente connessa con l'attività oggetto del mandato conferito. È sufficiente che il mandatario si avvalga della sua qualità di rappresentante per consumare l'illecito e che l'attività da lui posta in essere appaia al terzo in buona fede come rientrante nei limiti del mandato;
anche l'attribuzione all'agente della facoltà di riscuotere i premi secondo la previsione di cui all'art. 1744 c.c., o comunque l'indicazione al creditore che lo stesso sia stato autorizzato a ricevere il pagamento a norma dell'art. 1188 c.c., sono elementi idonei ad instaurare un rapporto di commissione atto a far sorgere ex art. 2049 c.c. la responsabilità di chi ha conferito l'incarico. …È vero che la Cassazione ha affermato che “la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività dello stesso e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente” (Cass. 7 aprile 2006, n. 8229). Un simile comportamento non è in sé idoneo, secondo la suprema Corte, ad escludere la responsabilità dell'intermediario, pagina 14 di 18 occorrendo, a tal fine, “che i rapporti tra promotore e investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale”, di talché incombe all'intermediario l'onere “di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore” (Cass. 19 marzo 2010, n. 6708; Cass. 25 gennaio 2011, n. 1741; Cass. 24 marzo 2011, n. 6829)… si può correttamente ritenere applicabile l'art. 1227 c.c., per aver la condotta dell'attrice concorso in maniera determinante alla causazione del preteso danno extracontrattuale: non appare in particolare la condotta dell'attrice rispondente al principio di autoresponsabilità, principio che deve governare i rapporti tra le parti e che giustifica la tutela dell'affidamento incolpevole.>> (v. T. Padova, 25 maggio 2016 – Giudice dott.ssa S. Rigon).
10. Rilevato, peraltro, che la PA ha contabilizzato a favore dell'attrice polizza per la quale era previsto un versamento di euro 20.820,00 (seppur riferendoli a polizza che, anziché prevedere tale somma come premio unico, l'avrebbe considerata solo in versamento iniziale a cui ne avrebbero dovuti seguire di successivi, con applicazione, in mancanza, di penali, che quest'ultima ha dichiarato di non avere mai sottoscritto), tali importi, si concorda con l'attrice, devono essere portati in detrazione dal danno (quindi differenziale) oggetto della richiesta condanna risarcitoria. A fronte di un quadro stragiudiziale fortemente indiziario delineato nelle premesse di fatto, della pluriennalità ed ultradecennalità dei rapporti tra la famiglia dell'attrice, quest'ultima, e e dell'incontestato comportamento truffaldino di Controparte_2 CP_3 tali convenuti, riconosciuto nelle proprie difese dalla PA, ritenuto, come sopra argomentato, la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria con le incombenze assegnate ad e soci, visto l'art. 2049 c.c., l'odierno giudicante stima che parte attrice abbia CP_3 idoneamente fornito prova dei suddetti comportamenti illeciti e del danno imputabile a (cor)responsabilità della PA corrispondente agli importi oggetto dell'asserito investimento di ulteriori 19.913,00 (v. doccc. 1 bis, schema trasformazioni polizze, 2,3, 3 bis, 4, 5 e 5 bis di parte attrice, ovverosia la documentazione relativa ai riscatti delle polizze fonte della relativa provvista disposta a favore dell'attrice dai suoi congiunti). Si concorda, pertanto, con la difesa attorea laddove evidenzia che <<…Se consideriamo che, comunque, sui portali di risultano effettivamente contabilizzati premi per (il minor importo di) euro 20.820,00, CP_1 tale circostanza –unitamente alla documentazione sopra richiamata e all'ulteriore circostanza illustrata al successivo punto 3 in merito alla mancata liquidazione, in denaro, delle 4 precedenti polizze – costituisce ulteriore indizio grave, preciso e concordante, del fatto che la polizza de qua sia stata accesa con (tutta) la liquidità proveniente dal riscatto virtuale di tutte le 4 polizze e, quindi, con versamento di un premio di euro 40.733,33. La somma, infatti, dei valori di riscatto delle 4 precedenti polizze corrispondente perfettamente ad euro 40.733,33. Il
in base a quanto risulta dai portali di potrebbe aver trattenuto circa euro CP_2 CP_1 19.913,00 ma di tale illecito risponde, comunque, la PA …in base alla stessa modulistica UFFICIALE di (già INSSITALIA), era pienamente legittimo che il CP_1 capitale maturato su una polizza potesse essere investito in altra polizza (con passaggio, quindi, diretto), senza la preventiva materiale apprensione del riscatto da parte del cliente ed il successivo versamento del premio sulla nuova polizza. Tanto basta a dimostrare la effettiva realizzazione dell'operazione di “trasformazione” delle polizze come descritta da parte attrice in sede di atto di citazione (cui si rinvia) e confermata nel doc. 1 bis. ha, CP_1 apoditticamente, sostenuto che le 4 polizze (il cui riscatto è stato utilizzato per l'accensione della polizza per cui è causa) sarebbero state liquidate in favore dei beneficiari. A fronte, però, di tali deduzioni, si è limitata a produrre solo i documenti 11) e 12), che riguardano solo 2 polizze e che sono del tutto inidonei a fornire prova siccome recanti “quietanze” compilate da con apposizione di sottoscrizioni false e, comunque, PERCHÉ AVREBBE DOVUTO CP_2 ESSERE FORNITA PROVA DEL MEZZO DI PAGAMENTO (EVIDENTEMENTE BONIFICO pagina 15 di 18 E/O ASSEGNO CIRCOLARE E RIMESSA DELLA LIQUIDITÀ SUL CONTO) CON CUI LA COMPAGNIA AVREBBE “IN TESI” RIMBORSATO LE POLIZZE. Sempre in base alla modulistica ufficiale prodotta da (cfr. doc. 12, di cui al precedente punto 2), la CP_1 liquidazione della polizza, ove il contraente non opti per il reinvestimento del riscatto in una nuova polizza, si perfeziona solo “con la consegna del relativo originale di polizza, dell'assegno e con la disponibilità sul c/c della liquidità rinveniente del bonifico si intende, in tutto e per tutto, adempiuto il contratto giunto a scadenza”…>>.
11. Nei confronti della PA (corresponsabile nei rapporti esterni con i suddetti convenuti, ex art. 2049 c.c., ma al contempo vittima degli illeciti plurioffensivi compiuti da questi ultimi, per cui in parte è causa), infatti, l'odierno giudicante ritiene di dovere circoscrivere il danno risarcibile escludendo gli esborsi non riferibili al ramo vita in relazione al quale ultimo, anche alla luce della visura camerale e della documentazione in atti, come già in precedente punto argomentato, può rinvenirsi sufficiente prova di apparenza di potere rappresentativo in capo all'agente generale ed al Pertanto, poiché la polizza in possesso CP_3 CP_2 dell'attrice e da quest'ultima invocata è qualificata dall'attrice e per tabulas (v. il rendiconto del 2018 cit., doc. 6 attoreo) “gestione patrimoniale EUROFORTE RE” con l'alto rendimento citato dalla stessa difesa attorea, come altre polizze dello stesso genere di si colloca CP_1 tra il ramo vita e un investimento finanziario, così esorbitando in parte dai poteri di cui alla procura conferita in origine ad e e giustificando una concorsualità nella CP_3 CP_2 causazione del danno de quo in capo alla stessa attrice che si stima (viste anche le altre anomalie evidenziate da e sopra riportate) pari al 50%. L'odierno giudicante, infatti, CP_1 concorda con le difese dell'Assicurazione convenuta laddove eccepisce che <…la sig.ra
[...]
afferma di aver stipulato la polizza n. 71279173 corrispondendo il premio unico pari Pt_1 ad € 40.733,33 attraverso, come detto, la liquidazione di quattro polizze precedenti, senza tuttavia però fornire alcun mezzo di pagamento tracciabile o quietanza di pagamento. È opportuno rilevare che riscatto della polizza vita è il recesso anticipato da un contratto assicurativo da parte del contraente, con il conseguente rimborso della somma di denaro versata fino a quel momento. Ebbene non si riesce a comprendere come parte attrice sulla base di un mero foglio con intestazione dell'agenzia , possa avere ritenuto che le CP_3 operazioni di riscatto possano essere effettuate senza alcuna formale autorizzazione della PA e senza l'erogazione in concreto della somme>>. Aggiungasi che, nel caso in esame, l'ulteriore anomalia si rinviene nella trasformazione diretta di polizze originariamente intestate a soggetti diversi rispetto alla stipulante la nuova polizza, odierna attrice (seppur quale asserita forma di liberalità indiretta e pur tenendo conto della presumibile inesperienza della stipulante).
12. Alla luce delle superiori considerazioni, l'odierno giudicante ritiene di riconoscere un danno risarcibile a carico della PA ed ad essa imputabile ex art. 2049 c.c. limitatamente al 50% di euro 19.913,00 a favore di parte attrice, in quanto non può comunque, in virtù del principio di autoresponsabilità nei rapporti giuridici, imputarsi alla PA la quota parte di eziologia dell'evento dannoso riconducibile alla superficialità (solo in parte scusabile in ragione del pluridecennale rapporto fiduciario e della possibilità da parte dell'agente di spendere il nome dell'NA LI prima e di poi, del materiale e formulari posseduti e della CP_1 pubblicità e dei poteri di cui anche alla visura camerale) del cliente nell'assecondare forme di pagamento e di stipula anomale [pur tenendo conto che nell'ambito proprio dell'attività dell'agente di assicurazione c.d. a gestione libera, è consentito attribuire loro anche la facoltà di riscuotere i crediti della preponente e la rappresentanza della medesima (v. Cass. 13523/91), ulteriore circostanza che potrebbe giustificare in parte il comportamento incauto dell'odierna attrice, considerato che non risulta avere una particolare preparazione in materia]. Anche tale pagina 16 di 18 importo deve essere maggiorato di interessi di legge dal 21.2.2013, sulla somma rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT, sino alla data della presente sentenza;
divenuto debito di valuta per effetto dell'odierna liquidazione, tale importo deve essere ulteriormente maggiorato, dalla data della presente decisione al saldo effettivo, di interessi ex art. 1284 c.4 c.c., in via equitativa, avendo la parte idoneamente provato, visti i rapporti inter partes, che ne avrebbe fatto un uso speculativo laddove, medio tempore, ne avesse avuto la tempestiva disponibilità (v. Cass. 7267/18 e Cass. 19063/23 cit.).
13. Entro tali limiti la PA pertanto risponde in solido con i restanti convenuti, ex art. 2735/1309 c.c., nei confronti dell'attrice
14. Il danno morale ex art. 185 c.p.c. risulta genericamente allegato e non risulta idoneamente provata la spettanza di importi ulteriori rispetto a quelli come sopra liquidati, a titolo di risarcimento del danno (oltre che di restituzione dell'indebito).
1. In accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla PA nei confronti della e di questi ultimi devono essere condannati in CP_3 Controparte_2 solido tra loro a rifondere e/o tenere indenne di tutte le somme che quest'ultima dovrà CP_1 corrispondere a parte attrice per effetto della presente decisione. Si concorda sul punto con la difesa dell'Assicurazione convenuta secondo cui <non essendo configurabile alcun apporto propriamente causale del preponente alla verificazione danno, ferma la corresponsabilità solidale nei confronti danneggiato, il responsabile - in estensione della tutela terzo per fatto altrui, può agire regresso contro l'effettivo autore l'intero: sebbene norma di cui all'art. 2055, secondo comma, cod. civ., non detti alcuna disciplina nell'ipotesi concorso tra responsabili senza colpa e colpevoli, deve riconoscersi favore diritto l'intero importo risarcito preposto, dovendo escludersi possibilità ripartire l'onere risarcimento i coobbligati proporzione a distinte colpe quindi attribuire al altrui (come committente), definizione estraneo produzione dell'evento dannoso, una qualsiasi porzione dell'onere rapporti interni col diretto dannoso>>.
***
2. Le spese di lite seguono la soccombenza (sostanzialmente e per la gran parte rinvenibile in capo ai convenuti nei confronti di parte attrice ed a favore della PA nei confronti degli altri convenuti) e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm, considerati la complessità della causa, la pluralità di assistiti, il valore della causa e la compressione della fase decisionale.
3. Assorbita ogni altra questione, compresa la richiesta condanna per mala gestio ed ex art. 96 c.p.c., nonché ritenendo non sufficientemente motivata la richiesta di pubblicazione dell'odierna sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie le domande attoree nei termini e limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna
, in persona del l.r.p.t., e CP_3 Parte_10 Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., in solido tra loro: a) vista la mancata sottoscrizione da parte CP_1 CP_1 dell'attrice della polizza 03S09 33S09 Standard n. 71279173, alla restituzione, ex art.2033 c.c., a favore di di euro 20.820,00, oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal 21.02.2013 al Parte_1 17.3.24; l'importo così calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dal 17.3.24 al saldo effettivo;
b) al pagamento a favore di a titolo di risarcimento del danno, di euro Parte_1 29.497,04 (per quanto attiene alla corresponsabilità in parte qua di , per le ragioni di Controparte_1 pagina 17 di 18 cui in parte motiva, nei limiti del 50% di euro 19.913,00, quanto al capitale, oltre gli accessori di cui subito di seguito), da maggiorarsi di interessi di legge dal 21.2.2013, sulla somma rivalutata di anno in anno, secondo i coefficienti ISTAT, sino alla data della presente sentenza;
tale importo deve essere maggiorato, dalla data della presente decisione al saldo effettivo, di interessi ex art. 1284 c.4 c.c.; c) alla rifusione delle spese di lite a favore di che si liquidano in euro 286,00 per bolli e Parte_1 CU, euro 16.880,00 per compensi, oltre iva e cpa se ed in quanto dovuti, oltre a spese generali al 15% ex DM 55/14 ss.mm.
Condanna, altresì, in solido tra loro, , in persona Controparte_14 del l.r.p.t., e a rimborsare a , in persona del l.r.p.t., le spese di lite, Controparte_2 Controparte_1 che si liquidano € 12.985,00, per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se ed in quanto dovute, ed oltre al 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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