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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9126 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 10.12.2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 17761 ruolo gen. dell'anno 2025 (ATPO rg n. 16945/ 2024)
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Raoul Scotto di Tella presso cui elett.te domicilia;
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Gianfranco Pepe in virtù di procura generale alle liti, presso il quale elett.te domicilia resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.07.2024 parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 art 3 co.3, avendo presentato domanda amministrativa in data 24.01.2024 senza esito positivo.
Il c.t.u. nominato nell'ATPO ha concluso la sua relazione, ritenendo che parte ricorrente non versi nelle condizioni sanitarie che la prestazione assistenziale oggetto di domanda richiede, limitandosi a riconoscere la sussistenza della condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co. 3 L. 104/92. L'istante, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 18.07.2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza dei requisiti sanitari dalla domanda amministrativa o dalla diversa data individuata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo l'inammissibilità della domanda, nel merito ha contestato CP_1 la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria di spese.
*****
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze di parte ricorrente, infatti, sono incentrate sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il complesso patologico a carico della ricorrente, sottostimando le patologie riscontrate, elaborando una diagnosi in contrasto con la documentazione medica in atti.
Si osserva preliminarmente che, parte ricorrente, si è limitata genericamente a rilevare una maggiore gravità delle patologie, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sul compimento degli atti quotidiani della vita o sulla capacità di deambulazione.
Ed infatti, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie già evidenziate al fine dell'accertamento tecnico preventivo, asserendo che il quadro patologico che ne conseguirebbe risulterebbe più grave di quanto apprezzato dal CTU, con procedimento clinico non condiviso dalla parte, che ha espressamente manifestato con il ricorso in esame il proprio dissenso. tuttavia in sede di opposizione non sono emersi elementi idonei a confutare la valutazione effettuata dall'ausiliare.
Va in particolare osservato che il CTU, all'esito dell'esame obiettivo eseguito, ha ritenuto la ricorrente affetta da “artrosi polidistrettuale con riduzione della funzionalità degli arti superiori
(Abduzione ridotta , Elevazione Assente). Artrosi scapolo omerale con lesione della cuffiaDx>sin. Ipertensione arteriosa in trattamento con inibitori dell'angiotensina+ Ca antagonisti e in buon compenso cardio circolatorio. Osteoporosi severa con Frattura di L1 e discoartrosi livello cervicale e lombare. Indice di Tinetti ridotto con frequenti cadute. Stato depressivo, conservata l'aspetto cognitivo con modeste turbe mnesiche.”
Quanto alla valutazione delle patologie riscontrate, il consulente ha ritenuto la ricorrente un soggetto invalido al 100%, verificando che la stessa “ si trova nelle condizioni psicofisiche per svolgere le comuni attività quotidiane della vita ma presenta una serie di difficoltà che la rendono svantaggiata rispetto a coetanei della stessa età”.
Ha inoltre verificato che la ricorrente si trova in condizioni generali sufficienti, “orientata nel tempo e nello spazio. autonoma dal punto di vista motorio ma con lentezza, e difficoltà con gli arti superiori.”
Per le ragioni suindicate, valutate dunque le ripercussioni funzionali delle patologie riscontrate , il CTU ha ritenuto sussistente una condizione di handicap in situazione di gravità ex art 3 co. 3 L. 104/92, ma non anche presenti le condizioni cliniche utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Pertanto, non risulta dimostrata con l'opposizione l'impossibilità per la ricorrente di deambulare in autonomia, al di là dunque della mera difficoltà emersa in sede di operazioni peritali, conformemente alle certificazioni mediche in atti.
Analogamente può ritenersi sussistente la capacità della ricorrente di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, avendo il CTU esaminato parametri quali la funzione cardiaca, respiratoria, la funzione neurologica e psichica, utilizzando anche le scale di valutazione
IA e ADL ed eseguendo il test MMSE, Inoltre ha valutato l'equilibrio e il rischio cadute della ricorrente, tramite la scala TINETTI, i cui esiti non risultano sufficientemente contrastati in questa sede.
Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Non si rinvengono dunque errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie, né un contrasto con la documentazione medica agli atti.
L'ausiliare ha invero compiutamente valutato il quadro clinico riscontrato, valutandolo soprattutto sotto l'aspetto funzionale, all'esito dello studio della documentazione prodotta e dell'esame obiettivo eseguito. Le conclusioni del ctu , cui non risultano fatte osservazioni durante le operazioni di consulenza, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie da questo Giudicante.
Dichiara la ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio vista la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art 152 disp att. cpc in atti.
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso e dichiara che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente non determinano le condizioni per l'indennità di accompagnamento;
b) dichiara la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di giudizio;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Provvede come da separato decreto di omologa sull'istanza di ATPO avente ad oggetto lo stato di portatore di handicap con connotazione di gravità, non oggetto di opposizione.
Napoli 10.12.2025
Il giudice del lavoro
( Dott. A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 10.12.2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 17761 ruolo gen. dell'anno 2025 (ATPO rg n. 16945/ 2024)
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Raoul Scotto di Tella presso cui elett.te domicilia;
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Gianfranco Pepe in virtù di procura generale alle liti, presso il quale elett.te domicilia resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.07.2024 parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 art 3 co.3, avendo presentato domanda amministrativa in data 24.01.2024 senza esito positivo.
Il c.t.u. nominato nell'ATPO ha concluso la sua relazione, ritenendo che parte ricorrente non versi nelle condizioni sanitarie che la prestazione assistenziale oggetto di domanda richiede, limitandosi a riconoscere la sussistenza della condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co. 3 L. 104/92. L'istante, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 18.07.2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza dei requisiti sanitari dalla domanda amministrativa o dalla diversa data individuata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo l'inammissibilità della domanda, nel merito ha contestato CP_1 la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria di spese.
*****
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze di parte ricorrente, infatti, sono incentrate sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il complesso patologico a carico della ricorrente, sottostimando le patologie riscontrate, elaborando una diagnosi in contrasto con la documentazione medica in atti.
Si osserva preliminarmente che, parte ricorrente, si è limitata genericamente a rilevare una maggiore gravità delle patologie, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sul compimento degli atti quotidiani della vita o sulla capacità di deambulazione.
Ed infatti, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie già evidenziate al fine dell'accertamento tecnico preventivo, asserendo che il quadro patologico che ne conseguirebbe risulterebbe più grave di quanto apprezzato dal CTU, con procedimento clinico non condiviso dalla parte, che ha espressamente manifestato con il ricorso in esame il proprio dissenso. tuttavia in sede di opposizione non sono emersi elementi idonei a confutare la valutazione effettuata dall'ausiliare.
Va in particolare osservato che il CTU, all'esito dell'esame obiettivo eseguito, ha ritenuto la ricorrente affetta da “artrosi polidistrettuale con riduzione della funzionalità degli arti superiori
(Abduzione ridotta , Elevazione Assente). Artrosi scapolo omerale con lesione della cuffiaDx>sin. Ipertensione arteriosa in trattamento con inibitori dell'angiotensina+ Ca antagonisti e in buon compenso cardio circolatorio. Osteoporosi severa con Frattura di L1 e discoartrosi livello cervicale e lombare. Indice di Tinetti ridotto con frequenti cadute. Stato depressivo, conservata l'aspetto cognitivo con modeste turbe mnesiche.”
Quanto alla valutazione delle patologie riscontrate, il consulente ha ritenuto la ricorrente un soggetto invalido al 100%, verificando che la stessa “ si trova nelle condizioni psicofisiche per svolgere le comuni attività quotidiane della vita ma presenta una serie di difficoltà che la rendono svantaggiata rispetto a coetanei della stessa età”.
Ha inoltre verificato che la ricorrente si trova in condizioni generali sufficienti, “orientata nel tempo e nello spazio. autonoma dal punto di vista motorio ma con lentezza, e difficoltà con gli arti superiori.”
Per le ragioni suindicate, valutate dunque le ripercussioni funzionali delle patologie riscontrate , il CTU ha ritenuto sussistente una condizione di handicap in situazione di gravità ex art 3 co. 3 L. 104/92, ma non anche presenti le condizioni cliniche utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Pertanto, non risulta dimostrata con l'opposizione l'impossibilità per la ricorrente di deambulare in autonomia, al di là dunque della mera difficoltà emersa in sede di operazioni peritali, conformemente alle certificazioni mediche in atti.
Analogamente può ritenersi sussistente la capacità della ricorrente di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, avendo il CTU esaminato parametri quali la funzione cardiaca, respiratoria, la funzione neurologica e psichica, utilizzando anche le scale di valutazione
IA e ADL ed eseguendo il test MMSE, Inoltre ha valutato l'equilibrio e il rischio cadute della ricorrente, tramite la scala TINETTI, i cui esiti non risultano sufficientemente contrastati in questa sede.
Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Non si rinvengono dunque errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie, né un contrasto con la documentazione medica agli atti.
L'ausiliare ha invero compiutamente valutato il quadro clinico riscontrato, valutandolo soprattutto sotto l'aspetto funzionale, all'esito dello studio della documentazione prodotta e dell'esame obiettivo eseguito. Le conclusioni del ctu , cui non risultano fatte osservazioni durante le operazioni di consulenza, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie da questo Giudicante.
Dichiara la ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio vista la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art 152 disp att. cpc in atti.
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso e dichiara che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente non determinano le condizioni per l'indennità di accompagnamento;
b) dichiara la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di giudizio;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Provvede come da separato decreto di omologa sull'istanza di ATPO avente ad oggetto lo stato di portatore di handicap con connotazione di gravità, non oggetto di opposizione.
Napoli 10.12.2025
Il giudice del lavoro
( Dott. A. Bonfiglio)