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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1237/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11869/2025 depositato il 22/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027356859000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 647/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto il 24.5.2025 nei confronti dell'ADER e della Regione Campania, l'avv.
Ricorrente_1, difensore di sé stesso, ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250027356859000 di € 76,16, notificata a mezzo pec il 25.3.2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica Anno 2019, ed emessa sulla scorta di avviso di accertamento n. 964133214270; il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella stante la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico asseritamente notificato il 20.9.2022; tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento della cartella opposta, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER impugnando il ricorso e chiedendone il rigetto anche per difetto di legittimazione passiva, vinte le spese con distrazione. Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante dell'avviso di accertamento presupposto con la conseguente illegittimità derivata della cartella opposta. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti resistenti in solido e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11869/2025 depositato il 22/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027356859000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 647/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto il 24.5.2025 nei confronti dell'ADER e della Regione Campania, l'avv.
Ricorrente_1, difensore di sé stesso, ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250027356859000 di € 76,16, notificata a mezzo pec il 25.3.2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica Anno 2019, ed emessa sulla scorta di avviso di accertamento n. 964133214270; il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella stante la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico asseritamente notificato il 20.9.2022; tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento della cartella opposta, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER impugnando il ricorso e chiedendone il rigetto anche per difetto di legittimazione passiva, vinte le spese con distrazione. Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante dell'avviso di accertamento presupposto con la conseguente illegittimità derivata della cartella opposta. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti resistenti in solido e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.