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Ordinanza 7 marzo 2025
Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
ORDINANZA RESA A SEGUITO DI DEPOSITO DI NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE
DELL'UDIENZA DEL 4.2.2025
Il giudice dott. Dora Alessia Limongelli, rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione del decreto per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza a tutte le parti costituite a cura della cancelleria;
rilevato che nessuna delle parti ha depositato note per la trattazione scritta nonostante la rituale comunicazione da parte della cancelleria del rinvio all'odierna udienza e del decreto di svolgimento dell'udienza secondo le modalità di cui all'art. 27 ter c.p.c.. letto l'art 127 ter comma 4 c.p.c. ”se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”; letti gli artt. 127 ter, 309 e 181 c.p.c.,
P.Q.M.
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Aversa, 07/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Dora Alessia Limongelli
II SEZIONE CIVILE
ORDINANZA RESA A SEGUITO DI DEPOSITO DI NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE
DELL'UDIENZA DEL 4.2.2025
Il giudice dott. Dora Alessia Limongelli, rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione del decreto per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza a tutte le parti costituite a cura della cancelleria;
rilevato che nessuna delle parti ha depositato note per la trattazione scritta nonostante la rituale comunicazione da parte della cancelleria del rinvio all'odierna udienza e del decreto di svolgimento dell'udienza secondo le modalità di cui all'art. 27 ter c.p.c.. letto l'art 127 ter comma 4 c.p.c. ”se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”; letti gli artt. 127 ter, 309 e 181 c.p.c.,
P.Q.M.
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Aversa, 07/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Dora Alessia Limongelli